Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta: Art. 1 Il Trattato del 1° giugno 20003 sul diritto dei brevetti e il Regolamento di esecuzione del 1° giugno 2000 del Trattato sul diritto dei brevetti, comprese le Dichiarazioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati.

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2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19544 sui brevetti è modificata come segue: Art. 13 cpv. 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse conformemente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:

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1 2 3 4

a.

la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;

b.

il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

RS 101 FF 2006 1 FF 2006 181 201 219 RS 232.14; FF 2005 6669

2005-2004

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Art. 46a cpv. 2, primo periodo, e cpv. 4 lett. g La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l'interessato è stato informato dall'Istituto sull'inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. ...

2

Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

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g.

abrogata

Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3 E. Data di deposito I. In generale

È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l'ultimo dei seguenti elementi:

1

a.

una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto;

b.

indicazioni in base alle quali è possibile accertare l'identità del richiedente;

c.

un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descrizione.

Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

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Art. 57 cpv. 2 Abrogato Art. 58 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.

F. Modifica degli 1 atti tecnici

Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l'oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

2

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica di legge di cui all'articolo 2.

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Consiglio nazionale, 22 giugno 2007

Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 3 luglio 20075 Termine di referendum: 11 ottobre 2007

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