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Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 20 dicembre 2006, visto l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); visti gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zurigo, concernente la domanda del 3 ottobre/14 novembre 2006 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica del 9 aprile 2001, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Il responsabile della ricerca interna allo Stadtspital Triemli rimane il prof. dr.

U. Metzger, direttore medico.

L'autorizzazione permette di consultare i dati non anonimizzati, senza che il responsabile della collezione dei dati violi il suo obbligo al segreto professionale. Questo vale tuttavia solo all'interno dello Stadtspital Triemli designato quale titolare dell'autorizzazione e comprendente i reparti seguenti: dipartimento di medicina interna, clinica di chirurgia, reparto medici specialisti, clinica oculistica, clinica di urologia, clinica pediatrica, clinica di medicina nucleare e radio-oncologia, clinica di oncologia ed ematologia, clinica di reumatologia e riabilitazione, ambulatorio di dermatologia, istituto di anestesiologia e medicina intensiva, istituto di patologia, laboratorio centrale, clinica ginecologica.

2. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Prima dello scadere dell'autorizzazione devono essere notificati alla Commissione peritale i cambiamenti elencati qui di seguito: ­

avvicendamento del direttore medico;

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modifica della struttura amministrativa o organizzativa dello Stadtspital Triemli;

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modifica della gestione dei dati;

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modifica del regolamento d'accesso.

La Commissione peritale, dopo aver ricevuto tale comunicazione, decide sulla necessità di emettere una nuova decisione di autorizzazione completiva.

3. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in virtù degli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto allo Stadtspital Triemli e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può esaminare l'intera decisione, entro il termine di ricorso e previo appuntamento telefonico (031 322 94 94), presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

13 febbraio 2007

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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