Ordinanza dell'Assemblea federale Disegno sulle diarie dei giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 1 capoverso 1 e 2a della legge federale del 6 ottobre 19892 concernente la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 20063, decreta: Art. 1

Diarie e importi forfettari orari

I giudici federali non di carriera hanno diritto a una diaria per ogni giorno intero che dedicano alle udienze e al viaggio di andata e ritorno dal loro domicilio al luogo delle udienze.

1

La diaria ammonta a 1300 franchi per i liberi professionisti e a 1000 franchi per gli altri giudici.

2

Il tempo impiegato dai giudici federali non di carriera per l'istruzione, lo studio di atti e la stesura di rapporti è indennizzato con importi forfettari orari. Tali importi ammontano a 180 franchi l'ora per i liberi professionisti e a 110 franchi l'ora per gli altri giudici.

3

Art. 2

Indennità per i viaggi di servizio

I giudici federali ordinari e quelli non di carriera hanno diritto alle seguenti indennità per i viaggi di servizio: a.

100 franchi per le spese di un giorno intero;

b.

150 franchi per un pernottamento;

c.

il prezzo del biglietto di prima classe dei trasporti pubblici, salvo che il Tribunale federale non metta loro a disposizione un abbonamento generale.

Art. 3

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2007.

2 3

RU 2006 1243 FF 2007 187

2006-1978

197

Giudici federali non di carriera e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali. O dell'Ass. fed.

198