Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20071, decreta: I La legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia è adottata nella versione dell'allegato.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie Art. 17 rubrica e cpv. 4 Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza 4

Abrogato

Art. 17a (nuovo) Registro dei veicoli omologati L'UFT gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.

1

2

I proprietari di tali veicoli sono obbligati a notificarli all'UFT per la registrazione.

Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di registrazione.

3

4 Il Consiglio federale può stabilire l'obbligo di comunicare alle autorità e alle ferrovie estere i dati necessari alla vigilanza o all'esercizio.

1 2

FF 2007 3997 RS 742.101

2007-1015

4141

Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Titolo prima dell'articolo 40b

Capo XIII. (nuovo) Responsabilità Art. 40b

Principi

Se una persona è uccisa o ferita o un danno materiale è prodotto in seguito alla realizzazione dei rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia, il titolare dell'impresa ferroviaria risponde del danno.

1

2

Il titolare dell'impresa ferroviaria: a.

risponde esclusivamente in virtù della legge del ...3 sul trasporto di viaggiatori per i danni agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore;

b.

risponde esclusivamente in virtù della legge del ...4 sul trasporto di merci per i danni agli oggetti trasportati.

Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge sul trasporto di viaggiatori o dalla legge sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 relative ai contratti.

3

Art. 40c

Esonero

Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in maniera tanto intensa da dover esserne ritenuto la causa principale.

1

2

Sono fatti di tale genere in particolare: a.

la forza maggiore; o

b.

la colpa grave della persona lesa o di un terzo.

Art. 40d

Utilizzazione dell'infrastruttura

Se un'impresa ferroviaria utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria, i titolari di dette imprese rispondono in solido.

Art. 40e

Convenzioni

Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.

1

2 Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

3 4 5

RS ...; FF 2007 2583 RS ...; FF 2007 4148 RS 220

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Art. 40f

Applicazione del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni6 sugli atti illeciti.

2. Legge federale del 5 ottobre 19907 sui binari di raccordo ferroviario Sostituzione di un'espressione Negli articoli 18 e 20 l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall'espressione «UFT».

Art. 1 lett. a La presente legge disciplina: a.

i rapporti tra i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i raccordati e i coutenti;

Art. 2 lett. e, ebis, i e l Ai sensi della presente legge si intende per: e.

gestore dell'infrastruttura: impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie (Lferr);

ebis. impresa ferroviaria: impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6­8 della legge del ...9 sul trasporto di viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della Lferr; i.

abrogata

l.

punto di consegna: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall'impresa ferroviaria al raccordato e viceversa.

Art. 3

Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

Art. 6

Contratto di raccordo

Il gestore dell'infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

1

6 7 8 9

RS 220 RS 742.141.5 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2583

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

2 Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sui punti di congiunzione nonché sull'ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

Il gestore dell'infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.

3

Art. 7 e 8 Abrogati Art. 9

Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti

I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l'utilizzazione in comune dei binari di raccordo.

1

Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.

2

Art. 10 cpv. 1 Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l'utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.

1

Art. 11 cpv. 1 lett. b 1

Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di: b.

adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell'infrastruttura resi necessari dalla costruzione e dallo smantellamento come pure dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo; il gestore dell'infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

Art. 12 cpv. 1 e 2 Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

1

La responsabilità dei raccordati e dei coutenti è retta dagli articoli 40b­40f della Lferr10.

2

10

RS 742.101

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Art. 14

Competenze del gestore dell'infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l'esercizio; se necessario, può chiedere all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a e b Il gestore dell'infrastruttura può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

1

a.

modifiche di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura lo esigono;

b.

la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

Art. 17

Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è l'UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.

1

2 L'UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei coutenti.

Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.

3

4 Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono a disposizione dell'UFT gratuitamente il personale e il materiale necessario alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.

Art. 19 cpv. 2 2

È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18m Lferr11.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva 1

L'UFT decide le controversie concernenti:

Art. 24a (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...12

I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del ...

11 12

RS 742.101 RU ...

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

3. Legge del 23 giugno 200613 sugli impianti a fune Art. 20

Responsabilità

La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b­40f della legge federale del 20 dicembre 195714 sulle ferrovie.

4. Legge federale del ...15 sul trasporto di viaggiatori Art. 23 cpv. 2 e 3 2

L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano: a.

se il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l'impresa risponde del danno corporale; o

b.

se essa ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.

3 Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

Titolo prima dell'art. 50a

Sezione 9a (nuova): Responsabilità extracontrattuale Art. 50a (nuovo) 1 La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b­40f della legge federale del 20 dicembre 195716 sulle ferrovie.

Ai veicoli a motore si applicano le disposizioni sulla responsabilità della legge federale del 19 dicembre 195817 sulla circolazione stradale.

