Gli addetti alla difesa Rapporto del Consiglio federale all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 21 settembre 2007

Onorevoli presidente e consiglieri, il presente rapporto del Consiglio federale è stato allestito in seguito all'ispezione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e al relativo rapporto del 23 maggio 2006. Esso sostituisce il parere del Consiglio federale del 29 settembre 2006. Il Consiglio federale esprime i suoi ringraziamenti per l'analisi dettagliata del servizio degli addetti alla difesa.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 settembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Osservazione preliminare: Le espressioni utilizzate nel presente rapporto per designare le funzioni (addetto alla difesa, capomissione, ecc.) si riferiscono a entrambi i sessi.

2007-2014

6143

Compendio Nel suo rapporto del 23 maggio 2006, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha raccomandato al Consiglio federale di «procedere a una verifica dell'attuale sistema degli addetti alla difesa sotto il profilo dei compiti, dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'adeguatezza e dell'utilità per la politica di sicurezza perseguita dalla Svizzera sul piano internazionale, con preghiera di presentare rapporto sui riscontri di tale verifica. Il rapporto dovrà toccare tutti i settori della politica di sicurezza, illustrare le attività e le risorse disponibili in Patria e all'estero, proporre un'organizzazione adeguata e dare nuovo lustro al profilo professionale dell'addetto alla difesa.» Tenuto conto dei fattori caratteristici della politica di sicurezza (globalizzazione, interconnessione delle informazioni, sviluppi tecnologici, gamma dei rischi ecc.) e delle esigenze che ne risultano per l'esercito svizzero, occorre disporre di uno strumentario differenziato ed efficace sia in materia di politica estera sia in materia di politica di sicurezza. Sarà così possibile rappresentare gli interessi della Svizzera, riconoscere gli sviluppi contrari a tali interessi e reagirvi adeguatamente. A tal fine, il servizio degli addetti alla difesa (Servizio AD) fornisce le seguenti prestazioni: 1.

allestimento ed esercizio di una rete in materia di politica della sicurezza e militare in grado di resistere alle crisi, nonché acquisizione e valutazione di informazioni che svolgono un ruolo rilevante per le decisioni del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale (compresi i servizi d'informazione del DDPS).

2.

Gestione dei partenariati. Per gestire rischi e pericoli, crisi e catastrofi internazionali, la Svizzera dipende dalla collaborazione con partner stranieri. Le prestazioni fornite dal Servizio AD permettono di valutare gli eventuali partner, di attuare la collaborazione e di garantirne il carattere duraturo.

3.

Gestione di progetti sul posto. Nell'ambito della cooperazione militare regionale l'addetto alla difesa concorre alla riuscita dei progetti prestando il proprio contributo nelle loro diverse fasi e riducendo così il rischio che i progetti non soddisfino più le necessità oppure si protraggano dopo che ne è venuta meno l'utilità.

4.

Garanzia e valutazione di piazze d'istruzione per militari svizzeri all'estero e scambio di esperienze operative.

5.

Contributo per garantire la continuità e la durabilità in relazione alle visite dirette a livello di politica di sicurezza e militare.

6.

Consulenza a favore del capomissione nelle questioni in materia di politica di sicurezza e nelle questioni militari.

6144

La subordinazione al capo delle Relazioni internazionali Difesa permette di esercitare una direzione integrale del servizio, che è stata consolidata con l'istituzione del Comitato direttivo dei beneficiari di prestazioni (a livello di direttori di uffici) e ha dato buone prove. Il capo Impiego degli addetti alla difesa è responsabile della gestione operativa. Grazie all'istituzione di un servizio di «gestione dei contenuti» in questo settore e del Comitato di coordinamento, la gestione del Servizio AD e il coordinamento con i principali beneficiari delle prestazioni hanno fatto sostanziali progressi.

Il dispositivo degli addetti alla difesa svizzeri si orienta in base alle necessità in materia di informazione e cooperazione (per l'istruzione, l'acquisto di armamenti, il promovimento militare della pace e l'appoggio all'assistenza umanitaria del DDPS e dell'esercito) nonché alle necessità del DDPS e dell'esercito ai fini della gestione di crisi e conflitti.

L'obiettivo è realizzare un dispositivo di addetti alla difesa che presenti molti meno accreditamenti secondari (una trentina invece di 56). Per poter soddisfare le necessità identificate da lungo tempo e non ancora coperte dal dispositivo dagli addetti alla difesa, singoli posti dovranno rinunciare a un sostituto. Sarà possibile assicurare una migliore copertura di un minore numero di Stati con il medesimo effettivo di personale. Gli adeguamenti necessari saranno realizzati progressivamente. Del resto, la CdG-N ha essa stessa constatato che non si tratta, in primo luogo, di economizzare risorse.

La Svizzera finora non dispone di alcuna esperienza per quanto concerne l'impiego di addetti itineranti. Un progetto pilota biennale si prefigge di raccogliere esperienze al riguardo e di darne una valutazione che consentirà poi al capo del DDPS di prendere una decisione.

Per quanto concerne le sinergie e la collaborazione con altri rappresentanti della Svizzera attivi nel settore della sicurezza (per es. gli addetti di polizia o i responsabili in materia di migrazioni), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che queste funzioni si completano a vicenda dal duplice profilo dei settori di compiti e delle reti, senza essere intercambiabili. Le sinergie vanno rafforzate dando nuovo slancio allo scambio di informazioni in seno all'Amministrazione
federale a Berna, ma anche mediante segmenti comuni nei rispettivi percorsi di formazione. L'istituzione di addetti alla sicurezza non è considerata appropriata.

Le misure che il rapporto presenta in modo dettagliato sono state immediatamente adottate e sono già parzialmente realizzate.

Nel settore del controllo dell'esportazione di materiale bellico sono già state adottate misure che riguardano gli addetti alla difesa. Tra queste figurano una migliore informazione reciproca, l'istituzione presso il SECO di un punto di contatto unico al quale gli addetti alla difesa devono trasmettere i rapporti, la possibilità di impiegare personale delle ambasciate (compresi gli addetti alla difesa) per verificare se il materiale bellico fornito dalla Svizzera è giunto al destinatario designato e non è stato riesportato. Il Consiglio federale ritiene opportuno impiegare gli addetti alla difesa anche per esaminare importanti richieste preliminari.

6145

Per tutelare gli interessi svizzeri rispettando le pertinenti disposizioni legali, gli addetti alla difesa possono e devono mettere in contatto le ditte svizzere attive nel settore dell'armamento con i competenti organi amministrativi dei rispettivi Stati accreditanti. Ciò non pregiudica la libertà di decisione del Consiglio federale e del SECO.

Dopo aver esaminato tutti gli aspetti del Servizio AD, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che i benefici resi dagli addetti alla difesa non possono essere forniti da altri servizi. Esso è persuaso che l'attuazione delle misure adottate produrrà un incremento duraturo nell'efficienza del Servizio AD e chiede pertanto alla Commissione della gestione del Consiglio nazionale di stralciare l'affare.

6146

Rapporto 1

Introduzione

1.1

Iniziativa

Nel suo rapporto del 23 maggio 2006, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha raccomandato al Consiglio federale di «procedere a una verifica dell'attuale sistema degli addetti alla difesa sotto il profilo dei compiti, dell'organizzazione, dell'efficienza, dell'adeguatezza e dell'utilità per la politica di sicurezza perseguita dalla Svizzera sul piano internazionale, con preghiera di presentare rapporto sui riscontri di tale verifica». Si trattava di toccare tutti i settori della politica di sicurezza, illustrare le attività e le risorse disponibili in Patria e all'estero, proporre un'organizzazione adeguata e dare nuovo lustro al profilo professionale dell'addetto alla difesa.

1.2

Finalità

Il presente rapporto si prefigge di situare il servizio svizzero degli addetti alla difesa (Servizio AD) nel contesto globale della tutela e della rappresentanza degli interessi di politica di sicurezza e militari nonché, su tale base e alla luce delle raccomandazioni della CdG-N, di esaminare l'attuale sistema degli addetti alla difesa. A tal fine sarà valutata anche l'idoneità delle misure già adottate.

2

Le nuove sfide in materia di politica di sicurezza

La Svizzera, nazione economica attiva sul piano internazionale, dipende da un contesto stabile, da un ordinamento giuridico internazionale affidabile e dalla pacifica convivenza tra i popoli. Sviluppi di vario genere, quali la crescente globalizzazione economica e le reti sociali su scala mondiale, hanno ampiamente modificato le condizioni quadro dell'azione statale in genere e, in particolare, le modalità della rappresentanza degli interessi di politica di sicurezza e militari. Alla crescente stabilità e integrazione europea si contrappongono l'instabilità e il collasso degli ordinamenti statali e sociali in altre regioni del mondo importanti per il nostro Paese.

2.1

Fattori determinanti in materia di politica di sicurezza

2.1.1

Evoluzione della gamma dei rischi

Attualmente, non è dato discernere alcuna minaccia militare convenzionale contro la Svizzera. Minacce e pericoli di altro genere ­ per esempio il terrorismo, le conseguenze della proliferazione delle armi di distruzione di massa, le ripercussioni dei conflitti regionali e del collasso di ordinamenti statali in Paesi lontani ­ sono tuttavia reali e hanno conseguenze dirette sulla sicurezza della Svizzera (dipendenza del nostro Paese da mercati aperti e sicuri, dalla sicurezza delle fonti energetiche e delle vie di trasferimento dell'energia; conseguenze dei conflitti per quanto riguarda i 6147

flussi migratori, la tratta di esseri umani e il traffico di droga). La gestione di questi rischi costituisce un compito comune a livello nazionale e internazionale1.

