Decreto federale Disegno concernente la creazione di un sistema di finanziamento speciale per compiti connessi al traffico aereo (Modifica dell'art. 86 della Costituzione federale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 86 cpv. 3 frase introduttiva, 3bis (nuovo) e 4 3 Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale: 3bis Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione per i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

a.

contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;

b.

contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei;

c.

contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

Se i mezzi per i compiti e le spese connessi alla circolazione stradale e al traffico aereo non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i relativi carburanti.

4

II Il presente decreto sottostà all'approvazione del Popolo e dei Cantoni.

1 2

FF 2007 5789 RS 101

2006-1794

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Creazione di un sistema di finanziamento speciale per il traffico aereo (Modifica dell'art. 86 della Costituzione federale). DF

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