Ordinanza dell'Assemblea federale Disegno sulle diarie dei giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 19892 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20063, decreta: Art. 1
Diarie e importi forfettari orari
I giudici federali non di carriera hanno diritto a una diaria per ogni giorno intero che dedicano alle udienze e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle udienze.
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La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.
2
Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l'istruzione, lo studio di atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l'ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l'ora per gli altri giudici.
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Art. 2
Indennità per i viaggi di servizio
I giudici federali ordinari e quelli non di carriera hanno diritto alle seguenti indennità per i viaggi di servizio: a.
100 franchi per le spese di un giorno intero;
b.
150 franchi per un pernottamento;
c.
il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.
Art. 3
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.
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RU 2006 1243 FF 2007 187
2006-1978
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Giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali. O dell'Ass. fed.
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