07.021 Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile del 28 febbraio 2007

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile, firmato a Berna il 12 maggio 2004.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2005-1637

1847

Compendio Premessa Oggigiorno per contrastare efficacemente la criminalità si rivela sempre più necessario il ricorso alla cooperazione internazionale in materia penale. Con l'avanzare della globalizzazione, anche la criminalità assume dimensioni sempre più internazionali. Le nuove tecnologie, in particolare quelle di comunicazione e di trasmissione di dati, contribuiscono a conferire una portata internazionale alle attività criminose. Alcune forme di criminalità, inoltre, sono spesso gestite da organizzazioni strutturate. Tutti questi elementi fanno sì che lo Stato sia sempre meno in grado di affrontare da solo le sfide poste dalla lotta contro il crimine. Per contrastare il calo della di sicurezza che ne deriva, occorre agire su scala mondiale e tessere incessantemente una rete di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale. La conclusione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile apporta un nuovo contribuito al raggiungimento di tale obiettivo e costituisce un ulteriore passo verso la cooperazione con questo Paese, il più grande dell'America latina, già avviata nel 1932 con la conclusione del Trattato d'estradizione.

Nell'ambito delle relazioni con il Brasile, l'obiettivo principale della Svizzera era quello di poter lottare più efficacemente contro gli autori di reati quali corruzione, traffico illecito di stupefacenti, riciclaggio di denaro e tratta di donne e bambini.

Questo passo è di grande importanza, dato che, come dimostrano le statistiche degli ultimi anni, la Svizzera intrattiene con il Brasile intense relazioni di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Tenore del Trattato Il Trattato istituisce una base legale internazionale che consente ai due Stati di cooperare nella ricerca, nel perseguimento e nella repressione di reati. Gli Stati contraenti si sono impegnati ad accordarsi mutua assistenza giudiziaria nei limiti fissati dal testo. Finora la Svizzera poteva accordare l'assistenza giudiziaria al Brasile soltanto sulla base del Trattato d'estradizione concluso con tale Stato (art. XVII; RS 0.353.919.8) e della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1).

Il Trattato si aggiunge alla serie di strumenti di assistenza
giudiziaria che la Svizzera ha recentemente concluso con le Filippine, Hong Kong, Egitto, Perù e Ecuador.

Alla stregua di questi ultimi, riprende i principi essenziali sanciti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1) e dalla AIMP, tenendo conto dei recenti sviluppi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il Trattato non implica modifiche del diritto in vigore.

Diverse disposizioni sono state integrate nel Trattato per chiarificare, semplificare e sveltire la procedura di assistenza giudiziaria nonché per migliorare, più in generale, le relazioni tra le rispettive autorità preposte all'assistenza.

1848

Indice Compendio

1848

1 Parte generale 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento dei negoziati 1.3 Grandi linee del Trattato 1.4 Valutazione del Trattato

1850 1850 1851 1851 1852

2 Commento alle principali disposizioni del Trattato 1853 2.1 Titolo I: Disposizioni generali 1853 2.2 Titolo II: Domande di assistenza giudiziaria 1855 2.3 Titolo III: Notifica e citazione 1858 2.4 Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna 1860 2.5 Titolo V: Procedura 1861 2.6 Titolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca 1862 2.7 Titolo VII: Disposizioni finali 1863 3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni 3.2 Ripercussioni economiche

1863

4 Programma di legislatura

1863

5 Rapporto con il diritto europeo

1864

6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità 6.2 Consultazione

1864 1864 1865

Decreto federale concernente l'approvazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile (Disegno)

1867

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile

1869

1863 1863

1849

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa del Brasile (qui di seguito Trattato) è uno strumento di lotta alla criminalità che risponde all'esigenza di garantire una maggiore sicurezza; una sfida alla quale il singolo Stato è sempre meno in grado di far fronte con le sole proprie forze.

Il Brasile è il più grande Paese dell'America latina. Come rivelano le statistiche degli ultimi anni, la Svizzera collabora con il Brasile a numerosi casi di assistenza giudiziaria in materia penale. L'assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Stati è attualmente regolamentata, a livello internazionale, dall'articolo XVII del Trattato d'estradizione del 23 luglio 1932 tra la Svizzera e il Brasile1. Questo strumento prevede che i due Stati possano presentare commissioni rogatorie (domande di assistenza giudiziaria in materia penale) per via diplomatica. Le numerose commissioni rogatorie emananti dal Brasile o indirizzate al Brasile presentano attualmente lacune che il progetto di Trattato si propone di colmare grazie achiarificazioni e alla semplificazione e allo sveltimento delle procedure. Il Trattato apporta in particolare chiarificazioni utili alle autorità interessate. Alcune commissioni rogatorie provenienti dal Brasile contengono ad esempio soltanto un esposto lacunoso dei fatti, il che non consente alle autorità svizzere di verificare se i fatti rispondano all'esigenza della doppia punibilità, essenziale per la concessione dell'assistenza. La regolamentazione precisa e dettagliata prevista dal Trattato colmerà questa lacuna.

L'obiettivo del Trattato consiste nel lottare più efficacemente contro la criminalità migliorando, rafforzando, semplificando e accelerando la cooperazione tra i due Paesi. Con il Trattato ci si propone di combattere in particolare la corruzione, il traffico illecito di stupefacenti, il riciclaggio di denaro e la tratta di donne e bambini.

Anche gli altri reati penali rientrano comunque nel Trattato.

Quest'ultimo riprende i principi essenziali sanciti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dalla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, pur tenendo conto dei recenti sviluppi nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale. A titolo di
esempio si può menzionare l'audizione per videoconferenza, l'istituzione di autorità centrali che comunicano direttamente tra di loro, l'esenzione da formalità e la trasmissione spontanea di mezzi di prova e informazioni. Trattati recenti quali il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù2, in vigore dal 1998, o il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador3, in vigore dal 1999, non prevedono ad esempio una disposizione che dsciplini l'audizione per videoconferenza e la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni.