A livello nazionale, grazie all'istituzione della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e di piattaforme di collaborazione tra il DFAE e il Servizio informazioni strategico (SIS), da una parte, e tra il SIS e il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) del DFGP, dall'altra, sono stati concretizzati i mezzi per garantire una gestione statale globale e coordinata di questi nuovi rischi e pericoli. A livello internazionale, nel campo della politica di sicurezza e militare, la Svizzera dispone oltre che di strumenti multilaterali per la gestione dei rischi (qualità di membro dell'ONU e dell'OSCE, osservatori militari, SWISSCOY, Partenariato per la Pace, misure di mantenimento della pace ecc.), anche di strumenti bilaterali (mezzi diplomatici classici, cooperazione allo sviluppo, addetti alla difesa).

2.1.2

Globalizzazione

La globalizzazione non ha soltanto trasformato l'economia ma ha anche influenzato le relazioni internazionali. Su scala mondiale, i contatti diretti e immediati fino ai massimi livelli politici e militari, più che l'eccezione, costituiscono ormai la regola.

L'internazionalizzazione dei mercati, in particolare di quelli delle materie prime e dell'energia, fa sì che conflitti in regioni lontane possano ripercuotersi direttamente sugli interessi della Svizzera. La globalizzazione è uno dei motori della crescita economica, ma è anche la causa di nuove disparità o dell'aggravamento di disparità già esistenti da cui possono risultare situazioni di instabilità, conflitti e guerre.

La globalizzazione sollecita lo Stato sia in quanto forma di organizzazione sia per gli strumenti che impiega per di tutelare i suoi interessi e sottolinea la necessità della diplomazia per rappresentare attivamente gli interessi svizzeri all'estero. Queste considerazioni si applicano anche al Servizio AD.

2.1.3

Interconnessione dell'informazione

La globalizzazione implica l'interconnessione dell'informazione su scala mondiale.

Grazie a Internet sono così divenute direttamente e immediatamente accessibili molte informazioni che in precedenza dovevano essere acquisite mediante altri mezzi, con oneri elevati e perdite di tempo. Il mercato dell'informazione immediata comporta la trasmissione agli utenti di informazioni grezze la cui esattezza e le cui interrelazioni non sono state verificate. Questo fenomeno è ulteriormente amplificato da una pletora di banche dati e siti web nonché dal paragiornalismo, che diffondono opinioni personali, voci ecc. I motori di ricerca e gli strumenti di elaborazione elettronici agevolano la ricerca ma non possono risolvere i problemi posti dalla verifica, dall'autenticazione, dalla definizione delle priorità, dalla ridondanza e dall'analisi. Questi compiti di importanza decisiva per la gestione di nuovi rischi e pericoli (per es. il terrorismo) continuano a incombere all'utente delle informazioni.

1

Rapporto sulla politica estera, giugno 2007, FF 2007 5087.

6148

Perciò, malgrado l'impiego delle tecnologie più moderne, né i servizi d'informazione né le autorità competenti in materia di relazioni internazionali possono fare a meno di reti e fonti proprie, tra cui anche gli addetti alla difesa. L'abbondanza dei dati implica inoltre esigenze elevate in materia di acquisizione, preparazione (traduzione ecc.), selezione, valutazione, elaborazione e diffusione per allestire tempestivamente le basi decisionali ed evitare che lo Stato sia oggetto di manipolazioni dell'informazione o addirittura della guerra delle informazioni.

2.1.4

Evoluzione tecnologica

A causa dell'evoluzione tecnologica e della delocalizzazione delle unità e della capacità di produzione riscontrabile su scala mondiale, da decenni l'industria svizzera ha cessato di essere in grado di produrre o sviluppare in proprio tutti i beni d'armamento e i servizi necessari all'esercito. Perciò, anche in seguito all'aumento dei costi di investimento e alla riduzione del bilancio della difesa, l'esercito svizzero dipende da prodotti e servizi esteri, come pure da progetti di sviluppo in comune con partner stranieri2.

Oltre a un'analisi costante dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'armamento, per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi necessari occorre anche poter contare su una rete internazionale di relazioni. Tale rete è curata da armasuisse per il tramite delle ambasciate svizzere all'estero e degli addetti alla difesa.

2.2

Novità nella gestione delle crisi e nella rappresentanza degli interessi

2.2.1

Nuovi approcci nella gestione internazionale delle crisi e dei conflitti

Per tenere conto dell'evoluzione della gamma dei rischi, la comunità internazionale ha adeguato i propri mezzi e metodi e ha tratto insegnamenti e conseguenze dai propri insuccessi (Kosovo, Bosnia, Ruanda ecc.). Tra i nuovi approcci figurano ad esempio l'assistenza postbellica e la (ri)costruzione di ordinamenti statali democratici o l'instaurazione dei presupposti necessari a tal fine. Tra gli elementi importanti vanno citati la «riforma del settore della sicurezza» (riforma per garantire o consolidare il controllo democratico sulle forze armate, la polizia, i servizi d'informazione e di sicurezza ecc.), ma anche i molteplici contributi ­ civili, militari e di polizia ­ al ristabilimento di partner statali affidabili sul piano internazionale. La Svizzera (e il suo esercito) non ha soltanto contribuito allo sviluppo e all'adeguamento di questi strumenti, ma partecipa anche alla realizzazione di progetti.

La partecipazione alla gestione internazionale delle crisi, all'assistenza postbellica e alla ricostruzione presuppone ­ oltre a capacità operative ­ competenze autonome di valutazione della situazione e decisionali basate su proprie fonti e capacità di analisi.

2

Principi del Consiglio federale del 19 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS, FF 2003 370.

6149

2.2.2

Rappresentanza degli interessi

Attorno alla Svizzera, l'integrazione nei settori economico, politico e militare è intensificata dall'allargamento dell'UE e della NATO. Poiché il nostro Paese non è membro né dell'UE né della NATO, esso deve provvedere a rappresentare anche i suoi interessi nel campo della politica di sicurezza e militare innanzitutto su base bilaterale.

Il presupposto per una rappresentanza duratura dei propri interessi è dato da una propria rete di rappresentanti qualificati che dispongono di un accesso diretto. Di questa rete fanno parte segnatamente le ambasciate svizzere e il SECO con i loro specialisti nei settori politico, economico e culturale. Gli addetti alla difesa prestano il loro contributo alla rappresentanza degli interessi di politica di sicurezza e militari operando nel quadro delle ambasciate.

2.3

Cooperazione per la sicurezza e «defence diplomacy»

Gli strumenti di politica estera e di politica di sicurezza devono permettere di riconoscere gli sviluppi contrari ai nostri interessi, di valutarne le conseguenze e di reagirvi adeguatamente. Dai mutamenti avvenuti nel contesto strategico della Svizzera e dai cambiamenti intervenuti nella gestione delle crisi e nella rappresentanza degli interessi emerge che: ­

la politica di sicurezza della Svizzera deve essere interconnessa su scala internazionale per poter garantire una rappresentanza efficace dei nostri interessi;

­

una moltitudine di pericoli e rischi può essere combattuta con efficacia ed efficienza soltanto mediante una cooperazione su scala nazionale e internazionale e impiegando mezzi e competenze civili e militari;

­

le attività internazionali dell'esercito svizzero richiedono un coordinamento e una gestione globali;

­

nel contesto odierno occorre una cooperazione internazionale multipla anche per la missione di difesa territoriale.

Con «defence diplomacy» si intende l'insieme dei campi d'azione e dei contributi delle forze armate nell'ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale per la sicurezza e in quello della rappresentanza degli interessi di politica di sicurezza e militari. Tra i presupposti principali della «defence diplomacy» e della cooperazione per la sicurezza vi sono: 1.

una rete di politica di sicurezza e militare resistente alle crisi;

2.

una capacità autonoma di valutazione della situazione;

3.

una gestione duratura dei partenariati; e

4.

la capacità di eseguire impieghi operativi credibili all'estero.

L'evoluzione della gamma dei rischi ha modificato anche le esigenze che deve soddisfare l'esercito. Oltre alla missione di difesa nazionale, acquistano sempre maggiore importanza la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi, le procedure per affrontare avversari che combattono secondo modalità asimmetriche e l'aiuto in caso di catastrofe, come pure le prestazioni militari per la ricostruzione di strutture 6150

statali di sicurezza e di difesa. L'esercito svizzero non può sottrarsi a questa evoluzione.

Lo sviluppo di una «security diplomacy», comprendente ­ come suggerito dalla CdG-N ­, tutti i settori importanti per la sicurezza dipende non da ultimo dalle necessità risultanti dall'esame delle strutture dipartimentali da parte del Consiglio federale e non può essere oggetto del presente rapporto.

3

Compiti, funzioni e prestazioni del Servizio AD

La CdG-N ha trovato difficile appurare il valore aggiunto concreto nel lavoro svolto dagli addetti alla difesa a favore delle autorità politiche e militari e ha raccomandato di valutare l'utilità del sistema degli addetti alla difesa in base alle aspettative delle autorità e a necessità predefinite.

