Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 27 novembre 2007
L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):
Flusilazol 250 g/l
Tipo di formulazione: EW emulsione, olio in acqua 2. Prodotti commerciali Capitan 25 EW
Numero di omologazione svizzero: B-4026 Paese di origine: Belgio Numero di omologazione straniero: 8873-B Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours (Belgium)
Capitan
Numero di omologazione svizzero: D-4027 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 4079-00 Titolari stranieri di autorizzazioni: Du Pont de Nemours
Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione
Campicoltura Barbabietola da zucchero Colza Colza Frumento
1
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Cercosporiosi e ramulariosi, oidio, ruggine della barbabietola da zucchero Marciume del colletto e dello stelo Mal dello sclerozio della colza Oidio dei cereali
Dosaggio: 0.8 l/ha
1
Dosaggio: 1 l/ha
2
Dosaggio: 1 l/ha Dosaggio: 1 l/ha
3 4, 5
RS 916.161
7540
2007-2653
Campo d'applicazione
Agente patogeno/Azione
Applicazione
(*)
Frumento Frumento Frumento
Ruggine gialla Ruggine bruna Septoriosi del grano e septoriosi fogliare (S. nodorum) Mal del piede dei cereali Macchie reticolate (elmintosporiosi), oidio dei cereali, rincosporiosi, ruggine bruna
Dosaggio: 1 l/ha Dosaggio: 1 l/ha Dosaggio: 1 l/ha
4, 6 4, 7 4, 8
Dosaggio: 1.2 l/ha Dosaggio: 1 l/ha
4, 9 10, 11
Frumento Orzo
(*) Condizioni e osservazioni 1 = Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione.
2 = Al massimo 1 trattamento su varietà sensibili in caso di attacco fogliare visibile tra la fase dell'accestimento e la formazione di 7 stoloni (BBCH 20-27).
3 = Al massimo 1 trattamento da inizio fioritura alla piena fioritura (BBCH 61-65) su varietà sensibili.
4 = Al massimo 1 trattamento dal primo nodo all'inizio della fioritura (BBCH 31-61).
5 = Se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infezione.
6 = Dall'inizio dell'attacco.
7 = Su varietà poco sensibili, se oltre il 20 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate presenta sintomi d'infestazione (BBCH 37-61). Su varietà sensibili, dall'inizio dell'attacco.
8 = Nelle zone minacciate da septoriosi e in caso di varietà sensibili. Trattamento da inizio spigatura a inizio fioritura (BBCH 51-61).
9 = Al massimo 1 trattamento dall'inizio dell'allungamento dello stelo allo stadio fenologico di due nodi (BBCH 30-32) in avvicendamenti colturali molto ravvicinati e se oltre il 1520 % dei culmi presenta sintomi di attacco.
10 = Al massimo 1 trattamento dal primo nodo all'inizio della spigatura (BBCH 31-51), se oltre il 30 % delle 3 foglie superiori pienamente sviluppate delle infiorescenze principali presenta sintomi d'infestazione.
11 = Al massimo 1 trattamento per anno e particella.
Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.
Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.
Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifi7541
ca. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.
27 novembre 2007
Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch
7542