Legge federale sulle finanze della Confederazione

Disegno

(LFC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Titolo prima dell'articolo 37a (nuovo)

Sezione 6: Blocco di crediti e levata del blocco Art. 37a (nuovo) Blocco di crediti Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente: a.

i crediti d'impegno;

b.

i limiti di spesa;

c.

i crediti a preventivo, nella misura in cui comportino spese.

Art. 37b (nuovo) Levata del blocco Il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall'Assemblea federale, qualora:

1

a.

una grave recessione lo esiga; o

b.

debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante.

La levata di un blocco di crediti secondo il capoverso 1 lettera a sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

2

1 2

FF 2007 295 RS 611.0

2006-2814

307

Finanze della Confederazione. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Fatto salvo il referendum facoltativo, essa entra in vigore il 1° gennaio 2008.

308