3.1

Prestazioni e utilità del Servizio AD

3.1.1

Rete resistente alle crisi e indipendente da alleanze, acquisizione e valutazione delle informazioni

Gli addetti alla difesa realizzano una rete, resistente alle crisi e indipendente da alleanze, orientata ai bisogni della politica di sicurezza svizzera e dell'esercito, la gestiscono e provvedono a svilupparla ulteriormente per migliorarne le prestazioni e l'efficacia. Questa rete è al tempo stesso una prestazione degli addetti alla difesa e la premessa per le loro ulteriori attività. Si basa sull'accesso diretto ai Ministeri della Difesa e agli Stati maggiori della Difesa. Tale accesso è importante per l'individuazione precoce delle crisi e la loro gestione, nonché per la collaborazione bilaterale.

In situazioni di crisi, l'addetto alla difesa può sondare le opzioni di intervento del suo Stato accreditante, valutare le eventuali conseguenze per la Svizzera, rappresentare tempestivamente gli interessi svizzeri e segnalare gli sviluppi contrari ai nostri interessi. La disponibilità a scambiare informazioni è una manifestazione di fiducia.

La fiducia può nascere ed essere mantenuta soltanto mediante contatti stabili. La Svizzera ha concluso accordi sulla protezione delle informazioni militari con numerosi Stati (Stati confinanti, Spagna, Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Stati scandinavi, USA, Canada ecc.) e l'esperienza mostra che in tale quadro la disponibilità degli interlocutori a scambiare informazioni confidenziali è molto più elevata che nei confronti dei media.

Un elemento essenziale e insostituibile della rete è rappresentato dai contatti informali con gli addetti alla difesa di altri Stati residenti sul posto, che consentono di ottenere informazioni supplementari, nonché di confrontare ed eventualmente corroborare informazioni provenienti dall'area di accreditamento.

L'accreditamento dà all'addetto alla difesa piena libertà di muoversi e viaggiare3 e gli consente di informarsi direttamente sul posto su fatti ed eventuali necessità di cooperazione.

3

Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche; RS 0.191.01; art. 26.

6151

Di regola, nella politica e nella prassi che applicano in materia di informazioni destinate all'esterno, gli Stati tutelano i propri interessi. Ciò vale in particolare nei confronti dei media e per le informazioni diffuse da fonti ufficiali e accessibili (Internet, banche dati). Nell'ambito dell'acquisizione delle informazioni e della loro analisi, l'utilità degli addetti alla difesa per la Svizzera si manifesta come segue: 1.

l'accreditamento e l'accesso diretto, nonché l'integrazione degli addetti alla difesa nelle strutture decisionali del DDPS, permettono loro di acquisire informazioni esclusive nel campo della politica di sicurezza e militare e di integrarle nella valutazione complessiva della situazione effettuata dal Consiglio federale e dall'amministrazione, compresi i servizi d'informazione del DDPS e l'ambasciata interessata. Non facendo parte né della NATO né dell'UE, la Svizzera ha soltanto un accesso istituzionale limitato ai sistemi integrati dei servizi d'informazione e allo scambio d'informazioni che avviene a livello istituzionale tra gli Stati membri di queste due organizzazioni internazionali. Le relazioni tra il Servizio AD, da una parte, e i Ministeri della Difesa e gli Stati maggiori della Difesa, dall'altra, permettono di acquisire per via bilaterale informazioni decisive.

2.

In caso di crisi o di catastrofi gli addetti alla difesa sono in grado di acquisire direttamente informazioni e di verificarle sul posto. Nell'eventualità di un aggravamento della crisi o di minacce per la sicurezza della Svizzera, gli addetti alla difesa possono discutere direttamente con i decisori in materia di politica di sicurezza e militari le opzioni operative scelte dalle parti in conflitto e dai partner nella gestione della crisi o del conflitto e valutarne le conseguenze per la Svizzera.

3.

Il genere, l'ampiezza e il grado di approfondimento delle informazioni in materia di politica di sicurezza e militari che l'addetto alla difesa deve acquisire sono orientate esclusivamente alle necessità del Consiglio federale, del DDPS e dell'ambasciata e possono essere gestiti direttamente. In tale modo è possibile generare un valore aggiunto che altre istituzioni non sono affatto in grado di fornire oppure non sono in grado di fornire in tempo utile o conformemente alle necessità del momento.

3.1.2

Gestione delle relazioni

Per gestire la maggior parte delle minacce e dei pericoli, la Svizzera dipende dalla collaborazione con partner stranieri. Nelle relazioni con i partner l'utilità degli addetti alla difesa si manifesta come segue: 1.

6152

valutano le capacità e le possibilità di eventuali partner tenendo conto delle necessità della Svizzera. Questa valutazione ha molteplici sfaccettature, che vanno dall'esame della disponibilità di massima a collaborare con il nostro Paese all'analisi dei retroscena, dei motivi e delle condizioni della collaborazione, alla definizione dei campi della collaborazione e degli interlocutori, fino all'accertamento (in parte a brevissima scadenza) delle possibilità tecniche o della disponibilità di personale specializzato e materiale (per es. in caso di catastrofe). Nel settore militare e della politica di sicurezza queste prestazioni possono essere fornite soltanto da un addetto alla difesa con buone connessioni sotto il profilo istituzionale e personale. Per gli impieghi di

aiuto in caso di catastrofe, l'addetto alla difesa accerta dapprima sul posto quali sono le necessità in collaborazione con l'ambasciata svizzera e le autorità locali (militari e di sicurezza) e le comunica direttamente agli organi competenti. Fino all'allestimento della regolare struttura di comando del relativo contingente di aiuto, l'addetto alla difesa funge da organo di contatto e coordinamento tra gli elementi del DDPS e le autorità locali.

2.

Avendo accesso ai decisori nei Ministeri della Difesa e negli Stati maggiori della Difesa e conoscendo le necessità svizzere, l'addetto alla difesa può appoggiare i processi decisionali negli Stati in cui è accreditato e contribuire a renderli più tempestivi ed efficienti. Se necessario (e per quanto ciò riguardi la Svizzera), può attirare l'attenzione sull'urgenza di adottare determinate decisioni oppure accelerare la presa di tali decisioni esercitando la sua influenza personale. Il valore aggiunto si manifesta nell'efficienza decisionale e nel guadagno di tempo in occasione dell'attuazione delle decisioni.

3.

Nella concretizzazione della cooperazione, l'addetto alla difesa fornisce un contributo all'integrazione di tutti i partner e gli organi interessati. Le condizioni e le competenze istituzionali sono spesso caratterizzate da strutture diverse da quelle svizzere. Poiché conosce le competenze e i responsabili e può accedervi direttamente, l'addetto alla difesa permette risparmi di tempo ed energie che altre persone o istituzioni non sono in grado di realizzare, aumentando l'efficienza delle operazioni in questione e permettendone l'esecuzione in tempo utile.

4.

La continuità dei contatti assume un ruolo importante, in particolare nell'ambito della gestione di conflitti, crisi e catastrofi, ma anche per la gestione delle relazioni in generale, dal momento che evita di dover ricostituire ogni volta la rete di contatti e le relazioni di reciproca fiducia necessarie alla cooperazione. L'utilità dell'addetto alla difesa nella sua veste di rappresentante del DDPS e dell'esercito risiede nel garantire la necessaria continuità, sul piano istituzionale e personale, dei contatti con gli organi competenti negli Stati accreditanti e in Svizzera.

3.1.3

Contributi all'attuazione della cooperazione in materia d'istruzione militare e all'attuazione degli obiettivi di cooperazione del capo dell'esercito

La capacità di cooperazione costituisce per la Svizzera un presupposto essenziale a tutela della libertà d'azione politica e militare e della solidarietà. Per questo motivo, il capo del DDPS nel 2003 ha emanato le Istruzioni sulla cooperazione con l'estero in materia d'istruzione militare, che fungono da base agli obiettivi del capo dell'esercito per la cooperazione internazionale dell'esercito.

In questo contesto gli addetti alla difesa forniscono le seguenti prestazioni: 1.

comunicazione di conoscenze ed esperienze dirette, specialistiche e valutate, sulle riforme in atto delle forze armate nei rispettivi Stati accreditanti. Queste informazioni vengono integrate nelle analisi in materia di politica di sicurezza e di politica militare e nella dottrina dell'esercito svizzero.

2.

Assistenza nella scelta dei partner dell'esercito per la cooperazione internazionale.

6153

3.

3.1.4

Acquisizione di analisi e dati empirici non accessibili al pubblico in determinati settori della cooperazione, come ad esempio lo sviluppo della strategia e della dottrina, dei processi di standardizzazione e di interoperabilità militari, delle strutture di condotta e comando e dei relativi processi operativi e di pianificazione nei rispettivi Stati accreditanti.

Cooperazione militare regionale

Nell'ambito della cooperazione militare regionale, dopo una crisi o una guerra la Svizzera assiste le forze armate straniere nei settori del disarmo, della creazione di strutture e istituzioni militari affidabili sottoposte al controllo democratico, come pure nella creazione di capacità proprie di promozione della pace.

L'addetto alla difesa offre un contributo sostanziale alla riuscita dei progetti nelle diverse fasi, dall'accertamento delle necessità sul posto fino all'attuazione e alla valutazione dei progetti, riducendo così il rischio che i progetti non soddisfino più le necessità oppure ne venga meno l'utilità.

