Legge federale sulle garanzie procedurali in caso di indennizzo per inquinamento fonico

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 21 maggio 20071; visto il parere del Consiglio federale del 29 agosto 20072, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione Art. 24a (nuovo) Va. Indennità per diritti di vicinato riguardanti fondi locati o affittati

Se l'indennità pagata per l'espropriazione di diritti di vicinato riguarda un fondo locato o affittato, la pigione o l'affitto devono essere adeguatamente ridotti.

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La riduzione: a.

si applica soltanto in parte se l'immissione eccessiva per la quale è versata l'indennità è già stato considerato nel calcolo della pigione o dell'affitto;

b.

non si applica affatto se il rapporto di locazione o d'affitto è sorto posteriormente al manifestarsi dell'immissione eccessiva.

Art. 27 cpv. 1­3 1

Abrogato

L'espropriante deve allestire per ogni Comune un piano d'espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare. Detta tabella designa i fondi da espropriare nonché i diritti di vicinato che dovranno presumibilmente essere soppressi, con indicazione dei proprietari dei fondi, delle superfici e dei diritti reali limitati da espropriare risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici.

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FF 2007 5807 FF 2007 5849 RS 711

2007-1436

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Garanzie procedurali accordate in caso di indennizzo per inquinamento fonico. LF

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Abrogato

Art. 30 cpv. 1 lett. c L'ufficio municipale rende senza indugio pubblicamente noto che i piani e le tabelle rimangono esposti, per esame, durante trenta giorni, e che entro questo termine gli interessati devono notificare ad esso per iscritto:

1

c.

le loro pretese a un'indennità, ivi comprese quelle derivanti dalla presumibile espropriazione dei diritti di vicinato, con la comminatoria delle conseguenze giuridiche indicate negli articoli 38­41.

Art. 31 cpv. 1 Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ufficio municipale, l'espropriante deve trasmettere un avviso personale a tutti gli aventi diritto a un'indennità risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici od a lui altrimenti noti, ivi compresi gli aventi diritto interessati dalla soppressione dei diritti di vicinato, indicando ciò che egli chiede da ciascuno di essi.

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Art. 41bis (nuovo) 5. Prescrizione

1

Il termine di prescrizione è di dieci anni.

La prescrizione delle pretese d'indennità derivanti dalla soppressione di diritti di difesa decorre con il deposito ordinario dei piani d'espropriazione che includono il fondo considerato.

2

Art. 89, titolo marginale e cpv. 2 II. Pagamento 2 1. Luogo a. Fondi, diritti reali limitati e deprezzamento

Abrogato

Art. 89bis (nuovo) b. Altri pregiudizi

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Le indennità assegnate all'espropriato per gli altri pregiudizi che ha subiti e le indennità assegnate ai conduttori e agli affittuari devono essere pagate direttamente ad essi.

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Art. 89ter (nuovo) c. Diritti di conduttori e affittuari fondati sui rapporti di vicinato

Le indennità d'espropriazione di diritti di vicinato relativi a fondi locati o affittati devono essere versate ai titolari dei diritti reali espropriati.

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I titolari dei diritti reali informano la commissione di stima, nonché i conduttori e gli affittuari interessati, in merito all'inizio di tutti i rapporti di locazione e di affitto e in merito alla riduzione delle pigioni e degli affitti prevista conformemente all'articolo 24a.

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Se rileva una notevole sproporzione tra l'indennità e la riduzione, la commissione di stima, sentiti i conduttori e gli affittuari interessati, fissa la riduzione in modo vincolante.

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I conduttori e gli affittuari possono contestare la fissazione della pigione o dell'affitto valendosi delle medesime impugnative riconosciute ai titolari di diritti reali.

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2. Legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea Art. 36d 2bis. Modifiche rilevanti del regolamento d'esercizio a. Diritto applicabile

La procedura di approvazione relativa alle modifiche del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge federale del 20 giugno 19305 sull'espropriazione (LEspr).

Art. 36e (nuovo) b. Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani

L'Ufficio federale trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

1

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante trenta giorni.

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Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42­44 LEspr6.

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RS 748.0 RS 711 RS 711

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Art. 36f (nuovo) c. Avviso personale

Al più tardi con il deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr7 un avviso personale sui diritti da espropriare.

d. Opposizione

1

Art. 36g (nuovo) Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa o della LEspr9 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Per gli aeroporti, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura.

Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39­41 LEspr devono essere inoltrate all'Ufficio federale.

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I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 36h (nuovo) e. Eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale

La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199710 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 36i (nuovo)

f. Trattazione delle opposizioni in materia di espropriazione; procedura di stima

1 Prima di approvare il regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale può tenere udienze di conciliazione con i proprietari dei fondi interessati.

Contemporaneamente all'approvazione del regolamento d'esercizio, l'Ufficio federale decide anche in merito alle opposizioni in materia di espropriazione e all'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr11.

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Dopo la conclusione della procedura di approvazione, l'Ufficio federale trasmette le pretese annunciate alla Commissione federale di

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RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010 RS 711

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stima. Quest'ultima procede all'esame materiale delle pretese ed esegue una procedura di stima conformemente alle disposizioni della LEspr.

L'Ufficio federale trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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