Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell'ambito dell'infrastruttura del 6 luglio 2007 (approvato dal Consiglio federale il 16 maggio 2007)

Il Tribunale federale svizzero, rappresentato dal presidente della Commissione amministrativa e dal segretario generale, 1000 Losanna 14, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal Dipartimento federale delle finanze, Bundesgasse 3, 3003 Berna, fondandosi sull'articolo 25a della legge federale del 17 giugno 20051 sul Tribunale federale (LTF) concludono la seguente convenzione:

I. Fondamenti e scopo della convenzione 1. Fondamenti L'articolo 25 LTF concretizza l'autonomia organizzativa del Tribunale federale conferitagli dall'articolo 188 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 19992 (Cost.). Ne consegue che il Tribunale federale determina la sua organizzazione e amministrazione, come confermato e descritto nei dettagli negli articoli 13 e 25a LTF.

In virtù degli articoli 43 capoversi 2 e 3 nonché 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale ha disciplinato i compiti e le competenze dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nell'ordinanza del 14 dicembre 19984 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC). In quanto rappresentante del proprietario, l'UFCL è quindi responsabile della gestione degli immobili civili ed è competente per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi.

In virtù degli articoli 43 capoversi 2 e 3 nonché 47 capoverso 2 LOGA e dell'articolo 35 della legge federale del 16 dicembre 19945 sugli acquisti pubblici, il Consiglio federale ha disciplinato nell'ordinanza del 22 novembre 20066 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione (Org-OAPub) i compi-

1 2 3 4 5 6

RS 173.110 RS 101 RS 172.010 RS 172.010.21 RS 172.056.1 RS 172.056.15

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ti e le competenze dell'Amministrazione federale in ambito di acquisti pubblici e segnatamente anche le competenze dell'UFCL in questo settore.

2. Oggetto e scopo della convenzione La presente convenzione disciplina le competenze del Tribunale federale e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) negli ambiti della gestione immobiliare e della logistica nell'interesse di un'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costibenefici.

3. Principi della delimitazione di competenze La gestione immobiliare degli immobili utilizzati dal Tribunale federale spetta al DFF ed è garantita dall'UFCL, conformemente all'OILC (art. 25a cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell'ambito della logistica (art. 25a cpv. 2 LTF).

II. Oggetto delle prestazioni 1. Gestione immobiliare Quale rappresentante del proprietario, l'UFCL è responsabile della gestione degli immobili civili secondo l'articolo 6 OILC.

1.1 L'UFCL garantisce la gestione immobiliare per conto del Tribunale federale ed è responsabile della direzione strategica e operativa della gestione immobiliare.

Nell'ambito della direzione strategica, esso adempie segnatamente i seguenti compiti: a.

esame dei bisogni;

b.

pianificazione e gestione degli investimenti;

c.

gestione del portafoglio immobiliare;

d.

garanzia della trasparenza dei costi;

e.

pianificazione pluriennale ed elaborazione degli obiettivi.

Nell'ambito della direzione operativa, esso adempie segnatamente i seguenti compiti: a.

messa a disposizione di immobili, disinvestimento e gestione commerciale delle opere e degli immobili;

b.

gestione tecnica delle opere e degli immobili (in particolare gestione della manutenzione, gestione tecnica aziendale, gestione dell'energia e dei provvedimenti di sicurezza);

c.

gestione dell'infrastruttura delle opere e degli immobili;

d.

studi preliminari e progettazione;

e.

bando di concorso e realizzazione.

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1.2 Nell'ambito della gestione immobiliare, l'UFCL ha in particolare le seguenti attribuzioni: a.

acquisto e vendita di immobili, nonché costituzione, modifica, esercizio e soppressione di diritti di prelazione, di acquisto e di ricupera su immobili;

b.

locazione di immobili o di loro parti, nonché riscossione delle pigioni e dei costi accessori corrispondenti;

c.

locazione di immobili;

d.

utilizzazione economica dello spazio disponibile;

e.

assegnazione di mandati di costruzione, fornitura e prestazioni di servizio;

f.

mandati affidati a terzi.

1.3 Il Tribunale federale opera in modo autonomo nei seguenti ambiti: a.

contratti di locazione dei custodi (il Tribunale federale calcola i costi di locazione secondo le direttive dell'Ufficio federale del personale, li riscuote e stabilisce la parte dell'alloggio di servizio del custode che è computata quale stipendio; eventuali deroghe alle direttive richiedono il consenso dell'UFCL);

b.

piano di esercizio per la caffetteria;

c.

gestione della sicurezza (l'UFCL provvede solo all'esecuzione tecnica ed edile);

d.

telematica (l'UFCL si occupa solo dei lavori edili preparatori, incluso il cablaggio LAN);

e.

pulizia (la messa a disposizione del personale e il piano di esercizio).

1.4 Il Tribunale federale formula i suoi bisogni concernenti la gestione immobiliare e coopera attivamente nell'adempimento dei compiti dell'UFCL.