3.1.5

Istruzione e perfezionamento all'estero, scambio di esperienze operative

Affinché l'istruzione e il perfezionamento di ufficiali e sottufficiali svizzeri all'estero soddisfino le necessità dell'esercito, l'offerta formativa va seguita costantemente.

Poiché ha accesso ai competenti organi amministrativi esteri e ai comandi delle istituzioni preposte all'istruzione, l'addetto alla difesa non dispone soltanto delle informazioni accessibili in rete sui corsi attuali, ma è anche al corrente dello stato della pianificazione e può così contribuire a sfruttare meglio le offerte future. Inoltre, l'addetto alla difesa è il contatto all'estero delle istituzioni svizzere preposte all'istruzione militare ed è il superiore disciplinare dei militari inviati negli Stati accreditanti per esservi istruiti.

Per l'esercito svizzero diviene sempre più difficile eseguire sul territorio nazionale l'istruzione relativa alla sua fondamentale missione di difesa. Una parte dell'istruzione si svolge con l'impiego dei simulatori, che per i comandanti e le truppe non possono comunque sostituire le esperienze pratiche sul terreno. A tale riguardo la Svizzera dipende dalle possibilità d'istruzione offerte all'estero. Grazie ai suoi contatti, l'addetto alla difesa contribuisce alla pianificazione, all'organizzazione e all'attuazione di tali istruzioni. Inoltre, il Servizio AD può proporre o domandare offerte alternative a Stati con i quali ancora non sussistono accordi in materia.

Le esperienze operative delle forze armate straniere sono importanti per l'esercito svizzero, che non dispone praticamente di esperienze in zone di conflitto e di crisi.

Tuttavia spesso tali esperienze non sono accessibili al pubblico in tempo utile o con il necessario grado di dettaglio. Le osservazioni proprie dell'addetto alla difesa, i suoi contatti con i comandanti militari sul campo e con gli organi degli Stati maggiori della Difesa competenti per la condotta delle operazioni, nonché lo scambio di esperienze che avviene in seno alla comunità degli addetti alla difesa contribuiscono in misura considerevole al trasferimento del know-how necessario.

6154

3.1.6

Contatti diretti ad alto livello

Per la tutela degli interessi di politica di sicurezza e militari hanno un'importanza centrale i contatti diretti e lo scambio di esperienze tra responsabili politici e militari.

Tali contatti comprendono i contatti del capo del DDPS e del capo dell'esercito, ma anche i contatti e i colloqui di stato maggiore sulla pianificazione, sulle operazioni, sull'armamento ecc. Le prestazioni degli addetti alla difesa sono di considerevole importanza per stabilire questi contatti e fare in modo che soddisfino le loro finalità.

In base alle strutture e alle competenze specifiche in seno ai Ministeri della Difesa e agli Stati maggiori della Difesa, l'addetto alla difesa identifica i propri interlocutori, nonché i temi e le necessità su cui verteranno i colloqui. A tal fine occorre conoscere con precisione sia le strutture svizzere sia il sistema e i funzionari degli Stati visitati.

L'addetto alla difesa elabora il programma della visita ­ nel caso di visite del capo del DDPS, unitamente al capomissione ­ e collabora alla preparazione del dossier di visita. L'addetto alla difesa contribuisce inoltre all'applicazione delle convenzioni.

3.1.7

Consulenza al capomissione

In seno all'ambasciata in cui è impiegato, l'addetto alla difesa ha una funzione di specialista. In tale funzione contribuisce, nell'ambito della politica di sicurezza e militare, alla valutazione della situazione e degli eventuali rischi effettuata dall'ambasciata nonché alla rappresentanza degli interessi sul posto. Costituiscono un esempio particolarmente illuminante in proposito le prestazioni che l'addetto alla difesa competente per le relazioni con Israele ha fornito in occasione dell'evacuazione dei turisti svizzeri dal Libano durante l'attacco israeliano. Grazie alle sue relazioni dirette con il comando dell'aeronautica militare israeliana è riuscito a ottenere che la strada di evacuazione non sarebbe stata bombardata. Nel contempo, l'addetto alla difesa accreditato in Libano assicurava i contatti con l'esercito libanese. Un altro esempio è la formazione nel campo delle misure di protezione (maschere di protezione) impartita al personale svizzero delle ambasciate dagli addetti alla difesa.

3.1.8

Valutazione dell'utilità del lavoro dell'addetto alla difesa

L'utilità di principio degli addetti alla difesa è stata oggetto di un'analisi approfondita effettuata da differenti gruppi di lavoro che hanno coinvolto tutti i beneficiari delle prestazioni (in seno al DDPS, ma anche in associazione con il DFAE, il DFGP e il SECO). Sulla base delle necessità, è stato dapprima allestito un dettagliato profilo delle prestazioni. Successivamente, i beneficiari delle prestazioni hanno proceduto a una valutazione di dette prestazioni in funzione delle categorie seguenti: indispensabili, importanti e utili. Inoltre è stata esaminata la possibilità di fare assumere determinate prestazioni da altri organi (diplomatici del DFAE, addetti di polizia, responsabili in materia di migrazioni).

6155

In questo contesto, l'utilità del lavoro degli addetti alla difesa risulta: 1.

dalle summenzionate prestazioni esclusive;

2.

dall'incremento della capacità di reazione della condotta in materia di politica di sicurezza e militare durante le crisi grazie a valutazioni della situazione tempestive e affidabili;

3.

da un miglioramento qualitativo delle basi di valutazione della condotta strategica; e

4.

dall'aumento della capacità operativa sul posto in caso di crisi, catastrofi e conflitti.

Una quantificazione finanziaria di questa utilità sarebbe difficile. Nei settori in cui è possibile darne una stima (per es. economie realizzate dall'esercito quando l'intervento dell'addetto alla difesa permette di eseguire l'istruzione all'estero, poiché l'esercito non deve più organizzare da sé tale istruzione), i calcoli interni rivelano che si realizzano risparmi sostanziali. Il valore della rete di relazioni, delle prestazioni fornite nell'ambito della gestione dei partenariati, dei contributi dati alla valutazione della situazione o alla cooperazione militare regionale, nonché il profitto che, dopo il rientro dell'addetto alla difesa, il DDPS e l'esercito svizzero traggono dalle sue esperienze e dai suoi contatti non possono essere quantificati, ma nel loro complesso sono indispensabili e insostituibili per il DDPS e l'esercito.

4

Gestione e subordinazione del Servizio AD

Nel suo rapporto, la CdG-N ha raccomandato di reimpostare, semplificandole, le strutture gestionali.

4.1

Gestione e subordinazione

La responsabilità globale della gestione del Servizio AD incombe al capo delle Relazioni internazionali in seno allo stato maggiore del capo dell'esercito. Il direttore del Servizio informazioni strategico è responsabile della direzione e del coordinamento dell'acquisizione di informazioni da parte degli addetti alla difesa. Il capo Impiego degli addetti alla difesa dirige l'impiego vero e proprio dei diversi posti di addetto alla difesa ed è responsabile: 1.

della gestione operativa dei posti di addetto alla difesa, che comprende l'uniformità dell'attribuzione dei mandati, la direzione, la definizione delle priorità e il controllo della qualità ma anche la gestione del personale e amministrativa del Servizio AD, tenendo conto delle necessità di tutti i beneficiari delle loro prestazioni;

2.

dell'organizzazione e dell'esecuzione regolamentari, come pure dell'adeguamento alle necessità, del reclutamento e della selezione dei futuri addetti alla difesa. La decisione sull'ammissione nel Servizio AD è presa dalla Commissione di selezione presieduta dal capo delle Relazioni internazionali Difesa.

La nomina ad addetto alla difesa avviene mediante lettera di insediamento del capo del DDPS;

6156

3.

della formazione dei futuri addetti alla difesa. Deve in particolare garantire che le necessità dei beneficiari delle prestazioni e le esperienze maturate dagli addetti alla difesa in attività confluiscano adeguatamente nella formazione;

4.

dello sviluppo del Servizio AD secondo le necessità.

Nel quadro dell'analisi globale del Servizio AD, sono stati esaminati anche modelli alternativi di subordinazione (compresa la subordinazione ad autorità civili). In considerazione del profilo delle prestazioni specifico degli addetti alla difesa in politica di sicurezza e militare, dell'attribuzione dei compiti al settore Relazioni internazionali Difesa da parte del comando dell'esercito e della ripartizione dei compiti tra il settore Relazioni internazionali Difesa e la Direzione della politica di sicurezza, è stata giudicata appropriata la subordinazione al settore Relazioni internazionali Difesa in vigore dal 1° settembre 2002.

4.2

Responsabilità, strutture e mezzi gestionali

Per affinare i processi gestionali e considerare meglio gli interessi dei beneficiari delle prestazioni, sono stati introdotti i seguenti adeguamenti: 1.

il 1° gennaio 2006 è stato istituito un Comitato direttivo presieduto dal capo delle Relazioni internazionali Difesa. Il Comitato direttivo si riunisce ogni tre mesi e comprende: il capo delle Relazioni internazionali Difesa (presidente), il direttore della politica di sicurezza del DDPS, il direttore del Servizio informazioni strategico e il capo Impiego degli addetti alla difesa. Se necessario è possibile ricorrere ad altri rappresentanti (per es. il capo del Servizio informazioni militare, rappresentanti del SECO, del DFAE ...). Il Comitato direttivo è l'organo superiore di consulenza e consultazione di cui dispone il capo delle Relazioni internazionali Difesa per il Servizio AD.

