Termine di referendum: 13 aprile 2007

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento del 20 dicembre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20052, decreta: Art. 1 La Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19853 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 21 II. Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust

1 Per le società e per i trust ai sensi dell'articolo 149a la sede vale domicilio.

È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

2

È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

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RS 101 FF 2006 517 RS ...; RU ... (FF 2006 579) RS 291

2005-1736

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Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.

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Titolo prima dell'art. 149a

Capitolo 9a: Trust Art. 149a I. Definizione

Per trust s'intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19855 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per scritto conformemente all'articolo 3 della Convenzione.

II. Competenza

1

Art. 149b In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenuta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. L'articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia.

2

Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se: a.

una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattuito; o

b.

una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera.

In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest'ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri:

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a.

del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto;

b.

della sede del trust; o

c.

del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate sull'attività di una stabile organizzazione in Svizzera.

In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione.

Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro.

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RS ...; RU ... (FF 2006 579)

Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Art. 149c III. Diritto applicabile

Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 1° luglio 19856 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

1

Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell'articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell'articolo 13 della Convenzione, non vi è obbligo di riconoscimento.

2

Art. 149d IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondiario, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l'esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione.

1

I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera sono iscritti su domanda nei rispettivi registri.

2

Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

3

Art. 149e V. Decisioni straniere

Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:

1

a.

sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell'articolo 149b capoverso 1;

b.

sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;

c.

sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;

d.

sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o

e.

sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

L'articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall'emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.

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RS ...; RU ... (FF 2006 579)

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Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Art. 3 La legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 284a

Titolo nonobis: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust Art. 284a A. Esecuzione per debiti sui beni in trust

L'esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a della legge federale del 18 dicembre 19878 sul diritto internazionale privato (LDIP) dev'essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust.

1

Il luogo dell'esecuzione è la sede del trust ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell'amministrazione non si trova in Svizzera, l'esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente.

2

L'esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte unicamente sui beni in trust.

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Art. 284b B. Fallimento di un trustee

In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui agli articoli 2 e 3.

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RS 281.1 RS 291; RU ... (FF 2007 41)

Approvazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. DF

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Il presidente: Peter Bieri La segretaria: Elisabeth Barben

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data della pubblicazione: 3 gennaio 20079 Termine di referendum: 13 aprile 2007

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FF 2007 41

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