06.094 Messaggio concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC dell'8 dicembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

8 dicembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La Cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2006-1780

607

Compendio Situazione attuale Il presente messaggio illustra la terza tappa del progetto di nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Focalizzandosi esclusivamente sulla perequazione finanziaria in senso stretto esso analizza, in particolare, le dotazioni della perequazione delle risorse, della compensazione degli oneri e della compensazione dei casi di rigore.

Chiarisce inoltre alcune questioni finanziarie legate alla transizione verso il nuovo regime, emerse dalla suddivisione dei compiti così come prevista dal secondo pacchetto NPC.

Contenuto del progetto Mediante il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri il Parlamento stabilisce, da un lato, il contributo che i Cantoni economicamente forti e la Confederazione devono versare alla perequazione delle risorse a favore dei Cantoni finanziariamente deboli.

Dall'altro definisce i contributi di base che la Confederazione versa ai Cantoni con oneri speciali di tipo geotopografico e sociodemografico. Questi contributi si riferiscono al primo anno di un quadriennio; per il secondo, il terzo e il quarto anno essi saranno adeguati di volta in volta dal Consiglio federale.

Il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore definisce il contributo della Confederazione e quello dei Cantoni in questo ambito. La compensazione dei casi di rigore è destinata ai Cantoni finanziariamente deboli che, nella transizione al sistema NPC, non riescono a beneficiare di un certo margine di sgravio.

Il presente messaggio illustra inoltre le basi legali necessarie a garantire e controllare la qualità dei calcoli relativi alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri, che saranno sancite nella legge sul Controllo federale delle finanze.

Oltre alla dotazione dei fondi perequativi vanno chiarite alcune questioni legate alla suddivisione dei compiti, e ciò sulla base del cosiddetto bilancio globale tra Confederazione e Cantoni, il cui compito è garantire il rispetto del principio della neutralità dei costi. Occorrerà in particolare definire: ­

la portata dei contributi federali all'AVS e all'AI (legge sull'AVS, legge sull'AI), e

­

la nuova quota parte cantonale, non vincolata a opere, agli utili dell'imposta sugli oli minerali (legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata).

Il presente messaggio illustra inoltre una disposizione transitoria della legge sull'AI, concernente i contributi posticipati non ancora versati dall'assicurazione alle istituzioni per persone invalide al momento del passaggio alla NPC. Offre

608

infine una panoramica sui disciplinamenti che occorrerà prevedere a livello di ordinanza per applicare la perequazione in senso stretto.

Come già detto in occasione del primo messaggio sulla NPC, il nuovo sistema potrà essere introdotto solo integralmente; l'interdipendenza delle diverse disposizioni impone un'entrata in vigore simultanea di tutte le modifiche costituzionali e legislative previste. Dato che nel corso del 2007 la Confederazione adotterà le necessarie modifiche a livello di ordinanza e che anche a livello cantonale sono già stati compiuti i passi necessari, l'intera NPC dovrebbe poter entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008.

609

Indice Compendio

608

Tavola delle abbreviazioni

614

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Panoramica sulla NPC 1.1.1.1 Il sistema attuale e le sue lacune 1.1.1.2 Obiettivi e mezzi della NPC 1.1.1.3 Passaggio alla NPC nel principio della neutralità dei costi e compensazione dei casi di rigore 1.1.2 I tre progetti della NPC 1.1.2.1 Panoramica dei progetti 1.1.2.2 Prima tappa: votazione popolare del 28 novembre 2004 1.1.2.3 Seconda tappa 1.1.2.4 Terza tappa (= presente messaggio) 1.2 Risultati della consultazione 1.3 Sintesi degli adeguamenti operati sulla base dei risultati della procedura di consultazione 1.4 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 1.4.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi 1.4.1.1 Soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale 1.4.1.2 Dotazione dei nuovi strumenti di perequazione 1.4.1.3 La dinamica dei nuovi strumenti di perequazione 1.4.1.4 La dinamica delle spese nei settori di compiti dissociati dalla NPC 1.4.2 Il bilancio globale della NPC 2004/05 1.4.2.1 Funzione e significato 1.4.2.2 Principi di calcolo 1.4.2.3 Risultati 1.5 Contributi per la compensazione dei casi di rigore 1.5.1 Il bilancio globale 2004/05 come base di calcolo per la compensazione dei casi di rigore 1.5.2 Motivi determinanti i casi di rigore 1.5.3 Calcolo e finanziamento della compensazione dei casi di rigore 1.6 Determinazione della quota parte all'imposta sugli oli minerali per contributi non vincolati alle opere nella LUMin 1.7 Determinazione della partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS e dell'AI 1.7.1 Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AVS 1.7.2 Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AI 1.8 Problemi transitori 1.8.1 Situazione iniziale così come prevista dal primo e dal secondo messaggio sulla NPC

616 616 616 616 618

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622 622 622 623 624 624 625 628 629 629 631 634 644 647 649 649 650 655 658 658 661 664 669 671 671 672 673 673

1.8.2 Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore 1.8.3 Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati 1.8.3.1 Impegni finanziari posticipati dell'AI 1.8.3.2 Restante aggravio netto dell'AI 1.8.3.3 Soluzione prevista 1.8.4 Impegni finanziari posticipati della Confederazione 1.8.4.1 Riduzione dei premi dell'assicurazioni malattie 1.8.4.2 Consulenza agricola 1.8.4.3 Sussidi per la formazione 1.8.5 Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni finanziari posticipati 1.8.6 Conto finale per il 2007 1.8.6.1 Imposta federale diretta 1.8.6.2 Quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta preventiva 1.8.6.3 Quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta sugli oli minerali 1.8.6.4 Contributi dei Cantoni alle assicurazioni sociali 1.8.6.5 Prestazioni complementari 1.8.6.6 Quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale 1.9 Panoramica delle modifiche necessarie a livello di ordinanza

674 675 676 678 681 682 682 682 682 683 684 684 684 684 685 685 686 686

2 Commento dei decreti federali e delle modifiche di legge 2.1 Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 2.2 Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore 2.3 Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie 2.4 Modifiche della legge sul Controllo federale delle finanze 2.5 Modifiche della legge sui sussidi 2.6 Modifiche della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 2.7 Modifiche della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 2.8 Modifiche della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

687

690 690

3 Ripercussioni 3.1 Per le finanze della Confederazione e dei Cantoni 3.2 Per Città e Comuni 3.3 Ripercussioni economiche 3.4 Ripercussioni a livello organizzativo 3.4.1 Collaborazione istituzionale tra Confederazione e Cantoni 3.4.1.1 Sul piano politico 3.4.1.2 Sul piano tecnico 3.4.2 Controllo della qualità 3.4.2.1 Sintesi 3.4.2.2 La procedura annuale in dettaglio

691 691 692 693 695 695 695 696 696 696 697

687 687 688 688 689 690

611

3.4.3 Ripercussioni sui sistemi informatici 3.4.3.1 A livello della Confederazione 3.4.3.2 A livello dei Cantoni

699 699 700

4 Rapporto con il programma di legislatura

700

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.3.1 Decreti federali 5.3.2 Modifiche di legge proposte 5.4 Subordinazione al freno alle spese

700 700 700 701 701 701 701

Glossario

703

Allegati: 1. Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi (2008) 2. Potenziale delle risorse dei Cantoni (2006) 3. Valori dell'indicatore e versamenti per la compensazione dell'aggravio geotopografico (2006) 4. Valori dell'indicatore e versamenti per la compensazione dell'aggravio sociodemografico (2006) 5. Indice delle risorse (1998­2006) 6. Perequazione delle risorse negli anni 1998­2006, ipotizzata una somma di compensazione costante 7. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998­2006, ipotizzata una somma di compensazione costante 8. Perequazione delle risorse negli anni 1998­2006, ipotizzata l'entrata in vigore della NPC nel 1998 9. Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998­2006, ipotizzata l'entrata in vigore della NPC nel 1998 10. Bilancio globale 2004/05 11. Calcolo della compensazione dei casi di rigore 12. Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AVS/AI 13. Compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale» (2008) 14. Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità

612

706 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723

Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (Disegno)

725

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (Disegno)

727

Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie (Disegno)

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Legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (Disegno)

731

613

Tavola delle abbreviazioni AFC AFF AI AVS BIA BNS CCR CdC CDF CDCF CIIS CO Cost.

CQI DFF FF GFS IFD IR LAI LAMal LAVS LCF LFIT LIFD LIP LIPIn LIVA LPFC LSu LUMin mia.

mio.

NFTA OPFC

614

Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle finanze Assicurazione per l'invalidità Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Base imponibile aggregata Banca nazionale svizzera Compensazione dei casi di rigore Conferenza dei governi cantonali Controllo federale delle finanze Conferenza dei direttori cantonali delle finanze Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali Compensazione degli oneri Costituzione federale Convenzione quadro intercantonale Dipartimento federale delle finanze Foglio federale Gettito fiscale standardizzato Imposta federale diretta Indice delle risorse Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità Legge federale sull'assicurazione malattie Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sul Controllo federale delle finanze Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche Legge federale sull'imposta federale diretta Legge federale sull'imposta preventiva Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi) Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata miliardo milione Nuova ferrovia transalpina Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

PAG PAS PC PF PIL POR PR PSg PVR RS RU SFSV SSA UFAS

Perequazione dell'aggravio geotopografico Perequazione dell'aggravio sociodemografico Prestazioni complementari Piano finanziario Prodotto interno lordo Perequazione orizzontale delle risorse Perequazione delle risorse Programma di sgravio Perequazione verticale delle risorse Raccolta sistematica del diritto federale Raccolta ufficiale delle leggi federali Finanziamento speciale «traffico stradale» (Spezialfinanzierung Strassenverkehr) Salute, socialità, arte Ufficio federale delle assicurazioni sociali

615

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Panoramica sulla NPC

1.1.1.1

Il sistema attuale e le sue lacune

Il federalismo svizzero può essere definito particolarmente pronunciato per due motivi. Da un lato la Svizzera, con i suoi 26 Cantoni e circa 3000 Comuni, presenta una suddivisione territoriale estremamente complessa. Dall'altro, i Cantoni e i Comuni dispongono di ampie competenze, tra cui l'autonomia cantonale in materia finanziaria e fiscale e l'autonomia comunale.

Questo federalismo pronunciato implica una serie di vantaggi. Oltre alla classica separazione orizzontale dei poteri, vi è infatti un'ulteriore limitazione verticale del potere. Grazie a un'ampia delega di competenze ai singoli Stati membri, il federalismo offre una protezione efficace alle minoranze linguistiche e culturali. Questo permette di soddisfare maggiormente le diverse esigenze e richieste regionali dei cittadini rispetto ai sistemi centralistici. Inoltre, la concorrenza tra i Cantoni e tra i Comuni porta spesso a soluzioni innovative. Spesso nuove soluzioni precorritrici vengono dapprima sviluppate e attuate in singoli Cantoni, dove ne è valutata l'adeguatezza, e in seguito vengono applicate da altri Cantoni o su tutto il territorio svizzero. Infine, una concorrenza fiscale funzionante e strumenti della democrazia diretta anche ai livelli statali inferiori permettono di ridurre le attività e le uscite dello Stato.

Un federalismo marcato come quello elvetico presenta però anche differenze a livello di capacità economica ed efficienza dei singoli Stati membri. Per diverse ragioni non tutti i Cantoni dispongono delle stesse condizioni favorevoli in materia di concorrenza intercantonale e internazionale. In particolare, a causa della loro lontananza dai grossi centri, le regioni periferiche possono risultare assai poco attrattive. Inoltre, la loro realtà topografica e la scarsa densità abitativa sono all'origine degli elevati costi di beni e prestazioni statali. Ma anche le grandi città sono confrontate con notevoli spese a causa della struttura della loro popolazione e della loro funzione quale centro delle attività economiche, sociali e politiche in parecchi settori di compiti istituzionali, ad esempio la previdenza sociale e la sicurezza pubblica. Per questi motivi in una struttura statale federale è indispensabile un buon sistema di compensazione finanziaria.

Il sistema dei trasferimenti attualmente in vigore tra
Confederazione e Cantoni non è il frutto di una pianificazione, ma si è gradualmente affermato dalla nascita dello Stato federale. Quali caratteristiche principali di questo sviluppo possono essere indicate la crescente centralizzazione dell'adempimento dei compiti statali e il contestuale sviluppo del federalismo d'esecuzione. Dato che, a seguito delle marcate competenze dei Cantoni, le possibilità della Confederazione di eseguire essa stessa i compiti sono molto limitate, non restava altro che vincolare la concessione dei sussidi ai Cantoni a oneri e prescrizioni sull'esecuzione dei compiti. In tal modo si giunse a una forte concentrazione delle competenze decisionali e dei finanziamenti

616

presso la Confederazione, mentre i Cantoni venivano vieppiù retrocessi a organi d'esecuzione.

Con l'articolo costituzionale sulla perequazione finanziaria, introdotto nel 1958, e la legge concernente la perequazione finanziaria, approvata l'anno successivo, vennero gettate le basi per i trasferimenti ai Cantoni in funzione della capacità finanziaria. La conseguenza è che quasi tutte le aliquote di sussidio della Confederazione si basano attualmente, in un modo o nell'altro, sulla capacità finanziaria dei Cantoni. Questo significa però anche che la perequazione finanziaria vigente tra Confederazione e Cantoni comprende oltre 50 misure individuali. L'effetto perequativo del sistema attuale è dunque poco trasparente e pressoché incontrollabile.

Nel 2004, i trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni sono ammontati a circa 18,1 miliardi di franchi (ultimi dati disponibili al momento della redazione del presente messaggio). Questa cifra corrisponde, in larga parte (11,4 mia. di fr.), agli aiuti finanziari e alle indennità a destinazione vincolata (legati, ossia, all'esecuzione di determinati compiti e alla fornitura di determinate prestazioni finanziarie da parte dei Cantoni) che la Confederazione ha corrisposto ai Cantoni. Essa ha inoltre versato loro circa 4,2 miliardi di franchi, corrispondenti alla quota parte cantonale agli introiti federali (ad es. la quota parte agli utili dell'imposta federale diretta, corrispondente al 30 %, o la quota parte agli utili dell'imposta preventiva, corrispondente al 10 %). I rimanenti 2,5 miliardi di franchi di trasferimenti corrispondono ai contributi dei Cantoni al finanziamento delle opere sociali della Confederazione (AVS e AI). Accanto a questi 18,1 miliardi di franchi di trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni, l'AVS e l'AI hanno versato 2,4 miliardi di franchi alle istituzioni per l'integrazione delle persone invalide e all'istruzione scolastica speciale. Ai Cantoni spettano inoltre 2/3 degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS).

Benché il volume dei trasferimenti fosse elevato, la somma effettiva ripartita nel 2004 fra i Cantoni in funzione della capacità finanziaria ammontava solo a circa 2,8 miliardi di franchi. Gli effetti perequativi dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni sono stati pertanto relativamente modesti.
Dal punto di vista economico il problema è l'elevata quota dei sussidi a destinazione vincolata. Questi producono indirettamente nei Cantoni una diminuzione del prezzo della produzione della corrispondente prestazione statale, in modo che si crea l'incentivo a mettere a disposizione una quantità maggiore o addirittura ad offrire tale prestazione. In realtà, questi sussidi a destinazione vincolata conducono spesso a falsi incentivi, che causano ad esempio una produzione eccessivamente costosa oppure un incremento sproporzionato della quantità rispetto alle esigenze della popolazione regionale. Questa situazione determina un impiego inefficiente dei fondi pubblici.

Per di più, nella maggior parte dei casi i trasferimenti a destinazione vincolata sono graduati in funzione della capacità finanziaria dei Cantoni. Grazie al pagamento dei supplementi di capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente deboli beneficiano infatti di aliquote di sussidio più elevate rispetto ai Cantoni finanziariamente forti.

Anche se l'intenzione è buona, questa prassi può tendenzialmente stimolare i Cantoni finanziariamente deboli ai falsi incentivi appena descritti e di conseguenza a un impiego inefficiente dei mezzi. Dato che attualmente quasi la metà della perequazione finanziaria è vincolata all'esecuzione di compiti federali e i sussidi sono spesso connessi con la fornitura di prestazioni proprie da parte dei Cantoni, questi ultimi sono costretti ad aumentare il proprio budget per ricevere più pagamenti di 617

compensazione. Le conseguenze, in particolare nei Cantoni finanziariamente deboli e in quelli periferici, sono un'estensione dell'attività statale e un carico fiscale più elevato, che a loro volta pregiudicano l'attrattiva dei Cantoni stessi.

Un ulteriore aspetto controverso è il calcolo dell'indice della capacità finanziaria, che attualmente serve da base per i versamenti di compensazione della Confederazione. L'indice della capacità finanziaria si compone dei seguenti coefficienti: ­

reddito cantonale: reddito cantonale per abitante;

­

fiscalità: i gettiti fiscali cantonali e comunali per abitante ponderati secondo l'indice dell'onere fiscale complessivo di ogni Cantone;

­

onere fiscale: l'indice, inversamente proporzionale (inversione del segno aritmetico per le differenze con la media nazionale), dell'onere fiscale costituito da tutte le imposte cantonali e comunali;

­

indice «regione di montagna»: indice costituito dalla media tra l'aliquota percentuale della superficie coltivabile non situata nella regione di montagna rispetto all'insieme della superficie coltivabile e il numero di abitanti per km2 di superficie produttiva.

Il reddito cantonale e la fiscalità rappresentano la capacità economica del Cantone e pertanto vengono definiti anche elementi di reddito dell'indice della capacità finanziaria. L'onere fiscale e l'indice «regione di montagna» costituiscono invece gli elementi di oneri dell'indice della capacità finanziaria.

L'indice della capacità finanziaria è oggetto di critica in particolare a causa dell'indice dell'onere fiscale di cui si compone. Per questo motivo i Cantoni che hanno un onere fiscale relativamente elevato ricevono tendenzialmente versamenti di compensazione più cospicui rispetto a Cantoni comparabili con un onere fiscale basso. In tal modo, i Cantoni finanziariamente deboli sono costretti a mantenere un elevato carico fiscale per evitare di perdere i versamenti di compensazione finanziaria.

I Cantoni finanziariamente deboli sono attualmente in un circolo vizioso, e gli incentivi per uscirne sono pochi. Non stupisce quindi il fatto che il sistema della perequazione finanziaria attuale, ossia quello dei versamenti, non sia stato sinora in grado, nonostante l'elevato volume di mezzi, di limitare in misura efficace le disparità economiche e finanziarie tra i Cantoni.

1.1.1.2

Obiettivi e mezzi della NPC

La NPC si prefigge di migliorare l'efficienza, l'efficacia e le modalità d'incentivazione strutturale del sistema federale svizzero. Per raggiungere questo obiettivo occorre dissociare il più possibile e in modo sensato compiti, competenze e flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Bisogna eliminare i falsi incentivi della perequazione finanziaria attuale concependo un sistema di perequazione completamente nuovo. È estremamente importante che i supplementi di capacità finanziaria a destinazione vincolata vengano sostituiti con contributi liberamente disponibili, al fine di rafforzare l'autonomia e il senso di responsabilità dei Cantoni e di adeguare maggiormente l'impiego dei mezzi alle esigenze della popolazione regionale.

L'esecuzione dei compiti federali da parte dei Cantoni deve avvenire in modo mirato attraverso accordi di programma e contributi forfettari. Inoltre, un disciplinamento 618

più incisivo della collaborazione intercantonale nell'ambito dell'adempimento di compiti statali deve permettere di sfruttare meglio i vantaggi dovuti alle dimensioni e di ridurre gli effetti territoriali esterni indesiderati (detti spillover). La NPC si basa dunque su quattro pilastri: 1.

Dissociazione dei compiti: sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008, la NPC consente di dissociare i compiti per un valore di circa 6,6 miliardi di franchi.

Questo significa che compiti cantonali per un valore di 4,1 miliardi di franchi saranno attribuiti alla responsabilità esclusiva della Confederazione e che i compiti della Confederazione e delle assicurazioni sociali per un valore di 2,5 miliardi di franchi saranno attribuiti alla responsabilità esclusiva dei Cantoni.

2.

Nuove forme di collaborazione e di finanziamento per i compiti in comune: anche in futuro Confederazione e Cantoni continueranno ad assumere in comune numerosi compiti. Invece di sovvenzionare singoli oggetti in base a criteri orientati ai costi, bisognerà concentrarsi maggiormente sulla realizzazione di programmi pluriennali mediante contributi globali o forfettari. Alla Confederazione compete la direzione strategica, mentre i Cantoni si assumono la responsabilità operativa. L'assicurazione della qualità sarà garantita grazie al potenziamento dell'attività di controlling. I supplementi di capacità finanziaria vengono eliminati e sostituiti con pagamenti che, nel quadro di un nuovo sistema di perequazione, confluiscono a destinazione libera nelle casse dei Cantoni. In tal modo, il volume dei trasferimenti nell'ambito dei rimanenti compiti in comune si riduce di circa un miliardo netto di franchi (modello di calcolo 2005). Con la dissociazione dei compiti, il volume dei trasferimenti a destinazione vincolata tra Confederazione, Cantoni e assicurazioni sociali si riduce pertanto di 7,6 miliardi di franchi.

3

Collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri: a causa della crescente mobilità delle imprese, della popolazione lavorativa e della popolazione residente, gli spazi economici e sociali corrispondono sempre meno ai confini cantonali. Sussiste dunque il pericolo che nell'adempimento dei compiti statali i vantaggi dovuti alle dimensioni siano poco sfruttati o che si producano effetti di spillover (ad es. nel settore della cultura o del traffico negli agglomerati urbani). È per questa ragione che nella NPC si prevede di rafforzare l'istituzionalizzazione della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Sulla base di una convenzione quadro intercantonale (CQI), i Cantoni stipulano contratti sul prelievo reciproco o sulla produzione comune di prestazioni statali. In questo contesto la Confederazione riveste unicamente un ruolo di arbitro, vale a dire che essa può, su richiesta dei Cantoni interessati, obbligare i Cantoni non cooperativi alla collaborazione con compensazione degli oneri nei nove settori elencati esaustivamente nella Costituzione federale.

619

4

Nuovo sistema di perequazione: con la NPC vengono soppressi i supplementi di capacità finanziaria come pure la graduazione secondo la capacità finanziaria delle quote cantonali alle entrate della Confederazione e all'utile della Banca nazionale. La NPC dovrà prevedere unicamente mezzi liberamente disponibili, distinguendo però tra perequazione delle risorse (ridistribuzione delle risorse finanziarie) e compensazione degli oneri (contributo per oneri speciali). Determinante per la perequazione delle risorse è il nuovo indice delle risorse. Esso riflette il potenziale di risorse dei Cantoni, ovvero il valore aggiunto fiscalmente utilizzabile. La perequazione delle risorse è finanziata congiuntamente da Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse). La compensazione degli oneri è costituita dalla compensazione dell'aggravio geotopografico e dalla compensazione dell'aggravio sociodemografico ed è sostenuta interamente dalla Confederazione. Mentre la compensazione dell'aggravio geotopografico compensa gli oneri speciali dei Cantoni periferici, provocati dagli insediamenti con scarsa densità e dalle condizioni topografiche, la compensazione dell'aggravio sociodemografico va a beneficio soprattutto dei Cantoni urbani. Essa li indennizza per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica o alla funzione centrale delle città polo. Il nuovo sistema di perequazione è rappresentato schematicamente nella figura 1. Gli importi dei singoli elementi di perequazione corrispondono ai valori proposti dal presente messaggio per il 2008.

620

Figura 1 Il nuovo sistema di perequazione della NPC

Confederazione

682 milioni di franchi

1799 milioni di franchi

Compensazione degli oneri Confederazione CAG

Perequazione delle risorse

PVR

CAS

POR

341 milioni di franchi 341 milioni di franchi 1259 milioni di franchi 3058 milioni di franchi

Cantoni con oneri speciali

Cantoni finanziariamente deboli

Cantoni finanziariamente forti

CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico CAS = Compensazione dell'aggravio sociademografico POR = Perequazione orizzontale delle risorse PVR = Perequazione verticale delle risorse

Confederazione e Cantoni beneficiano in ugual misura dell'incremento dell'efficienza e dell'efficacia. Per numerose prestazioni statali, la dissociazione dei compiti consente di eliminare doppioni e falsi incentivi e di raggruppare le competenze.

Questo significa che la stessa quantità di prestazioni può essere fornita a costi inferiori. In particolare, la soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e specifici all'oggetto spingerà i Cantoni a fornire prestazioni statali non tanto in funzione dell'ottenimento di fondi dalla Confederazione quanto, piuttosto, in funzione delle esigenze dei propri abitanti. Per quanto riguarda gli altri compiti in comune, i mezzi della Confederazione potranno essere impiegati in modo più mirato grazie all'introduzione di accordi di programma. Parallelamente, i Cantoni riceveranno maggiore autonomia per la realizzazione di progetti. Inoltre, sostituendo i supplementi di 621

capacità finanziaria con versamenti di compensazione liberamente disponibili si svincolano i Cantoni dall'obbligo di «acquistare» una buona parte dei pagamenti di compensazione finanziaria attraverso la fornitura di prestazioni proprie. I nuovi strumenti della collaborazione intercantonale permettono infine di migliorare i presupposti per un equo indennizzo delle prestazioni acquisite a livello intercantonale.

1.1.1.3

Passaggio alla NPC nel principio della neutralità dei costi e compensazione dei casi di rigore

Il passaggio dall'attuale sistema alla NPC deve essere realizzato nel rispetto del principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli aggravi e gli sgravi della Confederazione e dei Cantoni dovranno controbilanciarsi. Gli oneri supplementari netti causati ai Cantoni dalla soppressione del sistema vigente dovranno essere compensati grazie ai nuovi strumenti di perequazione. Poiché il principio della neutralità dei costi può essere applicato unicamente all'insieme dei Cantoni e non singolarmente ad ognuno, lo strumento della compensazione dei casi di rigore interviene per garantire che, passando alla NPC, i Cantoni finanziariamente deboli non si ritrovino in una posizione sfavorevole rispetto al sistema attuale. La compensazione dei casi di rigore, limitata nel tempo, sarà finanziata per due terzi dalla Confederazione e per il restante dai Cantoni. Essa prescinde dal principio della neutralità dei costi e comporterà, per la Confederazione, spese supplementari per 287 milioni.

Il principio della neutralità dei costi vale per la Confederazione e per l'insieme dei Cantoni, ma anche per il bilancio del fondo AVS/AI e per il finanziamento speciale «traffico stradale». Per garantire il rispetto di questo principio nel settore delle assicurazioni sociali, occorre ridefinire le quote di partecipazione della Confederazione al finanziamento dell'AVS e dell'AI. Quanto all'utilizzazione degli utili del finanziamento speciale «traffico stradale», occorre ridurre dal 12 al 10 per cento la quota minima dei Cantoni stabilita dalla legge (contributi generali per le strade).

1.1.2

I tre progetti della NPC

1.1.2.1

Panoramica dei progetti

La NPC comprende tre progetti: 1.

decreto federale concernente le modifiche costituzionali e legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; messaggio del 14.11.20011);

2.

legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (messaggio del 7.9.20052);

1 2

622

FF 2002 2065 FF 2005 5349

3.

1.1.2.2

decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC (presente messaggio).

Prima tappa: votazione popolare del 28 novembre 2004

Durante la prima fase del progetto NPC sono state poste, innanzitutto, le necessarie basi costituzionali ed è stata emanata la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Tanto il Consiglio degli Stati, in qualità di prima Camera, quanto il Consiglio nazionale istituirono una commissione speciale per l'esame preliminare. La prima fase del progetto raccolse, in generale, un'eco positiva. Il concetto di base della riforma ­ rafforzare il federalismo attraverso strumenti innovativi e regolabili ­ ottenne un ampio consenso. Sollevò invece un certo scetticismo l'intenzione della Confederazione di ritirarsi dal settore relativo alle attuali misure collettive dell'AI (case per persone invalide e laboratori protetti): si temeva che ciò potesse portare a disciplinamenti differenti tra i Cantoni o a una riduzione delle prestazioni.

Nella votazione finale del 3 ottobre 2003, il Consiglio degli Stati accolse il decreto federale concernente la NPC (disegno di modifica della Costituzione) con 38 voti contro 2; il Consiglio nazionale fece lo stesso, con 126 voti contro 54. La legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC)3 raccolse 38 voti a favore e 3 contrari nella Camera alta; 121 a favore e 52 contrari nella Camera bassa.

Il 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni, con una partecipazione al voto del 36,1 per cento, hanno accettato con una chiara maggioranza del 64,3 per cento il decreto sulle modifiche costituzionali4, respinto soltanto dai Cantoni Svitto, Nidvaldo e Zugo. Il chiaro risultato della votazione popolare ha conferito alla Confederazione e ai Cantoni il mandato di introdurre la NPC nel modo più rapido e coerente possibile.

Con l'accettazione del decreto federale sulla NPC è pure stata istituita la premessa costituzionale per la legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), anch'essa approvata dal Parlamento il 3 ottobre 20035. Il relativo termine di referendum è scaduto inutilizzato il 17 marzo 2005.

L'articolo 20 LPFC (disposizione transitoria riguardante il diritto in materia di sussidi) è entrato in vigore anticipatamente, ossia con effetto al 1° aprile 20056.

Questa entrata in vigore anticipata era già stata prospettata e motivata nel primo messaggio sulla
NPC7. In tal modo è stata istituita la base giuridica che permetterà di valutare le domande di aiuto finanziario o di indennità, depositate tra il 1° aprile 2005 e la data d'entrata in vigore completa della LPFC, sulla base del diritto vigente al momento dell'attribuzione, impedendo così un'eventuale «ondata» di richieste.

3

4 5 6 7

FF 2003 5745. Le deliberazioni parlamentari sono illustrate in modo dettagliato sul sito Internet del Parlamento: www.parlament.ch/i/homepage/do-archiv/do-finanzausgleich.htm.

FF 2005 849 FF 2003 5947 RU 2005 1489 FF 2002 2249

623

1.1.2.3

Seconda tappa

In un secondo tempo si è trattato di sancire a livello di legge la dissociazione dei compiti, di sopprimere la graduazione in funzione della capacità finanziaria e di porre le basi necessarie per mettere in pratica nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Durante questa seconda fase sono state effettuate le modifiche di legge la cui base costituzionale era stata approvata mediante il decreto federale del 3 ottobre 2003, nonché le modifiche di legge nei settori di compiti per i quali non occorreva alcuna modifica preliminare della Costituzione. In totale sono state modificate 30 leggi, varate due, mentre una è stata completamente riveduta.

Sono state varate la legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi (LIPIn), che si fonda sul nuovo articolo 112b capoverso 3 Cost., e la legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria, basata sul nuovo articolo 66 capoverso 1 Cost. La legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è stata sottoposta a revisione totale; essa si fonda sugli articoli 112a e 112c capoverso 2 Cost.

Affinché la NPC dispieghi al meglio gli effetti positivi attesi, tutte le modifiche di leggi federali intersettoriali e di leggi federali che disciplinano determinati compiti dovranno entrare in vigore contemporaneamente. La legislazione esecutiva è pertanto stata riunita in un atto mantello, ossia nella legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, approvata dalle Camere federali il 6 ottobre 2006.

1.1.2.4

Terza tappa (= presente messaggio)

Il presente messaggio concerne: ­

la dotazione in mezzi finanziari dei fondi di perequazione delle risorse, di compensazione degli oneri della Confederazione e di compensazione dei casi di rigore;

­

la determinazione definitiva dell'ammontare dei contributi della Confederazione all'AVS e all'AI;

­

la determinazione delle quote parte cantonali, non vincolate a opere, agli utili dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, i cosiddetti contributi generali per le strade;

­

la disposizione transitoria della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità volta a disciplinare i contributi posticipati non ancora versati dall'AI alle istituzioni per persone invalide al momento del passaggio alla NPC;

­

le norme necessarie a livello di ordinanza per applicare la nuova perequazione finanziaria in senso stretto8.

8

624

Le norme necessarie a livello di ordinanza per la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono descritte nel secondo messaggio sulla NPC.

Il 5 luglio 2006 abbiamo preso conoscenza del rapporto finale concernente questa terza tappa e aperto la procedura di consultazione, conclusasi il 13 ottobre 2006. I risultati sono riassunti nel numero 1.2. Il numero 1.3 presenta gli adeguamenti effettuati alla luce di questi risultati.

1.2

Risultati della consultazione

Sono stati presentati 52 pareri. Si sono pronunciati, tra gli altri, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), i 26 Cantoni, l'Associazione dei Comuni svizzeri, l'Unione delle Città svizzere, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna, sei partiti politici, sei organizzazioni mantello dell'economia e 10 partecipanti non ufficiali [tra i quali vanno menzionati la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e le Città di Zurigo e Winterthur].

Va innanzitutto sottolineato che la CdC ha espresso un parere globalmente positivo.

Come di consuetudine, ogni governo cantonale si è poi pronunciato singolarmente.

Non pochi Cantoni si sono interamente allineati sulla CdC. Va da sé che, in merito ad alcuni punti, alcuni di loro hanno tuttavia sollevato anche obiezioni o critiche.

In toni sostanzialmente positivi, pur se con qualche eccezione, si sono espresse anche l'Associazione dei Comuni e l'Unione delle Città, i partiti politici così come le organizzazioni mantello dell'economia. Fa eccezione l'UDC (Unione democratica di centro) che, pur continuando a sostenere la NPC, respinge tuttavia il terzo pacchetto presentato in consultazione. Le obiezioni da essa avanzate concernono in particolare il previsto disciplinamento della compensazione dei casi di rigore e le disposizioni transitorie nel settore dell'assicurazione invalidità (AI). L'UDC deplora, inoltre, una mancanza di trasparenza nella descrizione dei risparmi ottenibili grazie alla NPC.

Dotazione dei fondi perequativi La CdC approva tanto la ripartizione tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, quanto le quote di partecipazione della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse, nonché le dotazioni rispettive dei due fondi destinati a compensare gli aggravi geotopografici e sociodemografici.

Essa ricorda tuttavia che una minoranza di alcuni Cantoni propone altre soluzioni.

Nelle loro prese di posizione separate, i Cantoni finanziariamente forti dichiarano di non condividere totalmente le dotazioni annunciate. In concreto, essi propongono di limitare il loro contributo nel caso della perequazione delle risorse a due terzi di quello della Confederazione. Da parte sua, il Cantone del Giura chiede un aumento del contributo federale alla perequazione delle risorse, e ciò a scapito
di quanto versato a entrambi i fondi della compensazione degli oneri. Il Partito socialista svizzero (PSS) va in direzione opposta, poiché rivendica una variante nella quale il contributo dei Cantoni finanziariamente forti sia fissato al 73,5 per cento, valore che si situa al centro del margine di oscillazione previsto dalla Costituzione federale.

Alcuni Cantoni (Basilea Città, Zurigo, Ginevra e Vaud) propongono, contrariamente alla perizia Ecoplan (cfr. nota 20; n. 1.4.1.2), di aumentare sensibilmente i fondi destinati a compensare l'aggravio sociodemografico a scapito di quelli destinati a compensare l'aggravio geotopografico. Richieste analoghe sono state avanzate dall'Unione delle Città svizzere (UCS), dal PSS, dal Partito liberale svizzero (PLS) e dalle Città di Zurigo e Winterthur. Queste ultime, assieme ai Cantoni di Zurigo, 625

Basilea Campagna e all'UCS, vorrebbero inoltre che tra gli aggravi sociodemografici si prendessero maggiormente in considerazione gli oneri speciali delle città polo, e ciò a scapito degli oneri speciali legati alla struttura della popolazione.

Compensazione dei casi di rigore La CdC approva l'organizzazione della compensazione dei casi di rigore. Richiama tuttavia l'attenzione su di una proposta di minoranza dei Cantoni finanziariamente forti, i quali suggeriscono, come obiettivo, non tanto di garantire ai Cantoni finanziariamente deboli uno sgravio finanziario netto quanto, più semplicemente, di non far loro subire un aggravio. Nella stessa direzione vanno anche i pareri di alcune organizzazioni economiche. La CdC segnala inoltre un'altra minoranza di Cantoni che chiede un nuovo bilancio globale 2008, sul quale poi ridefinire la compensazione dei casi di rigore. Soprattutto Cantoni della Svizzera occidentale chiedono, in luogo dell'assegnazione di una somma precisa, una partecipazione adeguata agli utili della Banca nazionale effettivamente distribuiti. Questo comporterebbe, grazie al riconoscimento di più elevati supplementi in funzione della capacità finanziaria, maggiori contributi alla compensazione dei casi di rigore. L'UDC va oltre: essa ritiene che la compensazione dei casi di rigore violi il principio di neutralità dei costi, e che occorra pertanto rinunciarvi. Si dice eventualmente disposta ad accettare una compensazione dei casi di rigore limitata a quattro anni, finanziata per due terzi dai Cantoni.

Diversi Cantoni chiedono inoltre che la compensazione dei casi di rigore si fondi su un nuovo bilancio globale, che tenga conto di dati più attuali.

Contributi stradali generali La prevista riduzione dei contributi stradali generali ai Cantoni dal 12 al 10 per cento raccoglie i consensi tanto della CdC quanto di una chiara maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti alla procedura di consultazione. Tuttavia, diversi Cantoni della Svizzera occidentale, cui si unisce il Cantone Ticino, ritengono che, in tal modo, non sia più possibile garantire, a lungo termine, il rispetto del principio della neutralità dei costi nel settore. Alcune organizzazioni economiche respingono recisamente questa soluzione: temono, infatti, che i Cantoni vengano a trovarsi in ristrettezze finanziarie e,
di conseguenza, non siano più in grado di garantire la sicurezza sulle strade.

Contributi federali all'AVS e all'AI A questo proposito la CdC non formula alcuna osservazione. I singoli Cantoni e la maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione approva i nuovi calcoli su cui si fonderanno i contributi federali all'AVS e all'AI. Il Cantone di Ginevra chiede tuttavia una disposizione transitoria che riservi la possibilità, in caso di grandi cambiamenti finanziari, di adeguare l'aliquota dei contributi. Il PSS nutre timori analoghi e propone di definire i contributi federali solo in un secondo tempo, sulla base di cifre aggiornate.

Problemi transitori La CdC afferma che fino alla transizione al sistema NPC i Cantoni sono pronti ad assumersi la quota, loro attribuita per legge, di un ottavo di tutti i loro attuali impegni nei confronti dell'AI, compresa la loro parte ai pagamenti posticipati di rendite e tutte le restanti voci di spesa da delimitare in funzione dei periodi. I Cantoni chiedono tuttavia che, secondo gli stessi principi, anche gli utili dell'imposta federale 626

diretta siano contabilizzati in funzione dei periodi. La CdC ritiene inoltre che le soluzioni per risanare l'AI vadano cercate al di fuori del progetto NPC. La CdC, la CDCF e alcuni Cantoni respingono la soluzione di concedere prestiti all'AI, come pure di tenere conto degli interessi nel bilancio globale. Sempre gli stessi chiedono che i calcoli concernenti i contributi posticipati siano verificati esternamente. Il PSS, l'UDC e l'Unione sindacale svizzera rivendicano espressamente un risarcimento dell'AI; l'UDC auspica una partecipazione proporzionale dei Cantoni alla copertura del deficit dell'AI e, da parte della Confederazione, una prassi contabile che tenga conto dei periodi anche nel caso del fondo delle assicurazioni sociali. Il Partito popolare democratico (PPD) propone infine di non utilizzare la chiave di finanziamento dei contributi dei Cantoni all'AI del 2005 ma di applicare già, come base di calcolo, il nuovo indice delle risorse.

