Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 1° novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006 e del 26 ottobre 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) é prorogata.
II Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 8 cpv. 1
(Contributi)
Art. 15 cpv. 1bis
(Attività lavorative consentite)
Art. 16 cpv. 2bis
(Rendita transitoria ordinaria)
Art. 19 cpv. 2
(Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)
III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012. Le modifiche secondo la cifra II sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche.
1° novembre 2007
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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FF 2003 34643466, 2006 61916192 81498150 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2007-2538
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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF
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