L Legge federale sui Politecnici federali
Disegno
(Legge sui PF) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Art. 17a (nuovo) Incarichi di insegnamento Salvo convenzione contraria, gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni sono assunti con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni.
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2 Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.
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I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.
Titolo prima dell'art. 40e (nuovo)
Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del ...
Art. 40e (nuovo) L'articolo 17a si applica a tutti gli incarichi di insegnamento esterni assegnati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi di insegnamento esterni in corso di svolgimento a tale data devono essere adeguati al nuovo diritto entro l'inizio del semestre successivo.
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La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2007 1131 RS 414.110
2006-2850
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Legge sui PF
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