Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 30 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005 e del 17 luglio 20061 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi dei capoversi 3 e 4 a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano complessivamente almeno 10 lavoratori (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi:

2

a.

sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);

b.

servizi in occasione di manifestazioni (controlli all'entrata e servizi alla cassa), servizi della circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 2 cpv. 4

Campo di applicazione

Art. 7

Assunzione, periodo di prova e disdetta

Art. 16

Supplementi/rimborso spese/formazione

1 2

FF 2004 655­656, 2005 465, 2006 6129­6130 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-2038

5861

Contratto colletivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

Art. 17

(= finora art. 16, invariato)

Art. 18

(= finora art. 17, invariato)

Art. 19

(= finora art. 18, invariato)

Art. 20

(= finora art. 19, invariato)

Art. 23

(= finora art. 22, invariato)

Allegato 1, cfr. 2

Salari minimi per collaboratori con salario mensile

Allegato 2

Disposizioni per collaboratori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 del CCL3

III Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

30 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3

Corrisponde all'articolo 2 capoverso 4 del decreto del Consiglio federale

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