Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo della Svizzera del 17 maggio 2007

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).

Oggetto:

Con la presente modifica, la zona pericolosa LS-D19 (Bière) è trasformata, limitatamente al periodo dal 5 al 14 giugno 2007, in una zona regolamentata (TEMPO LS-R19). All'interno di questa zona regolamentata sono vietati i voli secondo le regole del volo a vista (VFR) (eccezione: voli di ricerca e salvataggio al di sotto di 4000 ft s.l.m)

Basi giuridiche:

Secondo l'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea.

Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In seguito alla consultazione degli utenti dello spazio aereo è stata decisa la seguente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo:

Contenuto della decisione:

Zona pericolosa LS-D19 (Bière) A causa di operazioni di volo di un velivolo militare senza equipaggio (drone) in combinazione con tiri d'artiglieria, la zona pericolosa è riclassificata come zona regolamentata.

All'interno della zona regolamentata sono vietati i voli secondo le regole del volo a vista. Fanno eccezione i voli di ricerca e salvataggio al di sotto di 4000 ft s.l.m.

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2007-1209

Destinatari:

La nuova struttura dello spazio aereo interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La decisione può essere richiesta all'UFAC (Sezione Spazio aereo), 3003 Berna, per posta o via e-mail (info@bazl.admin.ch).

Una copia della decisione è trasmessa alla ATM-Regulation delle Forze aeree.

Durata di validità:

Questa modifica è valida nel periodo dal 5 al 14 giugno 2007, da lunedì a venerdì, ogni giorno dalle ore 08.00 alle 22.00 (ora locale).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione sul Foglio federale.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

Ad eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

17 maggio 2007

Ufficio federale dell'aviazione civile Il direttore: Raymond Cron

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Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

29 maggio 2007

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Cancelleria federale