Legge sul cinema (LCin) Bando di concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno dei festival cinematografici

L'Ufficio federale della cultura (UFC), visti gli articoli 5 lettera b e 10 della legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin; RS 443.1); visti gli articoli 2 lettera c e 29 dell'ordinanza del DFI del 20 dicembre 2002 sulla promozione cinematografica (OPCin; RS 443.113); visto il numero 5.1 dei nuovi regimi di promozione cinematografica per gli anni 2008­2010 (Regimi di promozione, allegati all'OPCin), informa:

1. Bando di concorso e scadenze Il concorso in vista della conclusione di contratti di prestazioni (CP) per il sostegno dei festival cinematografici che si tengono in Svizzera è bandito il 1° gennaio 2007.

Il termine per l'inoltro delle candidature scade il 15 marzo 2007. La relativa documentazione deve essere consegnata all'autorità competente o inviata alla sua attenzione entro il termine prestabilito. Non sono previste proroghe.

2. Contesto del contratto di prestazioni a. Obiettivi In virtù dell'articolo 5 LCin, la Confederazione (l'UFC) sostiene la cultura cinematografica. La promozione dei festival cinematografici (lett. b) fa parte delle misure attuate a tal fine dall'UFC. Mediante questo sostegno, l'UFC mira a promuovere in Svizzera una cultura cinematografica viva, in grado di garantire la pluralità e la diversità dell'offerta cinematografica. Grazie a questo sostegno i festival cinematografici possono dotarsi di strutture professionali che permettono loro di elaborare e consolidare le loro politiche culturali (n. 5.1.1 Regimi di promozione).

b. Criteri I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: ­

programmazione in misura preponderante di film ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LCin;

­

qualità e coerenza del programma;

­

qualità dell'organizzazione;

­

continuità del festival;

2006-3381

51

­

singolarità della manifestazione nel paesaggio dei festival cinematografici svizzeri;

­

visibilità e irradiamento del festival in Svizzera ed eventualmente all'estero;

­

contributo, nel limite del possibile, all'attività promozionale a favore del cinema svizzero.

La manifestazione deve avere luogo a scadenze regolari.

c. Durata I CP sono stipulati per una durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2010.

d. Modalità Gli aiuti finanziari dell'UFC sono erogati a fondo perso. In linea di principio ammontano al massimo al 50 per cento del budget.

Gli aiuti finanziari sono erogati entro i limiti di attribuzione dei rispettivi budget da parte delle Camere federali.

3. Documentazione di candidatura I candidati sono tenuti a presentare all'UFC la relativa documentazione corredata dei seguenti documenti: ­

strategia del festival;

­

presentazione degli obiettivi per i tre anni successivi alla richiesta e delle modalità per l'attuazione degli stessi;

­

organigramma e struttura;

­

budget 2008­2010;

­

piano finanziario 2008­2010;

­

ultimo rapporto di attività (in cui figurino il numero di spettatori, di film presentati e di manifestazioni collaterali nonché le sezioni, la contabilità certificata se possibile dell'ultimo triennio, la rassegna stampa, ecc.);

­

altri documenti ritenuti utili.

L'UFC si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Christian Ströhle, Ufficio federale della cultura, Sezione cinema, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna christian.stroehle@bak.admin.ch (Internet: www.bak.admin.ch tel.: 031 324 70 24, fax.: 031 322 57 71).

3 gennaio 2007

Ufficio federale della cultura: Capo della Sezione cinema, Nicolas Bideau

52