Decreto federale concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 20082011 e l'approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 20082011 del 19 settembre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visti gli articoli 33 capoverso 1 e 34b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19912 sui PF; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20073, decreta: Art. 1 Per gli anni 20082011 è stanziato un limite di spesa di 8234,5 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per l'esercizio e gli investimenti.
Art. 2 Il mandato di prestazioni4 del Consiglio federale al settore dei PF, rappresentato dal Consiglio dei PF, per gli anni 20082011 è approvato.
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Per la fine del 2009 il Consiglio dei PF presenta un rapporto intermedio sull'esame e il miglioramento dell'efficienza dell'impiego dei mezzi e sulla collaborazione con le scuole universitarie svizzere.
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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 19 giugno 2007
Consiglio nazionale, 19 settembre 2007
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
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RS 101 RS 414.110 FF 2007 1131 Si veda l'allegato 2 del messaggio ERI, FF 2007 1305.
Il mandato di prestazioni può essere consultato in Internet all'indirizzo www.sbf.admin.ch.
2006-2838
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Limite di spesa per il settore dei PF negli anni 20082011 e l'approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 20082011. DF
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