I Cantoni ritengono che i problemi transitori vadano risolti con chiarezza anche negli altri settori. La CdC critica pertanto, sulla base dell'esempio della misurazione ufficiale, l'effettiva moratoria delle spese prevista dalla Confederazione.

Procedura ulteriore Per quanto concerne la procedura ulteriore, la CdC chiede che il contributo che la Confederazione è pronta a versare a prescindere dai termini imposti dal principio della neutralità di bilancio raggiunga per lo meno quanto era stato assicurato ai Cantoni in occasione delle trattative sul programma di sgravio 1998. Sarà così possibile controbilanciare nel migliore dei modi i casi di rigore e gli squilibri che verranno a crearsi a causa della transizione al nuovo sistema di perequazione. La CdC giustifica questa richiesta ricordando che un'entrata in vigore indolore del nuovo sistema è negli interessi di tutti, ivi compresa la Confederazione. A parte ciò, i Cantoni e numerosi altri partecipanti alla procedura di consultazione danno una grandissima importanza al miglioramento della qualità dei dati. A tale proposito, la CdC, la CDCF e la maggior parte dei governi cantonali chiedono l'istituzione di un ispettorato esterno; una volta passati al nuovo sistema, inoltre, occorrerà analizzare la dinamica della ripartizione dei compiti e della suddivisione dei finanziamenti e riesaminare l'applicazione del
principio di neutralità dei costi. La CdC e diversi Cantoni chiedono inoltre che siano valutati i dati dell'indice delle risorse 2008, che sia elaborato un modello di previsione per la base imponibile aggregata degli anni a venire e che siano resi noti anticipatamente gli importi della perequazione, in modo da permettere ai Cantoni di stilare il bilancio e di pianificare le finanze. La CDCF chiede anche di estendere la garanzia della qualità, per il momento limitata all'indice delle risorse, anche a tutti gli strumenti della perequazione finanziaria in senso stretto. Diversi Cantoni della Svizzera occidentale propongono che sia ulteriormente verificata la plausibilità del calcolo di massima 2008 dei Cantoni, su cui si basa il calcolo della dotazione dei fondi perequativi. Il PLS chiede che il terzo messaggio chiarisca le divergenze considerevoli tra i bilanci globali 2001/02 e 2004/05. Per concludere, alcune organizzazioni economiche esprimono i loro timori in merito alla complessità dei calcoli del nuovo sistema di perequazione finanziaria chiedendo che, in un secondo tempo, si provveda a semplificarli.

627

1.3

Sintesi degli adeguamenti operati sulla base dei risultati della procedura di consultazione

Sulla base delle discussioni avute in seno all'organo direttivo paritetico dopo la chiusura della procedura di consultazione, abbiamo deciso di adottare alcune soluzioni divergenti rispetto a quanto proposto nel rapporto del 30 giugno 2006: Compensazione dei casi di rigore Il calcolo della compensazione dei casi di rigore continuerà a fondarsi sul bilancio globale 2004/05. Le stime dell'indice delle risorse 2004/05, tuttavia, saranno aggiornate durante l'anno che precederà l'entrata in vigore. Non saranno utilizzati solo i dati già esistenti per il quadriennio 1998-2001, ma anche i rilevamenti concernenti il 2003 e il 2004, che saranno disponibili a partire dalla fine di giugno 2007 e che serviranno come base per calcolare l'indice delle risorse 2008. A questo scopo, il metodo di valutazione sarà perfezionato, così come lo saranno alcuni elementi dell'indice degli oneri. In particolare, il calcolo dell'indicatore della povertà terrà conto dei dati della nuova statistica dell'aiuto sociale.

Per quanto concerne la soppressione della graduazione, in funzione della capacità finanziaria, nella partecipazione cantonale agli utili della Banca nazionale svizzera, manteniamo il metodo descritto nel rapporto sottoposto alla procedura di consultazione. La soppressione della graduazione comporta, per i Cantoni, una quota media di utili di 1,1 miliardi. Durante le discussioni in seno all'organo direttivo paritetico avvenute dopo la fine della procedura di consultazione, i rappresentanti dei Cantoni si sono opposti all'adozione di un metodo di calcolo alternativo, che vincolasse direttamente una porzione della compensazione dei casi di rigore alla quota parte dei Cantoni agli utili della BNS.

Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri : garanzia della qualità Il modello per la garanzia della qualità sarà applicato anche alla compensazione degli oneri. Il ruolo di ispettorato esterno sarà assunto dal Controllo federale delle finanze (CDF). A questo scopo abbiamo introdotto una nuova base legale nella legge sul del 28 giugno 19679 Controllo delle finanze (LCF).

Problemi transitori legati all'AI I problemi transitori legati all'AI saranno risolti come segue: ­

la Confederazione e i Cantoni si assumono gli obblighi che incombono loro in base alla legislazione vigente per le prestazioni collettive posticipate dell'AI. I Cantoni si assumeranno così 1/8 e la Confederazione 3/8 dei contributi posticipati ancora pendenti dopo la fase transitoria. I restanti 4/8 saranno finanziati dall'AI stessa;

­

per evitare tuttavia un eccessivo aggravio dell'assicurazione, i Cantoni si dichiarano disposti a farle accreditare, a loro carico, un interesse per la sua quota parte dei 4/8 dei contributi collettivi posticipati non ancora versati;

­

si rinuncerà a sollecitare ulteriori pagamenti da parte dei Cantoni nell'ambito di una contabilizzazione in funzione dei periodi dei pagamenti posticipati delle rendite e di altre voci di spesa dell'AI. In cambio, i Cantoni rinunciano

9

628

RS 614.0

alla loro richiesta di contabilizzare in funzione dei periodi gli utili dell'imposta federale diretta; ­

il contributo alle prestazioni collettive posticipate e l'accredito di un interesse all'AI dovrebbero regolare definitivamente le relazioni finanziarie tra i Cantoni e l'assicurazione. Sollecitarli ulteriormente allo scopo di risanare il deficit dell'AI metterebbe in discussione la soluzione di compromesso appena esposta.

Problemi transitori negli altri settori Per quanto concerne i problemi transitori che si presenteranno negli altri settori toccati dalla NPC, riteniamo che le soluzioni proposte siano equanimi. Esse sono già state presentate con la chiarezza e la trasparenza necessarie nel secondo messaggio sulla NPC10. Riteniamo in particolare che la soluzione proposta nell'ambito della misurazione ufficiale, fortemente criticata, sia in realtà un provvedimento assolutamente adeguato. Senza alcun intervento, in questo settore il passaggio alla NPC comporterebbe, in virtù del diritto previgente, debiti per circa 70 milioni di franchi.

Durante tre anni (2008­2010) i mezzi finanziari a disposizione dovrebbero essere impiegati per estinguere gli impegni dettati dal diritto previgente e non sarebbe pertanto possibile avviare nessun nuovo progetto che benefici dell'aiuto della Confederazione.

Procedura ulteriore Per quanto concerne la richiesta di accreditare gli importi risparmiati nell'ambito dei programmi federali specifici (in particolare il Programma di stabilizzazione 1998) riteniamo che la Confederazione, finanziando in larga parte la compensazione dei casi di rigore, fornisca un contributo fondamentale che va già ben oltre il principio della neutralità di bilancio e che in questo modo essa tenga già in parte fede, almeno nello spirito, a quanto aveva assicurato nell'ambito del Programma di stabilizzazione 1998. Già nel secondo messaggio sulla NPC concernente la legislazione esecutiva, inoltre, abbiamo ricordato che l'accredito completo dei contributi cantonali oggetto di risparmio, comporterebbe per la Confederazione durante il primo anno di applicazione della NPC un aggravio ulteriore a quello che già subisce finanziando in larga parte la compensazione dei casi di rigore e che ciò ­ in un regime di freno all'indebitamento ­ renderebbe necessario, con ogni probabilità, un nuovo programma di sgravio11.

1.4

Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

1.4.1

Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi

Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 e all'articolo 9 capoverso 1 LPFC, sulla base del rapporto sull'efficacia l'Assemblea federale determinerà, di volta in volta per quattro anni, i contributi di base per la perequazione verticale e orizzontale delle risorse come pure il contributo di base destinato a compensare gli aggravi geotopo10 11

FF 2005 5612 FF 2005 5615 segg.

629

grafico e sociodemografico. Nel primo anno del quadriennio, i versamenti di compensazione corrisponderanno ai rispettivi contributi di base. Negli anni successivi, i contributi verranno adeguati dal Consiglio federale secondo l'articolo 5 capoverso 2 e l'articolo 9 capoverso 2 LPFC.

Intendiamo determinare i contributi di base per il primo quadriennio in modo tale che i versamenti di compensazione per il 2008 rispettino il principio della neutralità dei costi. In altri termini, gli oneri supplementari e gli sgravi provocati a livello federale e cantonale dal passaggio alla NPC dovranno controbilanciarsi.

Figura 2 Neutralità dei costi del passaggio alla NPC Sgravio dei Cantoni (= aggravio della Confederazione)

Aggravio dei Cantoni (= sgravio della Confederazione)

Saldo dissociazione e soppressione dei supplementi di capacità finanziaria Perequazione verticale delle risorse

= Riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta dal 30% al 17% dei proventi Compensazione dell'aggravio sociodemografico e geotopografico

Il principio della neutralità dei costi che si intende rispettare passando alla NPC (cfr.

fig. 2) permette di compensare con nuovi strumenti perequativi gli oneri supplementari netti causati ai Cantoni dalla soppressione del sistema vigente. Sulla parte sinistra del grafico figurano gli elementi della NPC che segnano la soppressione del sistema attuale e che nel contempo producono effetti finanziari verticali tra Confederazione e Cantoni. In questi elementi rientrano il saldo della dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi verticali di capacità finanziaria come pure la riduzione dal 30 al 17 per cento della quota cantonale all'imposta federale diretta.

Sulla destra figurano gli elementi del nuovo sistema di perequazione che generano nuovi contributi della Confederazione ai Cantoni.

Nella figura non sono indicati gli elementi che provocano solo spostamenti orizzontali tra i Cantoni. È pur vero che tali spostamenti comportano un aggravio o uno sgravio per i singoli Cantoni, ma essi non modificano i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni nel loro insieme. Gli elementi menzionati comprendono ad esempio le attuali graduazioni orizzontali secondo la capacità finanziaria nell'ambito delle quote cantonali ai proventi dell'imposta preventiva e all'utile della Banca nazionale nonché, nel nuovo sistema perequativo, la perequazione orizzontale delle risorse.

630

Il rispetto del principio della neutralità dei costi del passaggio alla NPC presuppone che l'importo disponibile per il nuovo sistema di perequazione corrisponda alla somma derivante dal saldo tra la dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria e la riduzione della quota cantonale all'imposta federale diretta.

Per quanto concerne le ripercussioni della dissociazione dei compiti occorre osservare i seguenti principi: Compiti della Confederazione I Cantoni saranno esonerati dai compiti che la NPC destinerà esclusivamente alla Confederazione e non dovranno più prevedere alcuna spesa nei rispettivi settori. È il caso, ad esempio, delle prestazioni individuali dell'AVS/AI o della sistemazione, della manutenzione e dell'esercizio delle strade nazionali.

Compiti dei Cantoni I Cantoni dovranno far fronte agli oneri supplementari legati ai compiti che la NPC destina esclusivamente a loro. Di conseguenza dovranno provvedere ai mezzi finanziari necessari ad adempiere queste nuove mansioni. È il caso, ad esempio, delle prestazioni collettive dell'AI, dell'istruzione scolastica speciale e delle borse di studio fino alle scuole medie superiori comprese.

Compiti in comune Anche con la NPC vi saranno compiti assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Saranno tuttavia eliminati i supplementi in funzione della capacità finanziaria, e ciò comporterà un aumento degli oneri a carico dei Cantoni. Inoltre, i contributi federali non saranno più definiti in funzione della spesa, bensì nell'ambito di accordi di programma, oppure saranno versati sotto forma di importi forfettari secondo criteri prestabiliti. Oltre alla soppressione dei supplementi in funzione della capacità finanziaria, nei singoli settori potranno verificarsi trasferimenti a favore o a carico dei Cantoni, a dipendenza della nuova modalità di finanziamento. Ad esempio, i Cantoni dovranno assumersi oneri supplementari in seguito alla riduzione dei contributi della Confederazione per la riduzione dei premi, mentre beneficeranno di uno sgravio in seguito all'aumento dei sussidi federali nel settore delle prestazioni complementari.

1.4.1.1

Soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale

Il calcolo, sulla base del diritto vigente, dei versamenti che verranno a cadere è stato eseguito nella primavera del 2006 sulla base dei dati concernenti il piano finanziario della Confederazione per gli anni 2008­2010. Contemporaneamente si è provveduto a integrare la NPC nel piano finanziario 2008­2010. Il rilevamento dei dati necessari è avvenuto in tre fasi: ­

in un primo momento è stato chiesto agli uffici federali, sulla base delle direttive del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) per il preventivo 2007 e per il piano finanziario 2008­2010, di consegnare i dati per il piano 2008­2010 conformemente al diritto vigente. I primi dati per il piano finanziario 2008­2010 non hanno pertanto tenuto con631

to della NPC. Contemporaneamente è stato condotto un rilevamento parallelo dei dati per il piano 2008­2010, che ne tenesse invece conto. Gli uffici federali sono inoltre stati invitati a presentare i dati corrispondenti per gli anni 2006 e 2007, in modo che fosse possibile eseguire controlli e procedere a un'analisi della dinamica; ­

i primi dati e i dati del rilevamento parallelo sulla base della NPC sono stati controllati dall'AFF e ­ dove necessario ­ corretti d'accordo con l'ufficio che li ha presentati. La differenza tra i primi dati e i dati del rilevamento parallelo per l'anno 2008 rappresenta la somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione. In questo modo è stato possibile garantire la neutralità dei costi nel passaggio alla nuova NPC;

­

in seguito il piano finanziario è stato corretto, sostituendo i primi dati con i dati del rilevamento parallelo. Contemporaneamente sono state calcolate le dotazioni per i nuovi strumenti di perequazione nel piano finanziario 2008.

Per gli anni 2009 e 2010 i contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri sono stati aggiornati conformemente all'articolo 5 capoverso 2 LPFC. L'adeguamento annuale sistematico dei contributi per le perequazioni verticale e orizzontale delle risorse è stato compiuto tenendo conto della crescita stimata del potenziale delle risorse. Nella stima si è partiti dal presupposto che il tasso di crescita del potenziale delle risorse fosse più elevato di un punto percentuale rispetto al tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale12. L'adeguamento annuale sistematico dei contributi per la compensazione degli oneri ha tenuto conto del rincaro, ossia delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il contributo per la compensazione dei casi di rigore è stato registrato nel piano finanziario già in precedenza. Dato che la compensazione dei casi di rigore comporta un onere supplementare per la Confederazione, le uscite corrispondenti sono state calcolate nel piano finanziario già dopo la votazione popolare che ha approvato le basi costituzionali della NPC.

12

632

Il presupposto si fonda su un'osservazione empirica eseguita sull'arco del periodo di riferimento 1998­2006.

Sulla base del nuovo bilancio globale 2004/05 (compensazione dei casi di rigore), i dati sono stati adattati alla legislazione esecutiva (dissociazione dei compiti) approvata dalle Camere federali nell'ottobre del 2006 nonché alle modifiche seguite alla procedura di consultazione. I dati del presente messaggio e dei decreti federali allegati comportano pertanto alcune divergenze di poco rilievo rispetto ai dati del rapporto sottoposto alla procedura di consultazione e a quelli del piano finanziario 2008­2010 approvato nell'estate del 200613.

Tabella 1 Soppressione nel 2008 dei versamenti previsti dal sistema attuale (calcolo della somma di cui la Confederazione può disporre nel 2008 per i nuovi strumenti perequativi)14 in 1000 franchi; (+) = aggravio Confederazione, (-) = sgravio Confederazione

Soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità finanziaria

­1 580 400

Dissociazione dei compiti

+1 185 616

Riduzione della quota parte cantonale agli utili dell'imposta federale diretta

­2 086 000

Totale sgravio Confederazione (= somma destinata ai nuovi strumenti perequativi)

­2 480 784

L'allegato 1 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC nel 2008 nei singoli settori di compiti. La tabella 1 mostra la somma totale dei versamenti che saranno soppressi nel 2008 grazie al passaggio al nuovo sistema. Per quanto riguarda lo sgravio della Confederazione (risp. l'aggravio dei Cantoni), la soppressione dei supplementi in funzione della capacità finanziaria è quantificabile in 1,580 miliardi di franchi e la riduzione della quota parte cantonale agli utili dell'imposta federale diretta in 2,086 miliardi di franchi. Per contro, la dissociazione dei compiti (senza supplementi in funzione della capacità finanziaria) grava sulla Confederazione (risp.

sgrava i Cantoni) per un importo pari a 1,186 miliardi di franchi. Nel complesso, la 13

14

Le divergenze riguardano i dati dell'AVS e dell'AI. Nell'ambito dell'aiuto alle persone anziane, le ripercussioni della cantonalizzazione dei contributi per la formazione e il perfezionamento del personale specializzato non erano state rilevate: si è ora provveduto a correggere questa situazione. La decisione delle Camere federali in base alla quale i contributi per il perfezionamento del personale ausiliario continueranno ad essere versati dall'AVS comporta uno sgravio supplementare delle assicurazioni sociali di circa 2 milioni Allo scopo di finanziare il suo contributo ai pagamenti posticipati di prestazioni collettive l'AI viene caricata di un interesse dell'ordine dei 24,5 milioni Le due misure comportano un onere supplementare per le assicurazioni sociali di circa 22,5 milioni A garanzia della neutralità dei costi, gli oneri supplementari delle assicurazioni sociali saranno compensati adeguando di conseguenza i contributi federali. É così che, rispetto al rapporto sottoposto alla procedura di consultazione, la dissociazione dei compiti comporterà per la Confederazione un onere supplementare di circa 22,5 milioni La somma a disposizione per i nuovi strumenti perequativi si riduce, di conseguenza, dello stesso importo.

In questo caso i valori sono espressi in proiezione, sulla base del piano finanziario della Confederazione per il 2008. Essi non corrispondono alle cifre del bilancio globale 2004/2005.

633

soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale sgrava la Confederazione (risp. grava sui Cantoni) di 2,481 miliardi di franchi.

1.4.1.2

Dotazione dei nuovi strumenti di perequazione

Allo scopo di garantire la neutralità del bilancio, i 2,481 miliardi di franchi sono destinati nella loro totalità alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Conformemente alla legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), le Camere federali definiranno a scadenza quadriennale gli importi di base per i seguenti fondi di compensazione: ­

il contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse (= perequazione verticale delle risorse),

­

il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (= perequazione orizzontale delle risorse),

­

i contributi destinati a compensare l'aggravio geotopografico,

­

i contributi destinati a compensare l'aggravio sociodemografico.

Negli anni intermedi il Consiglio federale aggiornerà automaticamente i contributi di base, così come indicato dalla LPFC. Nel caso della perequazione, l'evoluzione dei contributi si fonderà sulle modifiche subite dal potenziale delle risorse, mentre nel caso della compensazione degli oneri, sul rincaro. Per quanto concerne la ripartizione della somma a disposizione tra i diversi fondi perequativi, andranno osservati innanzitutto gli obiettivi qualitativi di cui all'articolo 2 LPFC. La legge fornisce, d'altra parte, anche alcune indicazioni di ordine quantitativo: conformemente all'articolo 6 capoverso 3, infatti, la perequazione mira a portare le risorse determinanti per abitante proprie di ogni Cantone all'85 per cento della media svizzera. Ciò significa che l'indice del gettito fiscale standardizzato (GFS) del Cantone finanziariamente più debole deve raggiungere, inclusi i versamenti della perequazione finanziaria, gli 85 punti percentuali15. Questo valore non va compreso come una dotazione minima garantita, quanto piuttosto come una percentuale ideale cui mirare.

Inoltre, l'articolo 4 capoverso 2 LPFC prescrive che la perequazione orizzontale delle risorse ammonti almeno a due terzi e al massimo all'80 per cento della perequazione verticale. Le disposizioni degli articoli 4 e 6 LPFC limitano pertanto il margine di manovra dell'Assemblea federale nell'attribuzione dei fondi alla pere15

634

«Gettito fiscale standardizzato» (GFS) è il termine tecnico che designa le risorse proprie determinanti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPFC. Si tratta di una grandezza indicativa che consente di valutare gli effetti della perequazione delle risorse. Il GFS di un Cantone corrisponde alle entrate fiscali che esso realizzerebbe se applicasse un'aliquota proporzionale e unica per tutti Cantoni. Questa aliquota standardizzata corrisponde all'intero gettito fiscale dei Cantoni e dei Comuni (inclusa la quota cantonale all'imposta federale diretta) in per cento dell'intero potenziale delle risorse di tutti i Cantoni negli anni di calcolo. Per il primo quadriennio (2008­2011) essa corrisponde al 30 %. L'indice del GFS di un Cantone equivale al GFS per abitante in relazione al GFS per abitante di tutto il Cantone, moltiplicato per 100. Poiché, per definizione, il GFS è proporzionale al potenziale delle risorse, l'indice dei GFS corrisponde all'indice delle risorse. Per valutare l'efficacia della perequazione, ai valori cantonali del GFS sono aggiunti o sottratti i contributi delle perequazioni orizzontale e verticale. Da ciò risulta il «GFS dopo perequazione», sulla base del quale è possibile calcolare l' «indice dei GFS dopo la perequazione».

quazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. Alla perequazione verticale, di conseguenza, va attribuita una cifra relativamente alta, così da consentire ai Cantoni finanziariamente deboli di avvicinarsi quanto più possibile alla percentuale ideale di 85 punti, senza peraltro uscire dal margine di oscillazione che regola il rapporto tra perequazione orizzontale e verticale. Inoltre, conformemente all'articolo 5 capoverso 1, vanno presi in considerazione tanto i risultati del rapporto sull'efficacia (art. 18 LPFC) quanto l'obiettivo di mantenere nei Cantoni aliquote fiscali concorrenziali a livello internazionale.

Figura 3 Possibili dotazioni delle perequazioni orizzontale e verticale per raggiungere la percentuale ideale per il Cantone finanziariamente più debole (base di calcolo: potenziale delle risorse ed entrate fiscali standardizzate 2006) miliardi di franchi 3.5

POR 3.0 2.5

PVR 1.27

1.29

1.30

1.32

1.33

1.35

1.36

1.37

1.39

1.40

1.41

1.91

1.89

1.88

1.86

1.85

1.83

1.82

1.81

1.79

1.78

1.77

2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 66.7% 68.0% 69.3% 70.7% 72.0% 73.3% 74.7% 76.0% 77.3% 78.7%

80%

Rapporto PVR / POR

Le valutazioni fondate sull'indice delle risorse 2006 indicano che per raggiungere la percentuale ideale di 85 punti occorrerebbe una perequazione delle risorse pari a complessivi 3,18 miliardi di franchi. La figura 3 mostra diverse combinazioni possibili, per questa somma, tra le perequazioni verticale e orizzontale; nessuna di queste possibilità esce dal margine di oscillazione che regola il rapporto tra di esse.

Nella fascia inferiore di questo margine (2/3) la perequazione orizzontale e quella verticale corrisponderebbero, rispettivamente, a 1,27 e 1,91 miliardi di franchi. Nella fascia superiore (80 %) esse corrisponderebbero a 1,41 e a 1,77 miliardi di franchi.

Nel testo della LPFC si è rinunciato a fornire indicazioni quantitative per quanto concerne l'aggravio geotopografico e l'aggravio sociodemografico: non esistono pertanto valori ideali a cui tendere nella compensazione degli oneri speciali. Non esiste inoltre alcuna indicazione concernente la ripartizione tra questi due fondi della somma a disposizione. Analogamente alla perequazione delle risorse, andranno tenuti in considerazione i risultati del rapporto sull'efficacia.

635

Durante il primo quadriennio (2008­2011), la somma a disposizione è stata suddivisa di concerto con i Cantoni e analizzata in seno all'organo direttivo paritetico della NPC. Base per la discussione è stato il consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni già in occasione del primo messaggio sulla NPC. L'accordo prevede che durante il primo anno di applicazione del nuovo sistema la somma totale a disposizione della Confederazione dovrà confluire, rispettivamente, per il 72,5 per cento nella perequazione verticale delle risorse e per il 27,5 per cento nella compensazione degli oneri. Durante l'anno di transizione, il rapporto tra perequazione orizzontale e verticale dovrà corrispondere al 70 per cento. All'interno della compensazione degli oneri, si prevede inizialmente una suddivisione dei contributi in parti uguali tra aggravi geotopografici e sociodemografici. Nella compensazione degli aggravi sociodemografici, 2/3 della somma saranno destinati agli oneri particolari legati alla struttura della popolazione (i cosiddetti «oneri A») e 1/3 agli oneri speciali delle città polo. La definizione di questi rapporti è tuttavia competenza del Consiglio federale.

Per questa ragione essi non sono disciplinati dal relativo decreto federale, bensì dall'ordinanza sulla perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Lo stesso vale anche per la suddivisione tra quattro variabili della somma a disposizione per compensare gli aggravi geotopografici (ossia: quota degli insediamenti, pendenza del territorio, struttura degli insediamenti e densità demografica). La tabella 4 illustra i contributi di compensazione per il 2008 che risultano da questa ripartizione della somma a disposizione.

Questa ripartizione della somma totale a disposizione tra i singoli fondi perequativi corrisponde ai modelli di calcolo tanto del primo quanto del secondo messaggio sulla NPC. Anche il progetto approvato in votazione popolare il 28 novembre si fondava su questi valori. La suddivisione in questione gode pertanto già di una larga approvazione da parte dei Cantoni. A partire da questa base si cerca di capire se sarà possibile raggiungere la percentuale ideale di 85 punti, e ciò mediante modelli di calcolo fondati sull'indice delle risorse 2006. Per il Cantone finanziariamente più debole, l'obiettivo è mancato ma solo di
pochissimo (84,5 punti): un aumento della perequazione delle risorse non è pertanto necessario.

Per quanto concerne il mantenimento di aliquote fiscali concorrenziali, per il primo quadriennio non sarà ancora possibile avvalersi del rapporto sull'efficacia. Il bilancio globale offre tuttavia i necessari punti di riferimento: esso analizza le ripercussioni del nuovo sistema sui singoli Cantoni in base a un modello di calcolo per la media del biennio 2004/0516. Il bilancio globale mostra che, dotando come previsto i nuovi fondi perequativi, la maggior parte dei Cantoni finanziariamente forti subirà un aggravio. L'onere maggiore toccherà, con il 2,4 per cento del potenziale delle risorse, al Cantone finanziariamente più forte, ossia al Cantone di Zugo. Parallelamente, grazie in particolare alla compensazione dei casi di rigore, tutti i Cantoni finanziariamente deboli beneficeranno di uno sgravio. Il contributo maggiore sarà versato al Cantone di Uri, con il 6,3 per cento del potenziale delle risorse. Anche nell'ipotesi che gli sgravi e gli oneri supplementari saranno completamente compensati da una modifica degli introiti fiscali, le ripercussioni della NPC si limiteranno al solo onere fiscale medio dei Cantoni (cfr. tabella 2); sempre in base a questa ipotesi, l'onere fiscale medio17 del Cantone di Zugo slitterà da 15 a 17,4 punti percentuali.

16 17

636

Illustriamo più in dettaglio i calcoli e i risultati concernenti il bilancio globale 2004/05 nel n. 1.4.2.

Onere fiscale medio = introiti fiscali in per cento del potenziale delle risorse.

Zugo resterà in ogni caso, anche dopo il passaggio alla NPC, il Cantone con l'onere fiscale medio più basso. Gli altri Cantoni finanziariamente forti registreranno un aumento di 1 punto percentuale al massimo. L'introduzione della NPC, pertanto, non modificherà a breve termine le posizioni dei Cantoni in materia di concorrenza fiscale. A medio e lungo termine, comunque, essa dovrebbe migliorare ulteriormente la posizione dei Cantoni fiscalmente deboli e ciò grazie, soprattutto, alla sostituzione di sussidi vincolati mediante fondi compensativi svincolati. Ad ogni modo, anche i Cantoni finanziariamente forti a medio e lungo termine trarranno beneficio dall'abbassamento generale dell'onere fiscale che accompagnerà la NPC18.

Tabella 2 Aggravio netto dovuto all'introduzione della NPC in per cento del potenziale delle risorse e ripercussione massima sull'onere fiscale medio19 e sull'indice dell'onere fiscale medio20 sulla base del bilancio globale 2004/05 Onere fiscale Indice dell'onere fiscale Risultato netto in % del potenziale prima NPC con NPC prima NPC con NPC delle risorse ZH 0.3% 28.1% 28.5% 90.8 92.3 BE -0.7% 37.2% 36.5% 120.1 118.4 LU -0.7% 35.4% 34.7% 114.1 112.6 UR -6.3% 30.1% 23.8% 96.9 77.2 SZ 1.0% 18.5% 19.5% 59.7 63.3 OW -0.9% 30.1% 29.2% 97.0 94.6 NW 0.2% 19.8% 20.0% 64.0 65.0 GL -0.2% 23.7% 23.5% 76.4 76.3 ZG 2.4% 15.0% 17.4% 48.4 56.4 FR -0.8% 35.6% 34.8% 114.9 112.9 SO -2.0% 32.0% 30.0% 103.2 97.3 BS -0.1% 33.5% 33.5% 108.1 108.5 BL 0.2% 27.1% 27.3% 87.3 88.5 SH -0.3% 29.8% 29.6% 96.2 95.9 AR -0.6% 28.3% 27.7% 91.2 89.8 AI -2.2% 23.9% 21.7% 77.1 70.4 SG -1.8% 33.7% 31.8% 108.6 103.3 GR -0.2% 29.7% 29.4% 95.7 95.5 AG -0.7% 26.4% 25.7% 85.1 83.2 TG -1.7% 33.4% 31.7% 107.7 102.8 TI 0.4% 28.9% 29.2% 93.1 94.8 VD 0.0% 34.1% 34.1% 109.9 110.5 VS -0.9% 32.7% 31.8% 105.6 103.3 NE -0.4% 36.4% 36.0% 117.4 116.8 GE 0.6% 37.1% 37.7% 119.6 122.3 JU -0.9% 38.2% 37.3% 123.1 120.9 Totale Cantoni -0.2% 31.0% 30.8% 100.0 100.0 18 19 20

Si vedano inoltre, nel n. 3.3, le considerazioni sulle ripercussioni socioeconomiche della NPC.

Onere fiscale medio = introiti fiscali 2004/05 in per cento del potenziale delle risorse.

Indice dell'onere fiscale medio (indice dell'onere fiscale) = onere fiscale medio del Cantone in relazione alla media nazionale, moltiplicato per 100. Questo indice non è identico all'indice generale dell'onere fiscale così come espresso dalla statistica federale in merito. Quest'ultimo è calcolato sulla base di un metodo differenziato, non adatto alla valutazione della perequazione delle risorse.

637

Tenendo conto degli obiettivi del nuovo sistema, è possibile mantenere una quota del 72,5 per cento della somma globale a disposizione per la perequazione delle risorse e un rapporto tra componenti orizzontale e verticale del 70 per cento.

Per quanto concerne la ripartizione della somma che rimane (27,5 % del totale) tra i due fondi di compensazione degli oneri non sono state fornite indicazioni quantitative. Inoltre, per decidere della dotazione del primo quadriennio non sarà ancora possibile ricorrere ai risultati del rapporto sull'efficacia. Qualche indicazione può tuttavia già essere desunta da uno studio commissionato nel 2004 dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF)21: esso mostra che tra tutte le spese effettuate dai Cantoni nel 2001 e rilevanti per la compensazione degli oneri22, il 49 per cento circa è stato dettato da fattori geotopografici o sociodemografici e può pertanto essere definito un «onere».

Il restante 51 per cento è stato condizionato da altri fattori, come ad esempio la capacità fiscale e le preferenze politiche dei cittadini, oppure non può essere spiegato sulla base di considerazioni statistiche. Tra gli oneri, è possibile distinguere un 47 per cento legato a fattori geotopografici, un 28 per cento alla struttura demografica e un 25 per cento alla presenza di città polo.

A partire da questi valori, ci si chiede quale percentuale di questi oneri possa essere considerata un aggravio estremo ed essere di conseguenza caratterizzata come onere speciale. Vale la pena ricordare che gli oneri speciali non possono essere definiti obiettivamente. Si può comunque tentare di situarli in un'area al di sopra di un determinato valore soglia. L'estensione degli oneri speciali sarebbe pertanto dettata dagli indicatori e dal valore soglia scelti e potrebbe quindi aumentare o diminuire in loro funzione.

La perizia del 2004 ha posto, come valore soglia, il valore medio rispetto al numero di abitanti. Ricordiamo che, per motivi statistici, il valore soglia della compensazione in chiave geotopografica ha dovuto essere adeguato metodicamente. Tenuto conto di questi fattori, è possibile affermare che il 23 per cento degli oneri dei Cantoni può essere assegnato alla categoria «oneri speciali». Il 28 per cento di questi oneri speciali è dovuto a fattori geotopografici, il 27 per cento alla struttura demografica e il 45 per cento alla presenza di città polo (cfr. tabella 3).

21 22

638

Ecoplan, «Kostenrelevanz und Gewichtung von Indikatoren im Lastenausgleich», Berna 2004.

Spese rilevanti nette sono sostanzialmente le spese dei Cantoni e dei Comuni, più i relativi contributi federali ai Cantoni conformemente alla statistica federale delle finanze pubbliche. I gruppi principali 0 (amministrazione generale), 3 (cultura e tempo libero) e 9 (finanze e fiscalità) sono stati esclusi perché non adatti a definire gli oneri speciali. È così che, ad esempio, spese superiori nel settore dell'amministrazione generale non rispecchiano primariamente oneri speciali di natura geotopografica o sociodemografica, ma spesso bisogni legati a scelte politiche. Lo stesso vale per il settore cultura e tempo libero (gruppo principale 3), che è inoltre oggetto della cooperazione intercantonale sotto forma di compensazione degli oneri. Nel gruppo principale 8 (economia pubblica) sono stati calcolati solo i dati concernenti l'economia forestale. Le altre spese rispecchiano invece bisogni legati a scelte politiche (ad es. turismo o energia) oppure sono compiti federali (agricoltura). In singoli gruppi principali sono stati esclusi i settori che, con la NPC, diventeranno di esclusiva competenza federale e che pertanto non comporteranno più spese a livello cantonale. Nel gruppo principale 1 (sicurezza pubblica) sono pertanto considerate le spese per la difesa militare del Paese, nel gruppo principale 5 (benessere sociale) le spese per l'AVS e l'AI e nel gruppo principale 6 (trasporti) le spese per le strade nazionali.

Il paragone dettagliato tra oneri speciali e oneri nei singoli settori mostra che degli oneri di natura geotopografica, solo il 14 per cento può essere definito «onere speciale», mentre nel caso degli oneri delle città polo, questa quota giunge a toccare il 43 per cento. La quota di oneri speciali tra gli oneri legati alla struttura demografica corrisponde al 22 per cento. Le grandi differenze sono dovute al fatto che gli oneri delle città polo si concentrano solo in alcuni Cantoni densamente popolati (ZH, GE, BS), mentre gli oneri di natura geotopografica e quelli legati alla struttura demografica sono ripartiti equamente tra tutti i Cantoni.

Simulazioni di calcolo con altri valori soglia non modificano sostanzialmente un dato di fatto: gli oneri speciali delle città polo rappresentano la quota maggiore degli oneri speciali.

Tabella 3 Oneri, oneri speciali e pagamenti di compensazione nel 2001 Fattori geotopografici oneri 2001 in mio. di fr.

in % del totale oneri speciali 2001 (valore soglia = media ponderata) in mio. di fr.

in % del totale in % degli oneri compensaz. oneri 2001 in mio. di fr.

in % del totale in % degli oneri in % degli oneri speciali

Struttura demografica

Città polo

Totale

10'718 47%

6'343 28%

5'541 25%

22'602 100%

1'470 28% 14%

1'410 27% 22%

2'364 45% 43%

5'245 100% 23%

334 50% 3%

223 33% 4%

111 17% 2%

669 100% 3%

23%

16%

5%

13%

* = valori al netto del rincaro 2008

Malgrado i risultati statistici cui è giunto lo studio del 2004 sulla portata degli oneri speciali, per il primo quadriennio proponiamo di dotare in parti uguali i fondi destinati a compensare gli aggravi sociodemografico e geotopografico. Questi i motivi: ­

i mezzi finanziari destinati alla compensazione degli oneri sono limitati: nel rispetto del principio della neutralità dei costi, l'importo complessivo a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione deve corrispondere ai mezzi finanziari liberati dall'abrogazione del sistema precedente. D'altra parte, è impossibile ridurre la dotazione della perequazione delle risorse, a causa del valore soglia cui sottostà l'aiuto ai Cantoni finanziariamente deboli. Il rapporto reciproco che deve intercorrere tra perequazione orizzontale e perequazione verticale delle risorse impedisce inoltre che l'impatto per i Cantoni finanziariamente forti sia, rispetto a quello della Confederazione, eccessivamente importante. Di conseguenza, sarebbe possibile aumentare i versamenti destinati a compensare l'aggravio sociodemografico solo a scapito del fondo destinato all'aggravio geotopografico;

­

l'attuale indice «regione di montagna» va sostituito in modo appropriato: l'aggravio geotopografico sostituirà l'indice «regione di montagna», appli639

cato dal sistema di perequazione attualmente in vigore. Con una quota del 20 per cento nell'indice della capacità finanziaria, l'attuale indicatore ha un peso relativamente importante nel calcolo dei pagamenti perequativi ai Cantoni. Diminuire i fondi destinati a questo tipo di compensazione peggiorerebbe ulteriormente il risultato netto nel bilancio globale dei Cantoni di montagna, che già sopportano oneri superiori alla media. In alcuni Cantoni (ad es. OW, GR e VS) bisognerebbe intervenire versando pagamenti supplementari nell'ambito della compensazione dei casi di rigore, e ciò significherebbe che i fondi ad essa destinati andrebbero aumentati; ­

la LPFC non stabilisce nessun valore soglia per quanto riguarda una compensazione proporzionale di oneri speciali: poiché mancano obiettivi quantitativi, la prima definizione dell'ammontare dei fondi destinati alla compensazione degli oneri assumerà una connotazione politica molto maggiore rispetto alla determinazione dei fondi destinati alla perequazione delle risorse. Le dotazioni proposte sono approvate dalla maggior parte dei Cantoni: fino alla presentazione del primo rapporto sull'efficacia non sarà pertanto necessario effettuare adeguamenti in favore del fondo destinato all'aggravio sociodemografico. La LPFC esige tuttavia che le dotazioni per il secondo quadriennio siano analizzate sulla base dei risultati di questo rapporto e, se del caso, adeguate di conseguenza;

­

in generale: la portata assoluta degli oneri speciali costituisce solo uno dei possibili criteri di valutazione. Si tratta di intervenire nel caso di aggravi estremi. Questo significa che anche la capacità di sopportare questi aggravi da parte dei Cantoni interessati costituisce un fattore determinante.

Anche per quanto concerne la compensazione in chiave sociodemografica occorrerà, nel corso del primo quadriennio, rispettare la ripartizione dei fondi già applicata nei modelli di calcolo precedenti. In tal modo, essa coprirà 2/3 degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e 1/3 degli oneri speciali delle città polo. Lo stesso vale per la ripartizione dei fondi in chiave geotopografica.

Complessivamente, i fondi a disposizione per la compensazione degli oneri copriranno il 3 per cento degli oneri e il 13 per cento degli oneri speciali (cfr. tabella 3).

