ad 04.476 Iniziativa parlamentare Protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo Rapporto del 1° giugno 2007 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 22 agosto 2007

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto del 1° giugno 2007 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N).

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2007-1638

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Parere 1

Situazione iniziale

L'8 ottobre 2004, il consigliere nazionale Felix Gutzwiller ha presentato l'iniziativa parlamentare «protezione della popolazione e dell'economia dal fumo passivo» che chiede di disciplinare a livello federale la questione della protezione dal fumo passivo sui luoghi di lavoro e nei locali pubblici chiusi. In seguito alle proposte fatte da una sottocommissione nominata a tal fine, il 1° giugno 2007 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha adottato il suo rapporto e il relativo progetto di legge. Il Consiglio federale è invitato a esprimere il suo parere su questo progetto in vista della discussione al Consiglio nazionale prevista per la sessione autunnale 2007.

1.1

Parere del Consiglio federale

La CSSS-N ha elaborato gran parte delle sue proposte sulla base di lavori in corso e di lavori effettuati in questi ultimi anni dal DFI (UFSP) e in collaborazione con il DFE (SECO)1. Inoltre, la Commissione mette in atto concretamente la politica del Consiglio federale espressa nelle conclusioni del suo rapporto del 10 marzo 20062 sulla protezione dal tabagismo passivo, in risposta al postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale 02.3379 «Protezione dei fumatori passivi» del 9 luglio 2002. Da tale punto di vista, il Consiglio federale sostiene il progetto di legge come è stato presentato e si limita, in gran parte, a proposte di modifica di ordine formale.

Benché il 6 luglio 2007 i 129 Paesi rappresentati alla conferenza delle parti alla Convenzione quadro sul controllo del tabacco3 abbiano adottato raccomandazioni che prevedono il divieto di fumare senza possibilità di creare locali fumatori, la soluzione con l'opzione dei locali fumatori rappresenta un compromesso accettabile, in particolare poiché la prestazione di servizi in tali locali è esclusa e la protezione del personale è pertanto garantita.

1

2 3

Nel giugno 2001, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di implementare il Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001­2007 il cui terzo obiettivo è: «i non fumatori hanno, in ogni momento, la possibilità di respirare aria senza fumo». In futuro, con l'adozione del presente disegno di legge, tale obiettivo sarà definitivamente concretizzato.

FF 2006 3547 e segg.

Convenzione dell'OMS sul controllo del tabacco firmata dalla Svizzera nel luglio 2004 ed entrata in vigore il 27 febbraio 2005.

5662

1.2

Proposte di modifica

Ad art. 1 cpv. 1: concerne soltanto il testo francese.

Ad art. 1 cpv. 2: anche se la lista ipotizzata non deve essere esaustiva, il Consiglio federale propone di elencare gli esempi più importanti. Nuova formulazione: «Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a. i locali dell'amministrazione pubblica; b. gli ospedali e le altre strutture sanitarie; c. gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti assimilabili; d. concerne soltanto il testo tedesco e francese; e. gli istituti di formazione; f. i locali di musei, teatri e cinema; g. i centri sportivi; h. le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell'art. 24 LPT) indipendentemente dalle esigenze per l'autorizzazione cantonale; i. gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici; j. i negozi e i centri commerciali».

Ad art. 2 cpv. 2: il Consiglio federale propone una nuova formulazione: «Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può permettere di fumare in sale apposite in cui non sono impiegati lavoratori e nei luoghi di lavoro individuali, purché ...».

Rapporto esplicativo ad pag. 14: dal punto di vista del Consiglio federale, il fatto di emanare prescrizioni sulla creazione di sale fumatori comprende altresì la possibilità di limitare se del caso la superficie di tali sale o di prendere misure particolari per evitare che tali spazi siano resi attrattivi.

Ad art. 3: il Consiglio federale auspica che venga precisato il rapporto tra le disposizioni penali previste in caso di violazione del divieto di fumare in quanto tale (cpv. 1 lett. a e b) e quelle relative alle violazioni della protezione della salute ai sensi del diritto del lavoro (cpv. 3). A tal fine, il Consiglio federale propone che, se questi due sistemi dovessero entrare in conflitto, quello della protezione della salute prevalga e siano applicate innanzitutto le pene previste nell'ambito del diritto del lavoro.

Il Consiglio federale propone una nuova formulazione: «1 È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza: a. viola il divieto di fumare cui all'articolo 2 capoverso 1; b. fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell'articolo 2 capoverso 2». «2 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni». «3 L'applicazione degli articoli 59­62 della legge
sul lavoro esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso 1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori».

Inoltre, il Consiglio federale invita la Commissione a fissare chiaramente un importo massimo per le multe previste in caso di violazione del divieto di fumare ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b. In effetti, secondo le disposizioni generali del Codice penale, se nulla è specificato, il massimo previsto è di 10 000 franchi, cifra che nel caso specifico pare sproporzionata. Il Consiglio federale raccomanda pertanto un importo massimo di 1000 franchi.

Rapporto esplicativo ad pag. 9 all'inizio: il Consiglio federale rileva che vi è una divergenza di contenuto tra le versioni tedesca e francese. In effetti, la versione corretta è quella francese, secondo cui: «Dans les quatre premiers cantons nommés, les initiatives ne prévoient pas la possibilité d'aménager des fumoirs». La versione tedesca dichiara erroneamente il contrario.

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1.3

Proposte di minoranza

Il progetto di legge presentato dalla CSSS-N contiene 6 proposte di minoranza.

Senza entrare nei dettagli, il Consiglio federale raccomanda di respingerle tutte e sostiene la versione della maggioranza. Se per caso tutte o alcune di queste proposte dovessero comunque essere adottate, sarebbe necessario adattare la terminologia di questi articoli alle modifiche proposte dal Consiglio federale nel presente parere.

2

Conclusioni

Il Consiglio federale raccomanda al Consiglio nazionale di entrare in materia sul progetto presentato, di adottarlo con il relativo rapporto nonché di prendere in considerazione tutte le proposte di modifica.

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