Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»2 depositata il 14 ottobre 2005; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 marzo 20073, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera» del 14 ottobre 2005 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 77 La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettrice, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste.
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La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste.
Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate.
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L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica.
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La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2005 5899 FF 2007 3493
2006-3301
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Iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera». DF
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