Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica del 27 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 17 luglio 2006 e del 19 febbraio 20071, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Accordo aggiuntivo 2007 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi 2005­2007 Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007 e ha effetto sino al 31 marzo 2009.

27 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 8667­8668, 2002 437 5360­5361, 2004 4287­4288, 2005 4641­4642, 2006 6131, 2007 1491 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1888

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

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