Se si considerano i singoli fondi perequativi, la suddivisione corrisponderà al 3 per cento degli oneri e al 23 per cento degli oneri supplementari per la compensazione geotopografica, al 4 per cento degli oneri e al 16 per cento degli oneri speciali per la compensazione sociodemografica e al 2 per cento degli oneri e al 5 per cento degli oneri speciali per la compensazione degli oneri speciali delle città polo.

640

Tabella 4 Somme destinate alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nel 2008 (contributi di base 2008­2011) in 1'000 franchi

Perequazione delle risorse Contributo della Confederazione (Art. 4 LPFC; perequazione verticale delle risorse) Contributo dei Cantoni finanziariamente forti (Art. 4 LPFC; perequazione orizzontale delle risorse)

1'798'569

1'258'998

Totale perequazione delle risorse Compensazione degli oneri da parte della Confederazione Compensazione dell'aggravio geotopografico (Art. 7 LPFC) Compensazione dell'aggravio sociodemografico (Art. 8 LPFC) Totale compensazione degli oneri Somma complessiva di compensazione di cui Confederazione (perequazione verticale e orizzontale delle risorse da parte della Confederazione) di cui Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse)

3'057'566

341'108 341'108 682'216 3'739'782

2'480'784 1'258'998

Gli importi per il 2008 corrispondono ai cosiddetti contributi di base per il periodo 2008­2011 secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LPFC. Negli anni 2009­2011 gli importi destinati alla perequazione delle risorse saranno adeguati alla variazione del potenziale delle risorse (art. 5 cpv. 2 LPFC), mentre quelli destinati alla compensazione degli oneri saranno adeguati al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC).

La tabella 5 illustra le ripercussioni finanziarie della NPC per la Confederazione, per l'insieme dei Cantoni e per le assicurazioni sociali AVS e AI nel 2008, anno di transizione, e negli anni successivi. Il principio della neutralità dei costi va rispettato rigorosamente solo nell'anno di entrata in vigore della NPC. Negli anni successivi, ci si scosterà da questo principio a causa della dinamica delle spese, che differisce nei singoli settori di compiti, del meccanismo di adeguamento della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri nonché della ridefinizione dei contributi di base (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 2 LPFC). Il piano finanziario prevede tuttavia che, tra il 2009 e il 2010, questi scarti saranno minimi, tanto per la Confederazione quanto per l'insieme dei Cantoni e per le assicurazioni sociali. Come ricordato sopra, i contributi di base per il quadriennio 2008­2011 saranno stabiliti a titolo definitivo fondandosi sulle cifre del piano finanziario. Spetterà al primo rapporto sull'efficacia verificare, sulla base del conto annuale 2008, che il principio della 641

neutralità dei costi sia effettivamente stato rispettato. Se si constateranno scarti considerevoli, occorrerà tenerne conto al momento di stabilire i contributi di base per il quadriennio successivo.

Tabella 5 Ripercussioni della NPC nel quadriennio 2008­2010 in milioni di franchi; (+) aggravio (-) sgravio Confederazione

2009

2008 in milioni

Compiti e quote dei Cantoni Nuovi strumenti di perequazione Saldo Confederazione (senza compensazione dei casi di rigore) Cantoni

-2'481 2'481

Saldo -2'586 2'532

0

-54

2'481 -2'481

Saldo 2'558 -2'532

2008

AVS/AI

0 2008

27

Saldo compiti e quote delle entrate Nuovi strumenti di perequazione verticale Saldo AVS/AI

0 0 0

Saldo 28 0 28

Totale Confederazione, Cantoni, AVS/AI

0

0

Variaz.

09-10 -32 79

2010 Variaz.

08-09 78 -51

Saldo 2'626 -2'610

Variaz.

09-10 67 -79

15

2009

in milioni

Saldo -2'618 2'610 -8

2009

in milioni Saldo compiti e quote delle entrate Nuovi strumenti di perequazione verticale Saldo Cantoni (senza compensazione dei casi di rigore)

2010 Variaz.

08-09 -105 51

2010 Variaz.

08-09 28 0

Saldo -7 0 -7

Variaz.

09-10 -35 0

0

Nell'autunno del 2007, nel quadro dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), determineremo, sulla base degli ultimi dati a disposizione, gli importi per il 2008 della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri per i singoli Cantoni. L'ordinanza fornirà altresì indicazioni dettagliate concernenti l'adeguamento annuale, previsto dagli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC, delle somme per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e disciplinerà inoltre il rilevamento dei dati e il controllo della qualità come pure l'allestimento del rapporto sull'efficacia. Verrà aggiornata annualmente.

I dati provvisori relativi all'indice delle risorse e all'indice degli oneri sono disponibili ora unicamente per l'anno di riferimento 200623. Si fondano in parte ancora su proiezioni24: devono pertanto essere interpretati con molta prudenza. La tabella 6 illustra i versamenti di compensazione. Essi si basano sull'ipotesi che i contributi di base per il 2008 vengano pagati conformemente all'indice stimato per il 2006.

23

24

642

Per quanto concerne l'indice delle risorse, si distingue tra anno di riferimento e anni di calcolo. L'anno di riferimento corrisponde all'anno per il quale l'indice funge da base per la perequazione delle risorse. L'indice delle risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni di calcolo consecutivi; tuttavia, per motivi statistici, il primo anno di calcolo risale a sette anni prima dell'anno di riferimento mentre l'ultimo a quattro anni prima. L'indice delle risorse del 2006 si basa dunque sugli anni di calcolo 2000­2002.

Cfr. quanto spiegato nel n. 1.4.2.2.

Ribadiamo che queste cifre, rispetto ai versamenti che avranno effettivamente luogo nel 2008, sono una semplice proiezione.

Tabella 6 Simulazione dei versamenti per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributi di base 2008, indice 2006) in 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone; (-) sgravio Cantone

Cantone IR 2006 131.5 1 ZH 72.5 2 BE 73.2 3 LU 60.9 4 UR 123.1 5 SZ 68.4 6 OW 127.1 7 NW 76.2 8 GL 226.5 9 ZG 69.4 10 FR 74.6 11 SO 137.8 12 BS 105.2 13 BL 87.4 14 SH 82.3 15 AR 83.7 16 AI 78.3 17 SG 85.1 18 GR 91.1 19 AG 73.3 20 TG 111.6 21 TI 99.7 22 VD 69.2 23 VS 87.1 24 NE 155.9 25 GE 65.6 26 JU 100.0 Totale

PR 2006 somme somme CAS_A_C versate ricevute CAG 2006 2006 539'530 0 0 -41'409 0 -932'011 -20'330 0 0 -326'472 -7'085 0 0 -60'530 -10'340 0 41'425 0 -6'002 0 0 -40'002 -5'776 0 14'049 0 -1'335 0 0 -29'345 -4'989 -28 175'153 0 -84 0 0 -281'875 -14'161 0 0 -208'667 0 0 99'540 0 0 -25'184 18'612 0 0 0 0 -19'622 0 -1'911 0 -24'913 -17'445 0 0 -6'032 -7'951 0 0 -298'333 -2'368 0 0 -66'968 -131'965 0 0 -82'237 0 0 0 -212'466 -4'163 0 49'770 0 -13'313 -20'463 0 -343 0 -59'026 0 -325'436 -67'934 0 0 -46'442 -21'999 -10'292 320'920 0 0 -68'737 0 -95'872 -3'869 -355 1'258'998 -3'057'566 -341'108 -227'405

CAS_F 2006 -59'177 -427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20'835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3'085 0 0 -30'179 0 -113'703

Totale 438'944 -952'768 -333'558 -70'870 35'422 -45'777 12'713 -34'362 175'069 -296'036 -208'667 53'521 18'612 -21'534 -42'358 -13'983 -300'701 -198'933 -82'237 -216'629 15'994 -62'453 -393'370 -78'733 222'005 -100'096 -2'480'784

Indice GFS secondo PR

125.7 85.6 85.8 84.5 118.8 84.9 122.1 86.5 203.1 85.1 86.1 130.8 104.2 91.0 88.6 89.2 87.2 89.9 93.1 85.8 109.5 99.7 85.1 90.8 145.5 84.6

IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica delle città polo; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico: GFS = Gettito fiscale standard

Il cosiddetto bilancio globale della NPC illustra le ripercussioni finanziarie complessive del passaggio al nuovo regime (soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale, nuovi strumenti di perequazione) sui singoli Cantoni e settori di compiti. Il bilancio globale si riferisce però al passato e consente solo in parte di valutare gli aggravi e gli sgravi concreti per i singoli Cantoni nell'anno di transizione. Sarebbe certo auspicabile pronosticare le ripercussioni della NPC per l'anno di introduzione (verosimilmente il 2008): l'elevata quantità di dati da prevedere e di ipotesi da formulare, unitamente all'orizzonte temporale lungo (più di due anni), comportano tuttavia un potenziale di errore assai cospicuo. In particolare sarebbero avvolte da un velo di incertezza le previsioni relative alla capacità finanziaria e al potenziale di risorse per i singoli Cantoni. Il bilancio globale della NPC si fonda pertanto sugli anni di riferimento 2004 e 200525.

25

Cfr. n. 1.4.2

643

1.4.1.3

La dinamica dei nuovi strumenti di perequazione

Per quanto concerne la dinamica dei nuovi strumenti di perequazione, le proiezioni consentono di rispondere alle seguenti domande: 1.

l'indice delle risorse subirà variazioni annue significative?

2.

ipotizzando una somma di compensazione costante, l'ammontare dei pagamenti di compensazione subirà variazioni annue significative?

3.

come evolveranno nel tempo i pagamenti di compensazione tenuto conto dell'adeguamento annuale di cui agli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC?

Per fornire una risposta a queste domande, occorre analizzare l'evoluzione dell'indice delle risorse negli anni di riferimento 1998­2006. Poiché attualmente non sono disponibili tutti i rilevamenti dei dati di base necessari per il calcolo del potenziale di risorse, gli indici che figurano in questo numero sono parzialmente basati su proiezioni26 e vanno pertanto interpretati con cautela. Inoltre, bisogna considerare che a partire dal 2003 il potenziale delle risorse comprende i redditi tassati alla fonte e che quindi tra gli anni di calcolo 2002 e 2003 si riscontra una lieve discontinuità strutturale in alcuni Cantoni.

L'allegato 5 riassume i risultati di questi calcoli. La tabella 7 illustra le variazioni annue dell'indice delle risorse e dell'ammontare dei pagamenti di compensazione nell'ipotesi di una somma di compensazione costante nel 2008 sulla base della tabella 4 (volume compensativo di complessivi 3,7 mia. di fr.).

L'analisi dell'indice delle risorse mostra che i valori registrano in media un incremento o una diminuzione annuale di 2,1 punti. I risultati differiscono però sensibilmente da Cantone a Cantone. Variazioni relativamente importanti si registrano in generale nei piccoli Cantoni e nei Cantoni in cui il potenziale di risorse presenta una tendenza chiaramente positiva o negativa (cfr. allegato 5 e tabella 7).

La variazione della perequazione delle risorse non permette paragoni intercantonali appropriati a causa delle enormi differenze di taglia economica tra i Cantoni. Rispetto ai dati della tabella 6 (simulazione dei versamenti per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 2008, indice 2006), i risultati forniscono tuttavia indicazioni sulle variazioni dei versamenti di compensazione previsti sino al passaggio alla NPC. Se si ipotizza una variazione annua media dell'indice delle risorse come illustrata dalla tabella 7, i pagamenti di compensazione aumenteranno o diminuiranno per un importo non superiore al doppio di quanto previsto dalla stessa tabella. Per il Cantone di Lucerna, ad esempio, l'importo della perequazione delle risorse nel 2008 sarà superiore o inferiore al massimo di 26 milioni rispetto all'importo indicato nella tabella 6, purché il potenziale di risorse non subisca una variazione annua superiore a 1,1 punti.

26

644

Cfr. quanto spiegato nel n. 1.4.2.2

Tabella 7 Variazione annua media dei versamenti per la perequazione delle risorse negli anni 1998­2006, nell'ipotesi di una somma di compensazione costante Perequazione verticale delle risorse: 1799 mio. di fr.

Perequazione orizzontale delle risorse: 1259 mio. di fr.

1 ZH 2 BE 3 LU 4 UR 5 SZ 6 OW 7 NW 8 GL 9 ZG 10 FR 11 SO 12 BS 13 BL 14 SH 15 AR 16 AI 17 SG 18 GR 19 AG 20 TG 21 TI 22 VD 23 VS 24 NE 25 GE 26 JU Valore medio

Indice delle risorse +/- 0.9 +/- 1.0 +/- 1.1 +/- 2.1 +/- 6.0 +/- 1.7 +/- 1.9 +/- 4.0 +/- 5.5 +/- 0.7 +/- 1.8 +/- 3.0 +/- 1.7 +/- 1.6 +/- 1.4 +/- 1.7 +/- 1.3 +/- 3.2 +/- 1.4 +/- 1.4 +/- 2.4 +/- 1.3 +/- 0.8 +/- 1.0 +/- 3.2 +/- 1.3 +/- 2.1

Perequazione Perequazione Perequazione delle risorse in delle risorse delle risorse percento delle (in 1'000 per abitante entrate fiscali* franchi) (in franchi) 2003 +/- 21'004 +/- 17 +/- 0.2% +/- 33'437 +/- 35 +/- 0.5% +/- 12'848 +/- 37 +/- 0.6% +/- 3'783 +/- 110 +/- 2.3% +/- 13'646 +/- 105 +/- 2.2% +/- 2'688 +/- 83 +/- 1.6% +/- 1'055 +/- 28 +/- 0.4% +/- 6'377 +/- 167 +/- 3.3% +/- 5'388 +/- 54 +/- 0.7% +/- 15'321 +/- 63 +/- 1.0% +/- 14'238 +/- 58 +/- 0.9% +/- 7'632 +/- 40 +/- 0.4% +/- 7'466 +/- 29 +/- 0.4% +/- 2'866 +/- 39 +/- 0.6% +/- 2'158 +/- 41 +/- 0.7% +/- 1'565 +/- 106 +/- 2.1% +/- 18'309 +/- 41 +/- 0.6% +/- 16'890 +/- 89 +/- 1.3% +/- 14'782 +/- 27 +/- 0.5% +/- 16'960 +/- 74 +/- 1.2% +/- 15'069 +/- 48 +/- 0.7% +/- 25'627 +/- 40 +/- 0.5% +/- 19'169 +/- 70 +/- 1.3% +/- 9'653 +/- 58 +/- 0.8% +/- 10'898 +/- 26 +/- 0.2% +/- 7'201 +/- 107 +/- 1.7% +/- 61 +/- 1.0%

I valori relativi alla perequazione delle risorse per abitante registrano in media un incremento o una diminuzione di circa 61 franchi l'anno. Come per le variazioni dell'indice delle risorse, anche per le variazioni della perequazione delle risorse i risultati differiscono sensibilmente da Cantone a Cantone. Per motivi matematici, le variazioni della perequazione delle risorse non sono proporzionali alle variazioni dell'indice delle risorse. Esse sono di regola maggiori per i Cantoni finanziariamente deboli, per i quali gli importi di compensazione sono più elevati (perequazione orizzontale e verticale delle risorse) che per i Cantoni finanziariamente forti (solo perequazione orizzontale delle risorse). Inoltre, per effetto del versamento progressivo, le variazioni della perequazione delle risorse risultano per i Cantoni finanzia645

riamente più deboli troppo sproporzionate rispetto alle variazioni dell'indice delle risorse. I versamenti di compensazione possono essere considerati relativamente stabili. Se si tiene conto di tutti i Cantoni, la variazione annua media dei contributi equivale all'1 per cento delle entrate fiscali complessive di Cantoni e Comuni.

I versamenti destinati alla compensazione degli oneri sono molto stabili poiché sono basati su indicatori strutturali che di per sé non registrano variazioni annue o, altrimenti, solo minime.

Tabella 8 Variazione annua media dei versamenti per la compensazione delle risorse negli anni 1998­2006, nell'ipotesi di un'entrata in vigore della NPC nel 1998

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

Indice delle risorse +/- 0.9 +/- 1.0 +/- 1.1 +/- 2.1 +/- 6.0 +/- 1.7 +/- 1.9 +/- 4.0 +/- 5.5 +/- 0.7 +/- 1.8 +/- 3.0 +/- 1.7 +/- 1.6 +/- 1.4 +/- 1.7 +/- 1.3 +/- 3.2 +/- 1.4 +/- 1.4 +/- 2.4 +/- 1.3 +/- 0.8 +/- 1.0 +/- 3.2 +/- 1.3

Valore medio * Cantoni e Comuni

+/- 2.1

Perequazione Perequazione delle risorse delle risorse (in 1'000 per abitante (in franchi) franchi) +/- 31'813 +/- 25 +/- 52'034 +/- 55 +/- 18'102 +/- 50 +/- 5'054 +/- 148 +/- 14'137 +/- 115 +/- 2'316 +/- 71 +/- 1'481 +/- 38 +/- 7'289 +/- 189 +/- 11'799 +/- 95 +/- 17'448 +/- 67 +/- 17'605 +/- 72 +/- 5'928 +/- 30 +/- 6'895 +/- 26 +/- 3'552 +/- 49 +/- 3'118 +/- 59 +/- 1'077 +/- 76 +/- 25'927 +/- 56 +/- 19'557 +/- 104 +/- 19'170 +/- 36 +/- 22'140 +/- 94 +/- 16'581 +/- 54 +/- 27'115 +/- 44 +/- 8'716 +/- 32 +/- 7'363 +/- 45 +/- 21'838 +/- 49 +/- 6'945 +/- 100

Perequazione delle risorse in percento delle entrate fiscali* 2003 +/- 0.3% +/- 0.9% +/- 0.8% +/- 3.1% +/- 2.3% +/- 1.4% +/- 0.6% +/- 3.8% +/- 1.5% +/- 1.1% +/- 1.1% +/- 0.3% +/- 0.4% +/- 0.8% +/- 1.0% +/- 1.4% +/- 0.9% +/- 1.5% +/- 0.6% +/- 1.6% +/- 0.8% +/- 0.6% +/- 0.6% +/- 0.6% +/- 0.4% +/- 1.6%

+/- 68

+/- 1.2%

La tabella 8 illustra la variazione media dei versamenti di compensazione nell'ipotesi che la NPC fosse entrata in vigore nel 1998. Gli importi di compensazione disponibili si basano dunque sul bilancio globale 1998 e vengono adeguati conformemente agli articoli 5 capoverso 2 e 9 capoverso 2 LPFC. Secondo il bilancio 646

globale 1998, la soppressione dei versamenti previsti dal sistema fa beneficiare la Confederazione di uno sgravio di 2,2 miliardi di franchi. Come previsto per l'anno dell'entrata in vigore, di questo importo una quota del 72,5 è destinata alla perequazione delle risorse e una quota del 27,5 per cento alla compensazione degli oneri, di cui la metà deve essere messa a disposizione per compensare l'aggravio geotopografico e l'altra metà per compensare l'aggravio sociodemografico. La perequazione orizzontale delle risorse corrisponde al 70 per cento della perequazione verticale delle risorse. Questo significa che per la perequazione delle risorse sarebbe disponibile una somma complessiva di 2,7 miliardi di franchi (1,6 mia. per la perequazione verticale e 1,1 mia. per la perequazione orizzontale). La differenza di questa simulazione rispetto a quella della tabella 7 consiste nel fatto che i versamenti di compensazione variano parallelamente al potenziale di risorse e dunque allo sviluppo economico in Svizzera e nei Cantoni finanziariamente forti, ragion per cui essi mostrano una tendenza all'aumento. Non stupisce quindi che nella maggior parte dei Cantoni le variazioni annue medie dei versamenti di compensazione sono leggermente superiori rispetto a quelle che si registrano nell'ipotesi di una somma di compensazione costante. La variazione media dei versamenti di compensazione di tutti i Cantoni è quantificabile in 68 franchi per abitante e nell'1,2 per cento delle entrate fiscali di Cantoni e Comuni. Il suo valore è pertanto solo leggermente superiore ai valori che si ottengono in caso di una somma di compensazione costante (tabella 7).

1.4.1.4

La dinamica delle spese nei settori di compiti dissociati dalla NPC

Con il bilancio globale 2004/05 e con il calcolo di massima 2008 per la dotazione dei nuovi settori di compensazione viene elaborata un'«istantanea» delle modifiche del flusso di pagamenti derivate dal trasferimento dei compiti, paragonando il nuovo sistema con la realtà di fatto. Né bilancio globale, né calcolo di massima possono però tener conto degli sviluppi futuri delle voci relative alle entrate e alle uscite.

Lo sviluppo futuro dei compiti viene determinato essenzialmente da fattori esterni o, negli ambiti sui quali è possibile esercitare un influsso, da decisioni politiche. Le considerazioni che seguono si concentrano pertanto in particolare da un lato sull'analisi dei fattori esterni e dall'altro sulla valutazione delle possibilità di influire direttamente sullo sviluppo dei compiti. Essendo molto difficile fare previsioni attendibili per il futuro, ci si limiterà a un'analisi globale sulla base degli sviluppi registrati in passato e dell'evoluzione probabile per il futuro immediato. I risultati dell'analisi possono essere riassunti come segue: ­

nell'ambito delle assicurazioni sociali AVS e AI viene a cadere l'attuale cofinanziamento dei Cantoni. La dinamica delle uscite relative alle rendite e alle altre prestazioni individuali grava pertanto sulla Confederazione e sulle assicurazioni sociali, mentre i Cantoni si assumono il finanziamento complessivo del settore delle scuole speciali e delle istituzioni per persone invalide. A causa dei fattori esterni la dinamica delle uscite in questo ambito dovrebbe tendenzialmente ripercuotersi sulla Confederazione e sulle assicurazioni sociali. Nel caso delle prestazioni complementari bisogna al contrario attendersi, a causa della dissociazione parziale che si è deciso di introdurre (garanzia del minimo esistenziale prevalentemente compito federale, costi relativi a malattia e invalidità invece questioni esclusivamente canto647

nali), un onere supplementare per i Cantoni: poco meno del 60 per cento delle uscite relative alle prestazioni complementari è destinato a persone ospiti di istituti. I relativi costi incidono pertanto direttamente su questa voce di spesa. In questo settore della sicurezza sociale un ruolo molto importante spetterà alle misure di ordine politico; ­

a seguito della soluzione decisa dal Parlamento nell'ambito della legislazione esecutiva della NPC per finanziare la riduzione dei premi delle casse malati, la Confederazione dovrà farsi carico di parte delle uscite causate in quest'ambito dall'aumento dei costi della salute. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) valuta che l'incremento dei costi legati alla salute dovrebbe aggirarsi attorno al 5 per cento all'anno. La soluzione per cui si è optato dovrebbe portare, se paragonata all'evoluzione dei contributi federali sulla base del decreto federale del 10 marzo 2005 (aumento annuo dei contributi federali dell'1,5%), a una maggiore partecipazione della Confederazione all'aumento dei costi provocato dalla riduzione dei premi. Anche i Cantoni, a causa dell'aumento del numero degli aventi diritto, dovranno attendersi un cambiamento, dato che i costi della salute aumentano più rapidamente dei redditi. Questo effetto è osservabile però già con la regolamentazione vigente e non dipende pertanto dalla soluzione per il finanziamento prevista dalla nuova NPC;

­

la dinamica nel settore delle imposte federali dirette è tendenzialmente favorevole alla Confederazione nel caso di crescita economica positiva. Occorre tuttavia tener conto che questa evoluzione subirà l'influsso delle modifiche del diritto fiscale materiale: di quelle già decise e di quelle che, con ogni probabilità, verranno introdotte in futuro. Un effetto calmiere risulta anche dalla compensazione periodica delle conseguenze della progressione a freddo;

­

nell'ambito dei trasporti su strada l'incremento del traffico (ampliamento nell'ambito del fondo infrastrutturale) riguarda soprattutto le strade nazionali, che sulla scorta della NPC diventano compito esclusivamente federale.

Sempre più vetuste e sempre più sollecitate, le strade nazionali dovranno, nei prossimi anni, essere in larga misura ristrutturate. In questo caso i margini di intervento di una decisione politica sono estremamente ridotti. In virtù di queste considerazioni, è possibile pronosticare in quest'ambito una dinamica delle uscite che comporterà oneri supplementari per la Confederazione.

In conclusione è possibile costatare che, pur essendo possibile prevedere differenti dinamiche delle spese, queste non si ripercuoteranno in maniera unitaria a vantaggio o svantaggio della Confederazione o dei Cantoni. Non bisogna dimenticare che si è di fronte a uno sviluppo determinato in parte anche da decisioni di ordine politico e difficile pertanto da diagnosticare con sicurezza. Sarà compito dei primi due rapporti sull'efficacia analizzare i compiti rilevanti per la NPC alla luce della dinamica delle spese e discutere le conclusioni a cui si sarà giunti.

648

1.4.2

Il bilancio globale della NPC 2004/05

1.4.2.1

Funzione e significato

Il bilancio globale della NPC mostra le ripercussioni finanziarie dirette del passaggio al nuovo regime nei singoli Cantoni in un determinato anno di riferimento. Esso costituisce la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore ai sensi dell'articolo 19 capoverso 5 LPFC27. Ulteriori analisi del bilancio globale forniscono chiarimenti sulle modalità di cambiamento del volume e della struttura dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni, dei mezzi disponibili dei Cantoni e dell'effetto di ripartizione in senso stretto della perequazione finanziaria.

Il bilancio globale poggia di massima sul seguente quesito: Quali sarebbero stati gli aggravi e gli sgravi finanziari della Confederazione e dei Cantoni se la NPC fosse stata introdotta negli anni di riferimento (ossia negli anni 2004/2005)?

Per valutare i risultati del bilancio globale occorre considerare che, diversamente dall'approccio dinamico della perequazione delle risorse e degli oneri, si tratta di un modello di calcolo e di un'istantanea degli anni di riferimento. Come illustrato qui di seguito, il bilancio globale non mostra però l'aggravio e lo sgravio effettivo dei Cantoni dovuto alla NPC nell'anno di passaggio.

Il calcolo del bilancio globale non può che fondarsi su numerose ipotesi. Ciò deriva dal fatto che esso paragona due diversi regimi (di perequazione finanziaria e di ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), ossia quello attuale e quello dopo il passaggio alla NPC che non saranno mai in vigore contemporaneamente. Per questo motivo è indispensabile che almeno i nuovi trasferimenti siano stimati conformemente alla NPC.

Il bilancio globale si fonda sui trasferimenti previsti dal sistema in vigore effettivamente operati e presenta la situazione dopo il passaggio alla NPC con l'ausilio di modelli di calcolo. Prendere in considerazione i trasferimenti effettivi previsti dal sistema in vigore impone nondimeno di situare nel passato gli anni di riferimento del bilancio globale. Come già precisato nel numero precedente, sarebbe senz'altro ipotizzabile calcolare un bilancio globale per l'anno di introduzione 2008. Oltre alla stima dei nuovi trasferimenti secondo la NPC, questo modo di procedere esigerebbe però anche di analizzare i trasferimenti secondo la legislazione in vigore. Andrebbero pertanto introdotte
ulteriori eccezioni, segnatamente per quanto concerne l'indice della capacità finanziaria: ciò comporterebbe un elevato margine di incertezza e ridurrebbe di conseguenza considerevolmente il valore orientativo del bilancio globale.

Il bilancio globale è pertanto riferito al passato e consente unicamente di trarre conclusioni limitate sugli aggravi e gli sgravi concreti al momento del passaggio effettivo alla NPC. Nonostante questa riserva, si tratta di uno strumento adeguato per valutare il cambiamento di sistema e determinare la compensazione dei casi di rigore.

27

Cfr. n. 1.5

649

Non da ultimo, occorre considerare che il bilancio globale illustra unicamente le ripercussioni finanziarie dirette prodotte dalla dissociazione dei compiti e dall'introduzione del nuovo sistema di perequazione. Esso non contempla l'utile in termini di efficienza che risulta indirettamente alla Confederazione e ai Cantoni dal passaggio da sussidi a destinazione vincolata a sussidi a destinazione libera, dall'introduzione di accordi di programma e da una più intensa cooperazione intercantonale. Questo potenziale di ottimizzazione a livello di adempimento di compiti dello Stato avrà a medio e lungo termine ripercussioni positive sulla forza economica, sull'attrattiva delle infrastrutture e sull'onere fiscale della Svizzera e dei Cantoni. Il bilancio globale, inoltre, non quantifica l'utile in termini di benessere che risulterà dalla fornitura di prestazioni vicine ai cittadini e attente ai loro bisogni. Nel quadro della NPC i Cantoni assumeranno una maggior quantità di mansioni in numerosi settori di competenza statale. Nel contempo essi disporranno di maggiori mezzi finanziari svincolati. Ciò consentirà loro di orientare più precisamente le prestazioni dello Stato in base agli effettivi bisogni dei cittadini. Nel numero 3.3, che si occupa delle ripercussioni del progetto a livello macroeconomico, forniamo indicazioni sugli utili che è dato prevedere.

Il bilancio globale, infine, non si occupa dei pagamenti straordinari risultanti dal sistema di contributi posticipati nel corso degli anni di passaggio alla NPC, presi in considerazione e disciplinati a parte (cfr. n. 1.8.3).

1.4.2.2

Principi di calcolo

Gli anni 2004 e 2005 valgono come anni di riferimento per il presente bilancio globale. Per determinare gli aggravi e gli sgravi nel quadro della dissociazione dei compiti sono pertanto presi primariamente in considerazione dati concernenti questo biennio. Allo scopo di evitare oscillazioni estreme, nel caso delle spese cantonali destinate a investimenti viene calcolata una chiave di ripartizione costante sulla durata degli anni di riferimento, in funzione dei valori medi sull'arco di cinque anni (2001­2005). I contributi totali effettivi della Confederazione ai Cantoni negli anni di riferimento sono successivamente ripartiti sui Cantoni in funzione di questa chiave. I dati relativi alla dissociazione dei compiti sono stati rilevati presso i competenti servizi della Confederazione; le amministrazioni cantonali ne hanno verificato la plausibilità. Le spese secondo il regime attuale corrispondono ai dati dei conti consuntivi della Confederazione, nonché ai conti di esercizio delle assicurazioni sociali.

Per quanto concerne il calcolo delle ripercussioni della nuova ripartizione dei compiti valgono i medesimi principi illustrati nel capitolo concernente i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri: ­

i compiti che nel quadro della NPC diventano di esclusiva responsabilità federale (compiti della Confederazione) determinano uno sgravio dei Cantoni al momento del passaggio al nuovo sistema;

­

i compiti che nel quadro della NPC diventano di esclusiva responsabilità cantonale (compiti dei Cantoni) determinano un aggravio dei Cantoni;

­

nel caso dei compiti comuni che continuano a essere assunti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, gli aggravi e gli sgravi dipendono dalla soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità

650

finanziaria, nonché dal volume residuo di contributi della Confederazione rispetto alla regolamentazione in vigore.

L'ultimo punto si applica per analogia anche alle quote parte dei Cantoni agli introiti fiscali della Confederazione.

Nel caso di diversi compiti i dati relativi sono stati adeguati per motivi tecnici.

Vanno menzionati in particolare i seguenti settori: Contributi alla costruzione e alla gestione di istituti per persone invalide, di laboratori o di centri diurni, nonché per scuole speciali I contributi che l'AI versa attualmente per la costruzione e la gestione di istituti per persone invalide saranno in futuro assicurati dai Cantoni. Nel quadro della collaborazione intercantonale mediante compensazione degli oneri si prevede inoltre un pieno risarcimento delle sistemazioni fuori Cantone. Per rappresentare correttamente nel bilancio globale l'onere che deriva ai Cantoni dall'assegnazione di questo compito è stato effettuato uno speciale rilevamento delle sistemazioni intracantonali ed extracantonali e dei costi che dovrebbero derivarne. I contributi globali dell'AI soppressi negli anni di riferimento sono ripartiti sui Cantoni in funzione del domicilio.

Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie La NPC introduce una dissociazione parziale a livello di contributi della Confederazione alla riduzione dei premi dell'assicurazione malattie. D'ora in poi la Confederazione vi parteciperà con un importo corrispondente al 25 per cento dei costi della salute per il 30 per cento della popolazione. Il contributo complessivo è ripartito in funzione della popolazione dei Cantoni. Rispetto all'ordinamento precedente, la NPC determina complessivamente una riduzione del contributo della Confederazione, ragione per la quale essa si traduce in un aggravio per i Cantoni a livello di bilancio globale.

La revisione parziale del 18 marzo 2005 della legge sull'assicurazione malattie (LAMal)28, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, comporterà fino al momento del passaggio alla NPC un aumento di 200 milioni di franchi del contributo della Confederazione. Ciò significa che ­ a causa di questo importo ­ nell'anno del passaggio alla NPC i Cantoni saranno effettivamente gravati maggiormente di quanto dicono i dati degli anni di riferimento 2004 e 2005. Per tenere conto di questo onere supplementare,
nel bilancio globale i contributi secondo la legislazione in vigore per gli anni 2004 e 2005 sono corretti verso l'alto di 200 milioni di franchi. In questo modo il bilancio globale tiene conto delle ripercussioni delle modifiche di legge che saranno in vigore al momento del passaggio alla NPC.

Fondo infrastrutturale Il fondo infrastrutturale influenza la NPC a duplice titolo. Da un canto le spese per il traffico d'agglomerato sono sospese per la durata del fondo. D'altra parte l'indice di ripartizione del contributo forfettario per la costruzione e la manutenzione delle strade principali è adeguato a favore delle regioni periferiche e delle zone di montagna. La legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato e per la rete di strade nazionali (LFIT), nonché per le strade principali delle zone di montagna e delle regioni periferiche, è stata varata dal Parlamento il 6 otto28

RS 832.10

651

bre 2006; la sua entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2008, contemporaneamente a quella della NPC. Si tratta di modifiche di legge che al momento del passaggio alla NPC saranno probabilmente entrate in vigore e che pertanto vanno integrate al bilancio globale. Esso terrà quindi conto della sospensione dei contributi al traffico d'agglomerato all'infuori del fondo infrastrutturale. Nel caso delle strade principali, se si fosse applicata la nuova chiave di ripartizione nel bilancio globale, si sarebbe dovuto versare ai Cantoni che ne beneficiano e che, nel contempo, beneficiano della compensazione dei casi di rigore, un contributo più basso di quest'ultima, in modo da bilanciare l'importo più elevato da essi percepito nel settore delle strade principali. L'effetto ricercato adeguando la chiave di ripartizione sarebbe in tal modo venuto a mancare. Per quanto concerne i contributi forfettari alle strade principali, di conseguenza, nel bilancio globale è stata applicata la chiave di ripartizione originaria della NPC. Occorre tuttavia tener presente che la chiave di ripartizione impiegata ora nel bilancio globale non corrisponde alla chiave effettiva per il 2008.

Quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale La NPC sopprime la graduazione dei 3/8 della quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale in funzione della capacità finanziaria. In futuro l'intera quota parte dei Cantoni ­ 2/3 dell'utile della BNS ­ sarà ripartita tra loro in funzione del rispettivo numero di abitanti. L'inclusione degli utili della Banca nazionale nel bilancio globale influenza gli effetti orizzontali dell'attuale perequazione finanziaria e quindi la compensazione dei casi di rigore. Tuttavia né l'importo complessivo della distribuzione né la somma totale per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri verranno modificati.

In seguito allo smantellamento degli accantonamenti accumulati durante gli anni precedenti, gli utili della Banca nazionale distribuiti negli anni 2004 e 2005 sono particolarmente elevati. Questa distribuzione supplementare di 1,3 miliardi di franchi all'anno è sancita nella convenzione del 5 aprile 2002, secondo la quale le riserve di distribuzione pari a complessivi 13 miliardi di franchi devono essere smantellate nel periodo compreso tra il 2003 e il
2012. Nel 2005 sono stati inoltre distribuiti 300 milioni supplementari di franchi provenienti dal reddito degli attivi disponibili (vendita di riserve di oro) del 2004. La BNS ritiene dal canto suo che questo livello di distribuzione non potrà essere mantenuto a lunga scadenza. A più lungo termine, ossia a partire dall'anno di pagamento 2014, potrà ancora essere versato circa 1 miliardo di franchi all'anno (666 mio. per i Cantoni).

Se si considerassero le sole quote effettive degli anni 2004 e 2005, si fornirebbe pertanto un'immagine distorta delle ripercussioni attese con il passaggio alla NPC.

In particolare si indurrebbe a credere che ai Cantoni beneficiari della compensazione dei casi di rigore sarebbero assegnate quote elevate ben oltre il 2013. Dato che la compensazione dei casi di rigore durerà al massimo 28 anni, per sostituire la soppressione della graduazione orizzontale delle quote di utili della BNS in funzione della capacità finanziaria occorre pertanto introdurre valori corrispondenti alle aspettative di distribuzione dei Cantoni durante questo periodo.

A tale scopo le ripercussioni sulla capacità finanziaria dei Cantoni attese annualmente dalle loro quote agli utili della BNS sono calcolate per il periodo 2008­2035 e poi sommate una volta sottratto il valore attuale del 2008. Il tasso di sconto fino al 2015 (per i primi 8 anni della compensazione dei casi di rigore) è del 5 per cento e aumenta successivamente del 5 per cento all'anno conformemente alla riduzione della 652

compensazione dei casi di rigore. L'effetto annuo a livello di perequazione delle finanze è di 238 milioni di franchi fino al 2013 e di 95 milioni di franchi successivamente. Da questo calcolo risulta, a livello di bilancio globale, un effetto annuo medio di perequazione finanziaria di 158 milioni di franchi, corrispondente a una quota dei Cantoni pari a circa 1,1 miliardi di franchi.

Potenziale delle risorse Nel calcolo del potenziale delle risorse si tratterà di tener conto correttamente del ritardo tra il momento del rilevamento dei dati e il momento della loro analisi. Inoltre occorrerà attenersi all'articolo 3 capoverso 4 LPFC, secondo il quale il potenziale di risorse di un determinato anno è calcolato di volta in volta sulla scorta della base imponibile aggregata (BIA) degli ultimi tre anni disponibili. La tabella 9 espone i corrispondenti indici delle risorse per il bilancio globale 2004/05 (coerenti dal profilo temporale) e i dati sui quali essi si fondano. Riproduce inoltre, a titolo di confronto, i corrispondenti indici della capacità finanziaria, sui quali poggiano le spese e le quote dei Cantoni negli anni 2004 e 2005 secondo il sistema attualmente in vigore. Il rilevamento coerente dal profilo temporale si applica per analogia alla compensazione degli oneri da parte della Confederazione, nel cui caso sono utilizzati di volta in volta i dati degli ultimi tre anni teoricamente disponibili.

Tabella 9 Bilancio globale 2004/05, indici e dati di base Anno di riferimento

Indici

Anni di calcolo* **

2004

Indice della capacità finanziaria 2004/05

(1999), 2000, 2001, (2002)

Indice delle risorse 2004

BIA 1998­2000

Indice degli oneri 2004

2001

Indice della capacità finanziaria 2004/05

(1999) 2000, 2001, (2002)

2005

* **

Indice delle risorse 2005

BIA 1999­2001

Indice degli oneri 2005

2002

BIA = base imponibile aggregata I dati di base dell'indice della capacità finanziaria comprendono il reddito nazionale (2 anni), la capacità fiscale (2 anni), l'onere fiscale (4 anni) e l'indice delle regioni di montagna (ricalcolato periodicamente)

L'indice delle risorse poggia sulla base imponibile aggregata (BIA). L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) rileva i dati e calcola l'indice sulla base del rapporto tecnico sulla perequazione finanziaria in senso stretto29. Secondo il disegno di ordinanza sulla perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), i dati di base completi per determinare l'indice delle risorse saranno disponibili per la prima volta per la BIA dell'anno di calcolo 2003 e quindi per l'indice delle risorse 29

Amministrazione federale delle finanze (2006), Technische Grundlagen für den Finanzausgleich im engeren Sinn / Bases techniques de la péréquation financière au sens strict, Berna,

653

dell'anno di riferimento 2007. Per il bilancio globale 2004/2005 si è dovuto ricorrere a stime per singoli elementi dell'indice delle risorse (ad es. utili delle società che beneficiano di privilegi speciali, nonché redditi tassati alla fonte e sostanza netta delle persone fisiche) è ulteriormente determinato sulla base di proiezioni. Queste stime saranno tuttavia aggiornate non appena saranno disponibili i dati di base completi per il 2008 (anni di calcolo 2003 e 2004). La tabella 10 ne presenta una sintesi.

