Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 31 agosto 2007, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich concernente la domanda del 12 luglio 2007 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Responsabile della ricerca da autorizzare al Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst des Kantons Zürich rimane il Prof. dott. med. H.-C. Steinhausen, direttore medico.

Il dispositivo originario rimane identico, incluso il complemento menzionato nella decisione di proroga del 14 maggio 2002.

2. Durata dell'autorizzazione La durata di validità della presente autorizzazione è di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati alla Commissione peritale i cambiamenti elencati qui di seguito: ­

avvicendamento del direttore medico

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cambiamento della struttura amministrativa o organizzativa dell'istituto

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modifica del regolamento di accesso

La Commissione peritale deciderà in seguito se dovrà essere rilasciata un'autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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2007-2236

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare l'intera decisione, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), presso la Segreteria della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

25 settembre 2007

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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