Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Proroga e modifica del 17 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, dell'8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007 e del 13 agosto 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 10

Salari minimi

Art. 11

Salario minimo per praticanti

1 2

FF 1998 4400­4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2004 131, 2005 5107­5110 6681, 2007 3109 5565 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-3024

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Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

17 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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