Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note fra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20072, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 13 dicembre 2004 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri3 è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 Le seguenti leggi federali sono modificate come segue: 1. Legge del 22 giugno 20015 sui documenti d'identità Art. 2 cpv. 1 lett. a, cpv. 2bis, 2ter e 4 1

Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati: a.

concerne soltanto il testo francese.

Il documento d'identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento.

2bis

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2007 4731 GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

RS ...; FF 2004 5747 RS 143.1

2007-0681

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Possono essere registrati sul microchip anche gli altri dati del documento d'identità previsti all'articolo 2 capoversi 1, 3, 4 e 5.

Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d'identità saranno provvisti di un microchip e quali dati vi dovranno essere registrati.

2ter

Su domanda del richiedente, il documento d'identità può contenere un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte o un cognome dell'unione domestica nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

4

Art. 2a

Sicurezza e lettura del microchip

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici.

1

Il Consiglio federale può concludere trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nei microchip con altri Stati, purché questi dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

2

Egli può autorizzare le compagnie di trasporto, le società aeroportuali e altri servizi tenuti a verificare l'identità di una persona a leggere le impronte digitali registrate sul microchip.

3

Titolo prima dell'art. 4 Sezione 2: Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento Art. 4 cpv. 1 In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni.

Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Se un Cantone dispone di più autorità di rilascio, designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d'identità.

1

Art. 5

Domanda di rilascio

Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Comune di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. Per i minorenni e le persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di richiesta e di rilascio, riguardanti in particolare:

2

a.

i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d'identità e le fonti di tali dati;

b.

i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio;

c.

l'infrastruttura tecnica.

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Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente, conformemente alle direttive internazionali e alle possibilità tecniche.

3

Art. 6 cpv. 1, 2 e 5 L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.

1

L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a detto servizio i dati necessari.

2

Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda in uno Stato estero dove egli è perseguito o è stato condannato per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e se vi sono motivi per presumere che egli intenda sottrarsi a un procedimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.

5

Art. 6a

Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori

I servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

1

a.

possedere le conoscenze specifiche necessarie e di adempiere le condizioni richieste;

b.

garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle specifiche tecniche dei documenti d'identità;

c.

garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati; e

d.

disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Gli aventi diritto economico, i titolari di partecipazioni, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione, nonché le altre persone che hanno o possono avere un'influenza determinante sulla ditta o sulla produzione dei documenti d'identità, devono godere di una buona reputazione.

Possono essere eseguiti dei controlli di sicurezza ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 19 dicembre 20016 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

2

I documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere richiesti in ogni momento dall'Ufficio federale di polizia. Se il servizio preposto all'allestimento dei documenti d'identità fa parte di un consorzio di imprese questi requisiti si applicano anche agli altri partecipanti al consorzio.

3

4 Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le prestazioni fornite rivestono importanza determinante per l'allestimento dei documenti d'identità.

6

RS 120.4

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Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

5

Art. 6b

Compiti dell'Ufficio federale di polizia

Oltre ai compiti menzionati nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti: a.

sorveglia il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6a;

b.

fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d'identità (passaporto svizzero e carta d'identità svizzera) ai servizi nazionali e stranieri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;

c.

fornisce ai privati informazioni sui documenti d'identità e il loro allestimento (passaporto svizzero e carta d'identità svizzera), fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;

d.

fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all'allestimento dei documenti e agli appaltatori generali e vigila sul rispetto delle specifiche tecniche;

e.

segue gli sviluppi internazionali nell'ambito dei documenti d'identità ed è responsabile dell'applicazione degli standard internazionali;

f.

gestisce la Public Key Infrastructure (PKI) per i documenti d'identità svizzeri;

g.

gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d'identità e di legittimazione, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 L'Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema contiene i dati personali figuranti nel documento d'identità nonché i dati seguenti:

1

a.

autorità di rilascio nonché servizio preposto all'allestimento dei documenti;

Il trattamento dei dati serve per rilasciare documenti d'identità, per impedire il rilascio non autorizzato di un documento d'identità e per prevenirne l'impiego abusivo.

2

Art. 12

Trattamento e comunicazione dei dati

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d'informazione:

1

a.

l'Ufficio federale di polizia;

b.

le autorità di rilascio;

c.

i servizi preposti all'allestimento.

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Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono richiamare dati:

2

a.

l'Ufficio federale di polizia;

b.

le autorità di rilascio;

c.

il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell'identità;

d.

i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell'identità;

e.

i servizi di polizia designati dai Cantoni, per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita dei documenti;

f.

il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell'identità provenienti dall'estero, esclusivamente per la verifica dell'identità.

I dati del sistema d'informazione possono essere trasmessi allo scopo di identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali o di atti violenti oppure persone scomparse. La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell'assistenza amministrativa.

3

Le autorità competenti di cui al capoverso 2 lettere c e d possono consultare i dati del sistema d'informazione mediante procedura di richiamo, basandosi sul nome e sui dati biometrici della persona in questione, se questa non può esibire un documento d'identità.

4

Art. 13 1

Obbligo di notifica

L'autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti: a.

la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;

b.

il deposito di documenti e la sua revoca;

c.

le misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità, nonché la loro revoca;

d.

la perdita o la revoca della cittadinanza per legge o per decisione di un'autorità.

L'autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d'informazione della Confederazione.

2

3

Abrogato

Art. 16

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, osserva le disposizioni dell'Unione europea e le raccomandazioni e le norme di riferimento dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) in materia di documenti d'identità.

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Disposizione transitoria della modifica del ...

Le carte d'identità senza microchip possono essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio per due anni al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. I Cantoni stabiliscono la data, all'interno di tale biennio, a partire dalla quale le carte d'identità potranno essere richieste esclusivamente presso le autorità di rilascio.

2. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri Art. 59 cpv. 4­6 La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati dei documenti d'identità al servizio di produzione possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a della legge del 22 giugno 20018 sui documenti d'identità si applica per analogia.

4

I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip.

Quest'ultimo può contenere un'immagine digitalizzata del viso e le impronte digitali del titolare. Possono essere registrati sul microchip anche gli altri dati del documento previsti all'articolo 111 capoverso 2 lettere a, c ed e. L'articolo 2a della legge sui documenti d'identità si applica per analogia.

5

Il Consiglio federale determina i tipi di documenti di viaggio per stranieri che devono essere provvisti di un microchip e i dati che vi dovranno essere registrati.

6

Art. 111 cpv. 1, 2 lett. a, 4­6 L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a rientrare in Svizzera (ISR).

1

2

L'ISR contiene i dati seguenti: a.

cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale.

I dati di cui al capoverso 2 sono trattati dai collaboratori dell'Ufficio federale incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di autorizzazioni a rientrare in Svizzera.

4

L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

5

7 8

a.

il servizio incaricato della produzione dei documenti di viaggio;

b.

i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l'esecuzione del controllo delle persone;

RS ...; FF 2005 6545 RS 143.1; FF 2007 4771

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c.

6

i posti di polizia designati dai Cantoni, per l'identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate all'articolo 2.

2

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