Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di modificare la Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (in seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Il sottoparagrafo a) (ii) del paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione diventa il sottoparagrafo a) (iii) dello stesso paragrafo.

2. Nel paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convezione è inserito un nuovo sottoparagrafo a) (ii) dal seguente tenore: «(ii) l'imposta sul reddito minimo presunto ();» Art. 2 Il sottoparagrafo h) (i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «(i) per quanto concerne l'Argentina, il Ministero dell'Economia e della Produzione, Segretariato di Stato delle Finanze ();» Art. 3 Il paragrafo 7 dell'articolo 7 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'assicurazione o dalla riassicurazione di beni situati nell'altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del contratto di assicurazione sono residenti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l'impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi,

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Dal testo originale francese.

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l'imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento dell'ammontare lordo del premio d'assicurazione o di riassicurazione.» Art. 4 I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 10 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare nessuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.» Art. 5 1. Il sottoparagrafo e) del paragrafo 3 dell'articolo 11 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall'imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente e se sono pagati a titolo di mutuo finalizzato allo sviluppo accordato a terzi indipendenti da una banca ad un tasso preferenziale, a condizione che la durata di questo mutuo non sia inferiore ai tre anni.» 2. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: «5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di
uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente 7652

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di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.» Art. 6 1. Il sottoparagrafo c) del paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «c) Il 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici, brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, formule o procedimenti segreti, software, nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico, compresi i pagamenti per la fornitura di assistenza tecnica; e» 2. Il paragrafo 3 dell'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di informazioni, di diritti d'autore su opere letterarie, drammatiche, musicali o su altre opere artistiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l'uso o la concessione in uso di software, di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi per la fornitura di assistenza tecnica e i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione.» 3. I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni seguenti: «4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di
una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In questi casi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente, quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e questi sono a

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carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.» Art. 7 Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 14 dal seguente tenore: «Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, questi redditi possono essere tassati nell'altro Stato contraente secondo il suo diritto interno: a)

se il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o

b)

se il residente esercita nell'altro Stato contraente una libera professione o altre attività a carattere indipendente senza tuttavia disporre abitualmente di una base fissa adibita a tale scopo in questo Stato. In tal caso l'imposta riscossa in questo altro Stato contraente non può eccedere il 10 per cento dell'importo lordo di questi redditi.

3. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e periti contabili.» Art. 8 1. Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 15 dal seguente tenore: «Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di dodici mesi, e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

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c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.» 2. L'articolo 15 della Convenzione diventa l'articolo 16.

Art. 9 L'articolo 16 della Convenzione diventa l'articolo 17. I paragrafi 1 e 2 del nuovo articolo 17 sono abrogati e sostituiti dalla disposizione seguente: «1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista, artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito di attività esercitate personalmente e in tale veste da un artista o da uno sportivo è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere imposto, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono svolte.» Art. 10 L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 18. Il paragrafo 1 del nuovo articolo 18 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni («jubilaciones») pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.» Art. 11 L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 19. Il paragrafo 3 del nuovo articolo 19 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.»

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Art. 12 1. Gli articoli 19, 20, 21, e 22 della Convenzione diventano rispettivamente gli articoli 20, 21, 22 e 23.

2. Il paragrafo 2 del nuovo articolo 21 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.» Art. 13 L'articolo 23 della Convenzione diventa l'articolo 24. Il riferimento all'articolo 22 contenuto al paragrafo 1 del nuovo articolo 24 è sostituito da un riferimento all'articolo 23.

Art. 14 Gli articoli 24, 25, e 26 della Convenzione diventano rispettivamente gli articoli 25, 26 e 27.

Art. 15 Nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ­

il sottoparagrafo a) del numero 5 concernente l'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «a) Con riferimento al paragrafo 2, la limitazione dell'imposizione alla fonte da parte della Repubblica Argentina si applica nella misura in cui i contratti concernenti il trasferimento di tecnologie sono registrati o autorizzati in conformità alle esigenze del suo diritto interno.»

­

il numero 7 concernente gli articoli 7, 10, 11 e 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «Resta inteso che se dopo la data della firma della presente Convenzione la Repubblica Argentina dovesse concordare in una Convenzione ­ con uno Stato terzo membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ­ aliquote d'imposta alla fonte inferiori a quelle previste nella presente Convenzione per i contratti di assicurazione e di riassicurazione considerati nel paragrafo 7 dell'articolo 7, per i dividendi considerati nell'articolo 10, per gli interessi considerati nell'articolo 11 e per i canoni di cui all'articolo 12, queste aliquote inferiori (compresa un'esenzione fiscale) sono applicabili automaticamente ai fini della presente Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione firmata dall'Argentina con questo Stato terzo.»

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Il titolo del numero 8 non si riferisce più all'articolo 21, bensì all'articolo 22.

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­

Nel Protocollo è inserito un nuovo numero 9 dal seguente tenore: «9. Ad articolo 23 Le disposizioni del paragrafo 3 sono applicabili nella misura in cui i contratti concernenti il trasferimento di tecnologie sono registrati o autorizzati in conformità alle esigenze del diritto interno argentino.»

Art. 16 I Governi di entrambi gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti costituzionali necessari per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione modificata del 23 aprile 1997 e le sue disposizioni saranno applicabili a partire dallo stesso giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni della Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Buenos Aires, il 7 agosto 2006, nelle lingue francese, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e quello spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Argentina:

Daniel von Muralt

Nestor Stancanelli

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