Legge federale Disegno sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 24 aprile 20071; visto il parere del Consiglio federale del 30 maggio 20072, decreta: I La legge federale del 13 marzo 19643 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio č modificata come segue: Art. 19 cpv. 6 I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza chiedere un'autorizzazione.
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II 1 La 2
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presente legge sottostā a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
FF 2007 3905 FF 2007 3913 RS 822.11
2007-1149
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Legge sul lavoro
Minoranza 1 (Rennwald, Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jörg, Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon) Non entrata in materia Minoranza 2 (Berberat, Favre, Fehr Hans-Jörg, Genner, Germanier, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Pelli, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) L'oggetto č rinviato alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale con l'incarico di consultare i Cantoni, le parti sociali e le associazioni dei consumatori su questo progetto di modifica della legge sul lavoro.
Minoranza 3 (Berberat, Fässler, Fehr Hans-Jörg, Genner, Gysin Remo, Leutenegger Oberholzer, Rechsteiner Paul, Recordon, Rennwald) Art. 19 cpv. 6 ... senza chiedere un'autorizzazione. In tal caso, il datore di lavoro accorda tuttavia al lavoratore un supplemento salariale del 75 per cento.
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