1 2 3

RS 0.353.919.8 RS 0.351.964.1 RS 0.351.932.7

1850

1.2

Svolgimento dei negoziati

Il Trattato è il risultato di due round negoziali tenutisi rispettivamente nel maggio 2003 a Brasilia e nell'agosto 2003 a Berna. Inizialmente la delegazione brasiliana intendeva utilizzare, come testo di base dei negoziati, il Trattato concluso con gli Stati Uniti (basato sul diritto anglosassone), ma in seguito ha accettato di basarsi sull'impianto normativo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, cui sono state aggiunte moderne disposizioni d'importanza pratica.

1.3

Grandi linee del Trattato

Il Trattato regola la cooperazione tra la Svizzera e il Brasile in materia di ricerca, perseguimento e repressione dei reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in materia. Finora la Svizzera poteva accordare l'assistenza al Brasile, da un lato, sulla base dell'articolo XVII del Trattato d'estradizione tra la Svizzera e il Brasile, strumento che istituisce unicamente la possibilità per i due Stati di presentare commissioni rogatorie per via diplomatica, e, dall'altro, sulla base della legge sull'assistenza internazionale in materia penale.

Le difficoltà pratiche incontrate nelle relazioni di assistenza giustificano la conclusione di un Trattato che chiarisce, semplifica e sveltisce la procedura.

Il Trattato rappresenta uno strumento moderno ed efficace che va ad aggiungersi alla serie di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria recentemente conclusi dalla Svizzera4. Come questi ultimi, anche il Trattato concluso con il Brasile si ispira alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e alla AIMP, di cui riprende i principi essenziali. Non è pertanto necessario apportare modifiche alla AIMP. Il Trattato tiene parimenti conto dei recenti sviluppi derivanti essenzialmente dal diritto interno svizzero e dal Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 1825).

Le principali innovazioni introdotte dal Trattato sono le seguenti.

4 5

­

sono previste Autorità centrali (art. 1 cpv. 2 e art. 23) che comunicano direttamente tra di loro, realizzando così un risparmio di tempo in particolare quando sono presentate domande di assistenza problematiche. come ad esempio le commissioni rogatorie insufficientemente motivate presentate dal Brasile; i contatti diretti permetteranno di migliorarle più rapidamente;

­

gli oggetti o i beni confiscati a titolo preventivo possono essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca o della loro restituzione all'avente diritto (art. 12);

­

a determinate condizioni, possono essere trasmessi all'altro Stato contraente mezzi di prova e informazioni, anche se questo non ha presentato preventivamente una domanda di assistenza giudiziaria (art. 29);

Trattati di assistenza giudiziaria con Filippine (RS 0.351.964.5), Hong Kong (RS 0.351.941.6), Egitto (RS 0.351.932.1), Perù ed Ecuador.

RS 0.351.12; in vigore dal l° febbraio 2005.

1851

­

i testimoni, i periti e, con il loro consenso, le persone penalmente perseguite possono essere interrogate mediante videoconferenza, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente sul territorio dell'altro Stato contraente (art. 21);

­

il Trattato prevede esplicitamente che l'assistenza giudiziaria possa essere negata qualora vi sia fondato motivo di ritenere che il procedimento penale estero non rispetti le garanzie previste dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (art. 3 cpv. 1 lett. f). La Svizzera e il Brasile hanno entrambe ratificato questo strumento.

Le prescrizioni procedurali figuranti nelle parti prima e terza della AIMP costituiscono la base per l'applicazione del Trattato.

1.4

Valutazione del Trattato

Il Trattato va considerato parte integrante della politica di potenziamento della rete di strumenti bilaterali in materia di assistenza giudiziaria che la Svizzera persegue a livello mondiale. La cooperazione internazionale in questo ambito mira a rafforzare l'efficacia della lotta alla criminalità.

Il Trattato è in linea con le disposizioni e i collaudati principi relativi all'assistenza giudiziaria. Riprende i principi essenziali consacrati dal diritto svizzero in materia, quali la doppia punibilità, la regola della specialità nonché il principio secondo cui le misure di assistenza giudiziaria vengono eseguite conformemente al diritto procedurale dello Stato richiesto. Il Trattato consente di accordare l'assistenza relativamente alle inchieste o ai procedimenti penali riguardanti una frode fiscale. L'integrazione di disposizioni innovatrici fa sì che questo strumento bilaterale tenga parimenti conto dei più recenti sviluppi nel campo dell'assistenza giudiziaria. Diverse disposizioni sono state in effetti adottate al fine di semplificare, accelerare e migliorare lo svolgimento della procedura di assistenza. Riprendendo alcune disposizioni che figuravano già nella AIMP, il Trattato ne fa norme di portata internazionale valide per i due Stati contraenti.

Il Trattato costituisce uno strumento moderno e semplice rispondente alle esigenze della prassi. Integrando disposizioni che prevedono un miglioramento della cooperazione tra le autorità giudiziarie dei due Stati o che si traducono in un tale miglioramento, getta le basi per una lotta più efficace alla criminalità. La maggiore efficacia non deve tuttavia andare a scapito dei diritti fondamentali delle persone interessate.

Ciò spiega la volontà di sottolineare nel testo, con l'adozione di una disposizione apposita, l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo. La Svizzera ha così ottenuto soddisfazione su un punto importante.

Il Trattato rappresenta uno degli elementi della cooperazione internazionale tra la Svizzera e il Brasile nella lotta contro la criminalità. Il Trattato è la componente bilaterale (cooperazione giudiziaria in materia penale) alla quale si aggiunge anche la componente «cooperazione delle forze di polizia». A tal fine la Svizzera ha predisposto nel febbraio 2005 lo stazionamento di un agente svizzero di collegamento a Brasilia.

