ad 05.415 Iniziativa parlamentare Legge sulle case da gioco. Condizioni quadro Rapporto del 13 novembre 2006 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 novembre 2006.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 17 giugno 2005 il consigliere agli Stati Christoffel Brändli e il consigliere nazionale Duri Bezzola presentano entrambi un'iniziativa parlamentare con cui chiedono la revisione dell'articolo 41 capoverso 4 della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG). Secondo la proposta del consigliere nazionale Bezzola, in casi motivati, il Consiglio federale deve avere la facoltà di ridurre l'aliquota della tassa sulle case da gioco nei primi otto anni d'esercizio (ossia quattro anni in più rispetto ad ora) mentre, secondo la proposta del consigliere agli Stati Brändli, il Governo dovrebbe poterla ridurre senza limiti di tempo. La modifica legislativa proposta mira innanzitutto a sostenere i piccoli casinò di montagna di St. Moritz e Davos che, dopo quattro anni d'esercizio, si trovano ancora in una situazione finanziaria difficile.

Il 16 ottobre 2006, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati approva con 8 voti contro 3 la decisione di dare seguito all'iniziativa Bezzola. La Commissione accetta pure, con 6 voti contro 5, una proposta volta ad estendere la facoltà di ridurre l'aliquota della tassa ai primi sette anni d'esercizio e non ai primi otto, come invece proposto dal consigliere nazionale Bezzola.

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Parere del Consiglio federale

Conformemente alla Costituzione federale, la Confederazione riscuote dai casinò una tassa speciale che non sostituisce le imposte ordinarie che gravano sulle imprese. Questa tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. La facoltà del Consiglio federale di ridurre l'aliquota della tassa nei primi quattro anni di esercizio, come previsto dall'articolo 41 capoverso 4 LCG, intende dare la possibilità alle nuove imprese di costituirsi una clientela. Essa non si prefigge dunque di risolvere problemi strutturali che, nel caso in questione, vanno attribuiti a un interesse moderato da parte dei turisti. Ma proprio questo è il motivo per cui le case da gioco non sono in grado di realizzare quel volume di proventi indispensabile per coprire i costi fissi molto elevati. Le case da gioco di St. Moritz e Davos realizzano un prodotto lordo dei giochi circa tre volte inferiore a quello realizzato dal casinò che li precede in ordine di grandezza per quanto concerne la cifra d'affari.

Il Consiglio federale ha concesso ad ambedue le case da gioco la riduzione massima possibile, ossia una riduzione dell'aliquota di base della tassa al 20 per cento (art. 41 cpv. 4 LCG) e, per motivi di promozione del turismo, anche un'altra riduzione di un terzo dell'aliquota di base (art. 42 cpv. 2 LCG), fissando così l'aliquota effettiva al 13,33 per cento.

Il Collegio governativo ritiene inopportuno prolungare la possibilità di ridurre l'aliquota della tassa al fine di sostenere due imprese private (società anonime) i cui investitori hanno sopravalutato il volume d'affari e dunque anche la redditività. Il Consiglio federale ha sempre attribuito grande importanza alla capacità economica delle case da gioco. Nel messaggio concernente la LCG si afferma segnatamente

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quanto segue: «Una concessione di gestione viene rilasciata soltanto se la redditività della casa da gioco è stata presentata in modo plausibile. Una casa da gioco che non lavora in modo redditizio non porterebbe infatti grandi vantaggi né economici né fiscali. Si aggiunga inoltre che aziende economicamente stabili sono meglio premunite contro l'accesso della criminalità organizzata che non quelle su basi economiche instabili.» (FF 1997 III 162).

Il Governo ritiene dunque che le agevolazioni fiscali attualmente previste nella legge siano sufficienti e adeguate.

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Disparità di trattamento delle aziende

Il Consiglio federale è del parere che al momento attuale un adeguamento delle regole condurrebbe inevitabilmente a una disparità di trattamento nei confronti di regioni turistiche che, consapevoli delle regole da adottare, hanno ritirato la propria candidatura e delle case da gioco di Zermatt e Arosa che, in seguito a difficoltà finanziarie, hanno dovuto chiudere i battenti nel corso del 2003.

Al momento di presentare la candidatura per il rilascio di una concessione, i richiedenti erano al corrente delle disposizioni applicabili, ossia che dopo quattro anni d'esercizio le case da gioco incapaci di conseguire un rendimento sufficiente sarebbero state tenute a sospendere la propria attività. Il legislatore non intendeva tutelare le case da gioco dalla concorrenza, bensì lasciar giocare la concorrenza all'interno di un mercato regolamentato. La revisione proposta dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati favorirebbe per contro due società anonime che già beneficiano di una situazione di oligopolio in un mercato relativamente lucrativo.

2.2

Promozione del turismo

Per quanto concerne la promozione del turismo, rammentiamo che le case da gioco di Davos e St. Moritz, nella loro situazione particolare di aziende attive in regioni dipendenti da un turismo stagionale, beneficiano già oggi di una riduzione dell'aliquota, pari a un terzo della tassa stabilita, durante tutto il periodo della concessione (art. 42 cpv. 2 LCG).

Occorre inoltre sottolineare che l'effetto promozionale per il turismo dei casinò di montagna, a cui mirava il legislatore, non si è verificato. È invece emerso che la maggior parte dei proventi è stata realizzata grazie alla clientela locale.

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Conclusioni

In seguito agli argomenti esposti in precedenza, segnatamente alla disparità di trattamento che risulta da una siffatta proposta, il Consiglio federale respinge sia la proposta di maggioranza che la proposta di minoranza della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 13 novembre 2006 concernente la «Legge sulle case da gioco. Condizioni quadro».

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