Permessi rilasciati concernenti la durata del lavoro

Permesso di lavoro notturno (senza alternanza con lavoro diurno) (art. 17 LL) ­ 07-10897 / 106603 Eredi Ernesto Münger, 6900 Paradiso Panetteria orario d'esercizio indispensabile per soddisfare bisogni particolari dei consumatori 19 U 01.01.2008­31.12.2010 (rinnovo) Permesso di lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 28 LL) ­ Permesso globale per i lavoratori degli istituti ospedalieri e delle cliniche di tutta la Svizzera Istituti ospedalieri e cliniche orario d'esercizio indispensabile per ragioni economiche 01.01.2008­31.12.2008 (rinnovo) (U = uomini, D = donne, G = giovani) Rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla loro pubblicazione e conformemente agli articoli 44 segg. PA, le presenti decisioni possono essere impugnate mediante un ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14. L'atto di ricorso deve essere depositato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale.

Previo accordo telefonico (031 322 29 48) ed entro il termine di ricorso, chiunque è legittimato a ricorrere può esaminare i permessi e la loro motivazione presso la Segreteria di Stato dell'economia SECO, Condizioni di lavoro, Protezione dei lavoratori (ABAS), Effingerstrasse 31, 3003 Berna.

18 dicembre 2007

Segreteria di Stato dell'economia: Direzione del lavoro

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2007-2971