Esso tratta tutte le questioni strategiche concernenti il Servizio AD nel suo insieme, i suoi orientamenti e la gestione del personale.

2.

Già dal 2003 è attivo il Comitato di coordinamento dei mandati, che si riunisce ogni 3 settimane ed è il mezzo di cui dispone il capo Impiego degli addetti alla difesa per garantire una rappresentazione globale degli interessi da parte del Servizio AD. Conformemente al capitolato d'oneri, vengono identificate le necessità di coordinamento, le sinergie e le alternative e ottimizzato l'impiego globale. Questo coordinamento permette al capo Impiego degli addetti alla difesa di assicurare la gestione globale del servizio e di stabilire le priorità tenendo conto degli interessi dei beneficiari delle prestazioni e degli oneri connessi con i posti di addetto alla difesa. Le seguenti istituzioni sono rappresentate nel Comitato di coordinamento: il capo Impiego degli addetti alla difesa (presidente), le Relazioni internazionali Difesa (gestione dei contenuti, relazioni con le forze armate e Protocollo militare), la Direzione della politica di sicurezza (DPS), il Servizio informazioni strategico (SIS), il Servizio informazioni militare (SIM) e il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA).

3.

Il 1° luglio 2006, in seno al settore «Impiego degli addetti alla difesa», è stato istituito il servizio di «gestione dei contenuti». I suoi compiti comprendono la direzione e il coordinamento dell'attribuzione dei mandati agli addetti 6157

alla difesa svizzeri all'estero, nonché il controllo dei risultati. In tal modo è garantita un'attribuzione uniforme dei mandati, come pure una gestione e una focalizzazione dei contenuti durature.

4.

La conferenza degli addetti alla difesa, che si svolge ormai ogni anno sfruttando le sinergie con la conferenza degli ambasciatori, permette al capo delle Relazioni internazionali Difesa e ai beneficiari delle prestazioni di esercitare un influsso diretto per garantire che il Servizio AD presenti un'immagine coerente e orienti adeguatamente i contenuti delle proprie attività. Il feedback personale è ulteriormente consolidato dai contatti diretti.

5.

Con ciascun posto di addetto alla difesa sono convenuti ogni anno ­ anche con il coinvolgimento del capomissione ­ obiettivi specifici e ogni semestre si svolge un colloquio orientativo conformemente alla valutazione con incidenze sullo stipendio (LOBE). Il feedback sistematico avviene nell'ambito dei colloqui mensili svolti dal capo Impiego degli addetti alla difesa con ogni posto, mediante i rapporti dei beneficiari delle prestazioni nonché con la valutazione annuale che include i beneficiari delle prestazioni e gli ambasciatori.

Questi meccanismi garantiscono una gestione uniforme, efficiente, snella ed economica del Servizio AD. In casi chiaramente definiti (per es. tempi brevi per l'acquisizione di informazioni) e d'intesa con il capo Impiego degli addetti alla difesa, moderni mezzi di trasmissione consentono ai beneficiari più importanti di prestazioni (DSP, SIS, SIM, SIFA) un accesso strutturato agli addetti alla difesa senza limitare in alcun modo la gestione, ma aumentando le capacità di reazione e quindi il valore aggiunto del Servizio AD. Per rendere disponibili tempestivamente a tutti i beneficiari delle prestazioni i rapporti del Servizio AD, il settore Relazioni internazionali Difesa crea i presupposti necessari e mette a disposizione una piattaforma elettronica che tiene conto dei requisiti di sicurezza del Servizio AD e dei beneficiari delle prestazioni.

Nel luogo del loro impiego gli addetti alla difesa sono subordinati al capomissione, che rappresenta il Consiglio federale in corpore. Il capomissione assume l'intera responsabilità della missione negli Stati ospiti. Allo scopo di garantire una tutela uniforme degli interessi, il capomissione è associato all'attribuzione dei mandati degli addetti alla difesa. Gli obiettivi annuali del capomissione sono integrati negli obiettivi globali degli addetti alla difesa. Inoltre, l'addetto alla difesa ha un obbligo d'informazione nei confronti del capomissione. Tuttavia, gli addetti alla difesa ricevono le istruzioni relative agli affari operativi quotidiani direttamente dal settore Relazioni internazionali Difesa; tali istruzioni sono comunicate immediatamente anche al capomissione. Il capomissione ha pure accesso ai rapporti degli addetti alla difesa. Tuttavia, singoli rapporti sensibili sono trasmessi dagli addetti alla difesa direttamente ­ informandone il settore Impiego degli addetti alla difesa ­ all'organo competente a Berna (soprattutto il SIS).

4.3

Conseguenze

Le misure illustrate consentono una gestione uniforme sotto la responsabilità integrale del capo delle Relazioni internazionali Difesa. Essa garantisce che le prestazioni richieste dai beneficiari ­ in particolare i rapporti ­ siano tempestive e soddi6158

sfino le necessità. Le difficoltà e le priorità in contrasto tra loro possono essere rapidamente individuate e risolte insieme agli interessati e le informazioni chiave trasmesse.

5

Dispositivo degli addetti alla difesa

La CdG-N ritiene che l'attuale rete degli addetti alla difesa sia troppo estesa e che debba essere limitata a quanto realmente indispensabile, escludendo quanto è soltanto «auspicabile». Tenuto conto della sua sfera di influenza ristretta e delle sue limitate possibilità, la Svizzera dovrebbe intrattenere una diplomazia militare soltanto con i Paesi a cui la uniscono valori comuni.

In questa prospettiva, i criteri di stazionamento, i profili dei posti e l'attuale rete dei posti (compresi gli Stati accreditanti secondari) sono stati approfonditamente esaminati e sottoposti a una nuova valutazione, coinvolgendo tutti i beneficiari delle prestazioni, il DDPS, il DFAE e il DFGP.

5.1

Criteri per lo stazionamento di addetti alla difesa

Dagli interessi della politica svizzera in materia di sicurezza e dell'esercito risultano i criteri e le esigenze seguenti applicabili alla valutazione del dispositivo: 1.

le necessità del DDPS e dell'esercito in materia di informazioni per un'individuazione precoce dei pericoli cui sono esposti gli interessi di politica di sicurezza e militari, ma anche come presupposto della gestione delle relazioni;

2.

le necessità di cooperazione del DDPS e dell'esercito; nonché

3.

la gestione di crisi e conflitti con ripercussioni sulla Svizzera ma anche di catastrofi ambientali e tecnologiche.

Da questi criteri risulta la necessità di stazionare gli addetti alla difesa nelle regioni di crisi e conflitto con ripercussioni sulla Svizzera e negli Stati con i quali la Svizzera coopera intensamente. Limitare lo stazionamento degli addetti alla difesa esclusivamente agli Stati ai quali la Svizzera è unita da valori comuni non è conforme agli obiettivi, perché il Servizio AD non potrebbe più svolgere la sua funzione di sensore per un'individuazione precoce delle minacce e contribuire alla gestione di crisi e conflitti.

5.2

Profili dei posti

Dai tre criteri summenzionati risultano profili diversi per quanto concerne il posizionamento geografico e il personale dei posti di addetto alla difesa. Una presenza nelle regioni di conflitto o crisi è necessaria per soddisfare le necessità in materia di informazioni, ma anche per assicurare la gestione di crisi, conflitti e catastrofi. Ciò può essere realizzato mediante un accreditamento principale in uno Stato molto influente a livello regionale e dotato di buoni accessi all'insieme della regione e un accreditamento secondario nello Stato interessato dalla crisi. Questo genere di stazionamento presenta il duplice vantaggio di garantire l'accesso ai decisori degli Stati 6159

influenti a livello regionale permettendo nel contempo di operare una valutazione diretta della situazione nell'area di crisi. La presenza diretta negli Stati confinanti e in altre capitali europee è di importanza centrale per il settore della gestione dei partenariati. Poiché le azioni delle grandi potenze esercitano spesso un'influenza decisiva sullo sviluppo delle crisi e dei conflitti, e anche sulla loro gestione, per l'individuazione precoce e la gestione delle crisi ha un'elevata importanza anche lo stazionamento di addetti alla difesa presso tali Stati.