Tabella 10 Bilancio globale 2004/2005: calcolo del potenziale delle risorse (anni di riferimento 1998­2000 e 1999­2001) Elemento

Indice delle risorse 2004/05 disponibile (provvisorio)

Indice delle risorse 2004/05 aggiornato (definitivo)

Reddito determinante delle persone fisiche

Singoli dati della statistica dell'imposta federale diretta

Singoli dati della statistica dell'imposta federale diretta

Reddito determinante tassato alla fonte

Stima sulla base dei dati raccolti per il 2003 oppure, in loro assenza, sulla base della statistica sull'occupazione

Stima sulla base dei dati raccolti per gli anni di calcolo 2003/04 oppure, in loro assenza, sulla base della statistica sull'occupazione

Sostanza determinante Stima sulla base del gettito delle persone fisiche dell'imposta sulla sostanza e dell'onere medio dell'imposta sulla sostanza dei Cantoni 1998­2001

Stima sulla base del gettito dell'imposta sulla sostanza e dell'onere medio dell'imposta sulla sostanza dei Cantoni 1998­2001 e dei dati raccolti per gli anni di calcolo 2003/04

Utili determinanti delle Stima sulla base del gettito persone giuridiche dell'imposta sugli utili dei Cantoni, dell'onere netto dell'imposta sugli utili dei Cantoni e dei dati singoli della statistica dell'imposta federale diretta 1998­2001

Stima sulla base del gettito dell'imposta sugli utili dei Cantoni, dell'onere netto dell'imposta sugli utili dei Cantoni e dei dati singoli della statistica dell'imposta federale diretta 1998­2001 e dei dati raccolti per gli anni di calcolo 2003/04

Riparti fiscali determinanti di un Cantone

Nessun rilevamento o calcolo

Nessun rilevamento o calcolo

Indici degli oneri Le basi delle compensazioni degli oneri geotopografici e sociodemografici sono elaborate dall'Amministrazione federale delle finanze, fermo restando che si ricorre esclusivamente a statistiche federali esistenti ai sensi della legge federale del 9 otto-

654

bre 199230 sulla statistica federale e delle pertinenti ordinanze. Gli indicatori della componente geotopografica possono essere calcolati conformemente alla legge federale del 26 giugno 199831 sul censimento federale della popolazione e alle direttive del disegno di ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC)32. Nel caso della compensazione sociodemografica manca tuttora una statistica dell'aiuto sociale in senso stretto, ma a partire dal 2007 si potrà contare su dati di base completi. All'interno del rispettivo fondo, di conseguenza, la voce «povertà» sarà di nuovo rappresentata nel bilancio globale mediante un indice provvisorio, basato sul numero di beneficiari di prestazioni complementari, di famiglie monoparentali e di disoccupati di lunga durata.

1.4.2.3

Risultati

L'allegato 10 riassume il bilancio globale. Sottolineiamo che le cifre corrispondono alla media degli anni 2004/05 e non agli aggravi e agli sgravi che si registreranno effettivamente nel 2008.

Nella tabella dell'allegato 10, la prima colonna accanto alla sigla del Cantone presenta la media dell'indice delle risorse degli anni 2004/05.

La seconda colonna presenta le ripercussioni della dissociazione dei compiti negli anni 2004/05. In merito va osservato che sono illustrate cifre nette che già tengono conto della soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità finanziaria. Le cifre della seconda colonna mostrano pertanto le ripercussioni della dissociazione dei compiti partendo dall'ipotesi che tutti i Cantoni abbiano la medesima capacità finanziaria e che non vengano versati supplementi in funzione della stessa. Per i Cantoni nel loro insieme la dissociazione dei compiti determinerebbe uno sgravio netto di 737 milioni di franchi. A seconda della struttura delle uscite e del ricorso a contributi della Confederazione nei settori di compiti toccati dalla NPC, le cifre evidenziano nondimeno che negli anni di riferimento la dissociazione dei compiti ha effetti molto diversi sui Cantoni, tanto sotto forma di sgravio, quanto sotto forma di aggravio33.

30 31 32 33

RS 431.01 RS 431.112 Cfr. n. 1.9 Analogamente ai computi per la somma di compensazione a disposizione per il 2008 i contributi sono stati adeguati alle decisioni delle Camere federali e alle modifiche introdotte a seguito della procedura di consultazione. Nell'ambito delle indennità per le persone anziane, i dati del bilancio globale hanno dovuto essere integrati e corretti con i contributi alle associazioni regionali, prima non rilevati, per un ammontare di 5 mio. di fr.

Tenendo conto dei contributi alla formazione, anch'essi non rilevati in precedenza, e delle decisioni delle Camere federali, sulla base delle quali la formazione del personale ausiliario dovrà continuare a essere finanziata dall'AVS, nell'ambito degli aiuti alle persone anziane risulta uno sgravio delle assicurazioni sociali di circa 6.1 mio. di fr. Sommato all'onere degli interessi per il pagamento dei sussidi nel caso delle prestazioni collettive risulta un aggravio delle assicurazioni sociali per un ammontare di circa 18.4 mio. di fr. Anche nel bilancio globale 2004/05, allo scopo di garantire la neutralità dei costi, l'onere supplementare per le assicurazioni sociali è compensato modificando di conseguenza i contributi federali.

Dalla dissociazione dei compiti risulta pertanto per la Confederazione un aggravio di circa 18.4 mio di fr. rispetto alle cifre esposte nel rapporto inviato in procedura di consultazione. La somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione si riduce di conseguenza dello stesso importo.

655

La terza colonna indica l'aggravio che i Cantoni subiscono negli anni 2004/05 a seguito alla riduzione della loro quota parte agli utili dell'imposta federale diretta. In modo analogo alla dissociazione dei compiti, si tratta di versamenti ipotetici che non prendono in considerazione la capacità finanziaria, e corrispondono quindi al 13 per cento del gettito dei Cantoni. La riduzione della quota parte agli utili dell'imposta federale diretta genera un onere supplementare in tutti i Cantoni.

La quarta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei supplementi e della graduazione in funzione della capacità finanziaria: rappresenta pertanto la perequazione finanziaria attuale. La sua revoca comporta di per sé una diminuzione della pressione sui Cantoni finanziariamente forti e un aumento della pressione sui Cantoni finanziariamente deboli. I primi beneficiano di uno sgravio poiché la NPC elimina la graduazione orizzontale della capacità finanziaria nell'ambito del calcolo della quota parte agli utili dell'imposta federale diretta, i contributi dei Cantoni alle opere sociali della Confederazione e alcune spese per sussidi, come ad esempio i contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattie.

Va osservato che il concetto attuale di capacità finanziaria non è paragonabile al nuovo coefficiente del potenziale di risorse. Oltre al fatto di poggiare su una nozione e un metodo di calcolo completamente diversi, non va scordato che l'indice della capacità finanziaria correntemente in vigore contiene anche elementi di onere che nel nuovo indice delle risorse sono volutamente esclusi e indennizzati separatamente nel quadro della compensazione degli oneri da parte della Confederazione. In questo senso i Cantoni di Argovia e Sciaffusa, finanziariamente deboli, beneficiano di uno sgravio a seguito della soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, mentre il Cantone Ticino, finanziariamente forte, subisce un aggravio.

La quinta colonna mostra il saldo dopo la soppressione dei versamenti previsti dal sistema in vigore (colonne 2­4). Nella maggior parte dei Cantoni ciò comporta un aggravio netto. Per l'insieme dei Cantoni l'aggravio netto è di 2,249 miliardi di franchi per gli anni 2004/05 che corrisponde, d'altra parte, a uno sgravio corrispondente a livello federale (2,249 mia. di fr.).
Questa somma confluisce integralmente nella perequazione delle risorse e nella compensazione degli oneri e viene ripartita, nel bilancio globale 2004/05, in ragione del 72,5 per cento a favore della perequazione verticale delle risorse (1,630 mia. di fr.) e del 27,5 per cento a favore della compensazione degli oneri (0,618 mia. di fr.).

All'interno di quest'ultima, i mezzi sono equamente ripartiti in chiave geotopografica e sociodemografica. Per quanto concerne la prima, 2/3 terzi della somma sono destinati alla compensazione degli oneri speciali nel contesto della struttura demografica (i cosiddetti «oneri A»), mentre 1/3 è destinato agli oneri speciali delle città polo. In modo analogo al modello di calcolo del primo e del secondo messaggio sulla NPC e in vista della dotazione per il 2008, il rapporto tra la perequazione orizzontale e verticale delle risorse deve corrispondere al 70 per cento; nel bilancio globale 2004/05 figura pertanto un volume globale di perequazione orizzontale di 1,141 miliardi di franchi. La perequazione totale delle risorse sulla media degli anni 2004/05 ammonta quindi a 2,772 miliardi di franchi.

La colonna 6 indica l'aggravio o lo sgravio che i Cantoni registreranno in seguito alla perequazione delle risorse. L'allegato 5 illustra gli indici delle risorse su cui poggiano i relativi versamenti. La tabella 11 mostra che nel bilancio globale 2004/05 la perequazione delle risorse non riesce con 84,5 punti a raggiungere, mancandoli tuttavia di poco, i valori fissati dall'articolo 6 capoverso 3 LPFC per le risorse pro656

prie determinanti dei Cantoni finanziariamente deboli, ossia l'85 per cento della media svizzera.

Tabella 11 Bilancio globale 2004/2005: effetto della perequazione delle risorse Ct. n. Cantone 1 ZH 2 BE 3 LU 4 UR 5 SZ 6 OW 7 NW 8 GL 9 ZG 10 FR 11 SO 12 BS 13 BL

IR 131.7 72.3 75.2 63.6 127.9 66.8 126.4 91.6 220.0 69.2 75.6 146.2 111.0

Indice GFS dopo PR 126.0 85.4 86.0 84.5 123.0 84.6 121.7 93.4 198.6 84.9 86.0 138.0 109.0

Ct. n. Cantone 14 SH 15 AR 16 AI 17 SG 18 GR 19 AG 20 TG 21 TI 22 VD 23 VS 24 NE 25 GE 26 JU Totale

IR 87.8 83.5 82.4 77.8 89.1 91.0 75.7 107.0 96.8 67.3 84.2 154.5 67.1 100.0

Indice GFS dopo PR 91.0 88.8 88.4 86.7 91.7 92.9 86.1 105.8 97.2 84.8 89.2 144.8 84.7

IR = Indice delle risorse; PR = Perequazione delle risorse; GFS = Gettito fiscale standardizzato (coefficiente per le risorse proprie determinanti)

Le colonne 7­9 indicano i versamenti per la compensazione degli oneri nel 2004/2005. In questo ambito traspare chiaramente una spaccatura tra perequazione delle risorse e compensazione degli oneri, nella misura in cui anche i Cantoni finanziariamente forti beneficiano, in presenza di valori corrispondenti, di versamenti a titolo di compensazione degli oneri. Gli allegati 3 e 4 illustrano gli indicatori sui quali poggiano i versamenti di compensazione.

La colonna 10 mostra il saldo dei versamenti a titolo di perequazione delle risorse e di compensazione degli oneri (colonne 6­9). Il paragone con la colonna 4, che mostra la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, consente altresì di confrontare i pagamenti effettuati in virtù della perequazione finanziaria vigente e quelli della nuova perequazione finanziaria 2004/05 in senso stretto.

La colonna 11 presenta il bilancio del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La cifra corrisponde al saldo delle colonne 5 e 10. In considerazione del volume più importante di pagamenti della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri rispetto alla perequazione finanziaria attuale, la NPC comporta generalmente un aggravio netto per i Cantoni finanziariamente forti e uno sgravio netto per i Cantoni finanziariamente deboli e i Cantoni con importanti oneri speciali. Nel bilancio globale, tuttavia, alcuni Cantoni finanziariamente deboli subiscono un aggravio netto nonostante il volume di perequazione relativamente elevato. I motivi di questo dato di fatto sono numerosi e saranno analizzati più approfonditamente nel numero 1.5.2.

Dal punto di vista politico, l'aggravio netto subito da taluni Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio globale non è certo auspicabile. Per questo motivo è stata istituita la compensazione dei casi di rigore, che dovrà garantire a tutti i Cantoni finanziariamente deboli uno sgravio netto al momento del passaggio alla NPC.

657

La colonna 12 illustra pertanto il bilancio tenuto conto anche della compensazione dei casi di rigore; nel numero successivo presentiamo il relativo calcolo.

1.5

Contributi per la compensazione dei casi di rigore

1.5.1

Il bilancio globale 2004/05 come base di calcolo per la compensazione dei casi di rigore

Il passaggio alla NPC comporterà notevoli mutamenti dei flussi finanziari sia tra Confederazione e Cantoni, sia tra Cantoni. Alcuni Cantoni finanziariamente deboli, che erano avvantaggiati dall'attuale sistema di perequazione, beneficeranno di mezzi più limitati. Per questi Cantoni ciò può costituire un onere considerevole, tanto più che nel corso dei decenni precedenti la struttura del loro bilancio si è fortemente adeguata all'attuale sistema di perequazione.

La compensazione dei casi di rigore deve garantire a questi Cantoni il tempo necessario per adeguare la struttura delle loro finanze pubbliche alla NPC. L'articolo 19 LPFC prevede pertanto di limitare nel tempo questo strumento di aiuto, i cui contributi sono destinati ad ammortizzare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema. In virtù dell'articolo 19 capoverso 3 LPFC, l'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale sottoposto a referendum il volume iniziale della compensazione dei casi di rigore. Secondo il bilancio globale 2004/05, occorrerà stanziare 430 milioni di franchi all'anno; questo importo sarà finanziato in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni (art. 19 cpv. 2 LPFC). Considerata un aiuto temporaneo e provvisorio, la compensazione dei casi di rigore non costituisce un vero e proprio elemento integrante della NPC. Essa viola d'altro canto il principio di neutralità dei cosi che il passaggio al nuovo regime è chiamato a rispettare, ossia il principio che lega strettamente tra loro la dissociazione dei compiti, la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria e il nuovo sistema di perequazione.

I contributi annui di compensazione dei casi di rigore e quindi anche il volume complessivo di compensazione sono stabiliti in dettaglio mediante decreto federale e sono congelati sull'arco di otto anni. A partire da questa scadenza i contributi saranno ridotti del 5 per cento all'anno rispetto all'importo iniziale. Il bilancio globale 2004/05 costituisce la base per definire il contributo iniziale. Fondandosi sul rapporto sull'efficacia, le Camere federali possono decidere ogni quattro anni se abrogare totalmente o parzialmente la compensazione dei casi di rigore. Ad ogni modo, essa non durerà più di 28 anni.

La compensazione dei casi di rigore è destinata unicamente ai Cantoni finanziariamente
deboli. L'ammontare dei suoi contributi annuali ai Cantoni che ne hanno diritto verrà stabilito a titolo definitivo nell'estate del 2007, quando si calcolerà nuovamente il bilancio globale 2004/05 sulla scorta di valutazioni aggiornate tanto per la perequazione delle risorse quanto per la compensazione degli oneri e tenendo conto di eventuali decisioni delle Camere federali divergenti da quanto proposto dal Consiglio federale in merito alle dotazioni dei fondi perequativi. Con una procedura analoga a quella seguita per stabilire la somma complessiva, l'ammontare dei contributi ai Cantoni verrà fissato in maniera definitiva nell'estate del 2007. Dopo di che verrà congelato per otto anni, per poi ridursi gradualmente nella misura del 5 per cento circa all'anno della somma iniziale. Se un Cantone dai mezzi limitati vedrà aumentare le proprie risorse in maniera notevole a seguito della compensazione dei 658

casi di rigore, perderà il diritto a percepirla. Il volume annuale complessivo della compensazione dei casi di rigore si riduce nella misura del contributo che viene a cadere. Il Consiglio federale decide dell'importo versato ai Cantoni. Al contrario di quanto avviene per la somma complessiva, questo non viene pertanto fissato mediante decreto federale, ma stabilito in virtù dell'OPFC.

Il bilancio globale permette di considerare l'effetto netto del passaggio dal sistema attuale alla NPC: si tratta della colonna 11 della tabella dell'allegato 10. Il bilancio globale confronta la dissociazione dei compiti, la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria e la riduzione della quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta federale diretta con i versamenti di perequazione previsti dal nuovo sistema. La figura 4 illustra graficamente la soppressione dei versamenti. I Cantoni sono rappresentati da sinistra a destra nell'ordine decrescente dell'indice medio delle loro risorse 2004/05. Al momento del passaggio alla NPC la soppressione dell'attuale perequazione finanziaria determina di massima uno sgravio dei Cantoni finanziariamente forti e un aggravio dei Cantoni finanziariamente deboli. A questo va inoltre integrato il contributo di finanziamento composto della riduzione della quota parte dei Cantoni all'imposta federale diretta e del saldo della dissociazione dei compiti. Questa riduzione provoca in tutti i Cantoni un aggravio a dipendenza del gettito fiscale, mentre la dissociazione dei compiti determina un aggravio o uno sgravio netti a seconda della struttura cantonale delle uscite.

Figura 4 Bilancio globale 2004/2005: ripercussioni finanziarie della soppressione dei versamenti previsti dal sistema attuale Onere in percento del gettito fiscale standardizzato

40%

30%

20%

Dissociazione compiti Quota Cantoni all'IFD Graduaz. capacità finanz.

10%

0%

-10%

-20% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR

659

Figura 5 Bilancio globale 2004/2005: ripercussioni finanziarie del nuovo sistema di perequazione Onere in percento del gettito fiscale standardizzato

20% Compensazione aggravio sociodemografico

10%

Compensazione aggravio geotopografico Perequazione delle risorse

0% -10% -20% -30% -40% -50% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OWUR

A seconda dell'indice delle risorse e degli oneri speciali, l'aggravio e lo sgravio sono integralmente o parzialmente compensati dal nuovo sistema di perequazione.

La figura 5 illustra i versamenti di compensazione in per cento del gettito fiscale standardizzato così come calcolati nel bilancio globale. La figura 6 presenta una sintesi dei risultati della soppressione dei trasferimenti (soppressione dell'attuale perequazione finanziaria, riduzione della quota parte dei Cantoni all'imposta federale diretta, saldo della dissociazione dei compiti) dovuta al passaggio alla NPC e la paragona direttamente ai contributi del nuovo sistema di perequazione. La linea tratteggiata (limite dello 0 %) indica le ripercussioni risultanti dalla soppressione dei trasferimenti. Se in un determinato Cantone i contributi del nuovo sistema di perequazione corrispondessero esattamente al valore della linea tratteggiata, le ripercussioni nette della NPC (prima della compensazione dei casi di rigore) sarebbero uguali a zero. La linea tratteggiata rappresenta pertanto le neutralità (ipotetica) di costi del passaggio alla NPC nei singoli Cantoni. Se in un determinato Cantone gli oneri supplementari dovuti al nuovo sistema di perequazione sono inferiori o se lo sgravio è superiore alla neutralità dei costi (ossia se la fine della colonna che rappresenta il nuovo sistema si situa sotto la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina uno sgravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziariamente deboli, ma anche ad esempio di misura per il Cantone finanziariamente forte di Basilea Città, che è tenuto ad assumersi considerevoli oneri speciali. Se invece gli oneri supplementari dovuti al nuovo sistema di perequazione sono superiori o se lo sgravio è inferiore alla neutralità dei costi (ossia se la fine della colonna che rappresenta il nuovo sistema si situa sopra la linea tratteggiata), il passaggio alla NPC determina un aggravio netto. Ciò vale per la maggior parte dei Cantoni finanziariamente forti, ma anche per alcuni Cantoni finanziariamente deboli.

660

La figura 6 illustra, sotto forma di linea continua, il cosiddetto «limite di sgravio».

La differenza tra questo e il «limite dello 0 %» corrisponde allo sgravio netto perseguito con la compensazione dei casi di rigore in funzione dell'indice delle risorse (cfr. n. 1.5.3).

Figura 6 Bilancio globale 2004/2005: ripercussione netta del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore Onere in percento del gettito fiscale standardizzato

40% 30% 20%

Nuovo sist. perequazione Trasferimenti soppressi Limite dello 0% Limite di sgravio

10% 0% -10% -20% -30% -40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OWUR

1.5.2

Motivi determinanti i casi di rigore

Fra le cause di un aggravio netto dei Cantoni finanziariamente deboli nel bilancio prima della compensazione dei casi di rigore vanno annoverate innanzitutto le ripercussioni della dissociazione dei compiti, che possono variare fortemente e a prescindere dalla risorse effettive di un Cantone. A livello di bilancio globale, sono particolarmente oberati i Cantoni che registrano spese relativamente elevate nel quadro dei compiti che, in seguito alla NPC, saranno trasferiti dalla Confederazione ai Cantoni.

Si tratterà, soprattutto, di uscite destinate a comprimere i premi delle casse malati oppure a costruire e gestire istituzioni per persone invalide, laboratori e centri diurni, o in favore di scuole speciali. I Cantoni che invece registrano spese elevate in settori di compiti che, nel quadro della NPC, diverranno di esclusiva competenza della Confederazione o che esigono un più forte impegno finanziario da parte sua, beneficiano d'altra parte di sgravi relativamente importanti: basti pensare ai costi legati alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione delle strade nazionali oppure a quelli legati alle prestazioni individuali dell'AVS e dell'AI.

661

Va osservato d'altro canto che l'indice della capacità finanziaria può essere paragonato solo limitatamente all'indice delle risorse e al nuovo indice degli oneri.

L'effetto di compensazione della NPC può quindi risultare molto differenziato rispetto alla graduazione in funzione della capacità finanziaria attualmente in vigore.

Ad esempio, la perequazione finanziaria attuale favorisce sistematicamente i Cantoni con un onere fiscale elevato, poiché il valore reciproco dell'indice dell'onere fiscale confluisce nell'indice della capacità finanziaria. Con la soppressione della perequazione finanziaria in vigore (colonna 4) questi Cantoni saranno pertanto fortemente oberati. Dato inoltre che il sistema attualmente in vigore si fonda in gran parte su sussidi a destinazione vincolata, in taluni Cantoni si accumuleranno entrambi gli effetti di maggior aggravio dovuti alla dissociazione dei compiti da un lato e alla soppressione della graduazione in funzione della capacità finanziaria dall'altro.

La graduazione orizzontale della capacità finanziaria prevista dal sistema attualmente in vigore è il pendant della perequazione orizzontale delle risorse. Essa non è però comprensiva dei versamenti effettivi dei Cantoni finanziariamente forti ai Cantoni finanziariamente deboli, ma disciplina unicamente la ripartizione delle quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione e al finanziamento di determinati compiti comuni (ad es. i contributi cantonali all'AVS e all'AI) sulla base dell'indice della capacità finanziaria dei Cantoni applicato attualmente. Va da sé che, sopprimendo la graduazione orizzontale della capacità finanziaria, i Cantoni finanziariamente forti saranno tendenzialmente alleggeriti, mentre i Cantoni finanziariamente deboli subiranno un pressione maggiore. Già in questa sola componente si constatano notevoli distorsioni, poiché questo cambiamento comporta, per singoli Cantoni, un aggravio eccessivamente importante. Queste distorsioni sono da ricondurre alle lacune dell'attuale indice della capacità finanziaria.

Oltre al reddito nazionale, alla capacità fiscale e a un indicatore per le regioni di montagna, nell'indice della capacità finanziaria confluisce infatti ­ sotto forma di indicatore parziale ­ anche l'indice complessivo dell'onere fiscale. Le analisi evidenziano nondimeno che in uno
Stato federalistico le differenze di onere fiscale non sono determinate unicamente dalla capacità economica e dagli oneri speciali, ma anche dagli spillover e dai diversi bisogni della popolazione in fatto di beni e di servizi34. Pertanto il livello dell'onere fiscale può variare fortemente rispetto al potenziale di risorse di un determinato Cantone. A ciò si aggiunge il fatto che a causa del suo metodo di calcolo l'indice dell'onere fiscale risulta particolarmente elevato per i Cantoni che gravano abbastanza fortemente i redditi bassi e sono contemporaneamente contraddistinti da una progressione fiscale relativamente debole35.

L'indicatore parziale «capacità fiscale» cela ulteriori distorsioni. La capacità fiscale di un Cantone è calcolata dividendo la somma delle entrate fiscali del Cantone e dei suoi Comuni per l'indice complessivo dell'onere fiscale. Grazie alla correzione apportata dall'indice dell'onere fiscale sarà possibile tener conto della diversità delle tariffe fiscali dei Cantoni, di modo che la capacità fiscale dovrebbe in teoria essere percepita come una rappresentazione del potenziale di risorse di un Cantone. A prescindere dalle lacune discusse qui sopra, si pone però il problema che, dato che l'indice complessivo dell'onere fiscale non comprende tutti i tipi di imposta, la 34

35

662

Cfr. Fischer, R. «Die Unterschiede in der Steuerbelastung der Kantone», EFV-Ökonomenteam Working Paper n. 6, Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Berna 2004.

Cfr. Fischer, R.: «Die Aggregierte Steuerbemessungsgrundlage (ASG) im Vergleich zum Steuerkraftindex der Finanzkraft», Credit Suisse Economic Research, Zurigo 2001.

correzione rimane incompleta per quanto concerne le entrate fiscali. Inoltre l'indice dell'onere fiscale non tiene conto della limitata imponibilità fiscale delle imprese che beneficiano di uno statuto fiscale privilegiato (società holding e società di domicilio) e delle agevolazioni fiscali (tax holidays) che alcuni Cantoni concedono nel quadro del promovimento economico. Questi fattori possono fortemente ridurre l'onere fiscale medio e quindi le entrate fiscali. Ciò significa che nel calcolo della capacità fiscale i limiti di imposizione delle società holding e delle società di domicilio come pure le agevolazioni fiscali confluiscono nel numeratore, ma non nel denominatore. La capacità fiscale dei Cantoni che concedono frequentemente agevolazioni fiscali e/o il cui substrato fiscale comprende una quota relativamente elevata di società di questo tipo risulta tendenzialmente troppo bassa rispetto al potenziale di risorse.

663

1.5.3

Calcolo e finanziamento della compensazione dei casi di rigore

Il calcolo della compensazione dei casi di rigore può essere suddiviso in dieci fasi.

La figura 7 le illustra graficamente: Figura 7 Calcolo della compensazione dei casi di rigore: procedura e scadenze Fasi

Calcolo / Risultato

Scadenze

1

Soppressione dei trasferimenti del sistema attuale 2004/05

2

Valutazione indici degli oneri 2004/05

3

Valutazione perequazione risorse e compensazione oneri 2004/05

4

Bilancio globale 2004/05 prima della compensazione dei casi di rigore

5

Stima della compensazione dei casi di rigore 2004/05 per Cantone

Nov. 06

6

Volume globale iniziale e finanziamento compensazione dei casi di rigore

Nov. 06

7

Valutazione aggiornata degli indici degli oneri 2004/05

8

Aggiornamento perequazione delle risorse e compensazione degli oneri 2004/05

9

10

664

Aggiornamento bilancio globale 2004/05 prima della compensazione dei casi di rigore

Compensazione dei casi di rigore per Cantone

Nov. 06

Valutazione indice delle risorse 2004/05

Nov. 06

Nov. 06

Sgravio perseguito per Cantone (limite di sgravio perseguito)

Valutazione aggiornata degli indici delle risorse 2004/05

Nov. 06

Lug. 07

Lug. 07

Sgravio per Cantone (limite di sgravio) Lug. 07

Lug. 07

Nella prima fase sono state rilevate le ripercussioni della dissociazione dei compiti sulla base dei consuntivi 2004/05. I Cantoni hanno verificato la plausibilità di questi dati e li hanno leggermente adattati sulla scorta della legislazione esecutiva della NPC e dei risultati della procedura di consultazione. Nel rispetto del principio della neutralità dei costi, dalla somma delle ripercussioni figura la somma a disposizione per i nuovi strumenti di perequazione 2004/2005.

Nella seconda fase sono stati calcolati il potenziale delle risorse e gli indici degli oneri per gli anni 2004/05. Nel caso del potenziale delle risorse si è dovuto, a causa di lacune parziali nei dati per gli anni in questione, stimare singoli elementi sulla base delle entrate fiscali dei Cantoni. Nel caso dell'indice per oneri speciali relativi alla struttura della popolazione (PAS A-C) non è ancora disponibile alcun dato statistico concernente l'assistenza sociale. Per questa ragione è stato necessario ricorrere a un indicatore sintetico di povertà.

Nella terza fase sono stati calcolati i versamenti destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri. La base di calcolo è costituita dagli indici corrispondenti per gli anni 2004/05 e dalla somma complessiva per i nuovi strumenti di perequazione risultante dalla prima fase. La ripartizione di questa somma avviene sulla base di quanto spiegato nel numero 1.4.1.2, ossia: il 72,5 per cento della somma complessiva a disposizione della Confederazione è versato per la perequazione verticale delle risorse e il 27,5 per cento per la compensazione degli oneri; il rapporto tra le componenti verticale e orizzontale della perequazione delle risorse corrisponde al 70 per cento. All'interno della compensazione degli oneri, i mezzi finanziari sono equamente divisi in chiave geotopografica e sociodemografica: 2/3 di quest'ultima somma sono destinati a compensare gli oneri speciali relativi alla struttura demografica (cosiddetti «oneri A») e 1/3 gli oneri speciali delle città polo.

Sulla base dei risultati delle prime tre fasi, in una quarta fase si calcola il bilancio globale della compensazione dei casi di rigore. Il risultato netto di un Cantone corrisponde alla differenza, rispettivamente, tra l'aggravio o lo sgravio netti legati alla soppressione dei trasferimenti
previsti dal sistema in vigore e dell'aggravio o rispettivamente sgravio netto derivato dall'introduzione dei nuovi strumenti di perequazione. L'obiettivo di sgravio (limite di sgravio) per ogni Cantone viene stabilito sulla base della stima dell'indice delle risorse 2004/05.

La compensazione dei casi di rigore deve garantire che durante il periodo transitorio nessun Cantone finanziariamente debole subisca oneri supplementari in seguito all'introduzione della NPC. Ciò significa che tutti i Cantoni finanziariamente deboli devono registrare, al momento del passaggio alla NPC, uno sgravio netto. Per evitare distorsioni, il volume dello sgravio deve essere proporzionale all'indice delle risorse.

L'obiettivo perseguito è che per punto di scarto dell'indice delle risorse rispetto alla media svizzera (= 100 punti) ogni Cantone finanziariamente debole registri uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato rispetto all'attuale perequazione finanziaria. Un Cantone con un indice delle risorse pari a 60 punti ha pertanto diritto a uno sgravio minimo del 4 per cento e un Cantone con un indice delle risorse di 80 punti a uno sgravio minimo del 2 per cento del gettito fiscale standardizzato. La figura 8 illustra graficamente il rapporto tra l'indice delle risorse e lo sgravio auspicato. La retta ascendente illustra lo sgravio auspicato in funzione dell'indice delle risorse: essa verrà denominata, qui di seguito, «limite di sgravio».

665

Figura 8 Sgravio auspicato in funzione dell'indice delle risorse al momento del passaggio alla NPC Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 0% -1% -2% -3% -4% Limite di sgravio -5% -6% 60

65

70

75

80

85

90

95

100

Indice delle risorse

Il limite di sgravio illustrato dalla figura 8 rappresenta valori provvisori; un computo definitivo sarà possibile quando saranno disponibili le stime aggiornate dell'indice delle risorse nonché le decisioni delle Camere federali in merito alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri e dei casi di rigore. Lo sgravio minimo effettivamente garantito per ogni punto di scarto dalla media svizzera dell'indice può pertanto attestarsi leggermente al di sopra o leggermente al di sotto rispetto all'obiettivo di uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del gettito fiscale standardizzato.

Se un Cantone i cui mezzi finanziari sono limitati non raggiunge, nel bilancio globale prima della compensazione dei casi di rigore, l'obiettivo di sgravio, la somma mancante gli viene versata grazie a quest'ultimo strumento. In una quinta fase viene pertanto calcolata la compensazione dei casi di rigore per ogni singolo Cantone.

La figura 9 illustra la posizione dei Cantoni che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore in funzione del modello. I punti contrassegnano, rispettivamente, l'aggravio e lo sgravio dei Cantoni al momento del passaggio alla NPC prima della compensazione dei casi di rigore. La retta ascendente descrive nuovamente il limite di sgravio in funzione dell'indice delle risorse. I Cantoni che si situano al di sopra del limite di sgravio hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore. Il grafico li contrassegna in grassetto. La distanza verticale di uno di questi Cantoni rispetto al limite di sgravio (illustrata sull'esempio del Cantone di Neuchâtel dalla lunghezza della freccia), rappresenta pertanto il volume della compensazione dei casi di rigore in per cento del gettito fiscale standardizzato. Nel caso del Cantone di Neuchâtel, la compensazione dei casi di rigore ammonta all'8,5 per cento del gettito fiscale standardizzato, ossia a 83,7 milioni di franchi. I Cantoni che si situano al di sotto del limite di sgravio non hanno invece diritto alla compensazione dei casi di rigore. Essi 666

registrano uno sgravio superiore al minimo auspicato anche senza mezzi supplementari. Il grafico illustra che Cantoni quali Berna e Lucerna ­ che, nel passaggio alla NPC, registrano uno sgravio ­ possono fruire nel contempo della compensazione dei casi di rigore. Ciò è dovuto al fatto che lo sgravio prima della compensazione dei casi di rigore è troppo esiguo rispetto allo sgravio auspicato. I contributi destinati a questi casi saranno nondimeno relativamente bassi e, in parte, nuovamente controbilanciati dal contributo al finanziamento della compensazione dei casi di rigore.

L'allegato 11 illustra i relativi calcoli.

Figura 9 Cantoni aventi diritto alla compensazione dei casi di rigore Onere in percento del gettito fiscale standardizzato 10%

JU

5%

OW VS

NE FR GR

0%

BE

GL

VD

LU

-5%

SO

SG

-10%

AG

SH

AR

TG

AI

-15%

Cantoni prima CCR -20%

Limite di sgravio

UR -25%

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Indice delle risorse

Dalla somma dei singoli pagamenti della compensazione risulta un volume complessivo iniziale della compensazione dei casi di rigore del tenore di 430 milioni di franchi (cfr. figura 7, fase 6). Questa somma costituisce la base per il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e i relativi contributi da parte federale e cantonale.

La compensazione dei casi di rigore ­ come già menzionato ­ è finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. Il contributo di ogni Cantone al finanziamento complessivo è stabilito sulla base della popolazione residente, indipendentemente dalla forza delle sue risorse. Ciò equivale a un contributo unitario per abitante. Come sancito dall'articolo 19 capoverso 3 LPFC, questi contributi sono oggetto del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore. La ripartizione dei mezzi compete invece, come previsto dal capoverso 5 dello stesso articolo, al Consiglio federale (previa consultazione dei Cantoni) ed è disciplinata dall'OPFC. I contributi al finanziamento nonché il tenore dei pagamenti stimati per la compensazione dei casi di rigore sono illustrati nell'allegato 11. La ripartizione definitiva della compensazione dei casi di rigore è stabilita sulla base del bilancio globale 2004/05 aggiornato (presumibilmente durante l'estate 2007); (cfr. fase 10).

667

La figura 10 corrisponde fondamentalmente alla figura 6, ma comprende il limite di sgravio e le ripercussioni della compensazione dei casi di rigore. Il grafico mostra che, attraverso la compensazione dei casi di rigore, con il passaggio alla NPC ogni Cantone finanziariamente debole si situa al di sotto della soglia per la neutralità dell'aggravio, e beneficia pertanto di uno sgravio netto.

Figura 10 Bilancio globale 2004/2005: ripercussione netta del passaggio alla NPC dopo la compensazione dei casi di rigore Onere in percento del gettito fiscale standardizzato

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

CCR (somme ricevute) CCR (somme versate) Nuovo sist. perequazione Trasferimenti soppressi Limite dello 0% Limite di sgravio

-40% ZG GE BS ZH SZ NW BL TI VD GL AG GR SH NE AR AI SG TG SO LU BE FR VS JU OW UR

Il potenziale delle risorse come pure alcuni aspetti della compensazione degli oneri degli anni 2004 e 2005 si basano su proiezioni. Per migliorare la qualità di queste valutazioni e con esse la base di calcolo della compensazione dei casi di rigore, la stima del potenziale di risorse 2004/05 sarà, in una settima fase, aggiornata sulla base dei dati concernenti il potenziale delle risorse 2008, per la prima volta rilevati in maniera completa nei Cantoni. Analogamente gli indici degli oneri saranno corretti, dando particolare peso al nuovo computo dell'indice di povertà sulla scorta dei primi risultati della nuova statistica dell'assistenza sociale.

Sulla base dell'indice delle risorse e degli indici degli oneri aggiornati nonché della somma per i nuovi strumenti di perequazione di cui si dispone e della chiave di ripartizione tra i singoli strumenti, nell'ottava fase si procederà ad aggiornare la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri 2004/05. In questo computo occorrerà tener conto di decisioni delle Camere federali eventualmente divergenti da quanto proposto dal Consiglio federale in merito alla dotazione dei fondi perequativi.

Su queste basi si procederà, nella nona fase, al calcolo del bilancio globale aggiornato 2004/05 prima della compensazione dei casi di rigore. Contemporaneamente si stabiliranno ­ sulla base della decisione concernente il volume complessivo della compensazione dei casi di rigore, della stima aggiornata dell'indice delle risorse 668

2004/05 e dei risultati del bilancio globale 2004/05 attualizzato ­ lo sgravio netto definitivo di cui, grazie alla NPC, beneficeranno i Cantoni finanziariamente deboli.

Ne risulteranno i primi versamenti in favore dei Cantoni a beneficio della compensazione dei casi di rigore, che verranno presumibilmente stabiliti dal Consiglio federale nell'autunno del 2007, a titolo definitivo, nell'OPFC (cfr. figura 7, fase 10).

1.6

Determinazione della quota parte all'imposta sugli oli minerali per contributi non vincolati alle opere nella LUMin

Per gestire la rete di strade nazionali, la Confederazione dispone ogni anno di circa 3,7 miliardi di franchi di introiti fiscali a destinazione vincolata. Le fonti sono: la metà della quota dell'imposta sugli oli minerali, l'intero supplemento di 30 centesimi per litro su questa imposta e i proventi netti della vignetta autostradale. La Confederazione destina questi mezzi a diversi compiti nel settore dei trasporti: costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; sussidi riferiti agli oggetti per le strade principali; altri contributi vincolati alle opere in ambito di protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché protezione contro catastrofi naturali; misure per promuovere il traffico combinato e il trasporto dei veicoli a motore accompagnati; una quota ai costi della NFTA; contributi non vincolati alle opere, versati ai Cantoni, per i loro oneri stradali. Per legge i contributi non vincolati alle opere devono ammontare almeno al 12 per cento delle entrate complessive a destinazione vincolata. Questa cosiddetta quota ordinaria è stata aumentata di una quota straordinaria. Le entrate e le uscite a destinazione vincolata sono registrate nel finanziamento speciale «traffico stradale», che tiene conto anche delle eccedenze cumulate. Il finanziamento speciale «traffico stradale» è parte integrante del conto finanziario. Per questa ragione un aumento o una diminuzione tanto delle uscite quanto delle entrate si ripercuotono sul consuntivo della Confederazione.

