Termine di referendum: 24 gennaio 2008

Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20061, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Art. 3a Commissione d'esame

Il Dipartimento federale dell'economia nomina una commissione d'esame. Quest'ultima è incaricata di far sostenere gli esami:

1

a.

alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge;

b.

ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari.

La commissione d'esame notifica i risultati degli esami mediante decisione formale.

2

Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la competenza di organizzare gli esami per le persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge o della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari.

3

Art. 10 cpv. 1 n. 6 Il Consiglio federale emana le prescrizioni generali di lotta contro le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. Esso stabilisce inoltre l'obiettivo di lotta per le altre epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta. Esso disciplina segnatamente:

1

1 2 3

FF 2006 5815 RS 916.40 RS 817.0 (FF 2007 6537)

2006-1335

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Legge sulle epizoozie

6.

il divieto di fiere, mercati, esposizioni, vendite all'asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all'aperto;

Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio

Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

1

Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario o, trattandosi di api, all'ispettore degli apiari, la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedirne la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli ispettori del bestiame, gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, gli affossatori nonché i funzionari di polizia e di dogana.

2

3 I veterinari, gli istituti d'analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi al competente servizio cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.

Art. 15 cpv. 1, ultimo periodo 1...

Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.

Art. 16 Estensione del campo d'applicazione delle prescrizioni in materia di controllo

Il Consiglio federale può estendere il campo d'applicazione degli articoli 14­15b ad animali di altre specie qualora questi rappresentino un pericolo di trasmissione di epizoozie o qualora occorra comprovare la provenienza di derrate alimentari di origine animale.

Art. 20 cpv. 2 Per commercio professionale del bestiame ai sensi del capoverso 1 s'intende qualsiasi compera, vendita, permuta e mediazione di carattere professionale di animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina. L'acquisto di tali animali da parte di macellai allo scopo della macellazione nella propria azienda è parimenti considerato commercio professionale di bestiame. Non sono considerati commercio professionale di bestiame i cambi ordinari del bestiame nella gestione di un'azienda agricola, alpestre o da ingrasso come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso.

2

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Legge sulle epizoozie

Art. 24 Importazione, esportazione e transito

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali sono ammesse l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e di prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

1

Qualora sia necessario esaminare la situazione epizootica nella regione di provenienza, lo stato di salute e la resistenza immunitaria degli animali o la quarantena, il Consiglio federale può subordinare l'importazione, l'esportazione e il transito a un'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria.

2

Allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, l'Ufficio federale di veterinaria può:

3

a.

limitare o vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di animali e prodotti animali, come pure di sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici;

b.

limitare o vietare il passaggio di persone nel traffico di frontiera;

c.

sottoporre l'autorizzazione a condizioni restrittive o rifiutarla.

L'Ufficio federale di veterinaria, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, designa i posti d'importazione, esportazione e transito.

4

Art. 25 Il Consiglio federale stabilisce quali animali, prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici devono essere sottoposti alla visita veterinaria d'ufficio all'importazione, all'esportazione o al transito.

Visita veterinaria 1 d'ufficio

Se non adempiono le condizioni per l'importazione, l'esportazione o il transito, gli animali, i prodotti animali e le sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici sono respinti.

2

Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizoozia, l'Ufficio federale di veterinaria può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

3

Art. 26 Procedura d'opposizione

Le decisioni su provvedimenti secondo l'articolo 25 possono essere impugnate con opposizione all'Ufficio federale di veterinaria.

1

L'opposizione non ha effetto sospensivo; l'Ufficio federale di veterinaria può accordarlo su domanda.

2

3

Il termine d'opposizione è di cinque giorni.

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Legge sulle epizoozie

Art. 30 Controllo dei cani

I cani devono essere contrassegnati. Il Consiglio federale disciplina le modalità di contrassegno.

1

I cani devono essere registrati in una banca dati centrale. I Cantoni provvedono alla registrazione. La banca dati può anche contenere dati su cani che presentano disturbi del comportamento o su divieti di detenere animali.

2

Art. 42 cpv. 3 L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L'offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

3

a.

le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d'esecuzione dell'IVI;

b.

le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall'offerta di base.

Art. 53a Recepimento di prescrizioni e di norme internazionali armonizzate

Nell'emanare disposizioni, il Consiglio federale tiene conto di direttive, raccomandazioni, prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

1

Nell'ambito della presente legge, il Consiglio federale può dichiarare applicabili determinate prescrizioni e norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. Può autorizzare l'Ufficio federale di veterinaria ad adeguare aspetti tecnici d'importanza minore alle prescrizioni e norme dichiarate applicabili.

2

Il Consiglio federale può eccezionalmente stabilire una modalità di pubblicazione particolare delle prescrizioni e norme dichiarate applicabili e decidere di rinunciare alla traduzione nelle lingue ufficiali.

3

Art. 54a Sistema informatico centrale

La Confederazione gestisce un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi prescritti per legge.

1

Il sistema informatico centrale contiene i dati necessari all'adempimento dei compiti nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

2

Nell'ambito dei loro compiti prescritti per legge, le autorità d'esecuzione sono autorizzate a trattare dati personali degni di particolare protezione, come pure profili della personalità e profili aziendali.

3

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Legge sulle epizoozie

I dati particolarmente degni di protezione sono accessibili mediante una procedura di richiamo (accesso in linea) alle autorità d'esecuzione nell'adempimento dei loro compiti legali.

4

I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione nei settori epizoozie, protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari.

5

I costi di gestione del sistema informatico centrale sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui dispongono.

6

7

Il Consiglio federale disciplina: a.

la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento del sistema informatico centrale;

b.

il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico centrale utilizzata dai Cantoni;

c.

le responsabilità relative al trattamento dei dati;

d.

i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi in linea;

e.

le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

f.

l'archiviazione.

I Cantoni che utilizzano il sistema informatico centrale per i propri compiti d'esecuzione sono tenuti a disciplinare la protezione dei dati per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza di tale disciplinamento. Possono concedere gli accessi in linea in un atto legislativo formale.

8

Art. 56a Tassa di macellazione

Chi conduce animali al macello deve versare per ogni animale una tassa destinata a coprire i costi per la prevenzione delle epizoozie e per la lotta contro le epizoozie.

1

2 Il Consiglio federale determina le tasse tenendo conto del valore di macellazione, graduandole a seconda della categoria di animali.

Disciplina la riscossione.

Il ricavato delle tasse è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente ai rispettivi effettivi di bestiame.

3

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Legge sulle epizoozie

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 20074 Termine di referendum: 24 gennaio 2008

4

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