La seguente tabella mostra una panoramica dei diversi compiti degli addetti alla difesa in regioni importanti per la Svizzera e nelle quali è impegnata sotto il profilo della politica estera e di sicurezza: Regione

Compiti essenziali degli addetti alla difesa

Europa occidentale

Gestione dei partenariati; collaborazione all'istruzione militare; contatti diretti ad alto livello; programmi di istruzione e perfezionamento militari e in materia di politica di sicurezza; scambio di esperienze operative; contributi alla valutazione strategica della situazione; contributi all'individuazione precoce e alla gestione delle crisi

Grandi potenze

Gestione dei partenariati; collaborazione all'istruzione militare; contatti diretti ad alto livello; contributi alla valutazione strategica della situazione; programmi di istruzione e perfezionamento militari e in materia di politica di sicurezza; scambio di esperienze operative

Europa orientale

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza (stabilità statale, nuovi rischi e pericoli); contributi per l'individuazione precoce e la gestione delle crisi; contributi alla valutazione strategica della situazione; cooperazione militare regionale

Balcani

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza, resoconti (stabilità statale, conseguenze per la Svizzera/SWISSCOY, migrazione, terrorismo, traffico di droga, tratta di esseri umani); cooperazione militare regionale (programmi in Bosnia e Erzegovina, Albania)

Vicino e Medio Oriente

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza, resoconti (valutazione dei conflitti in corso e delle ripercussioni sulla Svizzera, migrazione, terrorismo, movimenti islamici violenti)

Nordafrica

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza, resoconti (valutazione dei conflitti in corso e dei potenziali focolai di conflitti, crescita e struttura della popolazione nonché ripercussioni sulla Svizzera; pressione migratoria, terrorismo, movimenti islamici violenti)

6160

Regione

Compiti essenziali degli addetti alla difesa

Africa subsahariana

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza, resoconti (valutazione dei conflitti in corso e dei potenziali focolai di conflitti, crescita e struttura della popolazione nonché ripercussioni sulla Svizzera; pressione migratoria, terrorismo, movimenti islamici violenti), cooperazione militare regionale, appoggio agli sforzi di mediazione (Sudan)

Asia

Acquisizione di informazioni e dati di base militari e in materia di politica di sicurezza, resoconti (valutazione dei conflitti in corso e dei potenziali focolai di conflitti, crescita e struttura della popolazione nonché ripercussioni sulla Svizzera; pressione migratoria, terrorismo, movimenti islamici violenti, rischio di proliferazione delle armi di distruzione di massa), aiuto in caso di catastrofe

5.3

Accreditamenti secondari

Gli accreditamenti secondari sono un mezzo economico che consente di rappresentare gli interessi del DDPS e dell'esercito nel maggior numero possibile di Stati, di prevenire eventuali restrizioni dell'accesso ai teatri di crisi e di mantenere una rete iniziale di relazioni. Se manca l'accreditamento, le autorità statali possono, in qualsiasi momento, rifiutare l'entrata applicando misure amministrative e/o limitare la libertà di viaggiare. Secondo la convenzione di Vienna4, lo Stato accreditatario assicura di massima a tutti i membri di una missione la piena libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio. Questa normativa rende sostanzialmente più difficile, per uno Stato accreditante ­ anche in situazione di crisi ­, rifiutare l'entrata di un addetto alla difesa o limitare la sua libertà di viaggiare. Pur causando assenze dell'addetto alla difesa dallo Stato accreditante principale, gli accreditamenti secondari hanno il vantaggio di dare all'addetto alla difesa una migliore visione dei problemi di un'intera regione, permettendogli di integrarli nella valutazione della situazione.

Secondo la regolamentazione vigente sinora per ogni Stato accreditante principale erano previsti in media da quattro a cinque accreditamenti secondari che, in casi eccezionali, potevano giungere fino a sei.

Un esame dettagliato eseguito dai beneficiari delle prestazioni e la consultazione di capimissione e addetti alla difesa hanno confermato l'analisi della CdG-N secondo cui, malgrado la definizione di priorità, la rete degli accreditamenti secondari è troppo estesa e non consente di operare gli approfondimenti richiesti. Per questo motivo, il Consiglio federale ritiene necessario ridurre nettamente il numero degli accreditamenti secondari a un massimo di tre per ogni accreditamento principale. Il totale degli accreditamenti secondari sarà così ridotto dagli attuali 56 a una trentina.

Il Consiglio federale, privilegiando un serio approfondimento del lavoro, accetta di conseguenza gli eventuali svantaggi che potrebbero derivarne. La soppressione degli accreditamenti secondari nel Baltico, nell'Europa orientale e nell'Asia centrale 4

Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche; RS 0.191.01; art. 26.

6161

implica che i progetti in corso in tali regioni dovranno essere supervisionati in altro modo e che gli addetti alla difesa non potranno più svolgere il ruolo di elementi di preallarme in queste aree.

5.4

Addetti itineranti

Finora la Svizzera non ha alcuna esperienza per quanto concerne l'impiego di addetti itineranti. Le esperienze fatte a tale proposito da altri Stati sono isolate e la loro applicazione alla Svizzera è limitata dalle importanti differenze nelle rispettive concezioni d'impiego. La questione della sostituzione di posti di addetti alla difesa e di accreditamenti secondari con addetti itineranti (roving attachés) è stata esaminata da tutti i beneficiari delle prestazioni. Questo esame ha portato alla decisione di sperimentare dapprima l'impiego di addetti itineranti durante due anni per raccogliere esperienze che consentiranno in seguito di adottare una decisione ben fondata.

Il successo della sperimentazione dell'impiego di addetti itineranti dipende da due presupposti: 1.

affinché gli addetti itineranti possano espletare le loro mansioni in maniera credibile ed efficace, è imperativo che siano selezionati e formati secondo i medesimi criteri applicati agli addetti alla difesa residenti;

2.

per garantire l'uniformità nella rappresentanza degli interessi e nell'attribuzione dei mandati anche agli addetti itineranti, anche a questi ultimi devono essere applicati i medesimi rapporti di subordinazione in vigore per gli addetti alla difesa residenti.

Gli addetti itineranti non possono sostituire gli addetti alla difesa residenti né negli Stati accreditanti principali né negli Stati accreditanti secondari particolarmente importanti per la Svizzera e ciò per diversi motivi: 1.

gli addetti itineranti non dispongono né di un'intensa rete di relazioni sviluppata grazie a una lunga presenza e costantemente approfondita, né di esperienza diretta sul posto. Non essendo presenti in permanenza nello Stato accreditante, possono assicurare soltanto un monitoraggio limitato degli sviluppi della situazione sul posto;

2.

oltre alla loro attività di addetti alla difesa, gli addetti itineranti devono assumere obblighi al loro posto di lavoro abituale. Gli addetti alla difesa residenti svolgono esclusivamente compiti connessi con la loro funzione di addetti alla difesa; non hanno né responsabilità né obblighi nei confronti di altre funzioni o servizi e sono disponibili quando e dove è richiesta la loro presenza;

3.

per svolgere i suoi compiti quotidiani, l'addetto alla difesa residente non si occupa esclusivamente dello Stato accreditante principale ma anche di questioni e problemi regionali. Le conoscenze ed esperienze così acquisite sono integrate nella valutazione della situazione che regna nello Stato accreditante principale e costituiscono ­ anche per l'ambasciata ­ un significativo valore aggiunto. Gli addetti itineranti non sono in grado di occuparsi in egual misura di questi aspetti;

6162

4.

5.5

gli addetti itineranti non permetteranno grandi risparmi, soprattutto rispetto agli accreditamenti secondari. Le spese per i salari e quelle generali non sono diverse da quelle del sistema attuale; i costi e i tempi di viaggio potrebbero invece essere leggermente più elevati (spostamenti da Berna invece di spostamenti regionali). Del resto, la sostituzione parziale degli accreditamenti secondari con addetti itineranti non è motivata da ragioni finanziarie.

Conseguenze

Dalle conclusioni di cui sopra e dagli interessi in materia di politica di sicurezza e militari della Svizzera risultano le seguenti conseguenze: 1.

il concetto relativo agli stazionamenti va imperativamente orientato ai criteri principali (necessità in materia di informazioni; necessità di cooperazione; gestione di crisi e conflitti). Le regioni chiave devono essere coperte da addetti alla difesa residenti.

2.

La definizione di priorità chiare comporta la rinuncia a quasi la metà degli accreditamenti secondari. Nelle regioni nelle quali occorre rappresentare evidenti interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza, la presenza degli addetti alla difesa residenti sarà se del caso completata ricorrendo alle risorse attualmente disponibili. Questi adeguamenti saranno eseguiti nel quadro delle risorse di personale di cui dispone attualmente il Servizio AD (per es. trasformando posti di sostituto addetto alla difesa in posti di addetto alla difesa residente). I costi di tali adeguamenti saranno coperti dal budget ordinario del DDPS.

3.

Tenuto conto delle priorità stabilite e d'intesa con tutti i beneficiari delle prestazioni, il numero degli accreditamenti secondari deve essere ridotto dagli attuali 56 a circa 30. A ogni addetto alla difesa potranno essere attribuiti al massimo tre accreditamenti secondari. Per ciascun accreditamento secondario va fissata una chiara priorità. La riduzione degli accreditamenti secondari, con il sostanziale sgravio che ne deriva per quanto concerne i posti, può essere effettuata subito dopo l'emanazione della decisione del Consiglio federale.

3.

Il dispositivo adattato è posto in essere dal primo trimestre 2008. Il dispositivo sarà verificato a ritmo biennale dal settore Relazioni internazionali Difesa insieme a tutti i beneficiari delle prestazioni.

5.

Per quanto possibile, gli adeguamenti devono coincidere con l'avvicendamento degli addetti alla difesa per garantire la compatibilità dei cambiamenti con il diritto del lavoro.

6.

Per raccogliere esperienze, un addetto itinerante sarà impiegato a titolo sperimentale durante due anni.

7.

Gli adeguamenti devono essere portati a termine al più tardi entro il 2010.

