Legge federale sulla promozione della cultura

Disegno

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la promozione della cultura da parte della Confederazione nei seguenti settori: a.

salvaguardia del patrimonio culturale;

b.

creazione artistica;

c.

divulgazione dell'arte e della cultura;

d.

scambio tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera;

e.

scambi culturali con l'estero.

Art. 2

Campo d'applicazione

È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le seguenti leggi speciali:

1

1 2 3 4 5 6 7

a.

legge federale del 18 dicembre 19923 sulla Biblioteca nazionale svizzera;

b.

legge federale del 27 giugno 18904 sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;

c.

legge del 14 dicembre 20015 sul cinema;

d.

legge federale del 6 ottobre 19956 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;

e.

legge federale del ...7 concernente la Fondazione Pro Helvetia;

RS 101 FF 2007 4421 RS 432.21 RS 432.31 RS 443.1 RS 441.3 RS ...; FF 2007 4479

2007-0244

4449

Legge sulla promozione della cultura

f.

legge federale del 1° luglio 19668 sulla protezione della natura e del paesaggio;

g.

legge del 20 giugno 20039 sul trasferimento dei beni culturali.

Sono eccettuate le disposizioni concernenti il finanziamento ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

2

Art. 3

Scopi

La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue i seguenti scopi: a.

rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;

b.

promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;

c.

creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali;

d.

permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;

e.

far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.

Art. 4

Sussidiarietà

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

Art. 5

Coordinamento e collaborazione

La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo in considerazione la politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

1

Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

2

Sezione 2: Condizioni generali della promozione culturale Art. 6

Interesse nazionale

1

La Confederazione sostiene unicamente progetti d'interesse nazionale.

2

L'interesse nazionale è dato segnatamente se:

8 9

a.

un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;

b.

un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;

RS 451 RS 444.1

4450

Legge sulla promozione della cultura

c.

il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;

d.

un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività di operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;

e.

un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della divulgazione culturale;

f.

una manifestazione culturale è unica nel suo genere ed è rinomata a livello nazionale o internazionale;

g.

un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

Art. 7

Progetti accessibili al pubblico

La Confederazione sostiene unicamente i progetti accessibili al pubblico.

Art. 8

Progetti prioritari

La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che: a.

permettono o facilitano al pubblico l'accesso alla cultura;

b.

contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

Sezione 3: Misure promozionali e di sostegno Art. 9

Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari a copertura dei costi di progetti.

1

Per le collezioni e le reti la Confederazione può fornire anche aiuti finanziari alle spese d'esercizio.

2

La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

3

Art. 10

Promozione delle nuove leve

La Confederazione può promuovere le nuove leve di artisti mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza professionale.

Art. 11

Riconoscimenti

La Confederazione può conferire riconoscimenti per realizzazioni artistiche e meriti culturali.

4451

Legge sulla promozione della cultura

Art. 12

Sostegno di organizzazioni culturali

La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

Art. 13

Promozione della lettura

La Confederazione può prendere misure destinate a combattere l'illetteratismo e a promuovere la lettura.

Art. 14

Organizzazione e sostegno di manifestazioni e progetti culturali

La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

1

2

Può sostenere progetti che: a.

nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o

b.

sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.

Art. 15

Sostegno delle comunità nomadi

La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura.

Art. 16

Contributo alla Città di Berna

La Confederazione può versare un contributo alla Città di Berna per le prestazioni culturali particolari che essa fornisce in quanto sede dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.

Art. 17

Promozione della divulgazione artistica

La Confederazione può prendere misure affinché un'opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.

Art. 18 1

Sostegno degli scambi culturali

La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.

Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

2

Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali intrattiene scambi privilegiati.

3

4452

Legge sulla promozione della cultura

Sezione 4: Competenza e coordinamento Art. 19

Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale pubblico o di diritto privato concernenti: a.

la collaborazione culturale;

b.

la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.

Art. 20

Competenza concernente le misure promozionali e di sostegno

Le misure di cui agli articoli 9­16 e le misure di divulgazione ad esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

1

Le misure di cui agli articoli 17 e 18 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia.

2

Art. 21

Coordinamento delle misure all'estero

Qualora pianifichino importanti manifestazioni culturali, le rappresentanze svizzere all'estero ne affidano l'organizzazione alla Fondazione Pro Helvetia. A nome della Fondazione Pro Helvetia il Dipartimento federale dell'interno (DFI) disciplina insieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) i dettagli della collaborazione in caso di manifestazioni culturali di minore importanza.