L'UFCL tiene conto dei bisogni del Tribunale federale nell'ambito delle indicazioni strategiche.

L'UFCL concorda con il Tribunale federale tutte le fasi importanti concernenti l'adempimento dei compiti.

2. Logistica Il Tribunale federale acquista autonomamente e tramite i propri crediti in particolare le seguenti prestazioni: a.

pubblicazioni e stampati del Tribunale federale;

b.

materiale d'ufficio, burotica;

c.

materiale per il servizio interno;

d.

mezzi informatici e di telecomunicazione.

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L'UFCL mette a disposizione le prestazioni di servizi nell'ambito della logistica a prezzi che consentono di coprire i costi. In particolare può effettuare, a nome del Tribunale federale, acquisti importanti o che richiedono speciali conoscenze tecniche.

Per questo tipo di mandati, gli elementi essenziali della collaborazione sono disciplinati in contratti singoli.

Il Tribunale federale acquista presso l'UFCL la propria mobilia in caso di rinnovo, completo o parziale, dell'arredamento. I bisogni del Tribunale federale, in particolare dei magistrati, e l'arredamento attuale sono presi in considerazione adeguatamente nell'ambito delle indicazioni relative ai costi. Il Tribunale federale ordina tramite il proprio credito la manutenzione e gli acquisti di sostituzione. Questi comprendono segnatamente il rinnovo delle attrezzature d'ufficio nel momento in cui entrano in carica nuovi membri.

III. Esecuzione della convenzione 1. Effetto della convenzione La presente convenzione ha effetto vincolante con l'entrata in vigore della LTF.

2. Nuovo modello contabile della Confederazione La presente convenzione sottostà alle direttive del DFF concernenti il Nuovo modello contabile della Confederazione (NMC).

3. Informazione reciproca Le parti incaricate dell'esecuzione della convenzione provvedono a informare adeguatamente e tempestivamente sugli aspetti importanti dell'adempimento della convenzione. In particolare, garantiscono una collaborazione puntuale nella procedura per le domande di credito o nei lavori relativi al preventivo.

4. Divergenze inerenti all'adempimento della convenzione In caso di controversie, differenze d'opinioni o pretese litigiose risultanti dalla presente convenzione o in relazione alla stessa, le parti incaricate dell'esecuzione della convenzione ricorrono alla mediazione delle segreterie generali del Tribunale federale e del DFF. Le parti espongono la divergenza in forma scritta e sottopongono una proposta di soluzione. Entrambe le parti devono essere sentite.

Le parti della convenzione si impegnano affinché le segreterie generali possano appianare la divergenza entro un termine utile.

Se è raggiunto un accordo, le segreterie generali si rivolgono alle loro autorità superiori (capo del DFF e Commissione amministrativa del Tribunale federale). Dette autorità si riuniscono in comune e cercano un accordo.

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5. Clausola d'arbitrato Se non giungono a un accordo entro due mesi, il capo del DFF e la Commissione amministrativa del Tribunale federale possono adire un collegio arbitrale composto dei presidenti delle Camere federali, dei presidenti delle Commissioni delle finanze delle Camere federali e del presidente della Commissione giudiziaria dell'Assemblea federale. La presente convenzione deve essere trasmessa al collegio arbitrale, unitamente a una spiegazione scritta dei motivi per cui i tentativi di accordo sono falliti.

Salvo che la presente convenzione disponga altrimenti, è applicabile per analogia la procedura del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969. Il collegio arbitrale decide in via definitiva.

IV. Disposizioni finali 1. Scioglimento e modifica della convenzione La presente convenzione può essere sciolta o modificata di comune accordo in qualsiasi momento.

La presente convenzione è denunciabile alla fine di ogni anno con un preavviso di sei mesi.

Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

La delega dei rappresentanti delle parti è retta dalle rispettive disposizioni interne.

2. Estinzione della convenzione La presente convenzione decade se l'Assemblea federale emana in via legislativa una norma che contraddice la convenzione o i sui fondamenti (art. 25a cpv. 3 LTF).

Se solo una parte della convenzione è caduca, il resto rimane valido.

3. Procura Secondo l'articolo 14 del regolamento del 20 novembre 20067 del Tribunale federale (RTF), il presidente del Tribunale federale e il segretario generale sono autorizzati a firmare congiuntamente per conto del Tribunale federale.

Secondo l'articolo 3b OILC, il DFF è autorizzato a firmare per conto del Consiglio federale.

7

RS 173.110.131

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4. Esemplari La presente convenzione, in due esemplari originali, è firmata da entrambe le parti.

Con la propria firma, ciascuna delle parti dichiara di aver ricevuto un esemplare della predetta convenzione.

Losanna, 21 giugno 2007 Per il Tribunale federale svizzero la Commissione amministrativa Il presidente del Tribunale federale: Arthur Aeschlimann Il segretario generale: Paul Tschümperlin

Berna, 6 luglio 2007

Per il Consiglio federale svizzero il Dipartimento federale delle finanze Il capo: Hans-Rudolf Merz

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