Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 10 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005 e del 4 maggio 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8 Adeguamento salariale Salari minimi secondo l'art. 35.4 CCL Durata lorda del lavoro ai sensi dell'art. 23.2 CCL.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 30 giugno 2009.

10 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 6027­6028, 2005 913, 2006 3867 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

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