Decreto federale sull'iniziativa popolare «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani», depositata il 13 gennaio 20062; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 20063, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 13 gennaio 2006 «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 105a (nuovo)

Canapa

Il consumo di sostanze psicoattive della pianta di canapa come pure il possesso e l'acquisto delle stesse per il consumo personale sono esenti da pena.

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La coltivazione di canapa psicoattiva per il consumo personale è esente da pena.

La Confederazione emana prescrizioni sulla coltivazione, la produzione, l'importazione, l'esportazione e il commercio di sostanze psicoattive della pianta di canapa.

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Mediante provvedimenti appropriati la Confederazione assicura che si tenga adeguatamente conto della protezione dei giovani. La pubblicità per le sostanze psicoattive della pianta di canapa o per il loro uso è proibita.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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RS 101 FF 2006 1767 FF 2007 239

2006-0748

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Iniziativa popolare «per una politica della canapa che sia ragionevole e che protegga efficacemente i giovani. DF

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