Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) Per gli istituti di assicurazione menzionati qui di seguito, l'UFAP ha approvato gli adeguamenti tariffari per il 1° gennaio 2008 relativi a contratti d'assicurazione in corso e a contratti nuovi.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA.

Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicuratori contro gli abusi.

Con le loro tariffe le richiedenti hanno fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con le decisioni in questione, l'UFAP ha pertanto approvato le richieste di modifica delle tariffe.

Le richiedenti intendono applicare gli adeguamenti tariffari approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) con effetto al 1° gennaio 2008.

Decisione del 14 settembre 2007

21 settembre 2007

24 settembre 2007

6902

Tariffa sottoposta da Sanitas Assicurazione malattia, Zurigo Adeguamento tariffario per i prodotti assicurazione malattie complementare Basic 1 (AB1-97), Family (AB4-01), Hospital Royal Plus (H1-97), Hospital Private (H1P), Halbprivat sanitas corporate private care (H2-scpc) Helsana Assicurazione complementare AG, Zurigo Adeguamento tariffario per i prodotti assicurazione malattie complementare HOSPITAL (PLUS/COMFORT) assicurazioni integrative ospedaliere, HOSPITAL BONUS (PLUS/COMFORT) assicurazioni integrative ospedalier, HOSPITAL CLASSICA (PLUS/COMFORT) assicurazioni integrative ospedalier, CURA assicurazione per cure di lunga durata Swica Assicurazione malattia, Winterthur Adeguamento tariffario per i prodotti assicurazione malattie complementare HOSPITA assicurazioni integrative ospedaliere

2007-2601

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione.

Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

6 novembre 2007

Ufficio federale delle assicurazioni private

6903