1852

2

Commento alle principali disposizioni del Trattato

2.1

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria

Sulla base del diritto internazionale pubblico, il paragrafo 1 obbliga gli Stati contraenti ad accordarsi la massima assistenza in materia penale. Una domanda di assistenza giudiziaria deve pertanto essere eseguita, a meno che non sia dato uno dei motivi di inapplicabilità o di rifiuto di cui agli articoli 2 e 3.

Per colmare le lacune emerse nella pratica, il paragrafo 2 regola lo scambio tra la Svizzera e il Brasile della lista delle autorità competenti per presentare domande di assistenza giudiziaria. Questa disposizione va letta in relazione con l'articolo 23 e non conferisce alcun diritto ad un contatto diretto tra le autorità di perseguimento penale.

Il paragrafo 3 elenca le misure di assistenza giudiziaria contemplate dal Trattato. In questo contesto occorre menzionare che una clausola generale permette alle autorità di ordinare qualsiasi altra misura diversa da quelle espressamente elencate, a condizione tuttavia che sia compatibile con gli scopi del Trattato e accettabile per gli Stati contraenti (lett. i). Se necessario, la Svizzera può disporre una misura di questo genere nel rispetto dei limiti previsti dal diritto nazionale. La predetta clausola generale permette di potersi adeguare a casi specifici e di tenere conto tanto di esigenze particolari quanto di sviluppi futuri.

Art. 2

Inapplicabilità

Questa disposizione specifica gli ambiti esclusi dal campo di applicazione del Trattato. Si tratta dell'estradizione ( delle misure ad essa connesse come l'arresto, la ricerca o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente) e dell'esecuzione di sentenze penali.

Art. 3

Motivi per il rifiuto o il differimento dell'esecuzione della domanda

Questa disposizione elenca in maniera esaustiva i motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria. Si tratta dei motivi classici di rifiuto, presentati sotto forma potestativa per garantire la massima assistenza ma anche per permettere la flessibilità necessaria a tenere conto dell'evoluzione del diritto. Per stabilire se lo Stato richiesto deve negare l'assistenza giudiziaria nei casi elencati, ci si fonderà sul diritto nazionale, tenendo conto delle caratteristiche del caso concreto. Per la Svizzera la lista dei motivi di rifiuto si ispira sostanzialmente agli articoli 1a, 2 e 3 AIMP. Tali disposizioni prevedono, in linea generale, di non dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria per uno dei motivi che giustificano un rifiuto. Il Trattato non prevede tuttavia motivi di irricevibilità per prescrizione dell'azione penale, il che rappresenta un progresso rispetto all'articolo 5 capoverso 1 lett. c AIMP.

In virtù del paragrafo 1 lettere a e b, l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata se il procedimento all'estero riguarda un reato politico o un reato punito esclusivamente dal diritto militare. Lo stesso vale se l'esecuzione della domanda rischia di compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto (lett. d). Secondo la dottrina svizzera, la nozione di «ordine 1853

pubblico» ingloba anche il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui in particolare il diritto alla vita, il divieto della tortura o di qualsiasi altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante nonché le garanzie elementari di procedura. A livello internazionale queste garanzie figurano in particolare nel Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici6.

All'articolo 3 paragrafo 1 lettera c, il Trattato enuncia una clausola particolare concernente i reati fiscali. Tale clausola è stata oggetto di difficili negoziati, data l'insistenza della delegazione brasiliana nell'ottenere l'assistenza in materia fiscale.

Il compromesso raggiunto dalle due delegazioni prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere accordata se il procedimento verte su una frode in materia fiscale (cfr.

art. 3 cpv. 3 AIMP). La portata dell'assistenza che la Svizzera può accordare in materia fiscale è stata precisata e chiarita, all'intenzione delle autorità giudiziarie brasiliane, nel secondo periodo dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera c: «Se la domanda si riferisce soltanto in parte a reati fiscali, lo Stato richiesto può limitare, per tale parte, l'impiego delle informazioni e dei mezzi di prova forniti». Se le autorità competenti brasiliane presentano una domanda di assistenza giudiziaria relativa a una fattispecie che in Svizzera corrisponderebbe, ad esempio, ad una appropriazione indebita, una frode in materia fiscale o una sottrazione d'imposta, e tale domanda è conforme ai requisiti previsti dal Trattato7, le autorità svizzere accordano l'assistenza per la fattispecie che, trasposta nel diritto svizzero, corrisponde a un'appropriazione indebita e a una truffa in materia fiscale. Per contro, i mezzi di prova forniti non possono essere utilizzati per una fattispecie corrispondente all'evasione fiscale ai sensi del diritto svizzero. In altri termini la Svizzera accorda l'assistenza per le truffe in materia fiscale e altri reati di diritto comune ma non per qualsiasi altro reato fiscale. Questa regolamentazione è in sintonia con il principio della specialità di cui all'articolo 13 del Trattato, secondo il quale le informazioni ottenute mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzate in un procedimento penale relativo a un reato per cui l'assistenza non è
ammessa. Giusta l'articolo 5 paragrafo 1 del Trattato, per stabilire se siano dati gli estremi della truffa in materia fiscale occorre basarsi sul diritto dello Stato richiesto. La politica di assistenza giudiziaria condotta dalla Svizzera fino ad oggi in materia fiscale rimane dunque invariata.

In applicazione del paragrafo 1 lettere e ed f, l'assistenza può inoltre essere negata se esistono fondati motivi di ritenere che l'esecuzione della domanda si tradurrà nella discrimnazione di una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche, o se il procedimento all'estero viola le garanzie previste nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

La lettera f costituisce un'innovazione rispetto agli strumenti bilaterali di assistenza giudiziaria sinora conclusi dalla Svizzera ed è correlata alla lettera d, in base alla quale l'assistenza può essere negata se compromette l'ordine pubblico dello Stato richiesto. Come detto, nella nozione di «ordine pubblico» rientra in particolare il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle garanzie elementari di procedura previsti dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. La menzione esplicita, alla lettera f, del Patto dell'ONU, al quale hanno aderito dal 1992 sia la Svizze6 7

Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2).

