Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Rimessa in vigore e modifica del 13 agosto 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, dell'8 giugno 2005 e dell'11 agosto 20051 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie sono rimessi in vigore.

II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della Convenzione del 13 marzo 2006 sul tenore del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie2: Art. 12

Disposizioni relative all'orario di lavoro

Art. 16

Servizio obbligatorio militare, civile e di protezione civile in Svizzera

Art. 17

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità)

Art. 18

Supplementi salariali

III Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

13 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2000 4513­4514 5298, 2001 156, 2005 3565­3566 4577­4578 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1769

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

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