A prescindere dalle misure per promuovere il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia (compresa la quota alla costruzione della NFTA), questi compiti a finanziamento vincolato sono attualmente compiti comuni. La NPC ne dissocerà una parte, come compito esclusivo della Confederazione oppure come compito assegnato ai Cantoni, sempre che ciò non abbia già avuto luogo (ad es. nel quadro del PSg 03). Una parte di compiti resterà in comune, ma con nuovi strumenti di finanziamento. Ricordiamo che le strade nazionali (eccezion fatta per i lavori necessari a portare a termine la rete già prevista) saranno interamente di competenza federale. Questa ridistribuzione dei compiti comporta una ripartizione degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Secondo i principi della NPC relativi al bilancio globale, il principio della
neutralità dei costi va osservato anche all'interno del finanziamento speciale «traffico stradale» (cfr. secondo messaggio sulla NPC36).

Da primi calcoli del bilancio globale risultava che la dissociazione dei compiti avrebbe aumentato gli oneri della Confederazione e diminuito gli oneri cantonali. La compensazione avrebbe pertanto potuto essere raggiunta rinunciando parzialmente o totalmente ai contributi straordinari non vincolati alle opere. Ora però una prima valutazione dei dati relativi al bilancio globale 2004/2005 evidenzia che gli oneri supplementari che graveranno sulla Confederazione non potranno più essere com36

FF 2005 5589

669

pensati mediante questa sola rinuncia. Resta un deficit medio di poco superiore a 50 milioni di franchi che, secondo un calcolo approssimativo sulla base del piano finanziario 2008, dovrebbe aumentare a poco più di 100 milioni di franchi. Questo aumento del deficit è direttamente legato all'aumento delle spese per ampliare tratte, per eliminare strettoie e per garantire, in generale, la manutenzione delle strade nazionali. Esso va quindi compensato all'interno del finanziamento speciale «traffico stradale», perché altrimenti, nel quadro dell'intero bilancio globale NPC, graverebbe sui nuovi strumenti a destinazione libera della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Le soluzioni alternative devono essere sufficientemente redditizie da poter fornire un contributo considerevole e durevole all'equilibrio del bilancio. È ovvio che si tratta di fare capo a settori di compiti che registrano un elevato volume finanziario. In caso contrario si corre il pericolo di perdere gli effetti auspicati dalla messa in comune dei compiti. L'unica possibilità di realizzare la perequazione auspicata senza mutare i compiti in comune è rappresentata dalle voci «strade principali», «foreste» e «protezione dalle inondazioni». Anche queste rubriche non sono però sufficientemente dotate per garantire la perequazione nella misura voluta oppure dovrebbero subire tagli sensibili, con il rischio di rendere aleatoria l'effettiva realizzazione del compito in comune a cui si riferiscono.

Non entra in considerazione una riduzione delle spese nel settore delle strade nazionali. Non si tratterebbe in questo caso di una vera e propria compensazione; anzi, a causa della nuova competenza unica attribuita dalla NPC alla Confederazione, ciò finirebbe per sfociare in una riduzione dei compiti.

Unica alternativa adeguata resta pertanto la riduzione dei contributi non vincolati alle opere (compresi i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali). In questo caso è possibile una vera e propria compensazione, perché l'onere (supplementare) della Confederazione sarebbe compensato da un corrispondente minore introito dei Cantoni. Inoltre, grazie alla sua dotazione, questa rubrica è adeguata per stabilire in gran parte il necessario equilibrio di bilancio. La quota straordinaria rimane a disposizione per la compensazione
e, per quanto concerne la quota ordinaria, occorre rinviare alla situazione legale attuale che prescrive un importo minimo pari al 12 per cento delle entrate complessive a destinazione vincolata. Per operare riduzioni a livello di questa rubrica è necessaria una modifica di legge.

Un punto percentuale delle entrate complessive a destinazione vincolata corrisponde attualmente a circa 37 milioni di franchi. Due punti percentuali consentirebbero invero di realizzare e addirittura di superare l'equilibrio del bilancio per gli anni 2004/2005. Non sarebbero però sufficienti a compensare l'intero deficit del 2008, che coprirebbero soltanto nella misura di due terzi. D'altra parte una nuova riduzione di tre punti percentuali rappresenterebbe un quarto degli importi attuali. Ciò corrisponderebbe a una perdita che colpirebbe fortemente i Cantoni con oneri stradali elevati. L'organizzazione del progetto ritiene pertanto che il minimo legale attuale del 12 per cento dovrebbe essere portato al 10 per cento, che i contributi straordinari dovrebbero essere soppressi e che il saldo del deficit dovrebbe essere compensato al di fuori del finanziamento speciale «traffico stradale».

L'allegato 13 fornisce indicazioni dettagliate sulla compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale». Il testo della modifica di legge è compreso nell'atto legislativo mantello (n. 3), mentre il relativo commento figura nel numero 2.6.

670

1.7

Determinazione della partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS e dell'AI

La NPC introduce una dissociazione integrale del finanziamento dell'AVS e dell'AI.

Tanto per l'una quanto per l'altra assicurazione sociale, i Cantoni sono liberati dal finanziamento delle prestazioni individuali. Grazie al decreto federale del 3 ottobre 2003 (cfr. primo messaggio sulla NPC del 14.11.2001) i rispettivi settori (prestazioni individuali dell'AVS e prestazioni individuali dell'AI) diventano di esclusiva competenza della Confederazione. L'articolo 112 capoverso 3 Cost. andava pertanto modificato di conseguenza. La competenza esclusiva della Confederazione in entrambi questi settori non ha suscitato opposizioni da parte delle Camere federali.

Le corrispondenti modifiche di legge sono state realizzate nel quadro del secondo messaggio sulla NPC37. Dato che i contributi dei Cantoni all'AVS e all'AI saranno soppressi a seguito della dissociazione dei compiti, il contributo della Confederazione dovrà essere adeguato.

La Confederazione e i Cantoni sono d'accordo sul fatto che la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC deve rispettare il principio di neutralità dei costi, non soltanto per la Confederazione e i Cantoni, ma anche per le assicurazioni sociali in questione. Questo principio, ribadito nei due messaggi precedenti38, si riferisce espressamente al trasferimento duraturo di compiti e non ai problemi transitori legati al passaggio alla NPC, che possono ad esempio risultare dai sistemi di pagamenti posticipati in alcuni settori di compiti (cfr. n. 1.8.3). La dissociazione dei compiti non deve influenzare positivamente o negativamente i bilanci annuali dell'AVS e dell'AI.

Per stabilire il contributo della Confederazione all'AVS e all'AI sono determinanti le cifre del piano finanziario 2008.

1.7.1

Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AVS

Per quanto concerne il finanziamento dell'AVS, la NPC introduce una dissociazione integrale tra Confederazione e Cantoni. L'ente pubblico che contribuirà all'AVS sarà ora, pertanto, esclusivamente la Confederazione. I Cantoni non dovranno più partecipare al finanziamento delle prestazioni individuali: la loro attuale quota (3,64 %) viene soppressa. Per quanto concerne invece l'aiuto alle persone anziane (finanziamento di questo aiuto, che comprende anche le cure a domicilio) la NPC introduce una dissociazione parziale. L'AVS si occuperà di sovvenzionare le organizzazioni private per la loro attività a livello nazionale, come la consulenza e l'assistenza delle persone anziane, l'organizzazione di corsi per personale specializzato nonché lo svolgimento di compiti di coordinamento e sviluppo. Le attività cantonali e comunali (cure mediche, cure a domicilio, aiuto domestico, pasti a domicilio e istituti diurni) sono invece a carico dei Cantoni. Le prestazioni collettive

37 38

FF 2005 5654 5656 FF 2002 2257 segg. (primo messaggio sulla NPC) e FF 2005 5589 (secondo messaggio sulla NPC).

671

dell'AI (eccezion fatta per le prestazioni previste dall'art. 74 lett. a­c LAI39) diventano di esclusiva competenza cantonale.

La dissociazione dei compiti che la NPC introduce nel settore dell'AVS comporta una riduzione tanto a livello di entrate quanto a livello di uscite, seppure in misura differenziata: a livello di entrate del conto di esercizio dell'AVS sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1,245 miliardi di franchi secondo il piano finanziario 2008. Il totale della riduzione di spese secondo il piano finanziario ammonta a 192 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto un peggioramento del bilancio finanziario dell'AVS di 1,053 miliardi di franchi.

Affinché il risultato sia neutrale per l'assicurazione, il contributo attuale della Confederazione all'AVS di 5,593 miliardi di franchi viene aumentato del suddetto importo a 6,646 miliardi di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione (contributo che, secondo la legislazione attuale, ammonta al 16,36 % delle spese dell'AVS) ammonterà d'ora in poi al 19,55 per cento delle spese complessive dell'assicurazione diminuite di 192 milioni di franchi. L'onere che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato nel quadro del bilancio globale.

L'allegato 12 illustra il calcolo della partecipazione della Confederazione all'AVS.

Il testo della modifica di legge è compreso nell'atto legislativo mantello (n. 4), mentre il relativo commento figura nel numero 2.7.

1.7.2

Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AI

La dissociazione dei compiti nel quadro della NPC è caratterizzata da due linee direttrici: da un lato i Cantoni non partecipano più al finanziamento delle prestazioni individuali dell'assicurazione (rendite, indennità giornaliere, assegni per grandi invalidi, misure individuali ecc.). La loro quota di finanziamento in ragione del 12,5 per cento dei costi dell'AI è soppressa. D'altra parte, il settore dei contributi per la costruzione e l'esercizio di istituti per persone invalide, laboratori e centri diurni, nonché quello per l'istruzione scolastica speciale, comprese le prestazioni individuali ­ sinora finanziati dall'AI ­ sono assegnati ai Cantoni. Per risolvere i problemi transitori legati ai finanziamenti posticipati delle istituzioni di aiuto agli invalidi, sarà compensato l'onere per interessi che risulterà nel bilancio AI a causa del finanziamento degli impegni legati ai pagamenti posticipati (cfr. n. 1.8.3.3).

La dissociazione dei compiti prevista dalla NPC comporterà una riduzione tanto a livello di entrate, quanto a livello di uscite: a livello di entrate del conto di esercizio dell'AI sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1565 milioni di franchi. A livello di uscite, l'AI non finanzia più diverse prestazioni assicurative nel settore collettivo e in quello dell'istruzione scolastica speciale, nonché nel contesto dei centri di formazione del personale specializzato. Il totale della riduzione di spese ammonta complessivamente a 2484 milioni di franchi. A causa del finanziamento degli impegni legati ai pagamenti posticipati, tuttavia, gli oneri per interessi aumenteranno di 24,5 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe per-

39

672

RS 831.20

tanto un miglioramento del bilancio finanziario dell'AI pari a 894,5 milioni di franchi.

Affinché il risultato sia neutrale per l'assicurazione, il contributo attuale della Confederazione all'AI di circa 4695 milioni di franchi viene portato a 3800,5 milioni di franchi. Il contributo percentuale della Confederazione (contributo che, secondo la legislazione attuale, ammonta al 37,5 % delle spese dell'AI) ammonterà d'ora in poi al 37,78 per cento delle spese complessive dell'assicurazione con una riduzione di 2459,5 milioni di franchi. Lo sgravio che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato mediante versamenti ai Cantoni nel quadro della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

L'allegato 12 illustra il calcolo della partecipazione della Confederazione all'AI. Il testo della modifica di legge è compreso nell'atto legislativo mantello (n. 5), mentre il relativo commento figura nel numero 2.8.

1.8

Problemi transitori

Tenuto conto degli impegni assunti dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore e dei sistemi di sussidi posticipati, la dissociazione dei compiti nell'ambito della NPC comporta un doppio onere temporaneo nel conto finanziario e in parte nel conto economico della Confederazione, delle assicurazioni sociali e dei Cantoni. In questo contesto occorre distinguere tra gli impegni secondo il diritto anteriore per i restanti compiti comuni, gli impegni secondo il diritto anteriore in settori con ripartizione dei compiti nonché gli impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati. Le rubriche corrispondenti vanno trattate separatamente a livello di assicurazioni sociali e all'interno del finanziamento speciale «traffico stradale».

1.8.1

Situazione iniziale così come prevista dal primo e dal secondo messaggio sulla NPC

Come spiegato nel primo messaggio sulla NPC40 occorre distinguere, in linea di principio, due situazioni di partenza:

40

­

per i progetti garantiti e già eseguiti o in fase di realizzazione prima dell'entrata in vigore della NPC non vi è alcuna necessità di intervenire dal profilo giuridico. La Confederazione adempie pienamente i suoi impegni in base alle relative decisioni;

­

i progetti garantiti dalla Confederazione, ma che non sono ancora iniziati prima dell'entrata in vigore della NPC, vanno valutati diversamente. In questo caso, la Confederazione deve assumere i suoi impegni durante un periodo transitorio se i progetti sono realizzati in questo stesso periodo. In seguito, gli impegni della Confederazione decadono completamente. Per i progetti che non sono realizzati durante questo periodo transitorio, gli impegni contratti dalla Confederazione sulla base del diritto anteriore perdono ogni valore giuridico.

FF 2002 2100

673

Vi è consenso sul fatto che i contributi federali garantiti secondo il diritto anteriore per progetti già eseguiti o in fase di realizzazione (situazione 1) devono essere versati integralmente.

Lo stesso vale anche per la situazione 2, sebbene l'articolo 20 lettera b LPFC stabilisca, per i progetti non ancora iniziati, un termine transitorio di tre anni.

Per impedire un possibile, massiccio afflusso di domande di sussidi, l'articolo 20 lettera a LPFC prevede, in deroga all'articolo 36 LSu41, che «le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, ma prima dell'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio, sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell'assegnazione». Ciò consente di garantire, anche durante il periodo di transizione, che il volume delle domande da trattare e i mezzi necessari a tale scopo non superino il flusso normale42. Per ottenere l'effetto auspicato, abbiamo posto in vigore l'articolo in questione già il 1° aprile 200543.

Il secondo messaggio sulla NPC44 ha valutato il volume finanziario di questi pagamenti e presentato diverse soluzioni possibili per i settori di compiti toccati. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell'affermare che occorre trovare una soluzione globale a questi problemi transitori, tenendo equamente conto dei rispettivi interessi.

1.8.2

Impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore

Gli impegni secondo il diritto anteriore rappresentano prestazioni da fornire in futuro e ancora garantite in virtù del diritto vigente. Si tratta in particolare degli importi seguenti stimati al 31 dicembre 2007 (cfr. tabella 12): Tabella 12 Stato degli impegni secondo il diritto anteriore al 31 dicembre 2007 (stima in mio. di fr., stato: estate 2005) Settore di compiti

Protezione della natura e del paesaggio Foreste Protezione dalle inondazioni Protezione contro l'inquinamento fonico Strade principali Separazione dei modi di traffico 41 42 43 44

674

Impegni secondo il diritto anteriore al 31.12.2007 Totale

Di cui supplementi in funzione della capacità finanziaria

9 294 110 13 374 13

1 39 14 3 58 4

LF del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1 FF 2002 2249 RU 2005 1489 FF 2005 5349

Settore di compiti

Impegni secondo il diritto anteriore al 31.12.2007

Misurazione ufficiale Risanamento delle abitazioni nelle regioni di montagna Protezione e conservazione dei monumenti storici Scuole universitarie Totale

Totale

Di cui supplementi in funzione della capacità finanziaria

48 9 30 89

22 0 8 11

989

102

Eccezion fatta per la separazione dei modi di traffico, si tratta esclusivamente di settori che anche dopo il passaggio alla NPC saranno assunti in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. In linea di massima questi impegni secondo il diritto anteriore ­ compresi i supplementi in funzione della capacità finanziaria ­ devono essere smantellati a carico dei crediti di impegno degli anni successivi. Durante il periodo transitorio questa circostanza può far sì che nei primi anni successivi all'entrata in vigore della NPC si verifichino ritardi nell'introduzione delle nuove forme di finanziamento previste (accordi di programma, contributi forfettari). Ciò può inoltre provocare distorsioni temporanee dell'effetto distributivo della NPC, dato che i singoli Cantoni beneficeranno in misura differenziata di una diminuzione degli impegni e, in particolare, dei supplementi di capacità finanziaria ivi integrati. Questo effetto può essere trascurato in considerazione del volume esiguo di circa 100 milioni di franchi dei supplementi in funzione della capacità finanziaria rispetto al volume che assumerà la nuova perequazione (circa 3,7 mia. di fr.).

All'interno del finanziamento speciale «traffico stradale» gli impegni secondo il diritto anteriore sono compensati, per quanto concerne le strade principali, in primo luogo da una congrua riduzione dei nuovi contributi globali ai Cantoni. I contributi ancora dovuti per la separazione dei modi di traffico saranno smantellati a carico dei contributi generali per le strade e dei contributi ai Cantoni privi di strade nazionali.

Per quanto concerne gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore non occorre intervenire a livello giuridico.

1.8.3

Impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati

Si è in presenza di un sistema di sussidi posticipati quando i sussidi per le prestazioni fornite, per le quali sussiste il diritto ad aiuti finanziari e indennità, sono pagati soltanto negli anni successivi alla fornitura delle prestazioni. Questo significa che i beneficiari dei sussidi devono prefinanziare le prestazioni della Confederazione con mezzi propri o mediante il mercato dei capitali. Secondo la tabella 13, ciò concerne le seguenti rubriche:

675

Tabella 13 Sussidi posticipati dovuti al 31 dicembre 2007 che determinano un fabbisogno finanziario straordinario negli anni 2008­2011 (stima in mio. di fr.; stato: estate 2006)45 Sussidi secondo Sussidi posticipati il preventivo dovuti a fine

AI: contributi per la costruzione e la gestione di istituti per persone invalide e laboratori AI: centri di formazione per il personale specializzato delle professioni sociali AI: contributi per la costruzione e la gestione di scuole speciali Riduzione dei premi Agricoltura: consulenza cantonale Sussidi per la formazione Totale di cui AI

1.8.3.1

Fabbisogno finanziario straordinario

2007

2007

1486

1340

62

76

65

11

445 2327

546 624

460 624

18 77

10 51

10 51

2647 1962

2008

2009

2010

2011

1095 210

30

5

61

20

5

2305 282 1620 282

50 50

10 10

Impegni finanziari posticipati dell'AI

In linea di massima il passaggio alla NPC non ha ripercussioni sul bilancio dell'AI: alle voci di spesa soppresse, pari a 2484 milioni, fanno riscontro i contributi cantonali eliminati, pari a 1565 milioni, nonché la riduzione di 895 milioni dei contributi della Confederazione.

Il sistema di sussidi posticipati nel settore delle prestazioni collettive fa però sì che per gli anni 2008­2011 l'AI registri impegni complessivi pari a 1962 milioni di franchi nei confronti di istituzioni, sebbene, con il passaggio alla NPC, dal 1° gennaio 2008 il settore delle prestazioni collettive non rientri più in linea di massima nel suo ambito di responsabilità. Dato che sono sorti sulla base del diritto anteriore, questi impegni vanno finanziati dalla sola AI, ma cofinanziati, secondo la vecchia chiave di ripartizione, in ragione di 3/8 dalla Confederazione e 1/8 dai Cantoni (cfr.

tabella 14):

45

676

Sono indicati soltanto i sussidi posticipati dovuti al 31 dicembre 2007, che negli anni 2008­2011 determinano un fabbisogno finanziario straordinario e che pertanto figurano nel bilancio della Confederazione a fine 2007.

Tabella 14 Ripartizione dei pagamenti posticipati dell'AI per prestazioni collettive (in mio. di fr.)

Importo totale stimato

1962

di cui 3/8 quota della Confederazione 1/8 quota dei Cantoni

736 245

Onere rimanente dell'AI a carico di chi versa i contributi

981

I pagamenti posticipati dell'AI alle istituzioni comporteranno pertanto, nel 2008 e negli anni seguenti, un deflusso di liquidità dalle sue casse, da quelle della Confederazione e da quelle dei Cantoni.

Per consolidare la pianificazione e rendere possibile il versamento definitivo dei pagamenti nel primo anno successivo all'introduzione della NPC, nell'ambito del presente progetto gli importi sono fissati in via definitiva sulla scorta delle stime del piano finanziario 2008. Queste stime sono state controllate dalla società basilese B,S,S Volkswirtschaftliche Beratung, che ne ha confermato la correttezza rispetto alle prestazioni collettive46.

La suddivisione tra i singoli Cantoni dei contributi necessari è effettuata in funzione di una chiave che tiene conto delle prestazioni del 2005, nonché della capacità finanziaria negli anni 2006/2007. Il calcolo è operato sulla base dell'ordinanza del 2 dicembre 198547 concernente i contributi dei Cantoni all'assicurazione per l'invalidità. La tabella 15 illustra l'onere che ne risulta per i singoli Cantoni.

46

47

«Überprüfung der Hochrechnungen des BSV zu den nachschüssigen Verpflichtungen der IV bei den kollektiven Leistungen und bei den abzugrenzenden Positionen bei den Rentennachzahlungen und den übrigen individuellen Leistungen» ­ Rapporto B,S,S del 17 novembre 2006 all'attenzione dell'AFF e della CDCF.

RS 831.272.1

677

Tabella 15 Contributi dei Cantoni ai pagamenti posticipati dell'AI per prestazioni collettive in base alla chiave di ripartizione, calcolati sulla scorta delle prestazioni complessive dell'AI nel 2005 e della capacità finanziaria 2006/2007 (in mio. di fr.)

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU TOTALE

Contributi di finanziamento Chiave di Prestazioni ripartizione collettive 55.4 22.62 18.9 7.72 7.8 3.19 0.5 0.19 3.7 1.50 0.4 0.15 1.2 0.47 1.1 0.43 5.3 2.15 5.2 2.14 7.2 2.93 15.3 6.26 10.8 4.42 2.4 0.99 1.1 0.46 0.3 0.10 14.0 5.71 3.6 1.47 20.3 8.29 6.8 2.76 10.9 4.46 21.7 8.84 4.0 1.61 4.6 1.88 21.2 8.66 1.5 0.60 245.0 100.00

Nell'ambito dell'introduzione del nuovo modello contabile, la Confederazione effettuerà già per la fine del 2006 accantonamenti per la sua quota parte di 3/8 degli impegni finanziari posticipati dell'AI.

1.8.3.2

Restante aggravio netto dell'AI

Al contrario della Confederazione, l'AI gestirà la sua contabilità fino a nuovo avviso secondo il criterio della cassa, senza introdurre nessuna suddivisione secondo il criterio della competenza. Di conseguenza, l'aggravio netto dell'AI di 981 milioni di franchi per i pagamenti posticipati dei contributi alle istituzioni negli anni 2008 e seguenti dovrà essere contabilizzato negli attivi.

678

In seguito al calo di liquidità causato dagli impegni posticipati, l'indebitamento dell'AI presso il fondo AVS ammonterà allo stesso importo. Con un tasso di interesse annuale del 2,5 per cento48 e la rimunerazione del debito aggiuntivo, risulterà per l'AI un onere supplementare per interessi di circa 24,5 milioni di franchi. Nella misura in cui i Cantoni passeranno a un finanziamento delle istituzioni secondo il criterio dell'esercizio contabile di competenza, i pagamenti posticipati dell'AI provocheranno nel passaggio alla NPC un apporto eccezionale di liquidità che permetterà alle istituzioni di evitare di ricorrere, per superare la fase di transizione, a finanziamenti supplementari attraverso crediti bancari o di intaccare capitale di terzi a lungo termine. Dei risparmi in interessi realizzati in questa maniera beneficeranno i Cantoni che si faranno carico del finanziamento del deficit. I Cantoni che manterranno il finanziamento posticipato potranno beneficiare del afflusso di liquidità e del corrispondente risparmio a livello di interessi.

Considerata la difficile situazione finanziaria dell'AI, sono state discusse diverse opzioni per fare in modo che l'introduzione della NPC non comportasse un ulteriore peggioramento. Particolare rilievo è stato dato alla partecipazione dei Cantoni agli obblighi latenti dell'AI nei pagamenti posticipati delle rendite e delle altre prestazioni individuali. Il rimanente calo di liquidità dalle casse dell'AI dovrebbe essere compensato dai Cantoni attraverso la concessione di prestiti a scadenza indeterminata senza interessi. Come alternativa, è stata discussa la possibilità di compensare l'aggravio supplementare a livello di interesse nell'ambito del bilancio globale.

Gli impegni latenti dell'AI legati ai pagamenti posticipati delle rendite e alle misure individuali sono dovuti al fatto che l'assicurazione, assegnando delle rendite, concretamente assume sempre impegni con effetto retroattivo. A causa della prassi contabile che non tiene conto della contabilizzazione secondo il criterio della competenza gli oneri che ne derivano vengono contabilizzati non dell'anno in cui la pretesa viene fatta valere, ma dell'anno in cui avviene il pagamento. Il lungo intervallo tra il momento della presentazione della richiesta e il momento dell'assegnazione della rendita al
termine della procedura di verifica e delle eventuali ricorsi al tribunale può dar luogo a sovrapposizioni.

Secondo dati elaborati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, il 70 per cento dei circa 1,1 miliardi di franchi di pagamenti posticipati delle rendite riguardano anni precedenti all'anno del versamento in cui l'importo viene contabilizzato.

Per l'anno 2004, un calcolo in base a una contabilizzazione secondo il criterio della competenza dà una differenza di 600 milioni di franchi netti (750 mio. di pagamenti posticipati, detratti 150 mio. di rimborsi). Nel 2008 l'AI dovrà pertanto versare ancora all'incirca 600 milioni di franchi per prestazioni, che riguardano diritti maturati prima del 1° gennaio 2008. Anche negli anni che seguono verranno corrisposte prestazioni il cui diritto è stato maturato prima del 2008. La loro somma complessiva ammonta a 300 milioni di franchi.

Anche le misure individuali comprendono pagamenti posticipati di prestazioni concernenti anni precedenti, riconducibili, da un canto, al fatto che le decisioni possono essere prese soltanto nell'anno successivo a quello in cui sorge il diritto e, d'altro canto, al fatto che l'ultima rata di un somma dovuta per un anno viene pagata soltanto nel corso dell'anno successivo. Su un totale di 1,55 miliardi di franchi (anno 48

L'AI deve applicare ai suoi debiti nei confronti del fondo AVS il tasso di interesse quadriennale swap, che attualmente ammonta al 2,55 per cento. L'UFSP calcola a lungo termine un livello del tasso d'interesse del 2,5 per cento.

679

2004), i pagamenti relativi agli anni precedenti ammontano a circa 500 milioni di franchi.

Il totale delle rubriche di spesa dell'AI da delimitare secondo il criterio della competenza è pertanto di circa 1,4 miliardi di franchi 'al 31 dicembre 2007 (cfr. tabella 16)49.

Tabella 16 Pagamenti posticipati delle rendite ordinarie e straordinarie nonché altre voci di spesa dell'AI in ambito di misure individuali da delimitare secondo il criterio della competenza (in mio. di fr.)

Pagamenti posticipati delle rendite negli anni precedenti l'introduzione della NPC: ­ nel primo anno dopo l'introduzione della NPC ­ negli anni successivi

600 300

Pagamenti posticipati delle prestazioni concernenti anni precedenti in ambito di misure individuali

500

Totale di cui 3/8 quota della Confederazione 1/8 quota dei Cantoni

1400 525 175

Se si applica con coerenza la contabilizzazione delle spese secondo il criterio della competenza, al momento del passaggio alla NPC anche il totale di circa 1,4 miliardi di franchi dovrà essere finanziato secondo la vecchia chiave di ripartizione. La quota cantonale di 1/8 ammonterebbe in tal caso a 175 milioni di franchi.

Nella procedura di consultazione i Cantoni hanno tuttavia respinto le soluzioni proposte. La difficile situazione finanziaria dell'AI è stata unanimemente riconosciuta. Anche i problemi di liquidità dell'AI e il conseguente aggravio supplementare dovuto agli interessi non sono stati contestati. I Cantoni hanno però ritenuto che i problemi finanziari dell'AI non vadano fatti ricadere sulla NPC: per il risanamento dell'assicurazione è pertanto necessario trovare soluzioni che esulino dal presente progetto.

Concretamente, i Cantoni fanno notare che una contabilità che imputasse le uscite secondo il criterio della competenza dovrebbe, per essere applicata in maniera coerente, trattare secondo gli stessi principi non soltanto gli obblighi dell'AI, ma anche i proventi dell'imposta federale diretta. In questo modo, ai Cantoni continuerebbero a beneficiare del 30 per cento e non del 17 per cento di tutte le imposte per l'anno fiscale 2006 e per gli anni precedenti riscosse a partire dal 1° di gennaio 2008. Ciò corrisponderebbe alla soluzione proposta nel caso dei pagamenti posticipati delle rendite e delle restanti posizioni da contabilizzare secondo il criterio della competenza nell'ambito delle prestazioni individuali dell'AI. Sulla base dei calcoli effettuati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, questa soluzione com49

680

Il già menzionato esame svolto dalla ditta B,S,S (cfr. nota 43) mostra che le valutazioni nel settore dei pagamenti posticipati delle rendite sono molto incerte.

porterebbe per la Confederazione un aggravio supplementare straordinario di 655 milioni di franchi.

Contro la possibilità di migliorare la liquidità dell'AI attraverso prestiti a scadenza indeterminata senza interesse, i Cantoni hanno in particolare obiettato che, da un lato, la maggior parte dei Cantoni dovrebbe, a causa delle prescrizioni contabili di legge, far figurare senza indugio questi prestiti come uscite e che, d'altra parte, questa soluzione comporterebbe un intreccio con i Cantoni che contraddirebbe il principio stesso di dissociazione al quale si ispira la NPC.

Quanto all'ipotesi di considerare gli interessi nel bilancio globale, sono stati ricordati i costi per interessi ingiustificati derivati alle istituzioni dalla modalità di pagamento posticipato dell'AI applicate finora e ai Cantoni dalla partecipazione al deficit. Sarebbe ora deplorabile se, nel passaggio alla NPC, i Cantoni si vedessero gravati di qualcosa, che invece sarebbe spettato loro già da tempo.

1.8.3.3

Soluzione prevista

Come già menzionato, la Confederazione e i Cantoni parteciperanno ai costi delle prestazioni collettive posticipate dell'AI: la Confederazione si assumerà i 3/8 di tutti gli impegni dell'AI contratti prima del passaggio alla NPC, mentre i Cantoni se ne faranno carico per 1/8.

Si rinuncia però a una partecipazione supplementare dei Cantoni agli impegni latenti dell'AI per i pagamenti posticipati e per le altre prestazioni individuali. Di conseguenza, viene a cadere anche un'analoga contabilizzazione dell'imposta federale diretta secondo il criterio della competenza.

Nel bilancio globale, l'onere supplementare per interessi che deriva all'AI dall'adempimento degli impegni finanziari posticipati viene trasferito ai Cantoni. Il bilancio globale viene equilibrato aumentando di 24,5 milioni di franchi il contributo della Confederazione all'AI. Come contropartita la Confederazione riduce dello stesso importo le sue prestazioni ai Cantoni nell'ambito dei nuovi settori di perequazione (cfr. tabella 17). In questo modo si garantisce che l'introduzione della NPC non si ripercuota negativamente sulla già delicata situazione finanziaria dell'AI.

Questo compromesso è stato difeso anche dai rappresentanti dei Cantoni all'interno dell'organo direttivo paritetico della NPC; a condizione tuttavia che la dissociazione dei compiti tra i Cantoni e l'AI sia definitiva e che i Cantoni siano esonerati da qualsiasi obbligo futuro di cofinanziamento.

Tabella 17 Bilancio globale: calcolo dell'onere supplementare dell'AI per gli interessi Milioni di franchi; (+) = aggravio (-) = sgravio AI Oneri per interessi impegni posticipati dell'AI Aumento del contributo della Confederazione all'AI Riduzione perequazione delle risorse e compensazione degli oneri Somma

24.5 -24.5

0

Cantoni Confederazione -24.5 24.5 24.5 0

-24.5 0

681

Una disposizione transitoria della LAI disciplinerà la partecipazione della Confederazione e dei Cantoni ai pagamenti posticipati alle istituzioni. Parallelamente a quest'ultima sarà fissata in maniera definitiva anche la chiave di ripartizione tra i Cantoni.

Il testo della modifica di legge è compreso nell'atto legislativo mantello (n. 5), mentre il relativo commento figura nel numero 2.8.

Per includere l'onere per gli interessi nel bilancio globale non è necessaria una base legale specifica. Occorre semplicemente aumentare il contributo federale all'AI e ridurre in ugual misura le prestazioni della Confederazione ai nuovi fondi perequativi (cfr. allegato 1). La compensazione dell'onere per gli interessi provoca un aumento permanente della quota di partecipazione della Confederazione secondo la LAI di 0,16 punti percentuali (cfr. tabella 2 nell'allegato 12). Qualora a medio e lungo termine dovesse attestarsi a livelli troppo bassi o troppo elevati a causa dell'evoluzione dei tassi d'interesse, tale quota potrà essere adeguatamente compensata nel quadro della nuova dotazione dei fondi di compensazione decisa ogni quattro anni dal Parlamento.

1.8.4

Impegni finanziari posticipati della Confederazione

1.8.4.1

Riduzione dei premi dell'assicurazioni malattie

Per quanto concerne la riduzione dei premi, la Confederazione deve ai Cantoni 624 milioni di franchi. Questa pendenza si spiega con il fatto che, secondo l'ordinamento attuale, la Confederazione versa il 77 per cento dei suoi contributi l'anno corrente e il 23 per cento nel corso dell'anno successivo, dopo aver ricevuto il conteggio definitivo da parte dei Cantoni.

1.8.4.2

Consulenza agricola

Si tratta dei contributi della Confederazione ai servizi di consulenza cantonali, contributi che saranno soppressi nel quadro della NPC. Il pagamento viene attualmente effettuato quattro mesi dopo la chiusura dell'anno contabile o dopo la fine di una manifestazione. Per il 2008 si prevede ancora un fabbisogno finanziario di circa 10 milioni di franchi.

1.8.4.3

Sussidi per la formazione

Secondo l'ordinamento vigente, i contributi della Confederazione alle spese computabili dei Cantoni per gli aiuti destinati alla formazione sono versati nel corso dell'anno successivo sulla base del conteggio dei Cantoni. Nel quadro della NPC sono soppressi gli attuali contributi della Confederazione all'insegnamento medio superiore e i supplementi in funzione della capacità finanziaria. È mantenuto il pagamento posticipato degli altri sussidi della Confederazione. Il fabbisogno finanziario supplementare per l'anno 2008 risulta dalla differenza tra le attuali e le nuove prestazioni della Confederazione ed è stimato a 51 milioni di franchi.

682

1.8.5

Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni finanziari posticipati

I flussi di pagamento in relazione agli impegni finanziari posticipati possono essere riassunti come segue (tabella 18): Tabella 18 Sintesi del flusso di fondi provenienti dagli impegni finanziari posticipati (in mio. di fr.)

in milioni di franchi; (+) aggravio; (-) sgravio Confederazione Confederazione ai Cantoni Confederazione all'AI Saldo Confederazione

Totale 685 736 1'421

2008 685 736 1'421

2009

Cantoni Confederazione ai Cantoni Cantoni all'AI contributi a fondo perso Saldo Cantoni

Totale -685 245 -440

2008 -685 245 -440

2009 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Assicurazioni sociali AI alle istituzioni Confederazione all'AI Cantoni all'AI: contributi a fondo perso Saldo assicurazioni sociali

Totale 1'962 -736 -245 981

2008 1'620 -736 -245 639

2009 282 0 0 282

2010 50 0 0 50

2011 10

Case per invalidi e istituzioni AI alle istituzioni Saldo case per invalidi e istituzioni

Totale -1'962 -1'962

2008 -1'620 -1'620

2009 -282 -282

2010 -50 -50

2011 -10 -10

0

0

0

0

0

Saldo

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2010

0 0 0 2011

10

La sintesi mostra che, complessivamente, vi sarà un trasferimento di liquidità alle case per persone invalide, alle istituzioni nonché ai Cantoni che consentirà di ridurre il loro debito nei confronti di terzi. L'allegato 14 illustra la ripartizione tra i singoli Cantoni.

Il risultato della tabella 18 si fonda sull'ipotesi che in futuro i Cantoni passeranno a un finanziamento delle case per persone invalide e delle istituzioni secondo il criterio della competenza. Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che anche la Convenzione intercantonale sulle istituzioni sociali (CIIS), che disciplina la collaborazione tra i Cantoni in questo settore, prevede un finanziamento secondo il criterio della competenza. Qualora i Cantoni dovessero mantenere il finanziamento posticipato attuale, una parte della liquidità non sarebbe trasferita alle case per persone invalide e alle istituzioni.

Il saldo della Confederazione, pari a 1,421 miliardi di franchi, comporta un temporaneo doppio onere nel suo conto finanziario e quindi un fabbisogno finanziario straordinario. Come accennato nel secondo messaggio sulla NPC in relazione al nuovo modello contabile della Confederazione50, gli impegni pendenti a causa dei 50

FF 2005 5614 segg.

683

contributi posticipati sono presi in considerazione nella rettifica (restatement) del bilancio d'apertura 2007, ma non incidono sul conto finanziario. Il pagamento negli anni successivi dei contributi dovuti (la maggior parte nel 2008, cfr. tabella 18) non influisce più tardi pertanto sul conto economico, ma causa spese corrispondenti nel conto di finanziamento e flusso del capitale.

1.8.6

Conto finale per il 2007

1.8.6.1

Imposta federale diretta

Dato che la NPC riduce la quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta federale diretta al 17 per cento, l'articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 199051 sull'imposta federale diretta (LIFD) è modificato di conseguenza.

Conformemente alla LIFD, le quote parte cantonali agli utili dell'imposta federale diretta sono calcolate in funzione degli incassi. Sono pertanto ripartite tra Cantoni e Confederazione in base al criterio della cassa: tutte le imposte riscosse in un determinato anno sono ripartite secondo la chiave in vigore, indipendentemente dall'anno fiscale al quale si riferiscono. La ripartizione in base alla perequazione orizzontale, invece, è di volta in volta stabilita all'inizio dell'anno seguente. Il conteggio che andrà fatto all'inizio del 2008 riguarderà pertanto il 2007 e si fonderà sulla base del diritto anteriore.

1.8.6.2

Quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta preventiva

Secondo l'articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196552 su l'imposta preventiva (LIP) la quota parte dei singoli Cantoni agli utili dell'imposta preventiva è stabilita alla fine di ogni anno (nella nuova versione: all'inizio dell'anno seguente). Anche qui il conteggio che sarà effettuato all'inizio del 2008 si riferirà ancora al 2007: gli utili saranno pertanto ripartiti in base al diritto anteriore.

1.8.6.3

Quota parte dei Cantoni agli utili dell'imposta sugli oli minerali

Le quote parte ordinarie e straordinarie dei Cantoni agli utili dell'imposta sugli oli minerali destinate a contributi generali, alla perequazione finanziaria e ai contributi per i Cantoni attraversati da assi alpini internazionali e a quelli che non hanno strade nazionali, sono suddivise di volta in volta sulla base di una proiezione degli utili dell'imposta e del contrassegno autostradale. La differenza tra questa prima stima e gli utili effettivamente riscossi viene poi contabilizzata l'anno seguente.