1

Su domanda del DFAE, la Fondazione Pro Helvetia può prestare consulenza tecnica in progetti culturali nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est.

2

Sezione 5: Forme di sostegno e procedura Art. 22

Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.

1

Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

2

Art. 23

Disposizioni procedurali

Fatto salvo il capoverso 3, la procedura è retta dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

1

4453

Legge sulla promozione della cultura

Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante convenzioni sulle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199010 sui sussidi.

2

3

Nella procedura di ricorso la censura d'inadeguatezza non è ammessa.

Sezione 6: Finanziamento e controllo Art. 24

Priorità nella promozione culturale e finanziamento

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione, nel quale definisce le priorità del quadriennio.

1

La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

2

3

L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno: a.

limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9­16 e per le misure di cui agli articoli 17 e 18;

b.

limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;

c.

un credito quadro secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 196611 sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della salvaguardia dei monumenti storici.

Art. 25

Strategie promozionali

Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cultura di cui agli articoli 9­16.

1

Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

2

Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 24 capoverso 3.

3

Art. 26

Autorità specializzate e coordinamento della politica estera culturale

1

Quale autorità specializzata, l'UFC attua la politica culturale della Confederazione.

2

Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività di politica culturale all'estero.

Art. 27

Statistica e valutazione

L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica culturale. Questa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

1

10 11

RS 616.1 RS 451

4454

Legge sulla promozione della cultura

La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

2

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 28

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 29

Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 30

Disposizione transitoria

I sussidi per le spese d'esercizio che la Confederazione ha destinato finora ai musei potranno continuare ad essere erogati per tre anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4455

Legge sulla promozione della cultura

Allegato (art. 32)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1.

Legge federale del 19 dicembre 200312 sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;

2.

Decreto federale del 5 marzo 197013 concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali;

3.

Legge federale del 19 dicembre 200314 sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;

4.

Legge federale del 16 dicembre 200515 sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;

5.

Risoluzione federale del 22 dicembre 188716 per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;

6.

Decreto federale del 18 dicembre 191717 sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);

7.

Legge federale del 7 ottobre 199418 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 18 dicembre 199219 sulla Biblioteca nazionale Art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 (nuovo) La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

1

a.

12 13 14 15 16 17 18 19

abrogata

RU 2004 2077 RU 1970 1033, 1987 32 RU 2004 2017 RU 2006 1255 CS 4 202 CS 4 215; RU 1991 857 RU 1996 3040 RS 432.21

4456

Legge sulla promozione della cultura

Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante una convenzione sulle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199020 sui sussidi.

3

2. Legge federale del 27 giugno 189021 sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero Art 4 cpv. 1 e 2 1

Abrogato

Il Museo nazionale non farà in nessun caso concorrenza ai musei cantonali per l'acquisto d'antichità, ove si tratti di oggetti di preponderante interesse cantonale e non necessari per completare le collezioni federali.

2

Art. 9 cpv. 1 Il finanziamento delle attività del Museo nazionale è retto dall'articolo 24 della legge del ...22 sulla promozione della cultura.

1

3. Legge federale del 6 ottobre 199523 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana Art. 3a (nuovo)

Finanziamento

Il finanziamento degli aiuti finanziari secondo l'articolo 2 è retto dall'articolo 24 della legge del ...24 sulla promozione della cultura.

4. Legge del 14 dicembre 200125 sul cinema Art. 13

Forme del sostegno

Gli aiuti finanziari sono versati nei limiti dei crediti stanziati sotto forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.

1

Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenze o raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

2

20 21 22 23 24 25

RS 616.1 RS 432.31 RS ...; FF 2007 4449 RS 441.3 RS ...; FF 2007 4449 RS 443.1

4457

Legge sulla promozione della cultura

Art. 15 cpv. 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 24 della legge del ...26 sulla promozione della cultura.

1

Art. 32 cpv. 2 Abrogato

5. Legge federale del 1° luglio 196627 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 16a cpv. 2 (nuovo) Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della salvaguardia dei monumenti storici è retto dall'articolo 24 della legge del ...28 sulla promozione della cultura.

2

6. Legge del 20 giugno 200329 sul trasferimento dei beni culturali Art. 14a (nuovo)

Finanziamento

Il finanziamento degli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 è retto dall'articolo 24 della legge del ...30 sulla promozione della cultura.

26 27 28 29 30

RS ...; FF 2007 4449 RS 451 RS ...; FF 2007 4449 RS 444.1 RS ...; FF 2007 4449

4458