C Decreto federale sui crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 2008­2011

Disegno

(12° periodo di sussidio) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge dell'8 ottobre 19992 sull'aiuto alle università (LAU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1

Periodo di sussidio

Il dodicesimo periodo di sussidio secondo la LAU si estende dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Sussidi di base

Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un limite di spesa di 2271,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 14 LAU.

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2

L'importo è ripartito nel seguente modo:

2008:

549,8 milioni di franchi;

2009:

559,7 milioni di franchi;

2010:

565,4 milioni di franchi;

2011:

597,0 milioni di franchi.

Art. 3

Impiego dei mezzi

Lo 0,5 per cento al massimo dei crediti di pagamento annui può essere utilizzato per il monitoraggio e la statistica, le valutazioni e i mandati peritali.

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2

1 2 3

Con il limite di spesa possono essere finanziati posti di durata limitata.

RS 101 RS 414.20 FF 2007 1131

2006-2839

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Crediti secondo la legge sull'aiuto alle università negli anni 2008­2011. DF

Art. 4

Sussidi agli investimenti

Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 290 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 18 LAU.

Art. 5

Sussidi subordinati a progetti

Per il dodicesimo periodo di sussidio è stanziato un credito d'impegno di 250 milioni di franchi per i sussidi subordinati a progetti secondo l'articolo 20 LAU.

Nell'assegnazione dei mezzi, si tiene conto in particolare del risanamento del portafoglio.

Art. 6

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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