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Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK MISSION ONE versione 1.c La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 23 maggio 2007: 1.

L'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK MISSION ONE versione 1.c è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco SPUTNIK MISSION ONE versione 1.c è autorizzata, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio, prima che sia messo in funzione, necessita dell'esame e dell'autorizzazione da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 3 300 franchi, sono imputate al signor Peter Schorno (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Notifica e pubblicazione: A. Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon B. Cantoni, con documentazione fotografica C. Foglio federale

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale federale amministrativo, casella postale, 3000 Berna 14.

12 giugno 2007

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2007-1323

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