Ai sensi dell'articolo 24 paragrafo 1 lettera d del Trattato, occorre ad esempio una descrizione sufficiente dei fatti (data, luogo e circostanze alle quali è stato commesso il reato).

Per quanto riguarda le condizioni relative alla frode fiscale, si veda anche la DTF 125 II 250.

1854

ra 8 che il Brasile9, rafforza la certezza del diritto poiché precisa espressamente che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata in caso di violazione di una delle garanzie del Patto. Tale disposizione rafforza l'importanza dei diritti dell'uomo, alla cui salvaguardia la Svizzera attribuisce notevole importanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la persona perseguita che si trova sul territorio di uno Stato che ha richiesto assistenza giudiziaria all'altro Stato può invocare la violazione del Patto dell'ONU II10 se può essere dimostrata la violazione delle garanzie menzionate. In questo contesto va precisato che il Brasile ha sancito a livello costituzionale l'abolizione della pena di morte (salvo in tempo di guerra).

Giusta il paragrafo 2, lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione di una domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso in detto Stato. Situazioni di questo tipo sono tuttavia rare.

Il paragrafo 3 regola la procedura da seguire quando lo Stato richiesto intende rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria: secondo la lettera a, prima di prendere una decisione negativa dovrà informare lo Stato richiedente dei motivi che lo inducono a rifiutare o a differire l'esecuzione della domanda. Parallelamente, lo Stato richiesto dovrà, ai sensi della lettera b, esaminare se può comunque accordare l'assistenza e a quali condizioni; se del caso tali condizioni dovranno essere rispettate dallo Stato richiedente.

Art.4

Ne bis in idem

Il principio «ne bis in idem» mira a evitare doppi perseguimenti per gli stessi fatti.

La presente disposizione prevede che l'assistenza possa essere rifiutata se la domanda concerne un reato per il quale la persona perseguita è già stata condannata o assolta nello Stato richiesto, a condizione che la sanzione eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita. L'assistenza può tuttavia essere accordata in diverse situazioni, quali ad esempio per fatti commessi in parte o totalmente sul territorio dello Stato richiedente (salvo se sono stati commessi in parte sul territorio dello Stato richiesto) o per fatti che costituiscono un reato contro la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato richiedente.

2.2

Titolo II: Domande di assistenza giudiziaria

Art. 5

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 stabilisce il principio secondo il quale le domande saranno eseguite conformemente al diritto dello Stato richiesto. In Svizzera, l'esecuzione avviene conformemente alla AIMP nonché al diritto di procedura determinante dei Cantoni e della Confederazione.

A determinate condizioni è possibile derogare al principio di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 prevede che una domanda di assistenza giudiziaria possa essere eseguita secondo le regole di procedura dello Stato richiedente (dietro esplicita richiesta di quest'ultimo), purché il diritto dello Stato richiesto non vi si opponga. Questa possi8 9 10

Dal 18 giugno 1992.

Dal 24 gennaio 1992.

DTF 129 II 271 consid. 6.1 con ulteriori rimandi.

1855

bilità di deroga si propone di evitare che, a causa del mancato rispetto di norme procedurali vigenti nello Stato richiedente, quest'ultimo non possa utilizzare mezzi di prova ottenuti mediante assistenza giudiziaria o che l'uso di tali mezzi sia ostacolato da difficoltà sproporzionate. La stessa idea è alla base dell'articolo 65 AIMP, concernente l'applicazione del diritto straniero nella procedura di assistenza giudiziaria svizzera.

Art. 6

Misure coercitive

Secondo questa disposizione, le domande di assistenza giudiziaria la cui esecuzione implica misure coercitive11 devono in linea di principio essere accettate. L'assistenza giudiziaria può tuttavia essere rifiutata se i fatti alla base della domanda non costituiscono un reato punibile né nello Stato richiesto né nello Stato richiedente12.

La subordinazione delle misure coercitive all'esigenza della doppia punibilità è un principio importante che figura anche nella dichiarazione svizzera relativa all'articolo 5 capoverso 1 CEAG nonché all'articolo 64 AIMP.

Art. 7

Misure provvisorie

L'articolo 18 AIMP è il modello cui si ispira questa disposizione, la quale riveste considerevole importanza pratica poiché permette di intervenire rapidamente al fine di prendere le prime misure necessarie per lottare contro la criminalità nel quadro di un'assistenza efficace. Tali misure sono ad esempio il blocco di un conto bancario o, nel campo dell'alta tecnologia, la conservazione di informazioni che potrebbero essere rapidamente distrutte.

Il paragrafo 1 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, l'autorità competente dello Stato richiesto ordini misure provvisorie, a condizione che non vi siano motivi manifesti che portino ad un rifiuto dell'assistenza giudiziaria.

In casi urgenti, il paragrafo 2 permette di ordinare misure provvisorie prima ancora che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata formalmente presentata. L'annuncio della domanda è sufficiente. Le informazioni comunicate devono tuttavia permettere di verificare che tutte le condizioni per ordinare tali misure siano adempiute.

Allo Stato richiedente è impartito un termine per presentare la domanda formale di assistenza giudiziaria. Le misure provvisorie sono annullate se il termine non viene osservato.

