P Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta: Art. 1 Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:
1
a.
Server svizzero per l'educazione;
b.
Monitoraggio dell'educazione;
c.
Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).
L'Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.
2
Art. 2 I sussidi sono versati soltanto se: a.
i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
b.
il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.
Art. 3 L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
1
Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.
2
1 2
RS 101 FF 2007 1131
2006-3360
1357
Sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero. LF
Art. 4 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1358