2

13 14 15 16 17

RS 743.01 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2583 RS 742.101 RS 741.01

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

5. Legge federale del 3 ottobre 197518 sulla navigazione interna Titolo prima dell'art. 30a

Capo sesto: Responsabilità e assicurazione Art. 30a (nuovo)

Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b-40f della legge federale del 20 dicembre 195719 sulle ferrovie.

Titolo prima dell'art. 31 Abrogato III Sono abrogate le seguenti leggi federali: 1.

Legge federale del 28 marzo 190520 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera.

2.

Legge federale del 4 ottobre 198521 sul trasporto pubblico.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

18 19 20 21

RS 747.201 RS 742.101 CS 2 795; RU 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355 RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 3517 4093, 1998 2856

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Allegato

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale22; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 200723, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Campo di applicazione

La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a.

dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 195724 sulle ferrovie (Lferr) o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr;

b.

dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 6­8 della legge del...25 sul trasporto di viaggiatori.

Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione.

2

Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni degli articoli 4­7 e 11. Le altre disposizioni si applicano nella misura in cui il contratto non preveda altrimenti.

3

La legge si applica su tutto il territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale.

4

22 23 24 25

RS 101 FF 2007 3997 RS 742.101 RS ...; FF 2007 2583

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Art. 2

Veicoli

Per veicolo ai sensi della presente legge si intende un'unità motrice, un veicolo ferroviario o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune, utilizzati per il trasporto di merci.

Art. 3

Requisiti di qualità e cooperazione

Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme.

1

Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e un'offerta favorevole all'utente.

2

Art. 4 1

Trasporto di merci pericolose

Il Consiglio federale emana prescrizioni sul trasporto di merci pericolose.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può affidare l'autorizzazione, l'omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un'esecuzione conforme alle prescrizioni.

2

Art. 5

Trasporti nell'ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza

In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere la possibilità di liberare temporaneamente un'impresa da tali obblighi in caso di difficoltà di esercizio particolari.

2

Art. 6

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale delle imprese è retta dagli articoli 40b­40f della Lferr26.

Art. 7

Obblighi del detentore del veicolo

Chi è registrato come detentore di un veicolo nel registro pubblico dei veicoli immatricolati di cui all'articolo 17a Lferr27 è responsabile della manutenzione del veicolo e dell'apposizione sullo stesso delle indicazioni richieste. Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni richieste.

1

2 Se nel registro non è indicato un detentore, tali obblighi incombono alla persona che ha il diritto di disporre del veicolo e lo utilizza economicamente in modo durevole, o al proprietario del veicolo.

26 27

RS 742.101 RS 742.101

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Sezione 2: Contratto d'utilizzazione di veicoli e contratto di trasporto Art. 8

Contratto d'utilizzazione di veicoli

Il contratto d'utilizzazione di veicoli disciplina l'uso di veicoli ferroviari come mezzo di trasporto per effettuare trasporti secondo la presente legge.

1

Ai contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice D (Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferrovia ­ CUV) della convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del protocollo del 3 giugno 199928.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Art. 9

Contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto, l'impresa s'impegna a trasportare la merce a titolo oneroso al luogo di destinazione ed a consegnarla ivi al destinatario.

1

2

Il contratto di trasporto non richiede per la sua validità forma speciale.

3

Del rimanente, ai contratti di trasporto nel traffico nazionale e internazionale si applica l'appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci ­ CIM) della convenzione del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nella versione del protocollo del 3 giugno 199929.

4

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per il traffico interno.

Sezione 3: Vigilanza, tutela giurisdizionale e disposizioni penali Art. 10

Vigilanza

I trasporti di merce secondo l'articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Esso è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese o a impedirne l'applicazione se infrangono la presente legge, l'autorizzazione o accordi internazionali oppure ledono importanti interessi nazionali.

Art. 11

Giurisdizione

Le controversie patrimoniali tra il cliente e l'impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

1

Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

2

28 29

RS 0.742.403.12 RS 0.742.403.12

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Modifiche del diritto dei trasporti. LF

Art. 12

Contravvenzioni

È punito con la multa chi intenzionalmente contravviene a un obbligo di cui agli articoli 5 o 7.

Art. 13

Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una prescrizione esecutiva dell'articolo 4 capoverso 1 la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 14

Perseguimento d'ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale30 sono perseguiti d'ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il loro servizio: a.

gli impiegati delle imprese ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1;

b.

le persone incaricate di un compito invece degli impiegati di cui alla lettera a.

Art. 15

Competenza

Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni della presente sezione spettano ai Cantoni.

1

Le sentenze e i decreti di abbandono emessi sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Consiglio federale.

2

Sezione 4: Disposizione finale Art. 16 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

30

RS 311.0

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