A partire dal 2008 il sistema della NPC ridurrà la quota parte ordinaria agli utili dell'imposta sugli oli minerali dal 12 al 10 per cento, mentre le quote parte straordinarie e i contributi a Cantoni attraversati da assi alpini internazionali saranno 51 52

684

FF 2006 7662 FF 2006 7662

soppressi, i fondi vincolati ad altri scopi e la chiave di ripartizione sarà modificata.

La correzione concernente il 2007, pertanto, non potrà più essere calcolata semplicemente sulla base degli utili complessivi da ridistribuire: occorrerà stabilire un conto finale che consideri i parametri per il 2007, e corrispondere o riscuotere le eventuali differenze per il 2007 in occasione della ripartizione degli utili dell'imposta per il 2008.

Poiché con il passaggio al sistema NPC i costi delle strade nazionali saranno interamente assunti dalla Confederazione, i Cantoni dovranno presentare per il 2007 conti finali in cui siano registrate le prestazioni fornite per ampliare, mantenere e gestire strade nazionali; in caso di progetti non ancora portati a termine i Cantoni presenteranno conti intermedi (analogamente a quanto fatto in passato al momento della modifica dell'aliquota IVA). I Cantoni potranno riscuotere nel corso del 2008 i contributi federali che ancora spettano loro, seguendo la procedura abituale53.

La Confederazione fatturerà le eventuali indennità per terreni e costruzioni che non servono più alle strade nazionali, ma che i Cantoni intendono ad ogni modo conservare, dopo l'entrata in vigore della NPC oppure al termine delle transazioni immobiliari eventualmente ancora in corso.

1.8.6.4

Contributi dei Cantoni alle assicurazioni sociali

Sulla base del disciplinamento in vigore, i Cantoni versano acconti mensili. All'inizio dell'anno seguente viene presentato un conto finale che, anche per quanto concerne la transizione alla NPC, si fonderà ancora sul diritto anteriore.

1.8.6.5

Prestazioni complementari

Il conto finale per il 2007 va presentato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali entro il 31 dicembre 2007. La partecipazione dei Cantoni verrà calcolata in base al diritto anteriore e sarà corrisposta durante la prima metà del gennaio 2008 sulla base del conto 2007.

A livello finanziario (Confederazione ­ Cantoni) è già oggi applicato il criterio della cassa. Tutte le prestazioni complementari versate in un determinato anno contabile (indipendentemente dal fatto che si riferiscano, eventualmente, a un anno precedente), le prestazioni complementari restituite (anche qui, indipendentemente dall'anno contabile) come pure gli ammortamenti e i condoni di prestazioni complementari restituite sono detratti dal contributo federale che fa stato nell'anno contabile in esame. Nel caso delle prestazioni complementari non esiste alcuna contabilizzazione secondo il criterio di competenza.

53

Ciò non comporta oneri supplementari per la Confederazione. I pagamenti per il 2008 sono iscritti nel bilancio, alle voci di spesa.

685

1.8.6.6

Quota parte dei Cantoni agli utili della Banca nazionale

Per la chiave di ripartizione da applicare fa stato il momento in cui l'Assemblea generale della Banca nazionale comunica alla Confederazione l'utile netto registrato dall'istituto. In base agli accordi attuali in materia di ripartizione annuale dell'utile, in applicazione del principio della distribuzione costante, durante un decennio ai Cantoni e alla Confederazione sono versati annualmente 2,5 miliardi. Questa cifra comprende tanto gli utili annuali della BNS quanto il frutto dello abbattimento delle riserve. L'importo dei dividendi non è stabilito sulla base del risultato registrato nell'anno contabile che precede la ripartizione dell'utile. Per la distribuzione delle quote parte ai Cantoni nella primavera del 2008 verrà pertanto applicata la nuova chiave di ripartizione in funzione della popolazione.

1.9

Panoramica delle modifiche necessarie a livello di ordinanza

Sulla base della legge federale del 3 ottobre 200354 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), emaneremo un'ordinanza di applicazione (OPFC) che disciplinerà la procedura per il calcolo del potenziale delle risorse (art. 3 cpv. 3 e 4 LPFC), ivi compresa la garanzia della qualità, l'adeguamento annuale degli importi perequativi durante un quadriennio (art. 5 cpv. 2 LPFC) e la ripartizione delle somme destinate alla perequazione verticale e alla perequazione orizzontale (art. 5 cpv. 3 e art. 6 cpv. 1 LPFC). L'ordinanza determinerà inoltre i criteri di ripartizione dei fondi destinati alla compensazione degli oneri (art. 9 cpv. 3 LPFC) e l'adeguamento annuale al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC). Prevedrà infine ulteriori disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi volti a compensare i casi di rigore (art. 19 cpv. 5 LPFC) e concretizzerà il dettato della legge per quanto concerne il rapporto sull'efficacia (art. 18 LPFC).

La nuova legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri abroga la legge federale del 19 giugno 195955 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni (art. 23 LPFC): viene così a cadere la base legale dell'ordinanza del 21 dicembre 197356 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e dell'ordinanza del 27 novembre 198957 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell'imposta federale diretta. La LPFC abroga formalmente questi due atti normativi.

Abbiamo già presentato gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza nei singoli settori nel messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (secondo messaggio sulla NPC).

54 55 56 57

686

RS 613.2 RS 613.1 RU 1974 146 RU 1989 2470

2

Commento dei decreti federali e delle modifiche di legge

2.1

Decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri

Art. 1 Il contributo dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse (perequazione orizzontale delle risorse) ammonta a 1,259 miliardi di franchi, pari al 70 per cento del contributo della Confederazione alla perequazione delle risorse.

Art. 2 La dissociazione dei compiti, la soppressione dei supplementi di capacità finanziaria nonché la riduzione della quota parte dei Cantoni all'imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento determineranno per la Confederazione uno sgravio di 2,481 miliardi di franchi nel 2008. Tale importo sarà pertanto destinato a dotare la perequazione verticale delle risorse e la compensazione degli oneri in chiave geotopografica e sociodemografica. Conformemente al consenso raggiunto tra Confederazione e Cantoni in seno all'organo direttivo paritetico del progetto NPC, la somma di 2,481 miliardi di franchi confluirà in ragione del 72,5 per cento nella perequazione delle risorse (1,799 mia. di fr.) e del 27,5 per cento nella compensazione degli oneri (0,682 mia. di fr.).

Art. 3 e 4 All'interno della compensazione degli oneri è prevista un'equa ripartizione dei contributi in chiave geotopografica e sociodemografica: i due fondi saranno dotati di 341 milioni di franchi ciascuno.

I contributi di base valgono di norma lungo un intero quadriennio. Nel corso del primo anno di un quadriennio i versamenti di compensazione corrispondono a tali contributi di base. Nel corso degli anni successivi essi sono aggiornati conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPFC.

2.2

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Art. 1 La compensazione dei casi di rigore è calcolata sulla scorta del bilancio globale 2004/2005: il suo fondo sarà dotato di 430 milioni di franchi. Due terzi di questo importo (287 mio. di fr.) sono a carico della Confederazione e un terzo (143 mio. di fr.) dei Cantoni. La ripartizione di questi contributi cantonali è calcolata in funzione del numero di abitanti. Si tratta dei cosiddetti contributi iniziali. In seguito, parallelamente alla graduale diminuzione dell'importo destinato alla compensazione dei casi di rigore (conformemente all'art. 19 cpv. 3, 4 e 6 LPFC), i contributi dei Cantoni saranno progressivamente ridotti.

687

2.3

Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie

Nell'ambito della legislazione d'esecuzione per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni58, l'articolo 66 della legge federale del 18 marzo 199459 sull'assicurazione malattia è stato modificato. La Confederazione continuerà a versare ai Cantoni sussidi annuali per la riduzione dei premi. A partire dall'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione della NPC, tuttavia, questi contributi non verranno più stabiliti mediante decreto federale semplice valido quattro anni e tenendo conto dello sviluppo dei costi nell'assicurazione malattia obbligatoria e della situazione finanziaria della Confederazione, ma corrisponderanno, come stabilito dal nuovo articolo 66 capoverso 2 LAMal, al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Con l'entrata in vigore della nuova base legale viene pertanto a cadere il decreto federale del 10 marzo 200560 sui sussidi federali nell'assicurazione malattie, che deve essere abrogato: ciò avverrà mediante un decreto federale che entrerà in vigore contemporaneamente alla modifica della LAMal prevista dalla legislazione d'esecuzione della NPC.

2.4

Modifiche della legge sul Controllo federale delle finanze

Art. 6 lett. j (nuova) Determinare ogni anno i fattori di perequazione rappresenta un'importante decisione, tanto finanziaria quanto politica. Lacune nei dati di base o errori nel loro trattamento potrebbero comportare ripercussioni estremamente negative sia presso i Cantoni sia a livello federale.

Lo svolgimento di questi calcoli spetta all'Amministrazione federale delle finanze (AFF), coadiuvata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), dall'Ufficio federale di statistica (UST) e dal gruppo di esperti «Garanzia della qualità» istituito dall'ordinanza d'applicazione della LPCF.

Le prime esperienze raccolte hanno mostrato che per verificare la qualità e l'armonizzazione dei dati raccolti e trasmessi dalle diverse amministrazioni fiscali cantonali occorrerà procedere anche a controlli sul posto.

La sorveglianza delle operazioni eseguite da uffici federali o da organi istituiti mediante ordinanza federale spetta al Controllo federale delle finanze (CDF). Le competenze di quest'ultimo non gli permettono tuttavia, per il momento, di analizzare l'affidabilità dei dati fiscali presentati dai Cantoni per determinare la perequazione delle risorse. La nuova disposizione della LCF colma questa lacuna. Grazie ad essa, il CDF potrà verificare se i dati necessari ai calcoli sono stati rilevati corret58

59 60

688

N. II / 26 della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

RS 832.10 FF 2005 4431

tamente e se sono stati opportunamente distinti i diversi tipi di soggetti fiscali e di tassazione. Va da sé, tuttavia, che la nuova competenza del CDF non si estende alla verifica materiale di quest'ultima.

2.5

Modifiche della legge sui sussidi

Le disposizioni in merito sono già state prese nel testo della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni61. La redazione della legge è stata però macchiata da alcune sviste, che per ragioni di tempi non hanno più potuto essere rimosse in vista della votazione finale del 6 ottobre 2006. Le necessarie correzioni devono essere apportate ora: corrispondono a quanto deciso dalla Commissione speciale NPC del Consiglio nazionale il 23 maggio 2006 e si prefiggono di rendere più comprensibile la sistematica della legge. Possono essere riassunte come segue: L'articolo 16 disciplina il campo di applicazione delle forme giuridiche che entrano in linea di conto per la concessione di sussidi. Nella misura in cui lo necessitano, esse vengono sottoposte a una rielaborazione a livello di contenuto nel seguente ordine: la decisione agli articoli 17 e 18, il contratto agli articoli 19 e 20 e l'accordo di programma all'articolo 20a LSu.

Sulla base di questa sistematica il capoverso 1 viene ricondotto alla versione originaria della LSu del 5 ottobre 1990. Esso stabilisce che se le premesse per la scelta di un'altra forma giuridica non sono date o se considerazioni di proporzionalità (per quanto la legge conceda un margine in proposito) ne sconsigliano l'impiego, per la concessione di aiuti finanziari e indennità va adottata una decisione formale.

Il capoverso 2 assume essenzialmente la forma (migliorata dal punto di vista redazionale) conferitagli dalla legge federale del 6 ottobre 2006. Per non limitare eccessivamente il campo di applicazione dei contratti di diritto pubblico, la frase introduttiva viene tuttavia completata con il termine «insbesondere». In questo modo si chiarisce che i criteri esposti alle lettere a e b non devono essere considerati definitivi.

Il tenore del capoverso 3 è identico a quello del capoverso 1bis della legge federale del 6 ottobre 2006. Sebbene l'accordo di programma comprenda elementi fortemente consensuali, occorre riservargli uno statuto particolare. È pertanto da ritenersi, accanto alla decisione (cpv. 1) e al contratto (cpv. 2), forma giuridica autonoma e deve pertanto essergli riconosciuto lo stesso valore giuridico (cfr. anche il
nostro messaggio del 7 settembre 2005, FF 2005 5349 5449 segg.).

I capoversi 4 e 5 riprendono testualmente i capoversi 3 e 4 della LSu nella versione originaria del 5 ottobre 1990.

61

FF 2006 7655

689

2.6

Modifiche della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

Art. 4 cpv. 5 Come esposto in precedenza, il principio di neutralità dei costi cui sottostà il bilancio globale della NPC va rispettato anche per quanto riguarda il finanziamento speciale «traffico stradale». A tale scopo occorre ridurre la quota parte minima dei Cantoni ai contributi non vincolati a opere dall'attuale 12 per cento al 10 per cento.

2.7

Modifiche della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 103 cpv. 1 Conformemente al piano finanziario 2008, l'articolo 103 capoverso 1 LAVS fissa la quota definitiva del contributo della Confederazione al 19,55 per cento delle spese annue dell'assicurazione.

Disposizione transitoria concernente la decisione in merito alla quota definitiva Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione esecutiva, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all'articolo 103 capoverso 1 LAVS, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell'articolo in questione avrebbe dovuto essere stabilita nel quadro del presente messaggio e adeguata prima dell'entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L'articolo 103 capoverso 1 LAVS è stato completato di conseguenza: poiché in tal modo si è debitamente tenuto conto della disposizione transitoria, essa può ora venire abrogata.

2.8

Modifiche della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 78 cpv. 1 Conformemente al piano finanziario 2008, l'articolo 78 capoverso 1 LAI fissa la quota definitiva del contributo della Confederazione al 37,78 per cento delle spese annue dell'assicurazione. Tale quota definitiva tiene conto della soppressione delle prestazioni collettive dell'AI, della cessazione dei contributi versati finora dai Cantoni nonché della compensazione dell'onore supplementare a livello di interessi a seguito del finanziamento degli impegni finanziari posticipati a favore degli istituti per persone invalide ed entra in vigore per una durata indeterminata.

Disposizione transitoria concernente la decisione in merito alla quota definitiva Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla legislazione esecutiva, il Parlamento ha introdotto una disposizione transitoria all'articolo 78 capoverso 1 LAI, in virtù della quale la quota definitiva del contributo della Confederazione ai sensi dell'articolo in 690

questione avrebbe dovuto essere stabilita nel quadro del presente messaggio e adeguata prima dell'entrata in vigore della legge federale che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L'articolo 78 capoverso 1 è stato completato di conseguenza: poiché in tal modo si è debitamente tenuto conto della disposizione transitoria, essa può ora venire abrogata.

Disposizione transitoria concernente gli impegni finanziari posticipati Ad capoverso 4 (nuovo): i pagamenti posticipati delle prestazioni collettive ­ pari a 1,962 miliardi di franchi ­ devono essere finanziati secondo l'ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore della NPC. Con una base di legge esplicita per il finanziamento degli impegni finanziari posticipati nelle disposizioni transitorie, come pure con la ripartizione definitiva dei contributi ai Cantoni, i contributi versati da Confederazione e Cantone sono esposti in maniera trasparente nell'allegato. I contributi della Confederazione e dei Cantoni devono essere versati all'AI sotto forma di contributi forfettari a fondo perso. Secondo il vecchio articolo 78 LAI, la Confederazione partecipa al finanziamento per il 37,5 per cento e i Cantoni per il 12,5 per cento. Come stabilito nella lettera a, ciò comporterà un onere supplementare per la Confederazione di 736 milioni di franchi.

Parallelamente, il contributo dei Cantoni ammonterà a 245 milioni di franchi, così come stabilito nella lettera b.

Ad capoverso 5 (nuovo): l'articolo 78 disciplina il contributo della Confederazione all'AI in percentuale delle uscite complessive dell'assicurazione. Le prestazioni per le quali il contributo federale viene versato a fondo perso devono essere escluse dalla partecipazione ordinaria della Confederazione, così da evitare un doppio pagamento. Il contributo dei Cantoni è ripartito in funzione di una chiave di ripartizione che tiene conto delle prestazioni dell'AI per l'anno 2005, sulla base del computo definitivo dei contributi versati dai Cantoni, come pure della capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007. La ripartizione definitiva fra i Cantoni è presentata in allegato.

3

Ripercussioni

3.1

Per le finanze della Confederazione e dei Cantoni

In breve, ricordiamo che il passaggio alla NPC va effettuato nel rispetto del principio della neutralità dei costi, salvo la compensazione dei casi di rigore, finanziata in ragione di due terzi dalla Confederazione. Ciò significa che gli aggravi e gli sgravi finanziari tra Confederazione e Cantoni dovranno, nel complesso, compensarsi reciprocamente.

Conformemente al presente messaggio, la compensazione dei casi di rigore verrà inizialmente dotata di 430 milioni di franchi, di cui due terzi a carico della Confederazione. In tal modo, il carico netto annuo per la Confederazione dovuto alla NPC ammonta a 287 milioni di franchi62. Come stabilito dall'articolo 19 LPFC questa 62

Nel piano finanziario del 23 agosto 2006 un importo di 280 milioni di franchi figura a titolo di contributo della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore.

691

somma iniziale rimarrà invariata durante otto anni; in seguito essa diminuirà ogni anno del 5 per cento, così che la compensazione dei casi di rigore non durerà per più di 28 anni.

Impegni finanziari posticipati dell'ordine di 1,421 miliardi di franchi (di cui 685 mio. ai Cantoni e 736 mio. all'AI)63 causano un provvisorio doppio aggravio nel conto finanziario della Confederazione. Gli impegni corrispondenti sono registrati nel rapporto sul piano finanziario del 23 agosto 2006 come fabbisogno finanziario straordinario e contabilizzati nell'ambito della rettifica (restatement) del bilancio 2007 (nuovo modello contabile).

3.2

Per Città e Comuni

Nel primo messaggio sulla NPC abbiamo analizzato in generale le ripercussioni della riforma della perequazione finanziaria sugli agglomerati urbani e sui Comuni64. In quell'occasione abbiamo constatato che la NPC può dispiegare appieno il suo potenziale di efficacia e di efficienza soltanto a condizione che i sistemi cantonali di perequazione finanziaria e di compensazione degli oneri seguano una linea simile e che la compensazione degli oneri interna ai Cantoni sia esaminata tenendo conto della nuovo regime e, se del caso, adeguata. In considerazione dell'autonomia organizzativa che la Costituzione federale garantisce ai Cantoni, il disciplinamento delle relazioni tra un Cantone e i suoi Comuni, rispettivamente Città, come pure la ripartizione degli oneri al suo interno, sono di sua esclusiva competenza.

Nel quadro dell'elaborazione della legislazione esecutiva, il secondo messaggio sulla NPC ha dato risalto65 a due tematiche: ­

lo statuto giuridico dei Comuni e delle Città nell'ambito del nuovo strumento dell'accordo di programma, e

­

le ripercussioni finanziarie della dissociazione dei compiti.

Le richieste dei rappresentanti dei Comuni e della Città sono state prese ampiamente in considerazione in particolare nel quadro della modifica della legge sui sussidi, nel senso che l'articolo 19 capoverso 2 LSu accorda uno speciale diritto di essere sentiti ai Comuni e l'articolo 20a capoverso 3 LSu stabilisce che i contributi della Confederazione devono essere trasferiti proporzionalmente ai Comuni se questi ultimi forniscono le prestazioni.

Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie della NPC sui Comuni e sulle Città ciò dipende anzitutto dalle competenze legislative e dalla partecipazione finanziaria all'interno dei singoli Cantoni. È dunque determinante conoscere il modo in cui i Comuni e le Città partecipano, nell'attuale ripartizione intracantonale dei compiti, al finanziamento dei singoli settori.

63

64 65

692

Cfr. la sintesi offerta dalla tabella 18. Gli importi versati all'AI, ossia 736 milioni di franchi da parte della Confederazione e 245 milioni di franchi da parte dei Cantoni, sono stabiliti in modo definitivo nell'atto normativo mantello. I 685 mio. di fr. ai Cantoni comprendono contributi posticipati per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia (624 mio.), per la consulenza agricola (10 mio.) come pure per gli aiuti alla formazione (51 mio.).

FF 2002 2295 segg.

FF 2005 5617 segg.

Il presente messaggio, terza tappa della NPC, definisce gli aspetti principali dei nuovi strumenti di perequazione finanziaria. Le ripercussioni di questi nuovi flussi finanziari all'interno dei singoli Cantoni dipendono dalle modalità in cui la NPC sarà concretizzata a quel livello. In questa sede non possiamo che limitarci a constatare che tutti i Cantoni hanno lanciato un processo interno di adeguamento alla NPC, nell'ambito del quale sono analizzate, e se del caso adeguate, le relazioni con i Comuni e con le Città. Dato che la situazione è diversa da un Cantone all'altro e che il processo decisionale non è ancora concluso, non possiamo però, per il momento, riassumere con la necessaria esaustività le ripercussioni della NPC a livello di Città e Comuni.

3.3

Ripercussioni economiche

Allo scopo di analizzare le ripercussioni economiche della NPC, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) hanno commissionato una perizia agli economisti Frank Bodmer e Tobias Beljean66. Sulla base di un modello di equilibrio sono state esaminate le ripercussioni della NPC a medio e lungo termine sul prodotto interno lordo e sul reddito nazionale nonché sull'onere fiscale e sulle uscite di Confederazione e Cantoni. In occasione del secondo messaggio sulla NPC del settembre 2005 abbiamo già commentato i primi risultati sulla base di un modello semplificato.

Sono stati applicati due modelli tipologicamente diversi: un modello semplificato e uno complesso. Nel modello semplificato le ripercussioni economiche della NPC sono analizzate esclusivamente sulla base della variazione del reddito nazionale. Si parte dall'ipotesi che il reddito cantonale dipenda negativamente dall'onere fiscale cantonale67, e si ignorano le ripercussioni sulla produzione di beni e servizi, sull'occupazione, sui flussi commerciali tra i Cantoni e sui movimenti di capitale e di popolazione. Si suppone inoltre che la popolazione dei Cantoni rimanga costante. Le ripercussioni politiche e finanziarie sono analizzate in base all'onere fiscale complessivo e alle uscite di Confederazione e Cantoni.

Nel modello complesso tutte le interrelazioni macroeconomiche sono analizzate in modo più dettagliato. Così, l'analisi della capacità economica dei Cantoni è estesa all'osservazione della parte del prodotto interno lordo che riflette la produzione di beni e servizi e quindi l'intero valore aggiunto del rispettivo Cantone. L'inclusione dei flussi di pendolari e di una bilancia commerciale consente inoltre di illustrare le influenze reciproche tra Cantoni nella produzione e nel reddito. Infine, osservando l'evoluzione dell'occupazione e della popolazione nonché i movimenti di capitale è possibile effettuare un'analisi differenziata dei mutamenti qualitativi a livello di piazze finanziarie cantonali attesi dall'entrata in vigore della NPC. Il modello tiene conto anche dell'immigrazione e dell'emigrazione internazionali e dei mutamenti 66

67

F. Bodmer, T. Beljean, Volkswirtschaftliche Auswirkungen der NFA ­ Schätzungen mit einem Gleichgewichtsmodell, perizia commissionata dall'AFF e dalla CDCF, Basilea/ Lucerna 2005. Lo studio, il parere del gruppo di lavoro che l'ha accopagnato, un commento dello studio da parte di L. Feld nonché la risposta degli autori sono scaricabili dal sito: http://www.nfa.ch/de/dokumente/berichte/ Questa ipotesi si basa su ricerche empiriche indicanti che i redditi cantonali reagiscono positivamente a imposte meno elevate. L'esiguità del territorio svizzero fa che la concorrenza fiscale svolga un ruolo importante, in quanto i Cantoni in cui le imposte sono basse possono attendersi di attrarre contribuenti.

693

dell'occupazione a livello nazionale. I calcoli sono svolti in funzione di due scenari.

Il primo ipotizza mutamenti dell'onere fiscale unicamente per le imposte sul reddito.

Il secondo considera un cambiamento, in ugual misura, delle imposte sul reddito e di quelle sugli utili.

Tabella 19 Ripercussioni economiche della NPC

Prodotto interno lordo (PIL) Reddito nazionale Prodotto interno lordo per abitante Reddito nazionale per abitante Popolazione Occupazione Uscite dello Stato in % del reddito nazionale (= onere fiscale)*

Modello semplice 0.5% 0.5% -2.2%

Modello complesso Scenario 1 Scenario 2 0.2% 1.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.2% 0.5% -1.1%

-1.1%

* Nei modelli si ipotizza che Confederazione e Cantoni finanzino esclusivamente le loro spese tramite le imposte (senza debiti e senza altre entrate)

La tabella 19 illustra i risultati dei modelli di calcolo, che possono essere riassunti in cinque tesi fondamentali: Ripercussioni moderate a livello nazionale A livello nazionale la NPC comporta un aumento del prodotto interno lordo, del reddito nazionale, dell'occupazione e della popolazione nonché una riduzione delle uscite statali e dell'onere fiscale. Come mostra la tabella 19, queste ripercussioni si rivelano tuttavia assai moderate. Partendo dai dati disponibili per il 2005, la NPC comporta un aumento del PIL rispettivamente di circa un miliardo di franchi nello scenario 1 e di circa cinque miliardi di franchi nello scenario 2, parallelamente a un aumento del reddito nazionale di 1 e rispettivamente 2 miliardi di franchi. Malgrado l'aumento della popolazione le spese dello Stato diminuiscono di circa un miliardo di franchi.

Divari considerevoli tra i Cantoni Come era da attendersi, le ripercussioni variano notevolmente da Cantone a Cantone. Anche se non è possibile estrapolare un andamento sistematico per i Cantoni finanziariamente deboli e per quelli finanziariamente forti oppure per le regioni di campagna e per le Città, in tutti i modelli i Cantoni finanziariamente deboli registrano tuttavia un aumento del reddito nazionale, del prodotto interno lordo, della popolazione e dell'occupazione, anche se l'entità di questi effetti varia in modo molto pronunciato a seconda del modello e del Cantone. Inoltre, nessuno dei modelli analizzati prefigura ripercussioni particolarmente negative sui Cantoni finanziariamente forti. Al contrario, essi partecipano, attraverso l'aumento della domanda di consumi e l'offerta di beni, alle ripercussioni positive nei Cantoni finanziariamente deboli.

694

L'effetto principale è dettato dalla dissociazione dei compiti In tutti e tre i modelli gli effetti più favorevoli sulla crescita del reddito nazionale e del prodotto interno lordo si verificano grazie alla riduzione dei sussidi a destinazione vincolata. Le analisi di sensitività mostrano anche che i tagli nell'ambito di questi sussidi coincidono con una crescita ridotta delle grandezze economiche analizzate. Ciò significa che la NPC può ripercuotersi positivamente sul benessere unicamente attraverso un'attuazione coerente della ripartizione dei compiti e della relativa riduzione di versamenti a destinazione vincolata dalla Confederazione ai Cantoni.

Il maggiore volume di distribuzione non incide in alcun modo a livello nazionale La soppressione dei sussidi a destinazione vincolata e l'aumento del volume della perequazione finanziaria in senso stretto consentono ai Cantoni finanziariamente deboli di adeguare meglio le loro spese alle esigenze della popolazione e di rendere più attraente la loro piazza economica. In tutti e tre i modelli si profilano pertanto ripercussioni economiche positive nei Cantoni finanziariamente deboli. A livello nazionale, nella maggior parte dei modelli, il maggiore volume della ridistribuzione non produce tuttavia né un aumento né una riduzione della prestazione economica.

Questa incidenza zero è confermata anche dall'analisi di sensitività concernente la dotazione dei fondi perequativi. Le differenze attese si rivelano a livello cantonale, ma non si verifica nessuna differenza rilevante a livello nazionale.

L'imposizione delle imprese ha un effetto più incisivo Un paragone dei due modelli complessi rivela che a livello nazionale è possibile aumentare gli effetti positivi sul benessere adeguando le imposte sul reddito e l'imposizione delle imprese (scenario 2), piuttosto che correggendo unicamente l'imposta sul reddito. Grazie alla riduzione dell'imposizione delle imprese, infatti, gli investimenti e l'occupazione aumentano in misura maggiore, originando una dinamica economica supplementare, da cui traggono vantaggio anche alcuni dei Cantoni finanziariamente forti che, nel bilancio globale, subiscono complessivamente un certo aggravio.

3.4

Ripercussioni a livello organizzativo

3.4.1

Collaborazione istituzionale tra Confederazione e Cantoni

3.4.1.1

Sul piano politico

La legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione autorizza il Consiglio federale e i Dipartimenti a chiedere la consulenza di organizzazioni e persone che non appartengono all'Amministrazione federale68.

Nell'ambito dei lavori per la NPC, le consulenze sono state assicurate dall'organo direttivo paritetico, guidato dal capo del DFF69. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell'affermare che questa forma di collaborazione, ossia il dialogo istitu68 69

RS 172.010. Cfr. in proposito l'art. 57 cpv. 1.

Sulla modalità di funzionamento dell'organo direttivo paritetico del progetto NPC cfr.

Wettstein, Gérard, in: LeGes, Gesetzgebung und Evaluation, 2002/2, pag. 35 segg.

695

zionalizzato tra rappresentanti politici ed esperti del settore nel corso dei lavori di preparazione, si è dimostrata valida. Attualmente Confederazione e Cantoni discutono dell'opportunità di istituire, in vista dell'applicazione della NPC, una struttura permanente che in futuro garantisca automaticamente questo tipo di collaborazione.

3.4.1.2

Sul piano tecnico

Responsabile dell'applicazione della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) è l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) che, in vista dell'entrata in vigore della NPC, sta preparando una sezione autonoma e definendo le scadenze procedurali.

Per quanto riguarda il coinvolgimento dei Cantoni, il disegno di OPFC prevede di ricorrere a due gruppi di lavoro paritetici, cui sono affidati i seguenti compiti: 1.

ai sensi dell'articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il Consiglio federale presenta alle Camere federali un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della legge. Esso va redatto in collaborazione con i Cantoni, ed è pertanto necessario che la sua elaborazione sia seguita da un gruppo di esperti paritetico in cui siano rappresentati tanto la Confederazione quanto i Cantoni. Il mandato del gruppo di esperti è formulato nel disegno di OPFC e illustrato nel relativo rapporto esplicativo;

2.

un secondo gruppo di lavoro si occupa invece del calcolo annuale del potenziale delle risorse e della compensazione degli oneri, nonché della garanzia e del controllo della qualità. Anche il suo mandato è definito nell'OPFC (cfr.

più in dettaglio il n. 3.4.2).

L'AFF funge anche da segreteria di entrambi i gruppi di lavoro.

3.4.2

Controllo della qualità

3.4.2.1

Sintesi

Attraverso la perequazione delle risorse nell'anno di introduzione della NPC verranno ridistribuiti sulla base del mandato del presente messaggio tre miliardi di franchi dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione ai Cantoni finanziariamente deboli. Il disegno di decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri prevede che la Confederazione trasferirà ai Cantoni che subiscono oneri eccessivi 341 milioni di franchi quale compensazione degli aggravi dovuti a fattori geotopografici e sociodemografici.

Il rilevamento dei dati di base corrispondenti e la garanzia e il controllo della qualità ad esso legati assumono pertanto un ruolo decisivo. Per il computo annuale del potenziale delle risorse e degli indici degli oneri sarà applicata la seguente procedura standard70 (cfr. tabelle 20 e 21):

70

696

Base: disegno di OPFC, art. 41 seg.

Tabella 20 Uffici responsabili per la garanzia della qualità Perequazione delle risorse

Compensazione degli oneri

Rilevamento dei dati

AFC, controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF), supervisione da parte del gruppo di esperti «garanzia della qualità»

UST, controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF), supervisione da parte del gruppo di esperti «garanzia della qualità»

Analisi dei dati

AFC, controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)

UST, controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)

Computo degli indici e AFF, dei pagamenti di compen- controllo attraverso il CDF sazione (art. 6 lett. j LCF)

AFF, controllo attraverso il CDF (art. 6 lett. j LCF)

Tabella 21 Procedura annuale di calcolo degli indici delle risorse e degli oneri, in sintesi Svolgimento ottimale dal punto di vista temporale (si ripete ogni anno)

Perequazione delle risorse

Compensazione degli oneri

Fino alla fine di marzo

Rilevamento dei dati da parte dell'AFC

Calcolo e fornitura dei dati da parte dell'UST

Fino alla fine di aprile

Elaborazione dei dati da parte dell'AFC

Ulteriore elaborazione dei dati da parte dell'AFF

Maggio-giugno

Controllo della qualità

Controllo della qualità

Inizio luglio

Calcolo degli indici e dei pagamenti di compensazione da parte dell'AFF, comunicazione alla CDCF

Calcolo degli indici e dei pagamenti di compensazione da parte dell'AFF, comunicazione alla CDCF

Metà ottobre

La CDCF presenta il suo rapporto al DFF

La CDCF presenta il suo rapporto al DFF

Novembre

Adozione da parte del Consiglio federale

Adozione da parte del Consiglio federale

3.4.2.2

La procedura annuale in dettaglio

Rilevamento dei dati I dati concernenti il potenziale delle risorse sono raccolti dai Cantoni sulla base delle circostanziate istruzioni elaborate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e approvate dalla Conferenza dei direttori delle finanze (CDCF). Queste 697

istruzioni contengono indicazioni tecniche dettagliate e stabiliscono i termini entro i quali i dati devono essere forniti. Le amministrazioni fiscali cantonali inoltrano di volta in volta i dati dei singoli anni di calcolo all'AFC, e ciò entro i termini prestabiliti. La base per il rilevamento dei dati concernente la compensazione degli oneri è costituita dalla statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 199271 sulla statistica federale, alla legge federale del 26 giugno 199872 sul censimento federale della popolazione e alle loro ordinanze aggiornate.

Elaborazione L'AFC controlla la plausibilità dei dati per la perequazione delle risorse. Se constata errori o lacune, li ritorna al più presto (entro due o tre settimane) ai Cantoni che li hanno presentati. I Cantoni rielaborano i dati e li inoltrano di nuovo all'AFC. L'UST controlla la plausibilità dei dati per la compensazione degli oneri.

Controllo della qualità Per il controllo della qualità il DFF istituisce un apposito gruppo paritetico di esperti («Perequazione delle risorse e compensazione degli oneri: garanzia della qualità»), coadiuvato dal Controllo federale delle finanze (CDF). Il CDF mette a disposizione del gruppo di esperti la sua consulenza e, allo scopo di verificare la qualità dei dati presentati, è autorizzato a eseguire, in qualsiasi momento, controlli sul posto.

L'AFC tiene costantemente aggiornato il gruppo di esperti per quanto concerne i dati sulla perequazione delle risorse; l'AFF fa lo stesso per quanto concerne i dati sulla compensazione degli oneri. A partire da una certa data, il gruppo di esperti si riunirà a scadenze molto ravvicinate, così da valutare la situazione e chiarire, d'accordo con il CDF, le misure da adottare, in particolare se dovesse rivelarsi necessario compiere controlli sul posto.

In caso di errori o lacune nei dati concernenti il potenziale delle risorse, in collaborazione con il gruppo di esperti l'AFC e l'AFF adottano contromisure secondo i criteri seguenti: ­

se la qualità dei dati è insufficiente, ma essi possono essere ulteriormente trattati, l'AFC li corregge;

­

se i dati mancano o non possono essere ulteriormente trattati, l'AFF valuta il potenziale delle risorse sulla base di metodi di calcolo standardizzati. Questi metodi sono formulati in modo tale da impedire ai Cantoni che hanno presentato dati lacunosi o falsi di godere di qualche vantaggio rispetto ai Cantoni che hanno presentato i loro dati correttamente. Essi sono stabiliti nell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC).

Se i dati concernenti l'indice degli oneri sono errati, lacunosi o non possono essere ulteriormente trattati, l'UST e l'AFF li correggono o li reinterpretano, in collaborazione con il gruppo di esperti.

I risultati della verifica della qualità dei dati e le misure eventualmente adottate sono comunicati ai Cantoni interessati e alla CDCF. I Cantoni in questione hanno la possibilità di esprimersi in merito, in termini di tempo ravvicinati.

71 72

698

RS 431.01 RS 431.112

Calcolo del potenziale delle risorse e dell'indice degli oneri Sulla base dei dati concernenti gli ultimi tre anni di calcolo disponibili e delle richieste del gruppo di esperti «Garanzia della qualità», l'AFF calcola ogni anno il potenziale delle risorse per l'anno di riferimento seguente. Gli indicatori della compensazione degli oneri per l'anno seguente sono calcolati di volta in volta sulla base dei dati concernenti l'ultimo anno di calcolo disponibile.

Calcolo dei pagamenti di compensazione Infine, l'AFF calcola i pagamenti di compensazione dei singoli Cantoni per l'anno di riferimento seguente, e ciò sulla base del potenziale delle risorse e degli importi decisi dal Parlamento per la perequazione orizzontale e per la perequazione verticale delle risorse come pure per il loro aggiornamento (conformemente all'art. 5 cpv. 2 LPFC). Parallelamente, l'AFF calcola i versamenti in virtù degli aggravi geotopografici e sociodemografici, previo adeguamento al rincaro (conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPFC) degli importi perequativi decisi dal Parlamento.

Informazione dei Cantoni L'AFF presenta i suoi calcoli alla CDCF, all'attenzione dei governi cantonali. I Cantoni prendono conoscenza dei risultati. Se un Cantone non condivide i dati comunicatigli, può ricorrere alla CDCF. Quest'ultima conferma al DFF che i Cantoni hanno preso conoscenza dei risultati e comunica eventuali loro prese di posizione.

Adozione da parte del Consiglio federale L'OPFC è modificata ogni anno in base ai dati più recenti concernenti la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e viene adottata dal Consiglio federale.

3.4.3

Ripercussioni sui sistemi informatici

3.4.3.1

A livello della Confederazione

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, l'ufficio responsabile (AFF) sta sviluppando un modello che sarà pronto entro la prevista data di entrata in vigore della NPC, ossia il 1° gennaio 2008. Si tratta in particolare di conformare l'intera procedura (che va dal rilevamento dei dati al calcolo dei pagamenti di compensazione) alla direttiva del CDF del 31 marzo 2002 sulle esigenze minime da rispettare in ambito informatico nel trattamento dei dati contabili73. Il modello dovrà essere ultimato al più tardi per il secondo trimestre del 2007, in modo da permettere di svolgere i primi pagamenti sulla base della nuova impostazione informatica.

Per quanto concerne invece il rilevamento e l'analisi dei dati per il potenziale delle risorse, l'AFC ha già provveduto alle necessarie modifiche.

73

Non esiste una versione italiana della direttiva, che può essere consultata in tedesco all'indirizzo www.efk.admin.ch/pdf/richtlinien-d.pdf e in francese all'indirizzo www.efk.admin.ch/pdf/richtlinien-f.pdf.

699

3.4.3.2

A livello dei Cantoni

Nell'ambito dei lavori di preparazione alla NPC, l'AFC ha informato in anticipo i Cantoni sulle modalità di trasmissione dei dati (estensione, scadenza, forma). In sintesi, possiamo qui affermare che la larga maggioranza dei Cantoni ha già dato avvio agli adeguamenti informatici necessari. I pochi Cantoni che, al momento delle prime trasmissioni di dati (primavera 2006) ancora non erano intervenuti in tal senso, dovranno adattarsi non appena possibile, così da poter garantire una qualità ineccepibile dei dati.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003­2007, dove figura come oggetto incluso nelle grandi linee74.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

L'articolo 135 della Costituzione federale75, accettato in votazione popolare il 28 novembre 2004, trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla perequazione delle finanze e sulla compensazione degli oneri: «La Confederazione emana prescrizioni su un'adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni». La legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri autorizza l'Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base alla perequazione delle risorse fornito dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione (art. 5 LPFC). L'articolo 9 LPFC autorizza l'Assemblea federale a fissare di volta in volta per un periodo di quattro anni il contributo di base destinato a compensare gli oneri di tipo geotopografico e gli oneri di tipo sociodemografico, mentre l'articolo 19 LPFC costituisce la base legale per la dotazione della compensazione dei casi di rigore. Il disegno di legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC si basa sulla modifica degli articoli della Costituzione federale così come prevista dal decreto federale del 3 ottobre 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Nella sua globalità il progetto è pertanto conforme alla Costituzione e alla legge.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente progetto76 non ha ripercussioni sugli impegni internazionali della Svizzera.