L'obiettivo è realizzare un dispositivo di addetti alla difesa che presenti un minor numero di accreditamenti secondari (una trentina invece di 56). Allo scopo di poter soddisfare necessità identificate da lungo tempo e finora non coperte dal dispositivo degli addetti alla difesa, determinati posti dovranno rinunciare a un sostituto. Sarà

6163

possibile assicurare una migliore copertura di un numero inferiore di Stati con il medesimo effettivo di personale. Gli adattamenti necessari avverranno progressivamente.

6

Reclutamento, selezione, formazione e piano di carriera degli addetti alla difesa

Il Consiglio federale ha preso conoscenza con soddisfazione delle osservazioni della CdG-N sull'ottima qualità del sistema di reclutamento e formazione. La CdG-N chiede tuttavia che l'immagine professionale sia consolidata da piani di carriera sistematici e lo sfruttamento coerente del «Return on Investment», sollecitando parimenti l'istituzione di una carriera specialistica.

6.1

Reclutamento e selezione degli addetti alla difesa

Il reclutamento come addetti alla difesa di ufficiali di professione e collaboratori civili del DDPS qualificati è possibile soltanto se, nel quadro complessivo dei mandati conferiti dal DDPS e dall'esercito, questi impieghi sono percepiti come importanti e opportuni, sono parte integrante di un piano di carriera sistematico e sono considerati come incentivi per un ulteriore sviluppo personale. Al riguardo è indispensabile che i futuri addetti alla difesa ­ indipendentemente dal loro rango, dalla loro funzione e dalla loro esperienza precedente ­ siano sottoposti alla selezione prescritta e seguano la formazione completa. Le tappe «reclutamento» ­ «selezione» ­ «formazione» ­ «impiego» ­ «ritorno» devono essere considerate come un processo globale e come parte integrante di un piano di carriera sistematico nel quale ogni elemento implica il seguente. A tal fine occorre tenere conto sia delle necessità del datore di lavoro e del Servizio AD, sia di quelle degli interessati. Occorre dunque rinunciare a un primo impiego di persone alla soglia del pensionamento perché, al loro ritorno, l'Amministrazione federale non potrà più trarre profitto dalle loro esperienze.

L'esperienza mostra che è sempre possibile reclutare fuori del DDPS ottimi ufficiali come addetti alla difesa. In linea di principio, la funzione di addetti alla difesa dovrebbe essere accessibile a tutti gli ufficiali idonei, compresi gli ufficiali di milizia che non sono impiegati del DDPS.

6.2

Piano di carriera e ritorno dall'impiego

Alla necessità di un piano di carriera è finora stata accordata un'attenzione insufficiente, in quanto a tal fine sono state adottate soltanto misure puntuali (accordi in seno all'amministrazione per singoli casi, riassunzione di singoli addetti alla difesa e sostituti addetti alla difesa da parte dei servizi che li impiegavano precedentemente), non sistematiche e non sempre tempestive. La base per migliorare questa situazione e pianificare sistematicamente le carriere è stata creata nel giugno 2006 con una decisione del capo dell'esercito che stabilisce:

6164

1.

gli impieghi operativi all'estero ­ a differenza dei soggiorni per scopi d'istruzione ­ sono equiparati agli impieghi qualificati in Svizzera;

2.

gli impieghi operativi all'estero costituiscono condizioni per la promozione; e

3.

le Relazioni internazionali Difesa ­ in collaborazione con lo Stato maggiore di condotta, lo Stato maggiore di pianificazione, le Forze terrestri, le Forze aeree e la Gestione degli impieghi e delle carriere del settore dipartimentale Difesa ­ allestiscono una lista aggiornata delle possibilità d'impiego all'estero e dei profili dei requisiti.

Di conseguenza, dalla fine del 2006 agli ufficiali di professione e ai collaboratori civili del DDPS impiegati all'estero sono proposte possibilità d'impiego per il periodo successivo al loro ritorno in Svizzera. Prima della partenza viene concordata una gamma di possibilità fondamentali d'impiego in funzione delle priorità, completato da un obbligo di riammissione in seno all'organizzazione di provenienza.

Durante l'impiego si svolgono regolari colloqui in merito alle possibilità d'impiego dopo il ritorno e nell'ultimo anno dell'impiego all'estero l'attività ulteriore è poi stabilita definitivamente per contratto.

Per poter mostrare anche ai candidati esterni al DDPS quali sono le possibilità di un ulteriore impiego in seno al Dipartimento, questi candidati devono sottoporsi, nell'ambito dell'assessment, a un esame supplementare per determinare le possibilità di una successiva assegnazione in seno al DDPS o all'esercito.

6.3

Formazione e perfezionamento degli addetti alla difesa

Il Servizio AD non è un servizio di carriera nel senso del DFAE, al quale i giovani accedono al termine degli studi e nel cui ambito possono raccogliere esperienze durante impieghi in Patria e all'estero. In considerazione della grande visibilità dell'addetto alla difesa all'estero sin dall'inizio dell'impiego, il profilo del posto esige un'adeguata esperienza professionale e di vita nonché un'ampia esperienza militare. Inoltre, sin dall'inizio la tolleranza nei confronti degli errori è minima.

Queste circostanze giustificano l'importanza della formazione e impongono contemporaneamente elevate esigenze.

La formazione degli addetti alla difesa dura circa un anno e si fonda su metodi moderni di formazione degli adulti, un'ampia concezione della sicurezza e soprattutto tiene conto delle necessità dei beneficiari delle prestazioni. L'elevato livello qualitativo raggiunto va mantenuto.

Nell'ambito del piano di carriera, l'impiego complessivo nella veste di addetto alla difesa deve essere considerato come un perfezionamento e un ampliamento delle competenze in vista delle funzioni successive. Inoltre, nel contesto della valutazione annuale con incidenza sullo stipendio, si fa il punto della situazione sotto il profilo dello sviluppo personale e della carriera. La conferenza annuale degli addetti alla difesa, che dal 2003 si tiene parallelamente alla conferenza degli ambasciatori del DFAE ­ sviluppando così sinergie tra le due conferenze ­, soddisfa due ordini di necessità fondamentali. Da una parte, vi è la necessità di coordinamento e di colloqui personali sia con i rappresentanti dell'Amministrazione federale a Berna che con quelli del DFAE, nonché con colleghi addetti alla difesa attivi nella stessa regione; 6165

dall'altra, presentando i più recenti sviluppi svizzeri nel settore della politica di sicurezza e militare nonché le conseguenze che ne derivano per gli addetti alla difesa, si considerano, almeno in parte, le necessità di perfezionamento.

6.4

Adeguamenti necessari

Per mantenere questo standard, occorre sottoporre costantemente a verifica il profilo dei requisiti, la selezione e la formazione. In determinati casi si prevede di migliorare la qualità del lavoro dell'addetto alla difesa mediante un perfezionamento specifico al posto.

Tutti i candidati addetti alla difesa (compresi gli alti ufficiali superiori) sono tenuti a seguire la procedura di selezione differenziata e la formazione obbligatoria.

7

Questioni particolari

7.1

Sinergie con altri addetti

Nel suo rapporto la CdG-N raccomanda di incrementare le sinergie tra le funzioni degli addetti alla difesa e quelle dei diversi impiegati della Confederazione attivi all'estero in altri ambiti della sicurezza (addetti di polizia, specialisti in materia di migrazioni ecc.).

Innanzitutto occorre rilevare che i settori di compiti, i profili dei requisiti e le reti costituite negli Stati accreditanti sono assai differenti e che le funzioni non sono intercambiabili. Gli addetti alla difesa lavorano nel settore della politica di sicurezza e militare e in questo ambito sviluppano e gestiscono la loro rete, mentre il principale compito degli addetti di polizia consiste nella collaborazione operativa in materia di giustizia e polizia (per es. contatti diretti tra FBI e fedpol). Sul piano della lotta contro il terrorismo, ciò significa che, nel quadro della sua missione nelle regioni di crisi o nelle quali l'ordinamento statale rischia di subire un tracollo e la stabilità di venir meno, l'addetto alla difesa si occupa dell'insorgenza, dei retroscena, delle origini e dello sviluppo di organizzazioni e movimenti terroristici, come pure delle possibilità di promuovere la stabilità e lo Stato di diritto, mentre l'addetto di polizia garantisce la collaborazione operativa tra gli organi giudiziari e di polizia svizzeri e quelli dei rispettivi Stati accreditante (per es. domande di assistenza giudiziaria, procedure di estradizione, istruzioni preparatorie ecc.). Considerazioni analoghe valgono per gli specialisti in materia di migrazioni. Da quanto esposto emergono esigenze diverse per quanto concerne le competenze e le esperienze del personale impiegato.

È tuttavia possibile migliorare la collaborazione: incrementando la collaborazione nell'Amministrazione federale a Berna, intensificando la formazione comune e infine promuovendo la collaborazione negli Stati accreditanti. Nell'Amministrazione federale occorre intensificare lo scambio di informazioni. La piattaforma di collaborazione tra il Servizio informazioni strategico (SIS) e il Servizio per l'analisi e la prevenzione (SAP) del DFGP è stata istituita per assicurare una più stretta interconnessione tra i servizi d'informazione svizzeri.

6166

Già oggi i futuri addetti di polizia hanno accesso a determinati segmenti della formazione degli addetti alla difesa. In futuro tutti i moduli della formazione saranno di principio accessibili agli addetti di polizia e agli specialisti in materia di migrazioni del DFGP.

