Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza Modifica del 10 dicembre 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 2004, del 14 gennaio 2005, del 17 luglio 2006 e del 30 agosto 20071 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore privato dei servizi di sicurezza, sono modificati come segue2: Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbligatorietà generale si applicano ai sensi dei capoversi 3 e 4 a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano complessivamente almeno 10 lavoratori (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e i loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi:

2

a.

sorveglianza, protezione delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti (controllo di persone e bagagli), trasporto valori (esclusa la gestione dei valori);

b.

servizi in occasione di manifestazioni (controlli all'entrata e servizi alla cassa), servizi di assistenza alla sicurezza (i cosiddetti steward services), servizi della circolazione (sorveglianza del traffico in stazionamento e regolazione del traffico), gestione dei valori.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2008.

10 dicembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2

FF 2004 655­656, 2005 465, 2006 6129­6130, 2007 5861­5862 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore privato dei servizi di sicurezza. DCF

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