74 75 76

700

FF 2004 992 1017 RS 101 Nel primo messaggio sulla NPC (FF 2002 2300) il Consiglio federale ha già dettagliatamente analizzato questo aspetto e ha valutato il progetto dal profilo della politica europea.

5.3

Forma dell'atto

5.3.1

Decreti federali

Al fine di determinare di volta in volta per quattro anni il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e della Confederazione alla perequazione delle risorse, l'articolo 5 LPFC prevede il ricorso al decreto federale sottoposto a referendum.

L'articolo 9 introduce il decreto federale sottostante a referendum anche per la determinazione dei contributi di base destinati a compensare gli aggravi geotopografici e sociodemografici. Poiché interdipendenti, le dotazioni di questi fondi perequativi saranno comprese in un unico decreto federale sottoposto a referendum.

Anche per determinare l'importo iniziale della compensazione dei casi di rigore, è necessario, ai sensi dell'articolo 19 LPFC, ricorrere al decreto federale sottostante a referendum. Poiché questo strumento è limitato nel tempo e non costituisce realmente parte integrante del nuovo sistema di perequazione, le modalità che lo regolano sono disciplinate in un decreto federale separato da quello per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri.

L'entrata in vigore della nuova base legale per i contributi federali alla riduzione dei premi77 rende caduco il decreto federale del 10 marzo 200578 sui sussidi federali nell'assicurazione malattie. Conformemente al principio dell'equivalenza normativa, esso dovrà essere abrogato mediante un decreto federale semplice.

Si prevedono dunque, complessivamente, due decreti federali sottostanti a referendum e un decreto federale semplice.

5.3.2

Modifiche di legge proposte

Dato che non è possibile separarle, le modifiche di legge necessarie nell'ambito del terzo messaggio sulla NPC saranno riunite, con procedura analoga a quella seguita per la legislazione esecutiva (secondo messaggio sulla NPC), in un atto normativo mantello: la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. La legge sottostà a referendum facoltativo.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi, o nuove spese ricorrenti superiori ai 2 milioni di franchi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

77

78

N. II / 26 della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

FF 2005 4431

701

Di conseguenza le seguenti disposizioni legali sono subordinate al freno alle spese: ­

l'articolo 2 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse)

­

l'articolo 3 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione geotopografica)

­

l'articolo 4 del decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri (contributo di base della Confederazione alla compensazione sociodemografica)

­

l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore (contributo iniziale della Confederazione alla compensazione dei casi di rigore).

702

Glossario La base imponibile aggregata (BIA) rispecchia il potenziale delle risorse di un Cantone. Serve per calcolare l' indice delle risorse e la perequazione delle risorse. La BIA di un Cantone è costituita dalla somma dei redditi e dei patrimoni imponibili delle persone fisiche e dagli utili delle persone giuridiche.

Bilancio globale Il bilancio globale comprende tanto le ripercussioni finanziarie quantificabili di tutti i provvedimenti della NPC quanto i singoli sgravi e aggravi per la Confederazione e per i 26 Cantoni.

Cantoni finanziariamente Un Cantone è considerato finanziariamente debole quando le sue deboli risorse sono inferiori alla media ossia, in una media dei Cantoni pari a 100, il suo indice delle risorse è inferiore a tale cifra.

Cantoni finanziariamente Un Cantone è considerato finanziariamente forte quando le sue forti risorse sono superiori alla media ossia, in una media dei Cantoni pari a 100, il suo indice delle risorse è superiore a tale cifra.

Compensazione degli Cfr.

perequazione dell'aggravio geotopografico, e perequaziooneri ne dell'aggravio sociodemografico.

Compensazione dei Lo scopo della compensazione dei casi di rigore è fare sì che, una casi di rigore volta entrata in vigore la NPC, i Cantoni finanziariamente deboli non si ritrovino in una situazione peggiore di quella attuale. È limitata a 28 anni al massimo e, a partire dal nono anno dall'entrata in vigore della NPC, sarà progressivamente smantellata.

Compiti in comune Nella NPC, un compito in comune è un compito il cui finanziamento è assunto tanto dalla Confederazione quanto dai Cantoni (cfr.

dissociazione e dissociazione parziale).

Contributo di base Il contributo di base per la perequazione delle risorse o per (per la perequazione la compensazione degli oneri è il contributo stabilito dal Parladelle risorse e la mento a scadenza quadriennale. Esso resta immutato durante il compensazione degli primo anno del quadriennio. Per il secondo, il terzo e il quarto anno, oneri) il nostro Consiglio lo adegua in base a precisati criteri.

Dissociazione dei Si parla di dissociazione dei compiti quando un compito pubblico, in compiti precedenza assunto congiuntamente da Confederazione e Cantoni, diventa competenza esclusiva di uno solo dei livelli statali (cfr.

dissociazione parziale e compiti in comune).
Dissociazione parziale Termine utilizzato nel caso in cui, all'interno di un settore di compiti, solo alcuni sono effettivamente dissociati. Mentre nei settori dissociati solo un livello statale (Confederazione o Cantoni) è responsabile, in quelli non dissociati entrambi i livelli continuano ad esserlo congiuntamente (cfr.

dissociazione e compiti in comune).

Esternalità Un'attività economica produce un'esternalità, o effetto esterno, quando la persona che ne è interessata non corrisponde con la persona che ne è all'origine. Esempio di esternalità negative: rumore. Esempio di esternalità positiva: faro.

Finanziamento speciale Una parte degli utili dell'imposta sugli oli minerali sono destinati al «traffico stradale» finanziamento del traffico stradale. Questi fondi, attraverso i cosiddetti contributi vincolati e non vincolati alle opere, spettano anche ai Cantoni.

Base imponibile aggregata (BIA)

703

Gettito fiscale standardizzato

Indice della capacità finanziaria Indice delle risorse

Neutralità dei costi

«Oneri A»

Oneri speciali delle città polo

Perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG) Perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS)

704

Il gettito fiscale standardizzato (GFS) è una grandezza indicativa che serve a valutare l'efficacia della perequazione delle risorse. Il GFS di un Cantone corrisponde al gettito fiscale che registrerebbe se imponesse il suo potenziale delle risorse con un'aliquota fiscale proporzionale e omogenea per tutti i Cantoni. Questa aliquota fiscale standardizzata corrisponde all'intero gettito fiscale del Cantone e dei Comuni (compresa la quota cantonale agli utili dell'imposta federale diretta) espresso in per cento dell'intero potenziale di risorse di tutti i Cantoni negli anni di calcolo. L'indice del GFS di un Cantone equivale al GFS per abitante rispetto al GFS per abitante della totalità dei Cantoni, moltiplicato per 100. Poiché, per definizione, il GFS è proporzionale al potenziale delle risorse, il suo indice corrisponde all' indice delle risorse. Per valutare l'efficacia della perequazione, ai valori cantonali dello SSE vengono rispettivamente aggiunti o sottratti i contributi della perequazione delle risorse (verticale e orizzontale). Da questo calcolo risulta il «GFS dopo perequazione», da cui si deduce l'«indice dei GFS dopo perequazione».

Si tratta dell'ordine di grandezza utilizzato nel sistema di perequazione attualmente in vigore per misurare la capacità finanziaria dei Cantoni. La NPC lo sostituirà con il nuovo indice delle risorse.

L'indice delle risorse di un Cantone istituisce il rapporto tra il suo potenziale delle risorse per abitante e la media svizzera. Si fonda sulla base imponibile aggregata (BIA) e sostituirà l'indice della capacità finanziaria utilizzato dal sistema di perequazione attualmente in vigore.

Il rispetto del principio della neutralità dei costi significa che il saldo delle entrate e delle uscite legate alla NPC non dovrà comportare alcun costo supplementare, né per la Confederazione né per i Cantoni. Solo la compensazione dei casi di rigore che tuttavia, a causa della sua stessa funzione, sarà limitata e regredirà nel tempo, comporterà inizialmente un onere supplementare di 287 milioni di franchi.

Gli «oneri A», rilevanti per la perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS) sono gli oneri che i Cantoni sono obbligati ad assumersi a causa di una quota superiore alla media di persone anziane o povere, oppure di stranieri. Proporzionalmente, questi «gruppi A»
comportano costi considerevoli, contribuendo d'altro canto solo in misura limitatissima agli introiti fiscali.

Gli oneri speciali delle città polo, rilevanti per la perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS) sono gli oneri che i centri urbani devono assumere a causa del loro numero di abitanti, della densità di insediamento e del numero di persone attive professionalmente. Di norma, quanto più elevati sono i valori dei relativi indicatori, tanto maggiori sono i costi per abitante che le città polo sono tenute ad assumersi.

La PAG prevede uno sgravio per i Cantoni che, a causa della loro quota, della pendenza del terreno o di una particolare struttura degli insediamenti, sono messi sotto eccessiva pressione finanziaria. Essa è totalmente finanziata dalla Confederazione.

La PAS sgrava i Cantoni che, a causa della loro struttura demografica ( «oneri A») o della loro funzione di centri ( oneri speciali delle città polo), sono messi sotto eccessiva pressione finanziaria.

Essa è totalmente finanziata dalla Confederazione.

Perequazione delle risorse

Perequazione finanziaria Perequazione finanziaria in senso lato Perequazione finanziaria in senso stretto Perequazione orizzontale delle risorse Perequazione verticale delle risorse

Potenziale delle risorse

Spillover

Scopo della perequazione delle risorse è dotare anche i Cantoni con risorse inferiori alla media, i cosiddetti Cantoni finanziariamente deboli, di sufficienti mezzi finanziari liberamente utilizzabili. È stanziata dalla Confederazione e dai Cantoni finanziariamente forti. La Confederazione finanzia la perequazione verticale delle risorse, mentre i Cantoni finanziariamente forti forniscono la perequazione orizzontale delle risorse.

La perequazione finanziaria comprende tutti i trasferimenti finanziari tra enti pubblici intesi a stimolare l'adempimento dei compiti dello Stato oppure a compensare le disparità di capacità finanziaria.

La perequazione finanziaria in senso lato comprende tutti i trasferimenti finanziari orizzontali e verticali legati alla ripartizione dei compiti e degli utili.

La perequazione finanziaria in senso stretto comprende tutti i trasferimenti finanziari che servono alla ridistribuzione tra i Cantoni e alla compensazione degli oneri strutturali eccessivi.

La perequazione orizzontale delle risorse rappresenta la ripartizione tra Cantoni finanziariamente forti e Cantoni finanziariamente deboli.

La perequazione verticale delle risorse è la parte di perequazione delle risorse finanziata dalla Confederazione. I Cantoni che, rispetto alla media svizzera, presentano un potenziale delle risorse inferiore, ossia i Cantoni finanziariamente deboli, sono sostenuti economicamente dalla Confederazione.

Il potenziale delle risorse comprende le risorse di un Cantone cui è fiscalmente possibile attingere (cfr.

base imponibile aggregata, BIA), indipendentemente dal gettito fiscale e dall'onere fiscale effettivi; corrisponde pertanto alla sua capacità finanziaria.

Quando gli abitanti di un ente locale usufruiscono dei servizi messi a disposizione da un altro ente locale al quale, tuttavia, non versano alcun indennizzo (o solo parziale), vengono a crearsi esternalità territoriali, i cosiddetti spillover. Là dove vi è spillover, vi è ingiustizia fiscale. Per internalizzare gli spillover e le perdite socioeconomiche che essi comportano, occorre una perequazione intercantonale degli oneri.

705

Allegato 1

Dissociazione dei compiti e neutralità dei costi (2008) 1. Confederazione Voce NPC 1_1_2 1_2_2 1_7_1 1_7_2 1_8 1_9_2

(+) = aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio Confederazione risp. (maggiori) entrate PF 2008 senza NPC con NPC Saldo

Prestazioni della Confederazione all'AVS Prestazioni della Confederazione all'AI Prestazioni complementari dell'AVS Prestazioni complementari dell'AI Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura 1_11_2 Scuole universitarie professionali SSA 2_2 Protezione della natura e del paesaggio 2_3_1 Foreste: cure e misure di gestione del bosco 2_3_2 Foreste: protezione dalle catastrofi naturali 2_3_3 Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo 2_4 Protezione contro le piene 2_5_1 Caccia e pesca, guardiacaccia 2_5_2 Caccia e pesca, pesca 2_6_1 Protezione delle acque (LPAc art. 61) 2_6_3 Protezione delle acque (LPAc art. 64) 2_7_1 Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico 2_7_2 Protezione fonica 3_1_1 Strade nazionali, manutenzione 3_1_2 Strade nazionali, esercizio 3_1_3 Strade nazionali, sistemazione 3_1_4 Strade nazionali, completamento della rete 3_2 Strade principali 3_3_1 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria 3_3_2 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 3_3_3 Contributi per le strade alpine che servono al traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali 3_4 Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) 3_5 Gallerie paravalanghe e tunnel 4_1 Traffico negli agglomerati*** 5_1 Separazione dei modi di traffico 5_2 Passaggi a livello 5_3_1 Indennità traffico regionale 5_3_2 Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio 6_1 Contributo per la misurazione ufficiale**** 6_2 Manutenzione del materiale dell'esercito 7_1 Migliorie strutturali in campo agricolo 7_2 Allevamento di animali 7_3 Centri di consulenza agricola

706

5'593'000'000 4'695'000'000 412'000'000 339'000'000 2'389'105'000

6'646'000'000 3'800'525'000 517'500'000 557'200'000 1'842'760'000

1'053'000'000 -894'475'000 105'500'000 218'200'000 -546'345'000

91'600'000 140'000'000 53'237'000 75'100'000 41'870'000

91'600'000 159'500'000 49'337'000 66'839'000 33'914'700

0 19'500'000 -3'900'000 -8'261'000 -7'955'300

16'560'000 60'696'500 2'785'000 720'000 52'000'000 1'550'000 0 8'881'300 605'929'500 133'929'300 552'743'800 917'000'000 193'584'900

14'904'000 54'019'885 2'670'000 900'000 52'000'000 1'550'000 0 6'591'749 609'477'874 271'721'191 631'962'557 917'000'000 162'729'997

-1'656'000 -6'676'615 -115'000 180'000 0 0 0 -2'289'551 3'548'374 137'791'891 79'218'757 0 -30'854'903

421'278'700

353'073'420

-68'205'280

58'609'000

0

-58'609'000

26'890'100

7'205'580

-19'684'520

0 0 0 13'195'000 0 1'356'607'112 140'635'588 34'235'000 10'000'000 93'000'000 21'980'000 19'079'300

0 0 0 13'195'000 0 1'075'838'386 140'635'588 18'829'250 13'000'000 83'000'000 38'100'000 11'110'000

0 0 0 0 0 -280'768'726 0 -15'405'750 3'000'000 -10'000'000 16'120'000 -7'969'300

Voce NPC 7_4 7_4_K 7_5 7_6 7_7 8_1_1 8_1_2 8_1_3 8_2 8_3_2 8_4_2 9_1 9_2 9_3 9_4

10_1

(+) = aggravio Confederazione risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio Confederazione risp. (maggiori) entrate PF 2008 senza NPC con NPC Saldo Miglioramento delle condizioni di abitazione nelle 5'000'000 5'000'000 0 regioni di montagna* 103'000'000 98'000'000 -5'000'000 Riduzione suppletiva pigioni** 536'000'000 532'000'000 -4'000'000 Pagamenti diretti ecologici Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione 11'000'000 10'000'000 -1'000'000 aziendale) 1'084'000 856'000 -228'000 Controllo della vendemmia 25'587'700 20'565'775 -5'021'925 Protezione dei monumenti storici 850'000 680'000 -170'000 Protezione dei beni culturali 2'024'600 2'024'600 0 Vie di comunicazione storiche della Svizzera 75'660'000 25'000'000 -50'660'000 Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione Formazione professionale: contributi forfettari e 466'061'500 485'561'500 19'500'000 diritto transitorio 82'934'400 60'542'100 -22'392'300 Aiuto alle università, sussidi agli investimenti Sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari 17'255'000 17'255'000 0 e alle case d'educazione 72'324'500 72'324'500 0 Sussidi di esercizio agli istituti d'educazione 2'537'500 2'537'500 0 Sussidi per progetti sperimentali Contributo al Centro svizzero di formazione per il 0 1'300'000 1'300'000 personale dei penitenziari 19'973'121'300 19'578'337'153 -394'784'147 Totale compiti Quota cantonale all'imposta federale diretta Totale compiti e quote cantonali

11_1 12_1 12_2 11_2

Totale perequazione delle risorse Compensazione dell'aggravio geotopografico Compensazione dell'aggravio sociodemografico Contributo dei Cantoni alla perequazione delle risorse Saldo nuovi strumenti di perequazione Totale NPC (senza compensazione dei casi di rigore)

13_1

4'814'000'000

2'728'000'000

-2'086'000'000

24'787'121'300

22'306'337'153

-2'480'784'147

0 0 0

3'057'566'461 341'107'820 341'107'820

3'057'566'461 341'107'820 341'107'820

0 0

-1'258'997'955 2'480'784'147

-1'258'997'955 2'480'784'147

24'787'121'300

24'787'121'300

0

0 430'454'285 430'454'285 Compensazione dei casi di rigore Contributo dei Cantoni alla compensazione dei 0 -143'484'762 -143'484'762 casi di rigore Totale NPC (con compensazione dei casi di 24'787'121'300 25'074'090'823 286'969'523 rigore) * Soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore, compensazione mediante riduzione ** Compensazione per la soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore nell'ambito del migliora*** Contributi sospesi per la durata del fondo per le infrastrutture **** Per gli importi secondo la NPC, si tratta di importi teorici per il corretto rilevamento della soppressione dei supplementi di capacità finanziaria. L'importo effettivo con la NPC ammonta a 26 milioni per l'anno 2008 poiché, rinunciando all'avvio di progetti nel 2007, i mezzi sono stati trasferiti al 2008.

707

2. Assicurazioni sociali Voce NPC 1_1_1 1_1_2 1_2_1 1_2_2 1_3 1_4 1_5 1_6_1 1_6_2 1_9_1 1_9_2 1_10 1_12

708

(+) = aggravio ass. sociali risp. (maggiori) uscite; (-) = sgravio ass. sociali risp. (maggiori) entrate PF 2008 senza NPC con NPC Contributi dei Cantoni all'AVS Prestazioni della Confederazione all'AVS Contributi dei Cantoni all'AVS Prestazioni della Confederazione all'AI Promovimento dell'aiuto alle persone anziane e ai disabili Contributi per la costruzione e l'esercizio di case per invalidi, laboratori e centri diurni Contributi ai centri di formazione del personale specializzato delle professioni sociali Istruzione scolastica speciale: contributi per la costruzione e l'esercizio Istruzione scolastica speciale: prestazioni individuali Contributi dei Cantoni agli assegni familiari Prestazioni della Confederazione agli assegni familiari nell'agricoltura Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro la disoccupazione Oneri a titolo di interessi per impegni posticipati dell'AI Totale compiti

-1'245'000'000 -5'593'000'000 -1'565'000'000 -4'695'000'000 285'000'000 1'551'000'000

Saldo

0 1'245'000'000 -6'646'000'000 -1'053'000'000 0 1'565'000'000 -3'800'525'000 894'475'000 93'000'000

-192'000'000

0 -1'551'000'000

65'000'000

0

-65'000'000

460'000'000 408'000'000 -43'700'000

0 0 -43'700'000

-460'000'000 -408'000'000 0

-91'600'000

-91'600'000

0

-118'000'000 0

-118'000'000 24'525'000

0 24'525'000

-10'582'300'000

-10'582'300'000

0

3. Cantoni Voce NPC Contributi dei Cantoni all'AVS Contributi dei Cantoni all'AVS Promovimento dell'aiuto alle persone anziane e ai disabili Contributi per la costruzione e l'esercizio di case 1_4 per invalidi, laboratori e centri diurni Contributi ai centri di formazione del personale 1_5 specializzato delle professioni sociali 1_6_1 Istruzione scolastica speciale: contributi per la costruzione e l'esercizio 1_6_2 Istruzione scolastica speciale: prestazioni individuali 1_7_1 Prestazioni complementari dell'AVS 1_7_2 Prestazioni complementari dell'AI Riduzione dei premi dell'assicurazione malattie 1_8 1_9_1 Contributi dei Cantoni agli assegni familiari nell'agricoltura Prestazioni dei Cantoni all'assicurazione contro la 1_10 disoccupazione 1_11_2 Scuole universitarie professionali SSA Oneri a titolo di interessi per impegni posticipati 1_12 dell'AI Protezione della natura e del paesaggio 2_2 2_3_1 Foreste: cure e misure di gestione del bosco 2_3_2 Foreste: protezione dalle catastrofi naturali 2_3_3 Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo Protezione contro le piene 2_4 2_5_1 Caccia e pesca, guardiacaccia 2_5_2 Caccia e pesca, pesca 2_6_1 Protezione delle acque (LPAc art. 61) 2_6_3 Protezione delle acque (LPAc art. 64) 2_7_2 Protezione fonica 3_1_1 Strade nazionali, manutenzione 3_1_2 Strade nazionali, esercizio 3_1_3 Strade nazionali, sistemazione 3_1_4 Strade nazionali, completamento della rete Strade principali 3_2 3_3_1 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria 3_3_2 Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) 3_3_3 Contributi per le strade alpine che servono al traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali*** Separazione dei modi di traffico 5_1 5_3_1 Indennità traffico regionale 5_3_2 Migliorie tecniche e trasformazione dell'esercizio Contributo per la misurazione ufficiale**** 6_1 Manutenzione del materiale dell'esercito 6_2 1_1_1 1_2_1 1_3

senza NPC

PF 2008 con NPC

Saldo

1'245'000'000 1'565'000'000

0 0

-1'245'000'000 -1'565'000'000

-285'000'000

-93'000'000

192'000'000

-1'551'000'000

0

1'551'000'000

-65'000'000

0

65'000'000

-460'000'000

0

460'000'000

-408'000'000 -412'000'000 -339'000'000 -2'389'105'000

0 -517'500'000 -557'200'000 -1'842'760'000

408'000'000 -105'500'000 -218'200'000 546'345'000

43'700'000

43'700'000

0

118'000'000 -140'000'000

118'000'000 -159'500'000

0 -19'500'000

0 -53'237'000 -75'100'000 -41'870'000

-24'525'000 -49'337'000 -66'839'000 -33'914'700

-24'525'000 3'900'000 8'261'000 7'955'300

-16'560'000 -60'696'500 -2'785'000 -720'000 -52'000'000 -1'550'000 -8'881'300 -605'929'500 -133'929'300 -552'743'800 -917'000'000 -193'584'900

-14'904'000 -54'019'885 -2'670'000 -900'000 -52'000'000 -1'550'000 -6'591'749 -609'477'874 -271'721'191 -631'962'557 -917'000'000 -162'729'997

1'656'000 6'676'615 115'000 -180'000 0 0 2'289'551 -3'548'374 -137'791'891 -79'218'757 0 30'854'903

-421'278'700

-353'073'420

68'205'280

-58'609'000

0

58'609'000

-26'890'100 -13'195'000 -1'356'607'112 -140'635'588 -34'235'000 -10'000'000

-7'205'580 -13'195'000 -1'075'838'386 -140'635'588 -18'829'250 -13'000'000

19'684'520 0 280'768'726 0 15'405'750 -3'000'000

709

Voce NPC 7_1 7_2 7_3 7_4 7_4_K 7_5 7_6 7_7 8_1_1 8_1_2 8_1_3 8_2 8_3_2 8_4_2 9_1 9_2 9_3 9_4

10_1

(+) = aggravio Cantone risp. (maggiori) uscite; (-) =sgravio Cantone risp. (maggiori) entrate PF 2008 senza NPC con NPC Migliorie strutturali in campo agricolo -93'000'000 -83'000'000 Allevamento di animali -21'980'000 -38'100'000 Centri di consulenza agricola -19'079'300 -11'110'000 Miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna* -5'000'000 -5'000'000 Riduzione suppletiva pigioni** -103'000'000 -98'000'000 Pagamenti diretti ecologici -536'000'000 -532'000'000 Misure sociali collaterali (aiuti per la conduzione aziendale) -11'000'000 -10'000'000 Controllo della vendemmia -1'084'000 -856'000 Protezione dei monumenti storici -25'587'700 -20'565'775 Protezione dei beni culturali -850'000 -680'000 Vie di comunicazione storiche della Svizzera -2'024'600 -2'024'600 Contributi ai Cantoni per gli aiuti all'istruzione -75'660'000 -25'000'000 Formazione professionale: contributi forfettari e diritto transitorio -466'061'500 -485'561'500 Aiuto alle università, sussidi agli investimenti -82'934'400 -60'542'100 Sussidi di costruzione agli stabilimenti penitenziari e alle case d'educazione -17'255'000 -17'255'000 Sussidi di esercizio agli istituti d'educazione -72'324'500 -72'324'500 Sussidi per progetti sperimentali -2'537'500 -2'537'500 Contributo al Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari 0 -1'300'000 Totale compiti -9'390'821'300 -8'996'037'153 Quota cantonale all'imposta federale diretta Totale compiti e quote cantonali

11_1 12_1 12_2 11_2

13_1

Totale perequazione delle risorse Compensazione dell'aggravio geotopografico Compensazione dell'aggravio sociodemografico Contributo dei Cantoni alla perequazione delle risorse Saldo nuovi strumenti di perequazione Totale NPC (senza compensazione dei casi di rigore) Compensazione dei casi di rigore Contributo dei Cantoni alla compensazione dei casi di rigore Totale NPC (con compensazione dei casi di rigore)

Saldo 10'000'000 -16'120'000 7'969'300 0 5'000'000 4'000'000 1'000'000 228'000 5'021'925 170'000 0 50'660'000 -19'500'000 22'392'300 0 0 0 -1'300'000 394'784'147

-4'814'000'000

-2'728'000'000

2'086'000'000

-14'204'821'300

-11'724'037'153

2'480'784'147

0 0 0

-3'057'566'461 -341'107'820 -341'107'820

-3'057'566'461 -341'107'820 -341'107'820

0 0

1'258'997'955 -2'480'784'147

1'258'997'955 -2'480'784'147

-14'204'821'300 0

-14'204'821'300 -430'454'285

0 -430'454'285

0

143'484'762

143'484'762

-14'204'821'300

-14'491'790'823

-286'969'523

* Soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore, compensazione mediante riduzione suppletiva pigioni ** Compensazione per la soppressione degli impegni secondo il diritto anteriore nell'ambito del miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna *** Contributi sospesi per la durata del fondo per le infrastrutture **** Per gli importi secondo la NPC, si tratta di importi teorici per il corretto rilevamento della soppressione dei supplementi di capacità finanziaria. L'importo effettivo con la NPC ammonta a 26 milioni per l'anno 2008 poiché, rinunciando all'avvio di progetti nel 2007, i mezzi sono stati trasferiti al 2008.

710

711

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

27'386'801 13'084'369 4'867'058 393'250 2'999'369 431'908 850'997 490'335 2'930'013 3'203'088 3'638'562 3'851'737 5'273'608 1'070'082 821'310 224'213 6'448'976 2'722'306 9'131'948 3'144'984 4'849'798 12'259'043 3'650'223 2'471'156 9'306'858 780'568 126'282'559

Redditi determinanti

1'054'858 376'475 161'791 15'983 57'828 21'351 17'879 19'142 66'731 124'810 80'796 580'926 271'570 90'521 21'811 4'970 238'662 255'204 817'099 129'359 640'099 540'327 220'917 155'696 1'605'535 56'339 7'626'680

Redditi determinanti tassati alla fonte

3'983'871 1'191'892 401'085 20'182 214'890 36'138 119'698 57'283 278'551 170'317 161'080 211'481 366'836 98'431 96'369 29'433 670'220 399'454 844'410 253'360 395'577 909'479 269'080 173'275 772'214 54'805 12'179'410

Sostanze determinanti

In 1 000 franchi

7'978'802 2'450'862 884'586 90'866 685'929 60'132 192'641 152'737 2'349'869 647'362 616'495 1'864'277 841'476 327'200 139'464 45'987 1'401'649 611'889 1'545'277 612'811 2'703'726 1'962'240 586'179 796'801 4'370'503 205'395 34'125'157

Utili determinanti

Potenziale delle risorse dei Cantoni (2006)

40'404'332 17'103'599 6'314'520 520'281 3'958'016 549'528 1'181'215 719'497 5'625'164 4'145'576 4'496'934 6'508'421 6'753'489 1'586'234 1'078'954 304'602 8'759'506 3'988'853 12'338'733 4'140'514 8'589'200 15'671'089 4'726'401 3'596'928 16'055'111 1'097'107 180'213'805

Totale

22'073 13'730 13'969 11'397 23'090 13'300 22'662 12'856 29'213 13'270 14'947 20'192 20'340 14'597 15'514 15'255 14'267 14'373 16'689 13'784 15'604 19'314 13'241 14'810 22'379 11'547 17'349

Redditi determinanti

850 395 464 463 445 657 476 502 665 517 332 3'045 1'047 1'235 412 338 528 1'347 1'493 567 2'060 851 801 933 3'861 833 1'048

3'211 1'251 1'151 585 1'654 1'113 3'188 1'502 2'777 706 662 1'109 1'415 1'343 1'820 2'003 1'483 2'109 1'543 1'110 1'273 1'433 976 1'038 1'857 811 1'673

6'431 2'572 2'539 2'633 5'280 1'852 5'130 4'005 23'429 2'682 2'532 9'773 3'246 4'463 2'634 3'129 3'101 3'231 2'824 2'686 8'699 3'091 2'126 4'775 10'509 3'038 4'688

In franchi per abitante Redditi determinanti tassati alla Sostanze Utili fonte determinanti determinanti

32'565 17'948 18'124 15'079 30'469 16'922 31'456 18'864 56'084 17'175 18'473 34'119 26'048 21'637 20'380 20'725 19'379 21'060 22'549 18'148 27'636 24'689 17'144 21'556 38'606 16'230 24'758

Totale

131.5 72.5 73.2 60.9 123.1 68.4 127.1 76.2 226.5 69.4 74.6 137.8 105.2 87.4 82.3 83.7 78.3 85.1 91.1 73.3 111.6 99.7 69.2 87.1 155.9 65.6 100

Indice delle risorse

Allegato 2

712

0 20'330 7'085 10'340 6'002 5'776 1'335 4'989 84 14'161 0 0 0 0 17'445 7'951 2'368 131'965 0 4'163 13'313 0 67'934 21'999 0 3'869 341'108

Totale

Importi di compensazione (sgravio in 1'000 franchi)

Altitudine Altitudine Struttura Densità Altitudine Altitudine Struttura Densità insediasuperfici insediademoinsediasuperfici insediademomenti produttive menti grafica menti produttive menti grafica 2.2 60.0 48.1 0 0 0 0 1 ZH 24.5 128.6 102.1 153.9 2'081 1'313 14'215 2'721 2 BE 113.0 46.5 80.8 170.1 0 0 7'085 0 3 LU 74.5 233.3 182.9 188.8 639 5'148 1'045 3'509 4 UR 554.4 213.8 120.8 154.2 1'851 1'965 1'706 481 5 SZ 116.2 199.9 151.5 225.9 383 2'672 1'504 1'217 6 OW 267.0 32.9 118.3 170.2 0 497 719 119 7 NW 113.9 78.5 154.6 91.1 0 3'079 0 1'910 8 GL 325.6 45.5 81.2 105.1 0 0 84 0 9 ZG 36.8 157.8 88.9 231.2 1'303 0 11'827 1'030 10 FR 119.0 3.3 64.8 57.5 0 0 0 0 11 SO 59.0 0.0 32.3 5.0 0 0 0 0 12 BS 3.7 0.8 59.5 32.0 0 0 0 0 13 BL 36.0 0.2 60.6 54.7 0 0 0 0 14 SH 74.2 752.1 106.4 194.1 15'508 199 1'738 0 15 AR 84.4 803.4 118.1 356.9 4'882 372 2'328 368 16 AI 211.6 64.3 92.8 124.5 0 0 2'368 0 17 SG 78.5 661.6 210.7 202.8 41'072 59'654 6'583 24'655 18 GR 699.8 0 0 0 0 0.0 54.7 55.7 19 AG 45.8 0.7 58.9 165.9 0 0 4'163 0 20 TG 68.5 40.2 136.8 73.6 0 9'189 0 4'124 21 TI 159.1 92.6 84.6 96.8 0 0 0 0 22 VD 81.3 449.1 188.0 105.3 25'242 27'599 253 14'840 23 VS 336.8 501.5 121.8 82.8 19'984 2'014 0 0 24 NE 79.0 0.0 50.0 25.0 0 0 0 0 25 GE 10.7 196.0 75.2 162.9 758 0 1'233 1'877 26 JU 223.6 100.0 100.0 100.0 113'703 113'703 56'851 56'851 100.0 * Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002)

Indici degli oneri

0 21 20 300 46 178 36 131 1 59 0 0 0 0 330 541 5 697 0 18 43 0 246 132 0 57 47

Totale per abitante*

Valori degli indicatori e versamenti per la compensazione dell'aggravio geotopografico (2006)

Allegato 3

Oneri speciali delle città polo Indicatori parziali**

713

Indicatore Indicatore Indicatore Importi di Indicatore Importi di Importi di parziale parziale parziale compensa- Importi di Indicatore Indicatore parziale compensa- compensagrandezza tasso di densità zione in compensaparziale parziale integraCoefficiente zione in zione per del occupa- dell'insedia- Coefficiente 1'000 zione per povertà anziani zione oneri 1'000 franchi abitante* Comune zione mento oneri franchi abitante* 0.403 4.2% 7.5% 41'409 33 107'295 59.7% 33 59'177 48 1 ZH 1.940 6.682 -0.100 5.2% 4.3% 0 0 25'168 49.6% 17 427 0 2 BE 1.247 1.904 -0.056 3.9% 5.8% 0 0 16'676 46.4% 19 0 0 3 LU 1.223 1.565 -1.263 4.9% 2.8% 0 0 4'141 39.6% 5 0 0 4 UR 0.182 0.215 -0.806 3.4% 5.6% 0 0 8'457 38.4% 8 0 0 5 SZ 0.606 0.531 -1.019 4.1% 5.1% 0 0 5'723 41.4% 1 0 0 6 OW 0.625 0.157 -1.268 3.5% 4.0% 0 0 4'470 45.5% 6 0 0 7 NW 0.032 0.390 0 0 -0.358 5.0% 5.8% 28 1 2'802 45.4% 2 8 GL 1.411 0.130 -0.431 3.1% 7.2% 0 0 14'001 64.0% 14 0 0 9 ZG 1.088 1.461 -0.017 3.6% 6.7% 0 0 7'107 38.9% 13 0 0 10 FR 1.348 0.746 -0.205 4.4% 5.0% 0 0 5'790 44.2% 13 0 0 11 SO 1.091 0.726 1.386 6.4% 9.3% 25'184 132 147'802 82.9% 126 20'835 109 12 BS 3.602 13.231 -0.180 3.9% 4.8% 0 0 9'326 43.6% 20 0 0 13 BL 0.899 1.205 0.110 5.3% 6.1% 1'911 26 17'569 47.4% 12 0 0 14 SH 1.821 1.289 -0.600 5.1% 3.7% 0 0 6'517 39.5% 6 0 0 15 AR 0.816 0.360 -1.413 4.0% 3.6% 0 0 3'391 34.7% 3 0 0 16 AI 0.000 0.000 -0.044 4.2% 6.1% 0 0 17'070 48.6% 15 0 0 17 SG 1.371 1.435 -0.648 4.5% 4.9% 0 0 7'845 49.0% 5 0 0 18 GR 0.904 0.552 -0.525 3.4% 5.8% 0 0 5'635 44.3% 11 0 0 19 AG 0.821 0.660 -0.419 4.1% 5.0% 0 0 7'286 40.8% 9 0 0 20 TG 0.889 0.582 1.688 5.1% 5.6% 20'463 66 6'267 50.0% 18 0 0 21 TI 2.452 1.102 1.392 4.4% 9.2% 59'026 93 27'369 45.0% 26 3'085 5 22 VD 2.907 2.350 -0.366 3.9% 6.3% 0 0 7'761 41.1% 6 0 0 23 VS 1.167 0.460 1.079 5.2% 6.7% 10'292 62 16'214 48.6% 13 0 0 24 NE 2.405 1.279 30'179 73 2.724 4.0% 11.6% 68'737 165 83'450 55.7% 111 9.110 25 GE 4.046 0.938 4.7% 3.7% 355 5 3'521 44.3% 3 0 0 26 JU 1.483 0.193 0.000 4.4% 5.9% 227'405 31 37'512 49.8% 26 113'703 16 CH 1.399 1.858 * Media della popolazione residente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse (2000-2002) ** Valori medi dei Comuni di un Cantone ponderati in funzione della popolazione

Oneri speciali legati alla struttura demografica Indicatori parziali

Totale CAS

Importi di Importi di compensa- compensazione in zione per 1'000 franchi abitante* 100'586 81 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1 0 0 0 0 0 0 46'019 241 0 0 1'911 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20'463 66 62'110 98 0 0 10'292 62 98'915 238 355 5 341'108 47

Valori degli indicatori e versamenti per la compensazione dell'aggravio sociodemografico nel 2006

Allegato 4

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU

1999 1993-95

136.1 81.1 81.1 78.4 95.9 75.7 121.2 85.4 201.1 71.7 83.5 134.0 114.5 94.8 95.4 77.6 88.2 91.1 97.3 83.3 88.8 91.3 64.9 81.6 128.1 59.5

1998 1992-94

136.1 80.8 79.3 79.0 89.3 74.0 116.7 87.0 207.9 72.5 81.7 136.5 115.7 93.1 96.1 73.6 88.3 88.5 97.3 84.5 88.2 92.2 64.1 80.9 130.8 58.4

135.3 80.9 81.5 77.5 99.9 76.4 123.0 86.1 198.7 70.4 84.8 131.5 114.9 95.4 94.3 81.0 87.9 93.3 97.5 81.8 89.6 91.6 65.8 82.4 127.6 61.7

2000 1994-96 133.2 79.3 81.5 76.4 108.4 74.9 126.0 87.0 203.8 70.4 86.0 132.8 116.2 94.3 92.3 85.2 86.9 97.0 97.4 80.4 90.7 93.2 66.7 82.7 127.6 63.9

2001 1995-97 132.3 78.2 81.1 73.0 115.1 72.4 126.7 90.2 210.5 70.8 84.5 135.7 116.4 92.1 90.6 84.7 85.8 98.5 95.9 79.7 92.3 94.0 66.4 81.7 129.7 64.4

130.1 76.6 79.5 71.9 111.4 72.0 122.9 88.5 203.6 69.8 82.3 143.1 115.9 93.7 88.4 82.2 84.3 100.6 98.2 78.6 96.8 93.2 66.7 81.9 139.4 65.1

2002 s. f. 2002 c. f.

