L Legge federale sui Politecnici federali

Disegno

(Legge sui PF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 20071, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Art. 17a (nuovo) Incarichi di insegnamento Salvo convenzione contraria, gli incaricati di corsi nell'ambito di incarichi d'insegnamento esterni sono assunti con un contratto di lavoro conformemente al Codice delle obbligazioni.

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2 Il contratto di lavoro può essere rinnovato più volte per una durata di cinque anni al massimo. Oltre i cinque anni il rapporto di lavoro è considerato di durata indeterminata.

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I PF e gli istituti di ricerca disciplinano la retribuzione degli incaricati di corsi.

Titolo prima dell'art. 40e (nuovo)

Sezione 3a: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 40e (nuovo) L'articolo 17a si applica a tutti gli incarichi di insegnamento esterni assegnati dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi di insegnamento esterni in corso di svolgimento a tale data devono essere adeguati al nuovo diritto entro l'inizio del semestre successivo.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2007 1131 RS 414.110

2006-2850

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Legge sui PF

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