P Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20072, decreta: Art. 1 Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:

1

a.

Server svizzero per l'educazione;

b.

Monitoraggio dell'educazione;

c.

Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).

L'Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.

2

Art. 2 I sussidi sono versati soltanto se: a.

i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;

b.

il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.

Art. 3 L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.

2

1 2

RS 101 FF 2007 1131

2006-3360

1357

Sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero. LF

Art. 4 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1358