Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno del 1° ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore delle costruzioni in legno del 17 agosto/18 dicembre 2006 viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero, ad eccezione dei Cantoni di Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura e Giura bernese. Nel Cantone dei Grigioni l'obbligatorietà generale sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle costruzioni in legno (ramo carpenteria).

Appartengono al settore le imprese di carpenteria, parti di imprese e gruppi di montaggio attivi nella produzione e nel montaggio o nella produzione e nella riparazione di lavori di costruzione in legno (lavori di carpenteria e prefabbricati industriali in legno). Sono incluse le seguenti attività:

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costruzione artigianale di pavimenti, pareti e tetti in legno;

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elementi prefabbricati in legno;

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lavorazione artigianale del legname;

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produzione artigianale di strutture portanti in legno;

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produzione artigianale di impianti di isolamento termico in legno;

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produzione artigianale di rivestimenti esterni ed interni in legno;

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produzione artigianale di scale in legno e trattamenti di superfici su strutture portanti e rivestimenti in legno;

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-2307

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

Le imprese o parti di imprese che eseguono esclusivamente le seguenti prestazioni non sono assoggettate al campo d'applicazione:

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produzione e/o vendita di legno segato;

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produzione e/o montaggio di doppifondi e pavimenti cavi;

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produzione e/o posa di pavimenti in legno.

Non sono assoggettate nemmeno le imprese o parti di imprese che producono e vendono prodotti puramente commerciali come prodotti di segheria, materiale piallato, legno da costruzione incollato, pannelli in legno incollati, elementi di costruzione per pavimenti, pareti e tetti. Nel caso di produzione e montaggio dei prodotti citati vale il capoverso 2.

Sono assoggettati i lavoratori occupati nelle imprese o parti di imprese in conformità al capoverso 2, quali apprendisti ai sensi della legge sulla formazione professionale, aiuto carpentieri, carpentieri, capi squadra, capi carpentieri, tecnici del legno SSS, ingegneri SUP in carpenteria in legno, maestri carpentieri e gli impiegati di commercio.

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Sono esclusi i dirigenti e i quadri di livello superiore iscritti nel registro di commercio e/o che in virtù delle modalità di assunzione detengono (ampi) poteri decisionali.

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la Commissione paritetica del CCL.

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Art. 3 Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 53) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere di esaminare altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2007 con effetto sino al 31 dicembre 2010.

1° ottobre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Contratto collettivo di lavoro per il settore delle costruzioni in legno. DCF

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