Decreto federale che definisce il programma pluriennale della Confederazione 2008­2015 concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR) del 26 settembre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulla politica regionale; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1

Prioritą promozionali (componente 1 della NPR)

Il programma pluriennale della Confederazione concernente l'attuazione della Nuova politica regionale contiene, nell'ordine, le seguenti prioritą tematiche promozionali: a.

prima prioritą: 1. interconnettere sistemi a valore aggiunto orientati all'esportazione, allo scopo di intensificare l'innovazione e la commercializzazione, 2. sostenere il cambiamento strutturale del turismo;

b.

seconda prioritą: 1. interconnettere e rafforzare le imprese sanitarie e di formazione organizzate secondo i criteri di mercato, 2. sfruttare il potenziale d'esportazione del settore energetico, 3. incrementare la produzione di valore aggiunto generato dallo sfruttamento delle risorse naturali, 4. incrementare la produzione di valore aggiunto dell'economia agricola sui mercati aperti.

Art. 2

Contenuti promozionali (componente 1 della NPR)

Per realizzare le prioritą promozionali di cui all'articolo 1, sono promossi i seguenti elementi (contenuti promozionali):

1 2

a.

le attivitą nel settore preconcorrenziale;

b.

le attivitą nel settore sovraziendale;

c.

le infrastrutture volte a creare valore aggiunto;

RS 901.0; RU 2007 681 FF 2007 2235

2006-3315

6805

Programma pluriennale 2008­2015 della Confederazione concernente l'attuazione della Nuova politica regionale (NPR). DF

d.

l'interconnessione interregionale e internazionale;

e.

le istituzioni e le riforme istituzionali.

Art. 3

Misure di accompagnamento (componenti 2 e 3 della NPR)

Per il periodo 2008­1015 sono stabilite le seguenti prioritą per quanto riguarda le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale: a.

rafforzare la cooperazione a livello federale tra i settori della politica regionale e altri compiti federali con l'obiettivo di creare sinergie e di realizzare progetti comuni (componente 2);

b.

promuovere regioni che hanno particolari problemi (componente 2);

c.

istituire e amministrare un sistema di gestione di conoscenze e di qualificazione volto a promuovere lo sviluppo regionale (componente 3).

Art. 4

Regole di selezione

I contenuti promozionali definiti nella convenzione di programma conclusa tra la Confederazione e i Cantoni devono consentire di: a.

raccogliere le sfide centrali poste dalle regioni montane, dalle aree rurali in generale e dalle regioni di frontiera e di accompagnare attivamente il cambiamento strutturale in queste regioni;

b.

contribuire a rafforzare la capacitą delle regioni di fornire prestazioni economiche esportabili secondo il principio «base d'esportazione» grazie alle misure promosse dalla Confederazione in virtł delle convenzioni di programma concluse con i Cantoni. Per esportazione ai sensi del presente articolo s'intende un trasferimento di beni o di servizi fuori dalla regione, dal Cantone o dalla Svizzera;

c.

tener conto delle realtą di mercato e dei potenziali che ne risultano.

Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostą a referendum.

Consiglio degli Stati, 5 giugno 2007

Consiglio nazionale, 26 settembre 2007

Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker

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