Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2007) del 20 settembre 2007
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20072, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 28 febbraio 2007 (Programma d'armamento 2007).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 581 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno allegato.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 6 giugno 2007
Consiglio degli Stati, 20 settembre 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Christoph Lanz
1 2
RS 101 FF 2007 1673
2006-2801
6799
Programma d'armamento 2007. DF
Allegato (art. 1 cpv. 2)
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni Effetto delle armi Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2007
6800
Credito d'impegno fr.
555 000 000 26 000 000 581 000 000