Decreto del Consiglio federale concernente la proroga delle autorizzazioni all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione rilasciate ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra concernente la reiezione della domanda del Cantone di Friburgo relativa all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione

Nella sua seduta del 21 dicembre 2006, il Consiglio federale svizzero ha deciso quanto segue: 1

Sulla base dell'articolo 397bis capoverso 4 del Codice penale1 (a partire dal 1° gen. 2007 art. 387 cpv. 4 del Codice penale nella versione della LF del 13 dic. 2002), i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra sono autorizzati a: a. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione le pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno; b. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione le pene detentive di lunga durata che volgono al termine e/o in luogo della semilibertà, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno; c. nel caso di sentenze pronunciate in virtù del diritto anteriore combinare in modo scaglionato nel tempo l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica di cui alla lettera a con lavoro di pubblica utilità.

2

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione non può essere effettuata con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza satellitare («Global Positioning System», cosiddetto GPS).

3

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione può essere in linea di principio effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. le persone che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

4

Le autorizzazioni sono valide fino al 31 dicembre 2007.

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RS 311.0

2006-3161

369

Esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione. DCF

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Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19932 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali, i Cantoni di cui al numero 1 sono tenuti a partecipare alle rilevazioni statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UFS) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione. Le autorità cantonali competenti preposte all'esecuzione sono tenute a fornire le informazioni necessarie. Esse devono compilare conformemente alle prescrizioni i questionari che l'UFS sottopone loro e trasmetterli a quest'ultimo.

6

I Cantoni di cui al numero 1 sono inoltre tenuti ad allestire una valutazione delle esperienze fatte con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione e a consegnare un rapporto in merito all'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'UFG decide sul momento in cui occorre fornire i rapporti e in merito a quali altri dati statistici o di altra natura sono necessari per la valutazione.

7

Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni di cui ai numeri 1­6, la presente autorizzazione può essere revocata.

8

La domanda del Cantone di Friburgo del 13 novembre 2006 concernente l'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dell'istituzione d'esecuzione è respinta.

9

La Cancelleria federale notifica la presente decisione ai Governi dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud, Ginevra e Friburgo.

21 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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370

RS 431.012.1