Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modifica del 1° maggio 2007 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 13 marzo 20061, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 17

Adeguamenti salariali

Appendice I

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

1° maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 2006 2805­2806 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2007-0974

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Contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

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