Frequentando insieme una parte della formazione, gli addetti hanno l'opportunità di conoscersi gettando le basi di una migliore collaborazione nella regione d'impiego.

Questa collaborazione può e dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata mediante rapporti e accordi comuni regolari sotto la direzione del capomissione.

7.2

Addetti alla difesa e industria degli armamenti

7.2.1

Addetti alla difesa e controllo delle esportazioni di materiale bellico

Poiché lo ritiene poco chiaro, la CdG-N chiede che sia precisato il ruolo svolto dagli addetti alla difesa nel settore degli armamenti.

In seguito a informazioni (ottenute in parte da addetti alla difesa) secondo le quali gli Emirati Arabi Uniti, in violazione degli accordi convenuti, avevano ceduto al Marocco obici blindati M-109 acquistati in Svizzera da scorte di materiale in esubero dell'esercito, nel settembre 2005 è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Nel suo rapporto del 22 dicembre 20055, il gruppo di lavoro raccomanda tra l'altro che il DDPS sia consultato o informato dal SECO in merito alla procedure di autorizzazione importanti. Le possibilità pratiche di controllare che il materiale bellico esportato rimanga nello Stato acquirente non sarebbero finora state esaustivamente sfruttate. Le ambasciate e gli addetti alla difesa dovrebbero esercitare vigilanza e attenzione quando occorre controllare che il materiale bellico esportato dalla Svizzera nel loro settore geografico di competenza non sia riesportato e far pervenire spontaneamente al SECO tutte le informazioni in proposito.

In collaborazione con il SECO sono state adottate le seguenti misure per migliorare la situazione:

5

1.

il SECO ha istituito un punto di contatto unico al quale gli addetti alla difesa svizzeri devono trasmettere spontaneamente le informazioni in questione.

Gli addetti alla difesa sono stati istruiti in proposito.

2.

Il SECO si impegna a informare gli addetti alla difesa sui progetti importanti di esportazione dalla Svizzera verso i rispettivi Stati accreditanti.

3.

Su iniziativa del SECO, il DFAE e il DDPS impiegano il personale delle rappresentanze svizzere all'estero (compresi gli addetti alla difesa) per le «Post Shipment Inspections» (vale a dire ispezioni destinate a verificare la localizzazione del materiale bellico fornito).

Competenze e procedure relative al trattamento delle esportazioni di materiale bellico.

Rapporto del Gruppo di lavoro interdipartimentale del 22 dicembre 2005 (Allegato al comunicato stampa del 10 marzo 2006 del SECO «Materiale bellico in eccedenza»: http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=3659.

Il testo dell'allegato è disponibile solo in tedesco e francese).

6167

Gli addetti alla difesa possono essere interpellati già nella fase di valutazione di importanti richieste preliminari di esportazione di materiale bellico. Possono infatti valutare la compatibilità operativo-tattica o logistica della prevista esportazione di materiale bellico con le concezioni e le pianificazioni degli Stati destinatari. Tale valutazione fornisce informazioni preziose riguardo a eventuali intenzioni di riesportazione.

7.2.2

Addetti alla difesa e industria degli armamenti

I principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS6 stabiliscono che la Svizzera, malgrado la sua dipendenza dall'estero nel settore dell'armamento, deve disporre di una certa autonomia, ossia di una base industriale indigena in settori specifici. Per conservare questa base industriale e i relativi posti di lavoro in Svizzera, le aziende d'armamento svizzere devono orientarsi verso i mercati esteri.

Gli addetti alla difesa non hanno compiti o funzioni in questo settore. In particolare, essi non assumono la rappresentanza degli interessi di singole aziende o di determinati prodotti. Nel rispetto della legislazione vigente (segnatamente la legge sull'esportazione di materiale bellico, l'ordinanza sul materiale bellico e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego), possono tuttavia fornire ­ e forniscono ­ un contributo mettendo in contatto i produttori svizzeri di armamenti con gli organi amministrativi competenti dei rispettivi Stati accreditanti. Ciò non pregiudica la libertà di decisione del Consiglio federale e del SECO per quanto concerne eventuali esportazioni.

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Conseguenze

Sulla base della presente analisi, il Consiglio federale trae le conclusioni seguenti:

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1.

il Servizio AD costituisce uno strumento imprescindibile per la tutela degli interessi svizzeri di politica di sicurezza e militari. Esso procura un beneficio sostanziale allestendo, curando e consolidando una rete di contatti, concorrendo alla valutazione della situazione, gestendo la cooperazione con le forze armate estere, contribuendo alla gestione di crisi e catastrofi, scambiando esperienze operative, fungendo da intermediario per l'istruzione e il perfezionamento militari all'estero, nonché fornendo la propria assistenza per i contatti a livello di capo del DDPS, di capo dell'esercito e dei loro subordinati diretti. Queste prestazioni richiedono una particolare esperienza di base e una specifica formazione, nonché un accreditamento presso i Ministeri della Difesa e gli Stati maggiori della Difesa degli Stati ospiti. I compiti del Servizio AD non possono essere assunti da altri servizi.

2.

Il capo delle Relazioni internazionali Difesa deve garantire la tempestività e la conformità alle necessità delle prestazioni fornite ai beneficiari, in particolare per quanto concerne l'acquisizione e la valutazione di informazioni. Gli organi di coordinamento (Comitato direttivo e Comitato di coordinamento)

Principi del Consiglio federale del 19 novembre 2002 in materia di politica d'armamento del DDPS, FF 2003 370.

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permettono ai principali beneficiari delle prestazioni di presentare tempestivamente e adeguatamente, in maniera coordinata, le loro necessità al Servizio AD. Questi strumenti di gestione hanno nel frattempo fornito buone prove e vanno mantenuti.

3.

Il dispositivo degli addetti alla difesa è stato esaminato in collaborazione con tutti i beneficiari delle prestazioni (DDPS ed esercito, servizi d'informazione, DFAE, DFGP, SECO, ecc.) e sarà adeguato. L'obiettivo è realizzare un dispositivo di addetti alla difesa che presenti un numero molto inferiore di accreditamenti secondari (un trentina invece di 56). Allo scopo di soddisfare le necessità identificate da lungo tempo e non ancora coperte dal dispositivo degli addetti alla difesa, determinati posti dovranno rinunciare a un sostituto. Sarà possibile assicurare una migliore copertura di un numero inferiore di Stati con il medesimo effettivo di personale. Gli adattamenti avverranno progressivamente. La realizzazione del nuovo dispositivo avverrà a partire dal 1° trimestre del 2008.

4.

Nonostante i manifesti svantaggi rispetto all'impiego di addetti alla difesa residenti, l'impiego di addetti itineranti sarà sperimentato per due anni.

L'esperienza sarà successivamente valutata e i risultati della valutazione saranno presentati in un rapporto al capo del DDPS, che deciderà se continuare a impiegare addetti itineranti;

5.

Il reclutamento, la selezione, la formazione, l'impiego e il ritorno devono essere considerati come un processo globale e come parte integrante di un piano di carriera sistematico. Di conseguenza, a partire dalla fine del 2006 agli ufficiali di professione e i collaboratori civili del DDPS attivi nel quadro di un impiego operativo all'estero sono proposte opzioni per il loro futuro impiego. Le proposte sono poi precisate nel quadro dei colloqui annuali con il personale e nell'anno che precede il ritorno deve essere concluso il nuovo contratto di lavoro. Occorre mantenere l'elevata qualità della formazione. In determinati casi si prevede di migliorare la qualità del lavoro degli addetti alla difesa mediante un perfezionamento specifico al posto.

6.

La funzione dell'addetto alla difesa non è intercambiabile con le funzioni di altri addetti (addetti di polizia, specialisti in materia di migrazioni), dal momento che i settori di compiti, il profilo dei requisiti e la rete necessaria per adempiere i rispettivi compiti sono nettamente differenti. Le sinergie vanno tuttavia incrementate sia migliorando lo scambio di informazioni nell'Amministrazione federale a Berna e nelle rispettive ambasciate, sia aumentando le parti comuni della formazione. L'istituzione di un vero e proprio addetto alla sicurezza non è considerata appropriata.

7.

Per quanto concerne le esportazioni di materiale bellico sono state adottate una serie di misure, quali il miglioramento dell'informazione reciproca, l'istituzione di un punto di contatto unico per le comunicazioni degli addetti alla difesa e la possibilità di impiegare il personale delle ambasciate (compresi gli addetti alla difesa) per le «Post-Shipment Inspections». Il SECO può inoltre rivolgersi agli addetti alla difesa già nella fase di valutazione di richieste preliminari.

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Gli addetti alla difesa non svolgono compiti o funzioni nell'ambito della vendita all'estero ­ da parte di aziende private d'armamento ­ di materiale assoggettato alla legge sull'esportazione di materiale bellico o alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Poiché tuttavia la preservazione di tali aziende e del loro know-how può essere importante per l'esercito svizzero, gli addetti svizzeri alla difesa possono e devono, nell'ambito delle leggi vigenti, stabilire contatti e instaurare relazioni nei rispettivi Stati accreditanti per tutelare gli interessi svizzeri e attuare le decisioni politiche.

Il Consiglio federale è convinto che, grazie alla verifica eseguita e alle misure adottate, l'efficienza del Servizio AD possa essere incrementata in maniera duratura e chiede alla CdG-N di stralciare l'affare.

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