Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 10 gennaio 2009

Iniziativa popolare federale «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)», presentata il 18 giugno 2007; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)», presentata il 18 giugno 2007, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, nonché il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Aeschbacher Ruedi, Etzelstrasse 1, 8624 Grüt 2. Arbenz Markus, St. Johanns-Vorstadt 44, 4056 Basilea

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Biéler Philippe, Au Praz Derrey, 1613 Maracon Bloesch Jürg, Stauffacherstrasse 159, 8004 Zurigo Cadonau Gallus, Sonneggstrasse 29, 8006 Zurigo David Eugen, Höhenweg 74, 9000 San Gallo Frey René L., Gellertstrasse 18, 4052 Basilea Graf Maya, Unter der Fluh 22, 4450 Sissach Grass Stefan, Segantinistrasse 19, 7000 Coira Karch Herbert, Mettlenbachstrasse 6, 3665 Wattenwil Martinson Catherine, Bertigny 10, 1700 Friborgo Ory Gisèle, Avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds Recordon Luc, Lussex 1, 1008 Jouxtens-Mézery Riklin Katharina, Schipfe 45, 8001 Zurigo Riva Enrico, Engestrasse 49, 3012 Berna Roch Philippe, Chemin de Pirassy 10, 1281 Russin Rodewald Raimund, Alpenstrasse 85, 2502 Bienne Semadeni Silva, Bühlweg 36, 7062 Passugg-Araschgen Sieber Otto, Weidweg 51, 3032 Hinterkappelen Sommaruga Simonetta, Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel Turrian François, Bois-du-Pâquier 15, 2053 Cernier Weiss Hans, Gesellschaftsstrasse 14A, 3012 Berna Zimmermann Matthias, Seestrasse 16, 4410 Liestal

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato d'iniziativa per il paesaggio, Casella postale, 4018 Basilea, e pubblicata nel Foglio federale del 10 luglio 2007.

26 giugno 2007

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Spazio per l'uomo e la natura (Iniziativa per il paesaggio)» L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 19994 è modificata come segue: Art. 75

Pianificazione del territorio

La Confederazione e i Cantoni provvedono ad assicurare un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo, un ordinato insediamento del territorio, la separazione tra aree edificabili e aree non edificabili e la protezione delle terre coltive.

Nell'adempimento dei loro compiti, considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

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La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Emana in particolare disposizioni per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per limitare le costruzioni nelle aree non edificabili. Promuove e coordina la pianificazione territoriale dei Cantoni.

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Abrogato

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 75 (Pianificazione del territorio) Nei 20 anni seguenti l'accettazione dell'articolo 75 la superficie totale delle zone edificabili non può essere aumentata. In casi fondati il Consiglio federale può accordare deroghe.

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RS 101

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