Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'isolazione Modifica del 10 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 24 ottobre 2002, del 14 febbraio 2003, del 12 febbraio 2004, del 6 gennaio 2005 e del 12 maggio 20061 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 2 2 Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e lavoratori nelle aziende dove vengono eseguiti i seguenti lavori, nei settori del caldo, del freddo, dell'acustica e degli incendi:

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isolazione di tubature, di armature, di apparecchi e di canali contro il caldo, il freddo e il rumore; protezione contro gli incendi ed isolazione acustica nell'industria ed il settore della tecnica dell'habitat (temperature tra i ­200 °C e i +750 °C).

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Costruzione ed isolazione di camere frigorifere e di surgelamento, compreso il montaggio di porte e barriere relative; protezione contro il surgelamento, compensazione di pressione.

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Montaggio di equipaggiamenti antirumore nel campo della tecnica dell'industria e dell'habitat.

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Realizzazione di misure di protezione passive antincendio di ogni genere.

Per gli apprendisti, sono applicabili gli articoli 21.1. lettera c), 26, 27, 30, 31, 32, 36, 41, 45 et 46 del CCL.

Eccetto:

1

a.

i familiari dei titolari di aziende;

b.

il personale commerciale;

c.

i dipendenti che svolgono prevalentemente un'attività nell'ambito della pianificazione tecnica, della progettazione e/o del calcolo.

FF 2002 6361­6363, 2003 1303, 2004 775­776, 2005 323­324, 2006 4077­4078

2007-1044

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Contratto collettivo di lavoro per il settore dell'isolazione. DCF

II Le disposizione modificate qui di seguito, menzionate nel CCL per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9, Art. 1 e 2 Art. 1

Salari effettivi/compensazione del rincaro

Art. 2

Salari minimi

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2008.

10 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2

Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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