Art. 8

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Le persone o autorità che partecipano al procedimento all'estero sono autorizzate, su domanda dello Stato richiedente, a presenziare all'esecuzione della domanda. La presente disposizione si ispira all'articolo 4 CEAG. Se la Svizzera è lo Stato richie11

12

Secondo la concezione svizzera, questa categoria comprende tutte le misure che implicano il ricorso ad una coercizione prevista dal diritto di procedura. Oltre alla perquisizione e alla confisca di oggetti e beni, si tratta in particolare della comparizione di testimoni recalcitranti, di deposizioni forzate o di divulgazione di segreti protetti dalla legge.

Con la doppia punibilità non si intende né che le legislazioni dei due Stati debbano considerare i fatti incriminati dallo stesso punto di vista giuridico né che gli elementi costitutivi del reato rappresentati da suddetti fatti debbano essere identici nei rispettivi diritti interni. È sufficiente che la fattispecie esposta nella domanda di assistenza giudiziaria costituisca un reato sia nello Stato richiesto che nello Stato richiedente (cfr. DTF 126 II 409, cons. 6c.cc, con ulteriori rimandi).

1856

sto, i particolari sono disciplinati dall'articolo 65a AIMP. Per quanto concerne l'articolo 8 paragrafo 4, che prevede che i fatti inerenti a una sfera protetta da segreto non possano essere portati a conoscenza di persone partecipanti al procedimento all'estero prima che l'autorità competente abbia deciso definitivamente sulla concessione e la portata dell'assistenza, spetta all'autorità svizzera cui compete l'esecuzione della domanda di assistenza prendere le disposizioni necessarie a tal fine.

Art. 9

Deposizione di testimoni nello Stato richiesto

In virtù dell'articolo 9, l'audizione di testimoni nello Stato richiesto deve svolgersi conformemente al diritto di tale Stato. Il paragrafo 1 stabilisce tuttavia che essi possono rifiutarsi di deporre se il diritto dello Stato richiedente riconosce loro tale facoltà. In questo caso, il paragrafo 2 prevede che lo Stato richiedente sia chiamato a confermare che nel caso in questione il testimone ha il diritto di non deporre. A questo riguardo il paragrafo 3 sancisce che tale diritto non può essere oggetto di alcuna sanzione legale.

Art. 12

Restituzione di oggetti e di beni

Questa disposizione è importante dal punto di vista pratico. Prevede che gli oggetti e i beni confiscati a titolo preventivo possano essere restituiti allo Stato richiedente in vista della loro confisca. La consegna avviene secondo il diritto interno dello Stato richiesto. In Svizzera si applica dunque l'articolo 74a AIMP.

L'articolo 12 completa la disposizione concernente la consegna a fini di prova (art.10 del Trattato). Tiene conto del fatto che, nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria, la confisca a titolo preventivo di oggetti e, più particolarmente, di beni ha senso soprattutto se è successivamente possibile consegnare tali oggetti o beni allo Stato richiedente affinché vengano confiscati o restituiti al legittimo proprietario.

Art. 13

Uso limitato

L'articolo 67 AIMP funge da modello per questa disposizione.

Quest'ultima definisce il principio della specialità, concetto importante per la Svizzera. L'articolo 13 precisa l'uso che può essere fatto, nello Stato richiedente, delle informazioni e dei mezzi di prova ottenuti mediante assistenza giudiziaria.

L'obiettivo di questa disposizione è di impedire che i documenti trasmessi per questo tramite siano in seguito utilizzati dallo Stato richiedente in un procedimento per il quale l'assistenza giudiziaria non sarebbe stata accordata.

Perciò il paragrafo 1 precisa che lo Stato richiedente può utilizzare le informazioni e i mezzi di prova ottenuti mediante l'assistenza giudiziaria soltanto in un procedimento relativo a un reato per cui l'assistenza è ammessa. L'interesse principale di tale disposizione per la Svizzera è che le informazioni trasmesse non possano essere utilizzate in procedimenti relativi a reati di natura fiscale, eccezion fatta per la truffa in materia fiscale, punibile anche dal diritto svizzero13. Il divieto di utilizzare le

13

Cfr. art. 3 cpv. 3 AIMP.

1857

informazioni trasmesse si applica anche a fatti qualificati come reati politici o militari.

Il paragrafo 2 prevede che qualsiasi altro uso delle informazioni sottostà all'assenso dell'Autorità centrale dello Stato richiesto ed elenca i casi nei quali tale assenso non è necessario.

2.3

Titolo III: Notifica e citazione

Art. 14­20

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

Le disposizioni relative alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie nonché di decisioni concernenti la comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente sono state riprese dal titolo III della CEAG (art. 7­10 e art. 12).

Rispetto ai quindici giorni consecutivi previsti all'articolo 12 paragrafo 3 CEAG, il Trattato estende il campo di applicazione temporale del salvacondotto all'articolo 18 paragrafo 3: la protezione da qualsiasi perseguimento o restrizione della libertà personale sul territorio dello Stato richiedente per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto cessa quando questa persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente durante trenta giorni consecutivi, non ha usufruito di questa possibilità. Questo termine corrisponde a quello fissato nel quadro dei Trattati di assistenza giudiziaria con Australia, Hong Kong14 e Filippine15.

Art. 19

Testimonianza nello Stato richiedente

La persona che compare su citazione nello Stato richiedente per deporre in veste di teste è tenuta a testimoniare, a meno che il diritto dello Stato richiedente o dello Stato richiesto le consentano di rifiutare. Il rispetto dell'obbligo di testimoniare e di produrre i mezzi di prova pertinenti può essere assicurato mediante misure coercitive.

L'articolo 19 è il corrispettivo dell'articolo 9, concernente la deposizione di testimoni nello Stato richiesto.

Art. 20

Trasferimento temporaneo di persone detenute

Questa disposizione riprende il tenore dell'articolo 11 capoversi 1 e 3 CEAG e lo completa expressis verbis al paragrafo 4, aggiungendo che il periodo di tempo durante il quale la persona è detenuta nello Stato richiedente è preso in considerazione per il calcolo della pena residua da scontare nello Stato richiesto, clausola questa stabilita nell'interesse della persona trasferita. Una simile disposizione figura nel Trattato di assistenza giudiziaria concluso con l'Australia16 e in quello concluso con le Filippine17.

