Legge federale Disegno concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 20071, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d'autore Art. 67 cpv. 2 Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

2. Codice penale3 Art. 155 n. 2 Contraffazione di merci

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

Art. 305ter cpv. 2

Carente diligenza 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comuniin operazioni care all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro finanziarie e diritto di comuni- dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare cazione

che valori patrimoniali provengono da un crimine.

1 2 3

FF 2007 5687 RS 231.1 RS 311.0

2007-1028

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3. Legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo Art. 14 cpv. 4 (nuovo) Se il reato ai sensi dei capoversi 1 o 2 persegue la realizzazione di importanti profitti dall'importazione, dall'esportazione o dal transito di merci e se l'autore agisce come membro di una banda intesa a commettere sistematicamente truffe in materia di prestazioni e di tasse (truffa qualificata in materia di tasse), l'autore è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

4

Art. 17 n. 1 IV. Favoreggiamento

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale amministrativo, sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena, incombente all'amministrazione in causa, chiunque contribuisce ad assicurare all'autore o a un compartecipe i profitti derivanti da un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena massima comminabile all'autore non deve essere superata.

4. Legge federale del 20 marzo 19815 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 3 cpv. 3 secondo periodo 3

4 5 6

... Tuttavia, si può dar seguito: a.

a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia di tasse;

b.

a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia di tasse di cui all'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

RS 313.0 RS 351.1 RS 313.0

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5. Legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro Titolo Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina la lotta contro il riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305bis del Codice penale8 (CP) e la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260quinquies capoverso 1 CP, nonché la diligenza richiesta in materia di operazioni finanziarie.

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo (nuovo) e cpv. 4 ... Se la controparte è una persona giuridica, l'intermediario finanziario deve prendere atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza e verificare l'identità delle persone che stabiliscono la relazione d'affari in nome della persona giuridica.

1

Se nei casi dei capoversi 2 e 3 vi sono elementi di sospetto di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, si deve procedere all'identificazione anche se gli importi determinanti non vengono raggiunti.

4

Art. 6

Obblighi di chiarimento

L'intermediario finanziario ha l'obbligo di identificare l'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte. L'estensione delle informazioni da raccogliere è in funzione del rischio rappresentato dalla controparte.

1

L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze economiche e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se:

2

a.

la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;

b.

vi sono indizi che i valori patrimoniali provengano da un crimine, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP9) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 7a (nuovo)

Valori patrimoniali di esiguo valore

L'intermediario finanziario può rinunciare ad adempiere gli obblighi di diligenza (art. 3­7) se la relazione d'affari concerne soltanto valori patrimoniali di esiguo valore e se la sua legalità è manifesta.

7 8 9

RS 955.0 RS 311.0 RS 311.0

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Art. 8 primo periodo Gli intermediari finanziari prendono, nel loro settore di competenza, i provvedimenti necessari per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. ...

Art. 9 cpv. 1 L'intermediario finanziario comunica senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione) se:

1

a.

sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 1. sono in relazione con un reato conformemente agli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP10, 2. provengono da un crimine, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, oppure 4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b.

interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a.

Art. 10 cpv. 1 e 3 L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione di cui all'articolo 9 capoverso 1.

1

3

Abrogato

Art. 10a (nuovo)

Divieto di informare

Durante il blocco dei beni da lui disposto, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi in merito al fatto che sia stata effettuata una comunicazione di cui all'articolo 9.

1

Se non può disporre lui stesso il blocco dei beni, l'intermediario finanziario può informare un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge e in grado di disporre il blocco dei beni.

2

Egli può altresì informare in merito al fatto che sia stata effettuata una comunicazione di cui all'articolo 9 un altro intermediario finanziario sottoposto alla presente legge, se ciò è necessario all'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge e se entrambi gli intermediari finanziari:

3

10

a.

forniscono a un cliente servizi comuni nel contesto della gestione del suo patrimonio in virtù di una collaborazione convenuta per contratto; oppure

b.

fanno parte del medesimo gruppo di società.

RS 311.0

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L'intermediario finanziario che è stato informato in virtù del capoverso 2 o 3 sottostà al divieto di informare di cui al capoverso 1.

4

Art. 11

Esclusione della responsabilità penale e civile

Chiunque, in buona fede, effettua una comunicazione in virtù dell'articolo 9 o procede a un blocco dei beni in virtù dell'articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione del contratto.

1

Il capoverso 1 è applicabile anche agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell'articolo 305ter capoverso 2 CP11.

2

Art. 21

Obbligo di denuncia

L'autorità di controllo sporge senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che:

1

a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP12;

b.

i valori patrimoniali provengano da un crimine;

c.

i valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; oppure

d.

i valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

2

Tale obbligo sussiste soltanto se l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non ha già effettuato la comunicazione.

Art. 23 cpv. 4

L'Ufficio di comunicazione denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale se ha il sospetto fondato che:

4

11 12 13

a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter capoverso 1 CP13;

b.

i valori patrimoniali provengano da un crimine;

c.

i valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; oppure

d.

i valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0

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Art. 27 cpv. 4 e 5 (nuovo) Gli organismi di autodisciplina sporgono senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se hanno il sospetto fondato che:

4

a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP14;

b.

i valori patrimoniali provengano da un crimine;

c.

i valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; oppure

d.

i valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

L'obbligo di cui al capoverso 4 sussiste soltanto se l'intermediario finanziario affiliato all'organismo di autodisciplina non ha già effettuato la comunicazione.

5

Art. 29, rubrica e cpv. 2 Scambio di informazioni tra autorità 2

Abrogato

Art. 29a (nuovo)

Autorità penali

Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter numero 1, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP15. Esse gli inviano quanto prima le sentenze e i decreti di abbandono con le relative motivazioni.

1

Le autorità penali comunicano inoltre senza indugio all'Ufficio di comunicazione i decreti che hanno pronunciato in base alle denunce loro trasmesse dall'Ufficio di comunicazione.

2

Possono fornire alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e all'autorità di controllo tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano nell'ambito dell'adempimento dei loro compiti, sempre che il procedimento penale non sia intralciato.

3

Le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche o l'autorità di controllo coordinano eventuali interventi presso un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale e consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

4

Art. 32 cpv. 2 lett. a L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare dati personali ad autorità estere analoghe, qualora una legge o un trattato internazionale lo preveda o se:

2

14 15

RS 311.0 RS 311.0

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a.

l'informazione è chiesta esclusivamente ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro o contro il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP16);

Art. 41

Attuazione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

1

Esso può autorizzare le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e l'autorità di controllo a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, segnatamente nelle questioni prevalentemente tecniche.

2

6. Legge sulle dogane del 18 marzo 200517 Art. 95 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Nell'ambito dei suoi compiti, essa sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

16 17

RS 311.0 RS 631.0

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