Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 1° novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006 e del 26 ottobre 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) é prorogata.

II Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 8 cpv. 1

(Contributi)

Art. 15 cpv. 1bis

(Attività lavorative consentite)

Art. 16 cpv. 2bis

(Rendita transitoria ordinaria)

Art. 19 cpv. 2

(Compensazione degli accrediti di vecchiaia LPP)

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2012. Le modifiche secondo la cifra II sono applicabili solo alle rendite transitorie non anteriori all'entrata in vigore delle modifiche.

1° novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2003 3464­3466, 2006 6191­6192 8149­8150 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-2538

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

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