14 15 16 17

Art. 15 del Trattato di assistenza giudiziaria con l'Australia (RS 0.351.915.8) e art. 21 del Trattato di assistenza giudiziaria con Hong Kong (RS 0.351.941.6).

Art. 17 del Trattato con le Filippine (RS 0.351.964.5) Art. 13 par. 4 di questo strumento.

Art. 21 par. 4 del suddetto Trattato.

1858

Art. 21

Audizione mediante videoconferenza

La presente disposizione si ispira all'articolo 9 del Secondo Protocollo addizionale della CEAG18. Sul piano bilaterale, la Svizzera ha adottato per la prima volta una norma di questo tipo nel quadro dell'Accordo addizionale alla CEAG concluso con l'Italia19. Anche il Trattato con le Filippine contiene una disposizione di questo tipo20. La presente disposizione si giustifica in particolare per via della distanza che separa la Svizzera dal Brasile e, come sottolineato all'inizio del messaggio, per la quantità delle relazioni di assistenza giudiziaria tra i due Stati.

L'articolo 21 regola l'audizione per videoconferenza di testimoni e periti e, in alcune circostanze, di persone perseguite penalmente. Questa disposizione sfrutta i progressi raggiunti nel campo delle telecomunicazioni. In effetti, autorizzando il ricorso ad un collegamento video diretto, permette di sentire persone nello Stato richiesto nel quale risiedono, il che le dispensa dal comparire di persona sul territorio dello Stato richiedente. Tale disposizione è applicabile se la comparizione sul territorio dello Stato richiedente non è opportuna o possibile. Tale può essere il caso, ad esempio, qualora la persona interessata si sia rifugiata all'estero per il rischio di perseguimenti penali nello Stato che ha richiesto la sua audizione. Il ricorso alla videoconferenza è inoltre ipotizzabile qualora la presenza di un testimone sia indispensabile allo svolgimento di un altro procedimento nello Stato richiesto o qualora un testimone incarcerato in uno dei due Stati contraenti sia oggetto di una procedura di estradizione verso uno Stato terzo. Altri motivi giustificanti un'audizione per videoconferenza sono ad esempio: il rischio di fuga o di collusione, la necessità di assicurare la protezione di un testimone o l'età o lo stato di salute della persona interessata. Se una persona deve intraprendere un lungo viaggio per essere sentita in loco, c'è da chiedersi ­ tenuto conto in particolare delle indennità di viaggio che devono essere versate ­ se non sia sproporzionato obbligarla a comparire di persona.

I paragrafi 1­7 regolano l'audizione di testimoni e periti e definiscono le condizioni alle quali è sottoposta la videoconferenza e la procedura da seguire in questo ambito21.

Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, lo
Stato al quale è richiesta un'audizione per videoconferenza può acconsentirvi.

Per quanto riguarda le regole essenziali di procedura, va menzionata quella di cui al paragrafo 5 lettera a, secondo la quale durante l'audizione devono essere rispettati i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, la sua autorità giudiziaria dovrà in particolare intervenire se constata che l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente utilizza, durante l'audizione, mezzi sleali o scorretti allo scopo di influenzare il risultato dell'audizione. Il paragrafo 5 lettera e stabilisce che il diritto di rifiutare la testimonianza sottostà alle regole applicabili a un'audizione ordinaria.

18 19

20 21

RS 0.351.12 Art. VI dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41).

Art. 22 dello strumento menzionato.

Le spese derivanti dall'audizione per videoconferenza sono disciplinate da una disposizione separata, ossia l'art. 28 par. 1 lett. d del Trattato.

1859

Il paragrafo 6 prevede la stesura di un verbale alla fine dell'audizione. Tale verbale deve tuttavia contenere soltanto elementi quali il luogo e la data dell'audizione, l'identità della persona ascoltata, ecc. e non il tenore delle deposizioni.

Il paragrafo 7 prevede che le conseguenze di un rifiuto di testimoniare o di una falsa testimonianza siano identiche a quelle che si applicherebbero se l'audizione avesse luogo nel quadro di un procedimento nazionale.

Ai sensi del paragrafo 8, anche la persona perseguita penalmente può essere interrogata per videoconferenza. Il Trattato prevede tuttavia regole che, per alcuni aspetti, si differenziano da quelle applicabili ai testimoni e ai periti. Un'audizione per videoconferenza, ad esempio, può aver luogo soltanto se la persona interessata vi acconsente. Anche qui, lo Stato richiesto non è tenuto a dare seguito ad una domanda di audizione per videoconferenza. La decisione di tenere la videoconferenza e il modo nel quale essa si svolge sono oggetto di un accordo tra gli Stati contraenti e devono essere conformi al loro diritto nazionale nonché agli strumenti internazionali pertinenti.

2.4

Titolo IV: Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna

Art. 22

Casellario giudiziale e scambio di decisioni di condanna

Questa disposizione si ispira agli articoli 13 e 22 CEAG. Una regolamentazione simile figura anche nel Trattato con l'Egitto22 e in quello con le Filippine23.

Il paragrafo 1 si riferisce alle domande di informazioni relative al casellario giudiziale presentate nel quadro di una causa penale. Le informazioni da comunicare sono quelle che lo Stato richiesto è solito trasmettere alle sue autorità giudiziarie.

Il paragrafo 2 stabilisce che gli estratti del casellario giudiziale possono essere trasmessi anche in un quadro diverso da quello penale, per esempio nel quadro di una procedura amministrativa. Nella fattispecie si applica il diritto interno. In Svizzera la comunicazione di estratti del casellario giudiziale è disciplinata dall'articolo 24 dell'ordinanza del 1° dicembre 199924 sul casellario giudiziale informatizzato.

