Legge federale sulle finanze della Confederazione
Disegno
(LFC) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 37a (nuovo)
Sezione 6: Blocco di crediti e levata del blocco Art. 37a (nuovo) Blocco di crediti Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente: a.
i crediti d'impegno;
b.
i limiti di spesa;
c.
i crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.
Art. 37b (nuovo) Levata del blocco Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:
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a.
una grave recessione lo esiga; o
b.
debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.
La levata di un blocco di crediti secondo il capoverso 1 lettera a sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.
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FF 2007 295 RS 611.0
2006-2814
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Finanze della Confederazione. LF
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Fatto salvo il referendum facoltativo, essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.
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