Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 della legge dell ...2 sul trasferimento del traffico merci; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1 Per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi sotto forma di indennitā di esercizio per il traffico combinato č autorizzato un limite di spesa di 1600 milioni di franchi per gli anni 2011­2018.

1

I contributi d'investimento ai terminali nel quadro di programmi pluriennali e ai binari di raccordo poggiano su basi finanziarie proprie e non sono oggetto del presente limite di spesa.

2

Art. 2 Per le misure di promovimento secondo l'articolo 1 capoverso 1 č messo a disposizione a partire dal 2011 un importo annuo massimo di 220 milioni di franchi.

1

2 Se č introdotta la borsa dei transiti alpini secondo l'articolo 6 della legge sul trasferimento del traffico merci ed č realizzato l'obiettivo del trasferimento definito all'articolo 3 capoverso 1 di tale legge, l'importo annuo č ridotto in modo adeguato.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

1 2 3

RS 101 RS...; FF 2007 4135 FF 2007 3997

2007-0632

4139

Limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi. DF

4140