1996-98 1996-98 129.7 74.1 78.6 67.9 123.6 68.4 124.7 95.1 212.1 70.7 80.1 147.4 115.4 90.3 85.6 82.5 80.8 96.3 95.2 76.9 99.8 95.3 67.0 82.0 145.5 66.3

131.4 72.4 76.6 64.8 127.6 67.0 125.2 95.1 217.4 69.5 76.8 148.0 113.7 88.7 84.2 82.3 78.1 91.9 91.9 77.3 106.2 95.1 66.5 83.0 151.3 67.7

2003 2004 1997-99 1998-2000 131.9 72.2 73.7 62.4 128.2 66.5 127.5 88.0 222.5 68.9 74.3 144.3 108.3 86.9 82.7 82.5 77.5 86.3 90.0 74.0 107.7 98.5 68.0 85.4 157.7 66.5

2005 1999-2001 131.5 72.5 73.2 60.9 123.1 68.4 127.1 76.2 226.5 69.4 74.6 137.8 105.2 87.4 82.3 83.7 78.3 85.1 91.1 73.3 111.6 99.7 69.2 87.1 155.9 65.6

2006 2000-2002

714

Deviazione standard 30.0 28.6 28.0 28.7 30.3 30.1 32.6 34.3 35.7 35.8 s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Anno di perequazione Anni di calcolo

(sino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

Indice delle risorse 1998­2006

+/-0.9 +/-1.0 +/-1.1 +/-2.1 +/-6.0 +/-1.7 +/-1.9 +/-4.0 +/-5.5 +/-0.7 +/-1.8 +/-3.0 +/-1.7 +/-1.6 +/-1.4 +/-1.7 +/-1.3 +/-3.2 +/-1.4 +/-1.4 +/-2.4 +/-1.3 +/-0.8 +/-1.0 +/-3.2 +/-1.3

Delta*

Allegato 5

2001 1995-97

2002 s. f.

1996-98

2002 c. f.

1996-99

2003 1997-1999

715

2004 1998-2000

2005 1999-2001

2006 2000-2002

703'760 726'056 726'221 686'126 650'361 595'463 552'022 537'613 532'641 539'530 ZH -714'291 -728'099 -755'773 -841'320 -867'330 -920'322 -983'394 -981'996 -936'341 -932'011 BE -290'788 -265'969 -263'839 -262'705 -259'949 -275'587 -265'056 -271'722 -311'461 -326'472 LU -29'408 -31'700 -34'290 -36'521 -42'857 -43'717 -50'166 -53'603 -56'714 -60'530 UR -43'374 -12'212 -39 18'218 31'952 23'681 45'925 49'475 49'298 41'425 SZ -37'261 -35'210 -34'320 -37'411 -41'693 -40'899 -46'045 -45'242 -43'844 -40'002 OW 9'852 12'901 14'344 16'291 16'324 13'753 13'895 13'059 13'897 14'049 NW -16'581 -20'398 -19'458 -17'567 -11'066 -12'770 -2'754 -2'125 -8'954 -29'345 GL 170'226 164'493 164'188 173'453 180'128 165'908 168'433 162'491 165'349 175'153 ZG -299'190 -321'868 -348'691 -349'860 -335'044 -338'958 -303'334 -294'418 -287'120 -281'875 FR -171'781 -154'573 -140'752 -124'186 -135'853 -155'142 -164'897 -187'122 -209'227 -208'667 SO 109'528 105'235 99'678 104'146 110'672 131'148 135'450 126'352 113'723 99'540 BS 63'893 60'973 63'874 69'807 68'951 65'726 59'814 49'017 28'960 18'612 BL -13'215 -9'455 -8'112 -10'676 -15'477 -9'891 -15'756 -16'735 -19'985 -19'622 SH -4'300 -5'749 -7'969 -11'684 -14'413 -17'979 -21'389 -21'279 -23'181 -24'913 AR -17'254 -14'250 -11'542 -8'093 -8'090 -9'387 -8'108 -7'156 -6'563 -6'032 AI -169'475 -181'116 -191'394 -210'342 -223'046 -239'215 -289'156 -315'225 -309'726 -298'333 SG -69'783 -51'498 -35'320 -10'979 -3'533 1'903 -8'730 -24'649 -55'728 -66'968 GR -27'173 -28'610 -26'117 -26'367 -45'596 -11'231 -38'225 -71'213 -94'159 -82'237 AG -127'599 -147'430 -168'365 -186'242 -188'369 -191'696 -196'114 -169'045 -200'011 -212'466 TG -118'533 -115'779 -106'174 -89'176 -63'382 -15'631 -135 26'591 32'206 49'770 TI -136'187 -167'096 -161'672 -118'381 -90'725 -98'076 -42'875 -35'367 -4'309 -343 VD -497'201 -495'360 -486'441 -472'081 -467'778 -449'365 -418'923 -393'952 -344'259 -325'436 VS -124'164 -123'268 -117'429 -114'457 -118'730 -109'682 -96'286 -75'889 -54'718 -46'442 NE 201'739 189'339 190'693 190'957 200'611 261'416 283'460 294'400 322'923 320'920 GE -150'010 -147'928 -139'870 -129'519 -124'633 -118'020 -106'224 -90'830 -91'266 -95'872 JU PVR -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 -1'798'569 POR +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998 +/-1'258'998

2000 1994-96

s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

In 1'000 franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 Anni di calcolo 1992-94 1993-95

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

Perequazione delle risorse negli anni 1998­2006, ipotizzata una somma di compensazione costante

+/-21'004 +/-33'437 +/-12'848 +/-3'783 +/-13'646 +/-2'688 +/-1'055 +/-6'377 +/-5'388 +/-15'321 +/-14'238 +/-7'632 +/-7'466 +/-2'866 +/-2'158 +/-1'565 +/-18'309 +/-16'890 +/-14'782 +/-16'960 +/-15'069 +/-25'627 +/-19'169 +/-9'653 +/-10'898 +/-7'201

Delta*

Allegato 6

2000 1994-96

2001 1995-97

2002 s. f. 2002 c. f.

1996-98 1996-99

2003 1997-1999

2004 1998-2000

2005 1999-2001

716

567 585 585 553 524 480 445 433 429 1 ZH -750 -764 -793 -883 -910 -966 -1032 -1030 -983 2 BE -835 -763 -757 -754 -746 -791 -761 -780 -894 3 LU -852 -919 -994 -1058 -1242 -1267 -1454 -1554 -1644 4 UR -334 -94 0 140 246 182 354 381 380 5 SZ -1147 -1084 -1057 -1152 -1284 -1259 -1418 -1393 -1350 6 OW 262 344 382 434 435 366 370 348 370 7 NW -435 -535 -510 -461 -290 -335 -72 -56 -235 8 GL 1697 1640 1637 1729 1796 1654 1679 1620 1649 9 ZG -1240 -1333 -1445 -1449 -1388 -1404 -1257 -1220 -1189 10 FR -706 -635 -578 -510 -558 -637 -677 -769 -859 11 SO 574 552 523 546 580 688 710 662 596 12 BS 246 235 246 269 266 254 231 189 112 13 BL -180 -129 -111 -146 -211 -135 -215 -228 -273 14 SH -81 -109 -151 -221 -272 -340 -404 -402 -438 15 AR -1174 -970 -785 -551 -550 -639 -552 -487 -447 16 AI -375 -401 -423 -465 -493 -529 -640 -697 -685 17 SG -368 -272 -186 -58 -19 10 -46 -130 -294 18 GR -50 -52 -48 -48 -83 -21 -70 -130 -172 19 AG -559 -646 -738 -816 -826 -840 -860 -741 -877 20 TG -381 -373 -342 -287 -204 -50 0 86 104 21 TI -215 -263 -255 -187 -143 -155 -68 -56 -7 22 VD -1804 -1797 -1764 -1712 -1697 -1630 -1520 -1429 -1249 23 VS -744 -739 -704 -686 -712 -657 -577 -455 -328 24 NE 485 455 459 459 482 629 682 708 777 25 GE -2219 -2188 -2069 -1916 -1844 -1746 -1571 -1344 -1350 26 JU s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media

In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio 1998 1999 Anno di perequazione Anni di calcolo 1992-94 1993-95

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

435 -978 -937 -1754 319 -1232 374 -769 1746 -1168 -857 522 72 -268 -471 -410 -660 -354 -150 -931 160 -1 -1180 -278 772 -1418

2006 2000-2002

+/-17 +/-35 +/-37 +/-110 +/-105 +/-83 +/-28 +/-167 +/-54 +/-63 +/-58 +/-40 +/-29 +/-39 +/-41 +/-106 +/-41 +/-89 +/-27 +/-74 +/-48 +/-40 +/-70 +/-58 +/-26 +/-107

Delta*

Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998­2006, ipotizzata una somma di compensazione costante

Allegato 7

2001 1995-97

2002 s. f.

1996-98

2002 c. f.

1996-98

2003 1997-1999

2004 1998-2000

2005 1999-2001

2006 2000-2002

637'254 688'909 703'657 673'139 641'709 586'767 574'531 596'025 645'524 688'451 ZH -672'811 -715'759 -754'018 -840'702 -863'784 -915'656 -1'009'823 -1'053'555 -1'090'354 -1'140'955 BE -258'983 -252'059 -257'592 -260'725 -258'841 -274'421 -276'710 -296'639 -364'604 -401'765 LU -27'668 -31'200 -34'321 -36'625 -42'298 -43'182 -50'371 -55'477 -62'276 -68'981 UR -38'340 -12'644 -64 17'539 31'145 23'052 47'530 54'832 59'760 52'859 SZ -32'176 -32'227 -32'328 -35'518 -39'487 -38'888 -45'052 -46'529 -48'856 -47'605 OW 8'618 11'956 13'696 15'852 16'037 13'493 14'431 14'446 16'826 17'926 NW -16'321 -20'978 -20'614 -18'955 -12'268 -14'120 -3'708 -3'083 -12'391 -36'996 GL 143'010 146'805 151'704 164'264 173'451 159'548 172'635 178'669 199'786 223'498 ZG -247'149 -280'625 -312'256 -319'016 -310'186 -314'122 -296'442 -303'612 -322'983 -337'652 FR -155'043 -148'410 -140'210 -127'419 -139'005 -157'981 -175'238 -205'977 -246'989 -259'608 SO 109'944 110'186 105'696 110'584 116'733 138'149 148'412 144'903 140'080 127'015 BS 55'928 57'169 62'431 69'067 68'686 65'387 62'910 54'857 35'304 23'749 BL -13'344 -10'445 -9'403 -12'427 -17'393 -11'666 -18'934 -20'920 -27'065 -28'154 SH -4'613 -6'531 -9'169 -13'333 -16'080 -19'883 -24'456 -25'401 -29'883 -33'358 AR -15'259 -13'414 -11'306 -8'273 -8'286 -9'556 -8'768 -8'234 -8'371 -8'213 AI -158'910 -179'978 -195'724 -217'651 -229'805 -246'719 -307'354 -348'298 -374'426 -383'242 SG -66'429 -53'476 -39'128 -13'689 -4'770 1'930 -12'088 -32'419 -74'648 -92'864 GR -27'887 -31'872 -30'769 -32'334 -53'457 -15'033 -50'051 -92'738 -133'628 -126'639 AG -114'730 -140'233 -164'520 -184'339 -187'280 -191'155 -203'871 -186'843 -235'628 -261'665 TG -108'712 -113'830 -108'854 -94'856 -69'208 -19'401 -291 29'611 39'159 63'508 TI -130'825 -169'146 -169'908 -130'745 -102'269 -111'250 -56'446 -50'292 -8'975 -1'052 VD -422'159 -442'792 -445'944 -437'753 -435'948 -420'622 -408'305 -404'203 -386'993 -389'316 VS -114'279 -119'610 -117'459 -116'407 -120'478 -112'614 -104'615 -88'345 -72'479 -66'317 NE 180'258 177'930 183'227 185'841 196'407 255'601 293'460 325'331 390'759 409'500 GE -130'820 -134'735 -130'291 -121'865 -117'705 -112'038 -104'811 -94'782 -102'291 -112'141 JU PVR -1'621'446 -1'717'010 -1'763'467 -1'786'347 -1'784'379 -1'784'379 -1'843'426 -1'918'674 -2'075'644 -2'190'019 POR +/-1'135'012 +/-1'192'954 +/-1'220'411 +/-1'236'285 +/-1'244'169 +/-1'243'927 +/-1'313'908 +/-1'398'674 +/-1'527'198 +/-1'606'505

2000 1994-96

+/-31'813 +/-52'034 +/-18'102 +/-5'054 +/-14'137 +/-2'316 +/-1'481 +/-7'289 +/-11'799 +/-17'448 +/-17'605 +/-5'928 +/-6'895 +/-3'552 +/-3'118 +/-1'077 +/-25'927 +/-19'557 +/-19'170 +/-22'140 +/-16'581 +/-27'115 +/-8'716 +/-7'363 +/-21'838 +/-6'945

Delta*

Allegato 8

717

s. f. = esclusi i redditi determinanti tassatio alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media; PVR = perequazione verticale delle risorse; POR = perequazione orizzontale delle risorse

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

In 1'000 franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 Anni di calcolo 1992-94 1993-95

(fino al 2002 il potenziale di risorse non comprende i redditi determinanti tassati alla fonte)

Perequazione delle risorse negli anni 1998­2006, ipotizzata l'entrata in vigore della NPC nel 1998

2000 1994-96

2001 1995-97

2002 s.f.

1996-98

2002 c.f.

1996-98

2003 1997-1999

2004 1998-2000

2005 1999-2001

718

541 583 592 564 536 490 478 492 527 1 ZH -700 -748 -793 -885 -911 -965 -1065 -1110 -1146 2 BE -775 -748 -759 -766 -758 -804 -809 -864 -1055 3 LU -790 -889 -977 -1045 -1213 -1238 -1451 -1605 -1805 4 UR -327 -106 -1 143 251 186 380 433 466 5 SZ -1046 -1037 -1034 -1130 -1250 -1231 -1418 -1456 -1517 6 OW 250 342 387 443 444 374 397 395 454 7 NW -419 -536 -527 -487 -318 -366 -97 -81 -324 8 GL 1619 1633 1657 1764 1836 1689 1803 1840 2024 9 ZG -1125 -1258 -1381 -1395 -1343 -1360 -1272 -1292 -1357 10 FR -661 -630 -591 -535 -580 -660 -728 -853 -1019 11 SO 548 549 529 557 593 702 762 752 732 12 BS 235 234 249 275 272 259 248 215 137 13 BL -183 -142 -128 -169 -237 -159 -259 -286 -370 14 SH -86 -121 -170 -248 -300 -370 -457 -476 -562 15 AR -1069 -935 -785 -574 -573 -661 -605 -566 -572 16 AI -364 -410 -443 -491 -518 -556 -692 -781 -834 17 SG -358 -285 -207 -73 -25 10 -64 -173 -396 18 GR -54 -61 -59 -61 -101 -28 -94 -173 -247 19 AG -531 -640 -741 -823 -832 -850 -903 -825 -1037 20 TG -370 -383 -363 -315 -230 -64 -1 97 127 21 TI -215 -277 -277 -212 -165 -180 -91 -81 -14 22 VD -1603 -1662 -1663 -1626 -1616 -1560 -1510 -1489 -1416 23 VS -695 -725 -709 -702 -726 -679 -630 -532 -436 24 NE 463 453 464 468 493 642 732 804 953 25 GE -1949 -1998 -1927 -1803 -1745 -1661 -1556 -1409 -1517 26 JU s. f. = esclusi i redditi determinanti tassati alla fonte; c. f. = compresi i redditi determinanti tassati alla fonte; * = variazione annua media

In franchi; (+) = aggravio; (-) = sgravio Anno di perequazione 1998 1999 Anni di calcolo 1992-94 1993-95 555 -1197 -1153 -1999 407 -1466 477 -970 2228 -1399 -1066 666 92 -384 -630 -559 -848 -490 -231 -1147 204 -2 -1412 -397 985 -1659

2006 2000-2002

+/- 25 +/- 55 +/- 50 +/- 148 +/- 115 +/- 71 +/- 38 +/- 189 +/- 95 +/- 67 +/- 72 +/- 30 +/- 26 +/- 49 +/- 59 +/- 76 +/- 56 +/- 104 +/- 36 +/- 94 +/- 54 +/- 44 +/- 32 +/- 45 +/- 49 +/- 100

Delta*

Perequazione delle risorse per abitante negli anni 1998­2006, ipotizzata l'entrata in vigore della NPC nel 1998

Allegato 9

Nuovo sistema di perequazione

Saldo

Allegato 10

719

Riduzione della Dissociazione quota cantonale all'IFD

Perequazione finanziaria attuale

Compensazione degli oneri Perequazione Prima della CAS Totale Totale Dopo la CCR delle risorse CAG CCR CAS A-C CAS F ZH 131.7 -68'740 362'092 -601'749 -308'397 484'375 -33'884 -53'694 0 396'798 88'401 112'687 BE 72.3 -63'943 132'995 714'911 783'963 -876'211 0 -393 -18'306 -894'910 -110'947 -115'545 LU 75.2 -45'663 59'927 221'170 235'434 -263'513 0 0 -6'423 -269'936 -34'502 -38'561 UR 63.6 -20'870 3'286 46'054 28'471 -51'106 0 0 -9'370 -60'476 -32'006 -31'317 SZ 127.9 -7'800 48'323 -44'661 -4'138 44'701 0 0 -5'467 39'234 35'096 37'639 OW 66.8 -3'490 3'740 50'855 51'105 -40'582 0 0 -5'236 -45'818 5'287 -4'390 NW 126.4 -18'590 12'229 -3'040 -9'400 12'183 0 0 -1'212 10'971 1'571 2'305 GL 91.6 -8'549 4'755 17'494 13'700 -4'894 -55 0 -4'521 -9'469 4'230 -1'326 ZG 220.0 -6'291 106'440 -132'655 -32'506 147'559 0 0 -76 147'484 114'977 116'930 FR 69.2 5'370 38'304 269'633 313'307 -262'076 0 0 -12'881 -274'958 38'349 -30'897 SO 75.6 -20'649 32'232 80'737 92'320 -179'880 0 0 0 -179'880 -87'560 -82'734 BS 146.2 -23'472 76'536 -130'529 -77'465 111'426 -22'623 -19'105 0 69'698 -7'767 -3'938 BL 111.0 -21'774 48'058 -51'310 -25'026 35'523 0 0 0 35'523 10'497 15'611 SH 87.8 2'197 22'535 -12'150 12'581 -16'305 -1'277 0 0 -17'582 -5'001 -4'075 AR 83.5 -12'669 7'673 33'843 28'847 -20'131 0 0 -15'814 -35'945 -7'098 -6'036 AI 82.4 -2'976 2'621 7'364 7'009 -6'142 0 0 -7'205 -13'347 -6'338 -6'047 SG 77.8 -84'497 59'908 154'818 130'229 -281'154 -1'615 0 -2'147 -284'915 -154'686 -145'766 GR 89.1 -39'744 25'941 185'050 171'247 -35'500 0 0 -119'643 -155'143 16'104 -9'145 AG 91.0 -92'097 94'107 -21'126 -19'115 -71'832 0 0 0 -71'832 -90'947 -80'194 TG 75.7 9'110 28'460 62'435 100'005 -167'593 0 0 -3'774 -171'366 -71'361 -66'836 TI 107.0 -129'629 57'242 99'140 26'754 26'727 -20'304 0 -12'069 -5'646 21'107 27'214 VD 96.8 -22'095 117'756 33'542 129'203 -17'012 -51'734 -2'794 0 -71'540 57'663 -1'222 VS 67.3 -14'804 28'676 436'153 450'025 -335'767 0 0 -61'642 -397'409 52'616 -36'985 NE 84.2 -19'453 34'032 140'885 155'463 -58'428 -8'997 0 -19'943 -87'367 68'096 -12'318 GE 154.5 -16'114 164'440 -254'765 -106'440 278'820 -65'478 -27'089 0 186'253 79'813 87'934 JU 67.1 -8'600 7'337 103'784 102'521 -83'640 -183 0 -3'495 -87'317 15'204 -9'157 Diversi -799 0 0 -799 0 0 0 0 0 -799 -799 Totale -736'630 1'579'644 1'405'883 2'248'897 -1'630'450
-206'149 -103'074 -309'223 -2'248'897 0 -286'970 CAS = Compensazione dell'aggravio sociodemografico, A-C = Settori povertà, anziani, integrazione degli stranieri, F = Problematica delle città polo; CAG = Compensazione dell'aggravio geotopografico; CCR = Compensazione dei casi di rigore

Soppressione dei trasferimenti attuali

In 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione

Bilancio globale 2004/2005

Indice delle risorse

720

Bilancio GFS prima della CCR Popolazione residente Indice determinante delle In 1'000 In % del In 1'000 franchi franchi GFS 2004/05 Cantone risorse 1 ZH 131.7 1'217'781 11'331'429 88'401 0.8% 2 BE 72.3 950'176 4'855'397 -110'947 -2.3% 3 LU 75.2 344'512 1'828'239 -34'502 -1.9% 4 UR 63.6 34'535 155'020 -32'006 -20.6% 5 SZ 127.9 127'493 1'152'561 35'096 3.0% 6 OW 66.8 32'084 151'262 5'287 3.5% 7 NW 126.4 36'800 328'643 1'571 0.5% 8 GL 91.6 38'227 247'166 4'230 1.7% 9 ZG 220.0 97'894 1'522'251 114'977 7.6% 10 FR 69.2 236'557 1'156'307 38'349 3.3% 11 SO 75.6 241'982 1'290'924 -87'560 -6.8% 12 BS 146.2 191'973 1'982'082 -7'767 -0.4% 13 BL 111.0 256'427 2'010'232 10'497 0.5% 14 SH 87.8 73'093 453'485 -5'001 -1.1% 15 AR 83.5 53'256 314'022 -7'098 -2.3% 16 AI 82.4 14'596 84'982 -6'338 -7.5% 17 SG 77.8 447'278 2'458'809 -154'686 -6.3% 18 GR 89.1 188'099 1'183'131 16'104 1.4% 19 AG 91.0 539'218 3'465'567 -90'947 -2.6% 20 TG 75.7 226'871 1'211'755 -71'361 -5.9% 21 TI 107.0 306'225 2'315'262 21'107 0.9% 22 VD 96.8 626'599 4'286'938 57'663 1.3% 23 VS 67.3 272'341 1'295'150 52'616 4.1% 24 NE 84.2 166'212 989'404 68'096 6.9% 25 GE 154.5 407'206 4'446'675 79'813 1.8% 26 JU 67.1 67'346 319'165 15'204 4.8% Diversi 0 0 -799 Totale 100.0 7'194'777 50'835'857 0 0.0% CCR = Compensazione dei casi di rigore; GFS = Gettito fiscale standardizzato Limite di sgravio Differenza 0.00% 0.0% -2.77% 0.5% -2.49% 0.6% -3.64% -17.0% 0.00% 0.0% 6.8% -3.33% 0.00% 0.0% 2.6% -0.85% 0.00% 0.0% 6.4% -3.08% -2.45% -4.3% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.1% -1.22% -1.66% -0.6% -1.76% -5.7% -2.22% -4.1% 2.5% -1.09% -0.91% -1.7% -2.44% -3.5% 0.00% 0.0% 1.7% -0.32% 7.3% -3.28% -1.58% 8.5% 0.00% 0.0% -3.29% 8.1%

In 1'000 franchi; (+) aggravio Cantone = sgravio Confederazione; (-) sgravio Cantone = aggravio Confederazione

Calcolo della compensazione dei casi di rigore

0 -23'548 -10'929 0 0 -10'316 0 -6'319 0 -73'964 0 0 0 -532 0 0 0 -29'000 0 0 0 -71'381 -95'032 -83'729 0 -25'704 0 -430'454

Somme versate

Somme ricevute 24'286 18'949 6'871 689 2'543 640 734 762 1'952 4'718 4'826 3'828 5'114 1'458 1'062 291 8'920 3'751 10'754 4'524 6'107 12'496 5'431 3'315 8'121 1'343 0 143'485

Compensazione dei casi di rigore (CCR) Bilancio dopo la CCR 112'687 -115'545 -38'561 -31'317 37'639 -4'390 2'305 -1'326 116'930 -30'897 -82'734 -3'938 15'611 -4'075 -6'036 -6'047 -145'766 -9'145 -80'194 -66'836 27'214 -1'222 -36'985 -12'318 87'934 -9'157 -799 -286'970

Allegato 11

Allegato 12

Calcolo della partecipazione della Confederazione all'AVS e all'AI 1. Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS in milioni di franchi P 2006

P 2007

PF 2008

PF 2009

PF 2010

32'077 -192 31'885

33'375 -192 33'183

34'190 -192 33'998

36'161 -196 35'965

36'737 -199 36'538

Contributi cantonali soppressi con la NPC Aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC

1'168 976

1'215 1'023

1'245 1'053

1'316 1'120

1'337 1'138

Contributo della Confederazione senza la NPC Aggravio netto dell'AVS dovuto alla NPC 2008 Contributo della Confederazione determinante la percentuale, con la NPC 1) Contributo della Confederazione in percento, con la NPC 2) Deduzione disciplinamento pensionamenti anticipati Contributo della Confederazione con la NPC 3)

5'163

5'460

5'593 1'053

5'717

5'572

199 6'832

438 6'705

Uscite complessive dell'AVS senza la NPC Uscite soppresse con la NPC Uscite complessive dell'AVS con la NPC

6'646 19.55 6'234

6'487

6'646

1) Contributo della Confederazione senza la NPC, più l'aggravio netto dell'AVS determinato dalla NPC 2) Riferito alle uscite complessive dell'AVS con la NPC 3) 19,55% delle uscite complessive dell'AVS con la NPC, dedotto il contributo per un regime di pensionamento anticipato

2. Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell'AI Calcolo della nuova quota di partecipazione della Confederazione alle spese dell'AI in milioni di franchi P 2006

P 2007

PF 2008

PF 2009

PF 2010

12'048.0 -2'311.0

12'406.0 -2'387.0

12'520.0 -2'484.0

13'208.0 -2'582.0

13'482.0 -2'693.0

Uscite complessive dell'AI con la NPC

24.5 9'761.5

24.5 10'043.5

24.5 10'060.5

24.5 10'650.5

24.5 10'813.5

Contributi cantonali soppressi con la NPC Sgravio netto dell'AI determinato dalla NPC

1'506.0 -780.5

1'550.8 -811.8

1'565.0 -894.5

1'651.0 -906.5

1'685.3 -983.3

Contributo della Confederazione senza la NPC

4'518.0

4'652.3

4'695.0 -894.5

4'953.0

5'055.8

4'023.8

4'085.3

Uscite complessive dell'AI senza la NPC Uscite complessive soppresse con la NPC

Oneri a titolo di interessi per pagamenti posticipati

Sgravio netto dell'AI dovuto alla NPC 2008 Contributo della Confederazione determinante la percentuale, con la NPC 1) Contributo della Confederazione in percento, con la NPC 2) Contributo della Confederazione con la NPC 3)

3'800.5 3'687.9

3'794.4

37.78 3'800.5

1) Contributo della Confederazione senza la NPC, dedotto lo sgravio netto dell'AI determinato dalla NPC nel 2008 2) Riferito alle uscite complessive dell'AI con la NPC 3) 37,78% delle uscite complessive dell'AI con la NPC

721

Allegato 13

Compensazione del finanziamento speciale «traffico stradale» (2008) Compito Protezione della natura e del paesaggio Foreste: cure e misure di gestione del bosco Foreste: protezione dalle catastrofi naturali Foreste: miglioramenti strutturali e strutture di raccordo Protezione contro le piene

finora 1'700'000 37'550'000 20'935'000

NPC 1'530'000 33'419'500 16'957'350

Saldo -170'000 -4'130'500 -3'977'650

6'624'000 20'029'845

5'961'600 17'826'562

-662'400 -2'203'283

0 8'881'300 917'000'000 605'929'500 133'929'300 552'743'800 193'584'900

0 6'591'749 917'000'000 609'477'874 271'721'191 631'962'557 162'729'997

0 -2'289'551 0 3'548'374 137'791'891 79'218'757 -30'854'903

26'890'100

7'205'580

-19'684'520

0 0 13'195'000 0 8'047'800 2'024'600

0 0 13'195'000 0 6'571'800 2'024'600

0 0 0 0 -1'476'000 0

2'549'065'145

2'704'175'361

155'110'216

421'278'700

353'073'420

-68'205'280

58'609'000

0

-58'609'000

2'607'674'145 * saldo positivo = disavanzo a carico del bilancio globale

2'704'175'361

28'295'936

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico Protezione fonica Strade nazionali, completamento Strade nazionali, manutenzione Strade nazionali, esercizio Strade nazionali, sistemazione Strade principali Traffico internazionale e Cantoni privi di strade nazionali Protezione delle località caratteristiche (strade di circonvallazione) Gallerie paravalanghe e tunnel Separazione dei modi di traffico Passaggi a livello Protezione dei monumenti storici Vie di comunicazione storiche della Svizzera Somma Settori di perequazione Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (riduzione dal 12% al 10%) Contributi generali per le strade e perequazione finanziaria (quota straordinaria) Saldo *

Basi di calcolo Attuali quota minima dei Cantoni, stabilita dalla legge, pari al 12% delle entrate a destinazione vincolata riservate alle strade, suddivisa in contributi generali per le strade e contributi per i Cantoni privi di strade nazionali.

NPC Quota minima dei Cantoni Impegni secondo il diritto anteriore separazione dei modi di traffico Quota minima corretta Cantoni privi di strade nazionali (2% della quota minima corretta) Contributi generali per le strade (98% della quota minima corretta)

722

448'168'800

10.0% 373'474'000 13'195'000 360'279'000 7'205'580 353'073'420

Ripartizione delle quote dei Cantoni ai trasferimenti posticipati di liquidità

723

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU TOTALE

Deflusso di mezzi Contributi di finanziamento Chiave di Prestazioni ripartizione collettive 55.4 22.62 18.9 7.72 7.8 3.19 0.5 0.19 3.7 1.50 0.4 0.15 1.2 0.47 1.1 0.43 5.3 2.15 5.2 2.14 7.2 2.93 15.3 6.26 10.8 4.42 2.4 0.99 1.1 0.46 0.3 0.10 14.0 5.71 3.6 1.47 20.3 8.29 6.8 2.76 10.9 4.46 21.7 8.84 4.0 1.61 4.6 1.88 21.2 8.66 1.5 0.60 245.0 100.00

Riduzione premi Quote Ripartiz. in % contributi post.

75.2 12.05 110.1 17.64 34.0 5.45 3.3 0.53 9.2 1.48 4.3 0.70 1.7 0.27 3.3 0.53 3.8 0.60 29.7 4.76 18.3 2.94 13.3 2.12 18.3 2.93 6.4 1.02 5.1 0.83 1.2 0.20 29.6 4.74 15.5 2.49 29.5 4.73 23.6 3.79 31.8 5.10 61.3 9.82 36.7 5.88 19.6 3.14 30.2 4.84 8.9 1.43 624.0 100.00

Afflusso di mezzi Sussidi per la formazione Quote Ripartiz. in % contributi post.

2.5 4.9 12.4 24.4 2.9 5.7 0.3 0.7 0.7 1.3 0.4 0.8 0.1 0.2 0.3 0.6 0.3 0.6 2.5 4.8 1.2 2.4 0.9 1.7 1.1 2.1 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2 0.3 1.6 3.2 2.5 5.0 1.9 3.8 1.6 3.1 3.8 7.5 4.1 8.1 3.6 7.1 1.4 2.7 2.3 4.6 1.7 3.3 51.0 100.0 Consulenza agricola Quote Ripartiz. in % contributi post.

0.4 3.69 1.9 19.41 0.6 6.19 0.1 0.96 0.1 1.03 0.2 1.76 0.1 1.16 0.1 0.82 0.1 0.51 1.3 13.00 0.2 1.80 0.0 0.00 0.1 0.98 0.1 0.58 0.1 0.76 0.1 0.84 0.5 5.17 0.7 6.69 0.2 2.12 0.5 5.13 0.3 2.60 0.9 9.11 0.5 5.23 0.3 3.22 0.1 1.24 0.6 6.01 10.0 100.0

22.6 105.6 29.7 3.3 6.3 4.6 0.7 2.6 -1.1 28.2 12.5 -1.2 8.6 4.2 4.5 1.2 17.7 15.1 11.4 19.0 25.0 44.7 36.9 16.7 11.4 9.7 440.0

Saldo del flusso di mezzi

Contributi secondo il piano finanziario 2008 in milioni di franchi, chiave di ripartizione dell'AI secondo calcolo, ripartizione degli altri trasferimenti secondo la media 2004/2005

Allegato 14

724

Decreto federale Disegno che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20062, decreta:

Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse Art. 1

Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti (art. 4 LPFC)

Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 258 997 955 franchi all'anno per il quadriennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Art. 2

Contributo di base della Confederazione (art. 4 LPFC)

Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 798 568 507 franchi all'anno per il quadriennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri Art. 3

Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio geotopografico (art. 7 LPFC)

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all'anno per il quadriennio a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

1 2

RS 613.2 FF 2007 607

2006-1781

725

Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. DF

Art. 4

Contributo di base della Confederazione per la perequazione dell'aggravio sociodemografico (art. 8 LPFC)

La Confederazione accorda ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione sociodemografica un contributo di base di 341 107 820 franchi all'anno per il quadriennio a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 5 1

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

726

Decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 19 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC); visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20062, decreta: Art. 1

Importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore

L'importo iniziale dei mezzi finanziari destinati alla compensazione dei casi di rigore ammonta a 430 454 000 franchi all'anno per i primi otto anni a contare dall'entrata in vigore del presente decreto federale.

1

Tale importo è finanziato per 286 969 000 franchi dalla Confederazione e per 143 485 000 franchi dai Cantoni.

2

3

Il contributo iniziale di ogni Cantone è stabilito nell'allegato.

Art. 2

Disposizione finale

1

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

RS 613.2 FF 2007 607

2006-1782

727

Compensazione dei casi di rigore. DF

Allegato (art. 1 cpv. 3)

Contributi iniziali dei Cantoni Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura Totale Cantoni

728

in franchi 24'286'000 18'949'000 6'871'000 689'000 2'543'000 640'000 734'000 762'000 1'952'000 4'718'000 4'826'000 3'828'000 5'114'000 1'458'000 1'062'000 291'000 8'920'000 3'751'000 10'754'000 4'524'000 6'107'000 12'496'000 5'431'000 3'315'000 8'121'000 1'343'000 143'485'000

Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie

Disegno

Abrogazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: Art. 1 Il decreto federale del 10 marzo 20052 sui sussidi federali nell'assicurazione malattie è abrogato.

1

Il presente decreto entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 6 ottobre 20063 della legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie (cifra II n. 26 della LF del 6 ottobre 20065 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni).

2

1 2 3 4 5

FF 2007 607 FF 2005 4431 RU ... (FF 2006 7655) RS 832.10 RU ... (FF 2006 7655 7687)

2006-2996

729

Sussidi federali nell'assicurazione malattie. DF

730

Legge federale Disegno che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20061, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale del 28 giugno 19672 sul Controllo federale delle finanze Art. 6 lett. j (nuova) Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: j.

esaminare i calcoli della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri conformemente alla legge federale del 3 ottobre 20033 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) nonché i dati forniti per questi calcoli dai Cantoni e dagli uffici federali coinvolti.

2. Legge federale del 5 ottobre 19904 sui sussidi Art. 16

Forma giuridica

Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi mediante decisione formale.

1

2

Un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora: a.

l'autorità competente dispone di un ampio margine di discrezionalità; oppure

b.

occorra escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito.

Gli aiuti finanziari e le indennità sono di regola concessi ai Cantoni sulla base di accordi di programma.

3

1 2 3 4

FF 2007 607 RS 614.0 RS 613.2 RS 616.1

2006-1783

731

Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Le prestazioni destinate a una pluralità di beneficiari possono essere concesse senza decisione formale o contratto scritto.

4

5

Per la reiezione di domande è sempre necessaria una decisione formale.

3. Legge federale del 22 marzo 19855 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 4 cpv. 5 5 La quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere è stabilita ogni volta per quattro anni; ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale.

4. Legge federale del 20 dicembre 19466 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti Art. 103 cpv. 1 Il Contributo della Confederazione ammonta al 19,55 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 102 capoverso 2.

1

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 2 Abrogato 5. Legge federale del 19 giugno 19597 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 78, rubrica e cpv. 1 Contributo della Confederazione Il contributo della Confederazione ammonta al 37,78 per cento delle uscite annue dell'assicurazione; da questo importo è dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi conformemente all'articolo 77 capoverso 2.

1

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 2006 Cpv. 4 e 5 (nuovo) I pagamenti che, dopo l'entrata in vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), devono essere effettuati posticipatamente in virtù del diritto anteriore a

4

5 6 7

732

RS 725.116.2 RU ... (FF 2006 7655 n. 24) RU ... (FF 2006 7655 n. 25)

Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

carico del conto separato di cui all'articolo 79 capoverso 2 sono finanziati durante il primo anno a contare dall'entrata in vigore della presente legge come segue: a.

dalla Confederazione con un contributo a fondo perso di 736 milioni di franchi sul conto separato;

b.

dai Cantoni con un contributo complessivo a fondo perso di 245 milioni di franchi sul conto separato.

Le prestazioni finanziate secondo il capoverso 4 lettera a sono escluse dal contributo della Confederazione di cui all'articolo 78 capoverso 1. Nell'allegato gli importi complessivi di cui al capoverso 4 lettera b sono suddivisi per singolo Cantone.

5

II Alla legge federale del 19 giugno 19598 sull'assicurazione per l'invalidità è aggiunto un nuovo allegato conformemente alla versione qui annessa.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8

RS 831.20; RU ... (FF 2006 7655 n. 25)

733

Modifica di atti legislativi nell'ambito del passaggio alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. LF

Allegato (cifra II)

Suddivisione delle prestazioni tra i Cantoni Prestazioni 2005 secondo il calcolo definitivo dei contributi dei Cantoni all'AI per il 2005 in milioni di franchi Capacità finanziaria secondo l'ordinanza del 9 novembre 20059 che stabilisce la capacità finanziaria dei Cantoni per gli anni 2006 e 2007 Prestazioni AI 2005

(in mio. fr.)

(1) ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU TOTALE

9

734

RS 613.11

1'120 738 320 27 96 26 26 38 72 272 256 267 285 72 48 11 484 159 539 218 346 619 269 191 416 88 7'004

Calcolo della chiave di ripartizione Prestazioni Indice Coefficiente Ripartizione dei Cantoni min. = 40 in %

Capacità finanziaria 2006/2007

(2)

(in franchi)

(3) 147 68 64 40 110 30 128 77 224 47 76 173 109 94 61 61 79 58 108 86 88 99 32 63 152 38 100

(4) =(1)*(3)

140 73 69 49 109 40 124 80 206 55 79 163 108 95 67 67 82 64 107 88 90 99 42 68 145 47 100

157'064 53'587 22'140 1'311 10'445 1'052 3'274 3'011 14'914 14'843 20'358 43'472 30'720 6'868 3'182 719 39'655 10'202 57'553 19'149 31'005 61'409 11'213 13'056 60'142 4'137 694'480

22.62 7.72 3.19 0.19 1.50 0.15 0.47 0.43 2.15 2.14 2.93 6.26 4.42 0.99 0.46 0.10 5.71 1.47 8.29 2.76 4.46 8.84 1.61 1.88 8.66 0.60

55'409'318 18'904'440 7'810'433 462'648 3'684'657 371'127 1'154'867 1'062'126 5'261'553 5'236'495 7'181'775 15'336'000 10'837'505 2'422'786 1'122'593 253'640 13'989'642 3'598'941 20'303'755 6'755'353 10'938'098 21'664'022 3'955'674 4'606'003 21'216'917 1'459'631

100.00

245'000'000