Secondo il paragrafo 3 gli Stati contraenti si notificano regolarmente le sentenze penali emesse contro i cittadini dell'altro Stato. L'obbligo di informazione si limita alle iscrizioni che figurano nel casellario giudiziale. Nella pratica tali informazioni vengono trasmesse per mezzo di un modulo. La presente disposizione non prevede tuttavia l'obbligo di trasmettere informazioni più dettagliate, ad esempio un'intera sentenza.

22 23 24

Art. 20 di questo Trattato.

Art. 13 del Trattato menzionato.

RS 331.

1860

2.5

Titolo V: Procedura

Art. 23 e 25

Autorità centrali / Esecuzione della domanda

Il Trattato prevede che le domande di assistenza giudiziaria siano trasmesse per il tramite delle Autorità centrali designate dagli Stati contraenti, le quali fungono anche da intermediarie per il disbrigo di tali domande. Attualmente è utilizzato il canale della via diplomatica. In futuro sarà utilizzato soltanto se indispensabile nel caso specifico. La presente disposizione sveltisce notevolmente la procedura. Inoltre i contatti diretti che essa permette di stabilire tra le persone responsabili dell'organizzazione dell'assistenza giudiziaria in seno alle amministrazioni dei due Stati migliorano la cooperazione nel suo insieme e permettono in particolare di ovviare più facilmente ai malintesi che possono ostacolare l'assistenza.

In Svizzera l'Autorità centrale è l'Ufficio federale di giustizia. Nel quadro dell'assistenza giudiziaria con il Brasile, l'Autorità centrale dispone di poteri meno ampi rispetto a quelli delle Autorità centrali incaricate delle relazioni con gli USA25 o con l'Italia26, autorità facenti parte dell'Ufficio federale di giustizia. Compito dell'Autorità centrale per il Brasile è unicamente quello di esercitare le tre funzioni previste dalla AIMP, ossia esaminare le domande in via preliminare, trasmetterle e controllarne l'esecuzione. Tali funzioni sono previste dall'articolo 25 del Trattato tra la Svizzera e il Brasile. In alcune circostanze, tuttavia, l'articolo 79a AIMP conferisce all'Ufficio federale di giustizia la competenza di statuire in merito all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

L'esecuzione concreta di una domanda di assistenza giudiziaria è retta dalle pertinenti disposizioni della AIMP e dalle norme di procedura penale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 26

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

Il paragrafo 1 stabilisce l'esenzione dalla legalizzazione o da altre formalità. Ciò significa che lo Stato richiedente non può porre alcuna esigenza formale per i documenti e per altri mezzi di prova trasmessi dallo Stato richiesto nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria ai sensi del Trattato. Questa disposizione si ispira all'articolo 17 CEAG e mira a semplificare e a sveltire la procedura.

Ai sensi del paragrafo 2, l'esenzione dalle esigenze formali si ripercuote sulla procedura presso lo Stato richiedente, nel senso che i mezzi di prova trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altra formalità o attestato di autenticazione. Come previsto dal paragrafo 3, la lettera di trasmissione dell'Autorità centrale dello Stato richiesto garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

25 26

Art. 28 del Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6).

Art. XVIII dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41).

1861

Art. 27

Lingua

La disposizione che stabilisce la lingua nella quale devono essere redatte le domande di assistenza giudiziaria e i loro allegati tiene conto delle diverse lingue ufficiali svizzere. L'Autorità centrale svizzera designa dunque la lingua da utilizzare nel caso specifico.

2.6

Titolo VI: Trasmissione spontanea e denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

Art. 29

Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

Oggigiorno i reati hanno spesso carattere transnazionale. Nel corso delle indagini, è dunque possibile che un'autorità venga a conoscenza di informazioni e mezzi di prova che possono rivestire interesse anche per le autorità dell'altro Stato contraente.

Senza essere stato preventivamente sollecitato in tal senso, uno Stato deve poter trasmettere mezzi di prova e informazioni che possano permettere all'altro Stato di intraprendere o di portare a buon fine indagini o procedimenti, oppure di presentare una domanda di assistenza giudiziaria. Lo scambio più rapido di informazioni suscettibili di interessare l'altro Stato costituisce un'arma importante nella lotta alla criminalità e contribuisce a rafforzarne l'efficacia, in particolare nel caso di criminalità organizzata, di reati economici o di corruzione.

La comunicazione di mezzi di prova e di informazioni avviene nel rispetto dei limiti previsti dal diritto nazionale. È facoltativa e non impedisce allo Stato comunicante di svolgere le sue indagini o di avviare i suoi procedimenti. L'uso dei mezzi di prova e delle informazioni trasmessi può inoltre sottostare a determinate condizioni.

L'idea della trasmissione di informazioni e di mezzi di prova senza richiesta preventiva di assistenza giudiziaria nasce dall'articolo 10 della Convenzione dell'8 novembre 199027 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

A livello interno l'articolo 67a AIMP regola la trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni e regola i particolari nel caso in cui sia la Svizzera a comunicare le informazioni.

Art. 30

Denuncia ai fini di perseguimenti e di confisca

La regola di cui all'articolo 30 riprende e completa quella dell'articolo 21 CEAG, nel senso che comprende anche le denunce a fini di confisca dell'oggetto di un reato secondo l'articolo 10 paragrafo 4.

L'articolo 30 paragrafo 1 permette di chiedere all'altro Stato contraente di avviare un procedimento penale. Questa disposizione sarà utilizzata quando uno Stato viene a conoscenza di un reato e intende perseguirlo senza tuttavia essere in grado di avviare il procedimento. Tale può essere il caso se la persona che si è resa colpevole di un reato in uno degli Stati contraenti si rifugia in seguito sul territorio dell'altro Stato e la sua estradizione è impossibile, ad esempio a causa della nazionalità.

