06.479 Iniziativa parlamentare Stralcio di interventi parlamentari non trattati Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 16 febbraio 2007

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica della legge sul Parlamento che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

L'Ufficio propone di approvare il progetto allegato.

16 febbraio 2007

In nome dell'Ufficio: La presidente, Christine Egerszegi-Obrist

2007-0638

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Rapporto 1

Genesi del progetto

Il 1° dicembre 2003, data d'inizio della 47° legislatura, sono entrati in vigore la nuova legge sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10) e i nuovi regolamenti del Consiglio nazionale (RCN) e del Consiglio degli Stati (RCS).

Nell'ambito di tali revisioni è stata abrogata la disposizione che prevedeva lo stralcio automatico di mozioni e postulati non trattati dalla Camera entro due anni dalla loro presentazione.

Fino al 2003 il Consiglio nazionale ha fatto ampio uso di questa possibilità. Nel corso dell'ultimo anno della legislatura 1999­2003, ad esempio, sono stati tolti dal ruolo 233 interventi, ossia 116 mozioni, 28 postulati e 89 interpellanze. Avveniva in particolare che l'autore della mozione o del postulato o un altro parlamentare si opponesse alla proposta del Consiglio federale o che un parlamentare chiedesse di sottoporre a discussione la risposta del Consiglio federale a un'interpellanza. In questi casi, la discussione dell'intervento, prevista per l'ultimo giorno della sessione, veniva regolarmente rinviata al punto che il Consiglio non riusciva più a trattarlo entro i due anni successivi alla presentazione. Da qui lo stralcio automatico.

Sempre più irritati da questo modo di procedere, i parlamentari hanno approfittato dell'esame della nuova legge sul Parlamento per approvare una proposta di minoranza della CIP-N in forza della quale la Camera che non abbia trattato definitivamente una mozione o un postulato entro due anni dalla presentazione decide, su proposta motivata dell'Ufficio, se prorogare tale termine o se togliere l'intervento dal ruolo (art. 119 cpv. 4 LParl). In vigore dalla sessione invernale 2005 (cfr. la disposizione transitoria di cui all'art. 173 cpv. 3 LParl), la nuova procedura ha riguardato nelle quattro sessioni ordinarie successive, ossia fino alla fine della sessione autunnale 2006, 113 mozioni e 64 postulati. Alla fine delle sessioni l'Ufficio doveva presentare proposta motivata di stralcio degli interventi o di proroga dei termini, precisando in particolare se l'intervento era ancora attuale dal profilo materiale e politico. Un'analisi di questo tipo avrebbe presupposto un esame approfondito di ogni intervento e generato un sovraccarico di lavoro per l'Ufficio. Non potendo procedere a tale esame a causa del numero elevato di interventi,
l'Ufficio ha chiesto ai vari gruppi parlamentari se i rispettivi interventi dovevano essere mantenuti o potevano essere stralciati. Basandosi sulle indicazioni fornite dai gruppi, l'Ufficio ha proposto di toglierne dal ruolo 86 e di mantenerne 91. In soli cinque casi la proposta dell'Ufficio è stata contestata dagli autori degli interventi. In quattro casi, il Consiglio ha aderito alla proposta dell'Ufficio senza che gli autori degli interventi abbiano esposto le proprie motivazioni prima del voto. In un caso, invece, l'autore dell'intervento si è opposto oralmente alla proposta di stralcio dell'Ufficio e il Consiglio gli ha dato ragione. Il 16 dicembre 2005 un parlamentare ha criticato l'assenza di motivazioni alle proposte di stralcio ed ha conseguentemente proposto di bocciare tutte le proposte di proroga dei termini. Il Consiglio ha respinto di misura la sua proposta. Il 20 dicembre 2006 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione d'ordine intesa a posticipare il dibattito sull'opzione stralcio dal ruolo o proroga dei termini.

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Come evidenziato, la nuova procedura non ha contribuito ad accelerare la trattazione delle mozioni e dei postulati. La decisione di mantenere o meno un intervento non si basa su criteri materiali o di opportunità politica chiaramente definiti, bensì appare piuttosto arbitraria. Il lavoro supplementare generato da questa nuova procedura non è assolutamente proporzionato ai benefici che ne derivano.

Nella seduta del 31 agosto 2006, l'Ufficio del Consiglio nazionale ha deciso di elaborare una modifica della LParl per reintrodurre lo stralcio automatico degli interventi che il Consiglio non riesce a trattare entro due anni dalla presentazione.

L'Ufficio del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione il 4 dicembre 2006. Concretamente questa modifica riguarderà solo il Consiglio nazionale.

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Commento alle singole disposizioni

Art. 119 cpv. 4­6 La nuova disposizione prevede che oltre alle interpellanze (cfr. art. 119 cpv. 6 LParl) anche le mozioni e i postulati possano essere tolti dal ruolo senza decisione della Camera, se questa non li ha trattati definitivamente entro due anni dalla presentazione. Questa disposizione si applica solo agli interventi sui quali la Camera prioritaria non si è ancora pronunciata e non alle mozioni che sono o pendenti davanti alla seconda Camera o si trovano nella fase di appianamento delle divergenze.

La procedura di stralcio automatico ha il vantaggio di sgravare il Consiglio e l'Ufficio senza per questo pregiudicare i diritti dei parlamentari. Un parlamentare che continui a ritenere il suo intervento attuale e importante può infatti ripresentarlo immediatamente dopo lo stralcio. Di questa possibilità, garantita sia dal vecchio che dal nuovo diritto, i parlamentari si avvalgono tuttavia solo raramente, il che dimostra che il più delle volte essi stessi si disinteressano delle sorti dell'intervento depositato due anni prima.

Il fatto che numerosi interventi presentati al Consiglio nazionale da singoli parlamentari restino in sospeso così a lungo è senz'altro insoddisfacente. È tuttavia evidente che la soluzione del problema non consiste nel prorogare il termine di trattazione.

Va ricordato che a un parlamentare interessato più all'approvazione del proprio intervento che al proprio nome sul documento, la legge sul Parlamento fornisce uno strumento molto efficace: egli può proporre ad una Commissione, anche senza esserne membro, di presentare una mozione (art. 76 cpv. 1 LParl). Se la Commissione accoglie la richiesta, la sua mozione dovrà essere trattata dalla Camera prima di tutti gli altri interventi (art. 121 cpv. 2 LParl). A differenza degli altri interventi, le mozioni delle Commissioni devono essere elencate esplicitamente nell'ordine del giorno della seduta della Camera e non possono 'scomparire' sotto un titolo iperonimo (art. 35 cpv. 2 RCN). La procedura per la trattazione di una mozione di commissione permette quindi di conferire al Consiglio federale, in tempo utile, mandati in grado di raccogliere una maggioranza di consensi.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

La modifica della legge sul Parlamento non ha ripercussioni dirette né finanziarie né sul personale.

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Basi giuridiche

La legge sul Parlamento e la sua presente modifica si basano sull'articolo 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione (RS 101).

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