Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 31 maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 3 marzo 2005 e del 23 maggio 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6, Art. 1 e 2 Art. 1

Adeguamenti salariali

Art. 2

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2007 ed è valido sino al 30 giugno 2008.

31 maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2004 6023­6025, 2005 2019, 2006 4317 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-1263

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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate.

DCF

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