L'articolo 30 può essere applicato anche quando uno degli Stati contraenti dispone di informazioni concrete circa un reato commesso ai danni di un suo cittadino sul 27

«Convenzione sul riciclaggio»; RS 0.311.53.

1862

territorio dell'altro Stato, ma non può avviare un procedimento contro l'autore del reato poiché l'estradizione non può essere presa in considerazione.

Questa disposizione non prevede l'obbligo di avviare procedimenti penali. Giusta il paragrafo 2, lo Stato che riceve la denuncia deve tuttavia informare l'altro Stato di tutte le misure prese a seguito della denuncia.

2.7

Titolo VII: Disposizioni finali

Art. 33

Risoluzione delle controversie

L'articolo 33 paragrafo 1 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Trattato vengono risolte per via diplomatica. Secondo i paragrafi 2 segg., le controversie che non possono essere risolte nei dodici mesi successivi sono sottoposte a un tribunale arbitrale, il quale stabilisce la procedura (par. 6) e pronuncia una decisione definitiva e obbligatoria (par. 7).

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni

Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale, la Svizzera e il Brasile cooperano attualmente sulla base del Trattato d'estradizione del 1932 e, per la Svizzera, sulla base dell'AIMP. Il Trattato colma le lacune evidenziate dalla prassi, semplificando e accelerando la procedura, in particolare poiché non è più necessario utilizzare la via diplomatica per presentare una domanda di assistenza e poiché anche le altre formalità sono state semplificate. Il Trattato non comporta pertanto oneri supplementari per le autorità federali e cantonali incaricate dell'assistenza giudiziaria. Al contrario, semplifica la cooperazione tenendo conto delle esigenze pratiche dei due Stati.

3.2

Ripercussioni economiche

Il Trattato non ha ripercussioni economiche per la Svizzera.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel Rapporto sul programma di legislatura 2003­ 200728. Tuttavia ottimizzare la cooperazione internazionale è una componente importante della strategia svizzera in materia di politica della sicurezza, come ribadito nel nostro rapporto Sicurezza attraverso la cooperazione del 7 giugno 199929. Il Trattato di assistenza giudiziaria concluso con il Brasile rappresenta un contributo 28 29

FF 2004 969 FF 1999 6638

1863

importante alla realizzazione di questa strategia e completa gli Accordi di Schengen/Dublino nel quadro dei Bilaterali II con l'UE e la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata trasnazionale e i relativi Protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani che il Consiglio federale ha dichiarato prioritari.30

5

Rapporto con il diritto europeo

La cooperazione tra la Svizzera e gli Stati membri del Consiglio d'Europa nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è retta dalla CEAG e dal Secondo Protocollo addizionale. A titolo complementare sono parimenti applicati i trattati bilaterali conclusi tra la Svizzera e i Paesi limitrofi.31. Altri strumenti del Consiglio d'Europa, quali la Convenzione sul riciclaggio dei proventi di reato, regolano l'assistenza giudiziaria concernente determinati tipi di criminalità.

Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e il Brasile riprende, da un lato, i principi essenziali stabiliti dalla CEAG e, dall'altro, sfrutta le innovazioni introdotte da altri strumenti del Consiglio d'Europa. È dunque in linea con il diritto comunitario.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)32, gli affari esteri competono alla Confederazione. La conclusione di trattati internazionali è dunque di sua competenza. Il Consiglio federale firma pertanto i trattati internazionali con gli Stati esteri e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea federale in applicazione dell'articolo 184 capoverso 2 Cost. L'approvazione dei trattati internazionali spetta all'Assemblea federale, conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

I trattati internazionali sottostanno a referendum in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2), o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'articolo 34 paragrafo 2 del Trattato di assistenza giudiziaria con il Brasile prevede che questo strumento sia denunciabile. Il Trattato non prevede peraltro l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da definire se questo Trattato consti di disposizioni importanti che contengano norme di diritto o se la sua applicazione necessiti l'adozione di una legge federale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200233 sull'Assem30 31

32 33

RS 0.311.54; RS 0.311.541; RS 0.311.542.

La Svizzera ha concluso trattati addizionali alla CEAG con tutti i Paesi limitrofi, ad eccezione del Liechtenstein: con la Germania (RS 0.351.913.61), con l'Austria (RS 0.351.916.32), con la Francia (RS 0.351.934.92) e con l'Italia (RS 0.351.945.41).

RS 101 Legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

1864

blea federale, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., sono importanti tutte le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge.

Nella fattispecie il Trattato di assistenza giudiziaria concluso con il Brasile contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto. Crea per gli Stati contraenti l'obbligo di accordarsi la massima assistenza giudiziaria ­ obbligo che ha ripercussioni sui diritti e i doveri dei singoli individui - e attribuisce competenze alle autorità incaricate della sua applicazione. Pertanto questo strumento internazionale contiene disposizioni che stabiliscono norme di diritto. Tali disposizioni devono essere qualificate come importanti poiché, se dovessero essere emanate a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Di conseguenza, il decreto dell'Assemblea federale relativo all'approvazione del Trattato sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

6.2

Consultazione

Per il presente trattato si è rinunciato ad una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla consultazione34. In effetti il contenuto del trattato corrisponde per la maggior parte a quello di altri trattati già conclusi in materia. Il trattato con il Brasile non si discosta in maniera sostanziale né dall'AIMP né dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera in passato. Al contrario il trattato con il Brasile amplia la rete dei trattati di assistenza giudiziaria in materia penale in modo da proseguire, attraverso una cooperazione internazionale globale, la nostra politica in materia di sicurezza interna. Fino ad ora dal punto di vista politico i benefici di questi trattati non sono stati messi in dubbio e non vi è alcun motivo di pensare che lo siano per il trattato con il Brasile.

34

LCo; RS 172.061.

1865

1866